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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2022
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Paola Barracchia -Presidente
2) Dott. Antonello Vitale -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1574 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso l'ordinanza n. 3473/2022 Rep. emessa dal
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata in data 26.10.2022 tra
, e , tutti in proprio e quali eredi (in quanto coniuge Parte_1 Parte_2 Parte_3
e figli) di , deceduto a Manfredonia il 27.10.2020, rappresentati e difesi, in virtù di Persona_1
procure in atti, dall'avv. Angelo Borrelli, presso il cui studio in Ancona, alla via Matteotti n. 54, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI-APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Giuseppe A. Mascolo, presso il cui studio in San Nicandro Garganico alla via Milano n. 2 è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto l'8.10.2021 dinanzi al Tribunale di Foggia, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza a
[...]
, in persona del l.r.p.t., , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 PT
[...
[...] , in proprio e quali eredi (in quanto coniuge e figli) di , deceduto a Pt_4 Persona_1
Manfredonia il 27.10.2020, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, che la resistente è responsabile per fatto e colpa esclusivi della caduta occorsa al sig. in data 04 ottobre 2017. Per l'effetto condannare Persona_1
la resistente a risarcire ai ricorrenti, quali eredi del sig. a qualsiasi Controparte_1 Persona_1
titolo sia contrattuale che extracontrattuale, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al de cuius e liquidati nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa o che verrà equitativamente ritenuta dal giudice, previa specificazione della percentuale di menomazione della invalidità biologica pregressa del
PASTORE e conseguente all'ictus occorso nel marzo 2017, oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo, con qualsiasi statuizione;
b) Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite e di consulenza (anche dei CTP), nonché alla pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 ultima parte L. 2472017 nella misura equitativamente ritenuta dal Giudice, per essersi immotivatamente rifiutata di partecipare al tentativo di conciliazione;
c) Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cap come per legge”.
A fondamento della domanda richiamavano le risultanze dell'indagine peritale esperita nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso il 4.10.2019 da , poi deceduto il Persona_1
27.10.2020, che avevano accertato che la gestione assistenziale del , messa in atto dai PT
sanitari del Reparto di Neurologia degli OORR di in occasione del ricovero dal 24.3.2017 CP_1
al 4.4.2017, era stata lacunosa e non ottemperante alle raccomandazioni in tema di corretta gestione dei casi post-ictus, e che una più rigorosa valutazione delle autonomie del PT
avrebbe consentito di avviare il paziente ad appropriato percorso assistenziale e riabilitativo e, potenzialmente, evitare l'evento caduta o, quantomeno, limitare le probabilità di accadimento. In definitiva, i nominati CCTTUU avevano ricondotto la caduta occorsa al in data 4.4.2017 PT
(stesso giorno delle dimissioni) presso il proprio domicilio, almeno in parte, alla inadeguata gestione assistenziale/riabilitativa posta in essere dai sanitari del Reparto di Neurologia degli
Ospedali di , che erano dunque responsabili, almeno in parte, delle conseguenze CP_1 CP_1
della caduta, che aveva cagionato al una frattura sottocapitata del femore sinistro, PT
sottoposta, in data 20.4.2017, ad intervento di endoprotesi d'anca. I CTU avevano quindi stimato la menomazione dell'integrità psicofisica, come quota ascrivibile ai sanitari dell'U.O. di
Neurologia degli OORR di , nella misura percentuale dell'8-10%, con un periodo di CP_1
inabilità temporanea totale di 18 giorni, pari ai giorni di ricovero per le cure attinenti alla caduta.
I ricorrenti, pur richiamando gli esiti dell'accertamento peritale, evidenziavano l'erronea determinazione del danno biologico come operata dai CCTTUU, che non avevano considerato che la menomazione conseguente alla condotta imputabile ai sanitari agiva su un paziente già
2 defedato da altre patologie di base, e che la caduta aveva comportato la riduzione quasi totale della sua integrità psicofisica, influenzando la perdita totale della sua autonomia.
Si costituiva in giudizio la , che Controparte_1
contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese, anche del procedimento di A.T.P..
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
26.10.2022 il Tribunale di Foggia così statuiva: “accoglie le domande per quanto di ragione e, per
l'effetto, accertata la responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta, la condanna a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 1782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna parte resistente a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese relative al presente giudizio di merito, che si liquidano in € 191,00 per esborsi ed € 1100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando tra le parti il restante terzo;
condanna parte resistente a rimborsare alla controparte le spese relative alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. esperita ante causam, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate nella fase di istruzione preventiva”.
Avverso detta ordinanza, con atto di citazione notificato il 24 novembre 2022, hanno proposto tempestivo appello , e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, chiedendo la riforma dell'ordinanza, per quanto di ragione, nelle parti fatte Persona_1
oggetto di impugnazione, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Nel merito: accogliere integralmente la domanda attrice e dunque in parziale riforma del provvedimento impugnato: ferma restando la responsabilità già accertata per fatto e colpa dei sanitari dell' appellata, condannare CP_1
l'appellata a risarcire gli appellanti, quali eredi del sig. a qualsiasi Controparte_1 Persona_1
titolo sia contrattuale che extracontrattuale, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al de cuius e liquidati nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa o che verrà equitativamente ritenuta dal giudice, previa specificazione della percentuale di menomazione della validità biologica pregressa del
e conseguente all'ictus occorso nel marzo 2017, oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo PT
effettivo, con qualsiasi statuizione;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio, ivi compresa rideterminazione dei compensi professionali del procedimento di istruzione preventiva secondo il valore effettivo della causa. -
In via istruttoria: Si chiede disporsi la chiamata a chiarimenti dei CTU al fine di specificare la percentuale di menomazione della validità biologica pregressa del e conseguente all'ictus occorso nel Persona_1
marzo 2017, per procedere al calcolo corretto del danno differenziale di natura iatrogena conseguente la caduta del 4.4.2017. Si opus, si chiede sottoporsi ai CTU anche il seguente ulteriore chiarimento: se il decesso del sig. avvenuto in data 27.10.2020 sia da porsi o meno in rapporto causale con la Persona_1
caduta avvenuta in data 04.04.2017”.
3 Con il primo motivo, gli eredi di hanno impugnato l'ordinanza nella parte in cui Persona_1
ha ritenuto non configurabile un danno biologico permanente in quanto “incompatibile con il sopraggiunto decesso” del , lamentandone la “erroneità e travisamento. Erronea valutazione in PT
fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione di norme di legge e principi di diritto, violazione degli artt.
1218 c.c. e 1223 c.c”..
Con il secondo motivo hanno censurato la CTU in ordine al quantum, con specifico riferimento al danno differenziale.
Con il terzo motivo hanno censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di danno patrimoniale, denunciandone la “erroneità e travisamento. Erronea valutazione in fatto e diritto”.
Con il quarto motivo, lamentando la “erronea valutazione in fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione di legge e principi di diritto”, hanno censurato la sentenza riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione in ragione di 1/3 e, basandosi sul decisum, ha quantificato una somma inferiore al dovuto.
Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta e appello incidentale depositata il 15.2.2023, la , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., ha contestato la fondatezza dell'appello e spiegato appello incidentale, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare nel merito l'appello proposto dai sigg. Pt_1
[...
, e in proprio e quali eredi del defunto poiché Parte_2 Parte_3 Persona_1
infondato in fatto e diritto;
accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare ordinanza n. 3473/2022 rep., pubblicata e comunicata in data 26 ottobre 2022, nella parte in cui ritiene provato l'evento caduta occorso al e nella parte in cui ritiene sussistere una responsabilità dei sanitari che ebbero in Persona_1
cura il con il conseguente rigetto della domanda attorea. Vittoria nelle spese, competenze ed onorari PT
del doppio grado di giudizio nonché del procedimento di A.T.P.”.
Con il primo motivo l'appellante incidentale ha censurato l'ordinanza per avere il primo giudice ritenuto, in mancanza di qualsiasi prova al riguardo, che il danno fisico occorso al sia PT
stato conseguenza di una caduta accidentale e non di altro.
Con il secondo motivo ha censurato l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari dell' . Parte_5
Con sentenza non definitiva n. 319/2024 del 14.2.2024, pubblicata il 29.2.2024, questa Corte, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, ha così statuito: “1) rigetta
l'appello incidentale proposto dal , in Controparte_1
persona del l.r.p.t.; 2) accoglie il primo ed il secondo motivo di appello principale e, per l'effetto, dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla quantificazione del danno;
3) spese al definitivo”.
4 Con separata ordinanza, emessa in pari data, la Corte ha disposto la riconvocazione dei CCTTUU dott. e dott.ssa al fine di quantificare il danno biologico Persona_2 Persona_3
permanente patito da in misura differenziale rispetto alle conseguenze invalidanti Persona_1
che sarebbero comunque conseguite alle patologie da cui era già affetto prima della caduta occorsa il 4.4.2017, secondo i seguenti criteri: “indichino la misura percentuale della complessiva invalidità permanente riportata dal e poi quantifichino, in punti percentuali, il grado di invalidità PT
permanente della vittima prima dell'infortunio (tanto in ossequio ai principi enucleati dalla Suprema Corte: cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28986)”.
Espletata e depositata la CTU integrativa, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 4 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
Le questioni decise con la sentenza non definitiva n. 319/2024 di questa Corte non possono più essere messe in discussione in questa sede.
Dunque, in ordine alla responsabilità dell'appellata nella causazione del sinistro ed alle sue conseguenze, si è statuito con la predetta sentenza, che ha ritenuto infondati i due motivi di appello incidentale ed il terzo motivo di appello principale. In questa sede non resta che procedere alla liquidazione del danno (iure hereditatis) non patrimoniale differenziale iatrogeno, da premorienza, in favore degli eredi di , secondo i principi ed i criteri enunciati Persona_1
nella propria sentenza, n. 319/2024.
A tal fine, nella relazione integrativa i CCTTUU hanno evidenziato che “lo stato anteriore (ictus emorragico emiparesi sinistra) del nel momento in cui fu interessato dal secondo evento (caduta PT
frattura di femore sinistro endoprotesi) non risultava ancora stabilizzato.
Difatti, risulta evidente, considerata la stretta vicinanza temporale dei due eventi, che l'episodio di emorragia cerebrale verificatasi in data 24 marzo 2017 non poteva aver concluso la sua fase evolutiva allorquando in data 4 aprile del medesimo anno il cadeva riportando la frattura del femore. PT
In proposito, ben si evince dalla documentazione sanitaria presa in visione come le condizioni cliniche del relativamente all'ictus emorragico fossero alla data del 4 aprile 2017 ancora in evoluzione e PT
richiedessero ulteriori trattamenti clinici e riabilitativi sino ad ottobre 2017.
A ciò si aggiunga che, nel corso dei mesi successivi all'evento caduta (4 aprile 2017), le condizioni cliniche neurologiche del RE subirono ulteriore aggravamento conseguente all'evoluzione della leucoencefalopatia mista (vascolare con componente extrapiramidale) da cui lo stesso risultava affetto e di cui non potrà/dovrà tenersi alcun conto perché del tutto autonome, indipendenti e sopravvenute rispetto agli eventi caduta ed ictus.
Ordunque, le condizioni menomative da prendere in considerazione ai fini della odierna valutazione medico-legale sono rappresentate da: - deficit di forza ed ipertonia emisomatica sinistra da emorragia
5 cerebrale, che come riportato nella lettera di dimissione del Centro di Riabilitazione Extraospedaliero Villa
Adria- Ancona del 5 ottobre 2017 -pag. 6-, sono da ritenersi di grado lieve.
- endoprotesi del femore sinistro, che ha determinato un danno meramente anatomico conseguente alla presenza fisica della protesi e all'esito cicatriziale (non descritto in documentazione e non obiettivabile successivamente dai sottoscritti).
A ben guardare, infatti, nel caso di cui qui si discute, lo stato anteriore (ictus emorragico emiparesi facio-brachio-crurale sinistra) non ha comportato il consolidarsi di postumi funzionali più gravi rispetto a quelli che il avrebbe patito se fosse stato sano nel momento in cui si è prodotta le frattura PT
del femore sinistro. In altri termini, l'arto inferiore sinistro del RE pre-caduta presentava già di per sé una ridotta motilità su base neurologica, che la successiva frattura femorale trattata con endoprotesi non ha aggravato. Ben diversa, ad esempio, sarebbe stata la condizione di frattura dell'arto controlaterale rispetto a quello interessato dall'evento ictale, in quanto incidendo sulla motilità dell'arto inferiore opposto avrebbe potuto determinare una condizione funzionale peggiorativa dello stato anteriore del Alla PT
luce di siffatte considerazioni, le due condizioni menomanti (da emorragia cerebrale e da endoprotesi) non possono essere considerate concorrenti sul piano funzionale, potranno, al più, concorrere soltanto su quello anatomico.
Pertanto, procedendo, ora, alla quantificazione del danno mediante l'applicazione del metodo valutativo previsto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III del 11.11.2019 n. 28986), potrà ritenersi: la percentuale di invalidità permanente del RE pre-frattura compresa nella forbice valutativa del 33-
35% e quella complessiva (menomazione preesistente “emiparesi dell'arto inferiore sinistro” più quella conseguita alla frattura di femore “endoprotesi dell'anca sinistra”) nella misura del 42-43%”.
Le conclusioni dei CCTTUU, che questa Corte condivide e fa proprie in quanto frutto di esame completo delle risultanze processuali ed esenti da vizi logici e di metodo, sono state confermate anche a seguito delle osservazioni mosse dal CTP degli appellanti principali, alle quali i CCTTUU hanno puntualmente ed esaustivamente risposto, evidenziando che “Queste ultime nulla eccepiscono in ordine alla metodologia valutativa adottata e propongono esclusivamente una rivalutazione del quantum tale per cui, condividendo la quantificazione del danno “differenziale” nella misura del 8-9%
(in accordo con quanto già in precedenza stimato dal collegio peritale), indica la valutazione della condizione pre- traumatica in misura del 40-45 (a fronte di una valutazione del 33-35 operata dal collegio)
e, dunque perviene ad un danno complessivo del 51-52 (a fronte della valutazione del 42-43 operata dal collegio.).
Tale differenza valutativa viene giustificata ritenendo che le condizioni menomanti del sig. prima PT
dell'evento caduta frattura, lo collocassero “a cavallo tra la seconda e terza categoria” della classificazione effettuata dalla SIMLA ai fini della valutazione del danno biologico nell'anziano. Orbene, il riferimento operato dal CTP quantifica l'invalidità permanente pre-frattura nella misura percentuale
6 compresa tra il 40 e il 45%, mentre la valutazione ritenuta dal collegio – a ragione delle condizioni cliniche descritte in atti e richiamate- colloca il sig. nella situazione degli “anziani parzialmente validi” PT
(seconda categoria); ad essa la attribuisce una Controparte_2
percentuale di invalidità compresa tra il 26% e il 50%, ed in tale range valutativo ben si colloca proprio la percentuale d'invalidità del RE pre-frattura (pari al 33-35%) operata dal Collegio.
Tale quantificazione è essenzialmente fondata su quanto desunto dalla documentazione sanitaria presa in visione, ovvero, come già precisato nella consulenza d'integrazione, sulla condizione clinica del RE
(deficit di forza ed ipertonia emisomatica sinistra da emorragia cerebrale, di grado lieve) al momento della dimissione dal Centro di _ Riabilitazione Extraospedaliero Villa Adria- Ancona del 5 ottobre 2017, non potendo tale dato essere integrato da ulteriori informazioni derivanti dall'interessato e/o dai congiunti
(trattandosi di valutazione post mortem).
Pertanto le osservazioni del prof. -pur lievemente differenti in ordine al quantum valutativo- Per_4
introducono il richiamo alla classificazione della SIMLA per la valutazione del danno biologico nell'anziano che, nella fattispecie, non modifica, ed anzi conferma, la quantificazione già operata”.
In definitiva, i CCTTUU hanno concluso che “Anche alla luce delle osservazioni pervenute, si deve ritenere che la percentuale di invalidità permanente del RE pre-frattura sia compresa nella forbice valutativa del 33-35% e quella complessiva (menomazione preesistente “emiparesi dell'arto inferiore sinistro” più quella conseguita alla frattura di femore “endoprotesi dell'anca sinistra”) nella misura del 42-
43%”.
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo. Per i giudici di legittimità, tuttavia, resta salva la possibilità per il giudice di ricorrere all'equità correttiva quando l'applicazione rigida del calcolo conduce, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28986, sulle modalità di risarcimento del danno da aggravamento o "differenziale"; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n. 20894).
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dai CCTTUU nella misura del 43%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 34% pari alla media tra 33 e 35% indicati dai CCTTUU ), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale
(9%) ove calcolato dal punto 0 al punto 9, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
7 Tenuto conto che il danno biologico complessivo da invalidità permanente residuato al PT
era pari al 43% e che il danno (rectius le menomazioni preesistenti) non imputabile all'errore medico era pari al 34%, discende che, in ossequio ai principi suesposti, facendo applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2024, il danno iatrogeno (danno biologico differenziale), per un soggetto di 71 anni, ammonta ad € 62.225,00 [€ 183.466,00 (danno biologico per I.P. al 43%) - €
121.241,00 (danno biologico per I.P. al 34%)].
Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
“In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III,
12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., la liquidazione del danno morale deve essere giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova non invece da un non consentito automatismo, sicchè il danneggiato è tenuto ad indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui pretende la riparazione.
Nel caso di specie, al di là della generica formula riportata nelle conclusioni del ricorso introduttivo (“…condannare…a risarcire tutti i danni patrimoniali e non…”) in tutto il ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento al danno morale ed alle ragioni che ne avrebbero giustificato il riconoscimento e la liquidazione: i ricorrenti non avevano allegato alcuna circostanza (né articolato alcun mezzo istruttorio) sulla sussistenza di una specifica sofferenza, giustificativa del danno morale.
Analogamente, nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio va riconosciuta, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, non avendo la difesa degli appellati allegato (prima ancora che dimostrato) specifiche componenti di danno diverse ed
8 ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella risarcitoria.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento (Cass. 5865\2021).
Sotto altro profilo, non può non considerarsi che decedeva il 27.10.2020. Persona_1
Poiché il decesso del non veniva posto dagli eredi in correlazione con la patologia PT
derivata dalla malpractice medica, la liquidazione finale deve avere ad oggetto il cd. danno da premorienza, tenuto conto della data dell'evento dannoso, 4.4.2017, e della data in cui è intervenuto il decesso, 27.10.2020.
In tema di danno da premorienza, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del de cuius
"iure successionis" va calcolato in base alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
E' consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo cui la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass. 13723\2022; Cass. n. 2297/2011; Cass. n.
23739/2011; Cass. n. 13331/2015; Cass. n. 4551/2019; Cass. n. 41933/2021).
Per ciò che attiene alla concreta applicazione del detto principio, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso dalla Corte Suprema, con la pronuncia n. 41933\2021.
Si osserva, da parte della S. C., quanto al danno in questione, che "..ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età
e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità..".
9 La S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul cd. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, evidenziando che una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa" deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale.
In sostanza, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, 3 anni e mezzo) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.
Gli anni nei quali il danneggiato è sopravvissuto col suo carico di invalidità non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi anni vissuti da un'altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo (arg. da Cass. civile sez. III, 19/11/2024, n. 29832).
Il principio applicativo del criterio di proporzionalità è stato, da ultimo, ribadito dalla S.C., secondo la quale “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente
e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n.30461).
Facendo applicazione dei principi esposti, il danno va pertanto liquidato nei termini che seguono.
Dividendo l'importo determinato a titolo di danno biologico iatrogeno differenziale, € 62.225,00, per 5 (=80-75; tenuto conto che al momento del decesso il aveva 75 anni, ed ipotizzando PT
un'aspettativa di vita media per gli uomini di 80, anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro) si ottiene l'importo di € 12.445,00 che, moltiplicato per 3,5, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'evento dannoso (aprile 2017-ottobre 2020), porta alla somma complessiva di € 43.557,5.
Su detta somma – calcolata all'attualità – devono essere riconosciuti gli interessi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno
10 a decorrere dalla data del fatto sino all'attualità (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17/02/1995, n.
1712; Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sull'importo liquidato solo gli interessi legali, sino al soddisfo.
Da quanto innanzi esposto consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
l'appellata va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, della ulteriore somma sopra indicata
(che va ad aggiungersi a quella, già liquidata dal primo giudice, di € 1.782,00 oltre accessori, a titolo di danno da inabilità temporanea).
Quanto alle spese di lite, trova applicazione nella fattispecie il principio in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, attesa la soccombenza della struttura sanitaria convenuta, odierna appellante, le spese di lite del doppio grado vanno poste a suo carico e determinate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum”, come rideterminato nel presente giudizio (cfr. Cass.
S.U. sentenza 11.09.2007, n. 19014; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Le spese della CTU integrativa espletata nel presente grado vanno poste definitivamente a carico della struttura sanitaria, in virtù del principio della soccombenza.
Per effetto del rigetto dell'appello incidentale, statuito nella sentenza non definitiva, sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. Controparte_1
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n. 3473/2022 emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica, in data 26.10.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , Parte_1 PT
11 e , a titolo di risarcimento del danno biologico permanente iure PT Parte_3
hereditatis, della somma di € 43.557,5, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro (2017) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
2) condanna il alla rifusione, in favore di , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, che liquida nella misura
[...]
di € 286,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi del giudizio di primo grado, € 804,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi per il presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condanna il alla rifusione, in favore degli appellanti principali, delle spese del CP_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, che liquida nella misura di € 286,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) pone le spese della CTU integrativa espletata nel presente giudizio definitivamente a carico del;
Controparte_1
5) conferma nel resto l'ordinanza appellata;
6) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
12
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Paola Barracchia -Presidente
2) Dott. Antonello Vitale -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1574 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso l'ordinanza n. 3473/2022 Rep. emessa dal
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata in data 26.10.2022 tra
, e , tutti in proprio e quali eredi (in quanto coniuge Parte_1 Parte_2 Parte_3
e figli) di , deceduto a Manfredonia il 27.10.2020, rappresentati e difesi, in virtù di Persona_1
procure in atti, dall'avv. Angelo Borrelli, presso il cui studio in Ancona, alla via Matteotti n. 54, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI-APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv.
Giuseppe A. Mascolo, presso il cui studio in San Nicandro Garganico alla via Milano n. 2 è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto l'8.10.2021 dinanzi al Tribunale di Foggia, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza a
[...]
, in persona del l.r.p.t., , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 PT
[...
[...] , in proprio e quali eredi (in quanto coniuge e figli) di , deceduto a Pt_4 Persona_1
Manfredonia il 27.10.2020, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “a) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa, che la resistente è responsabile per fatto e colpa esclusivi della caduta occorsa al sig. in data 04 ottobre 2017. Per l'effetto condannare Persona_1
la resistente a risarcire ai ricorrenti, quali eredi del sig. a qualsiasi Controparte_1 Persona_1
titolo sia contrattuale che extracontrattuale, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al de cuius e liquidati nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa o che verrà equitativamente ritenuta dal giudice, previa specificazione della percentuale di menomazione della invalidità biologica pregressa del
PASTORE e conseguente all'ictus occorso nel marzo 2017, oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo, con qualsiasi statuizione;
b) Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite e di consulenza (anche dei CTP), nonché alla pecuniaria di cui all'art. 8, comma 4 ultima parte L. 2472017 nella misura equitativamente ritenuta dal Giudice, per essersi immotivatamente rifiutata di partecipare al tentativo di conciliazione;
c) Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cap come per legge”.
A fondamento della domanda richiamavano le risultanze dell'indagine peritale esperita nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso il 4.10.2019 da , poi deceduto il Persona_1
27.10.2020, che avevano accertato che la gestione assistenziale del , messa in atto dai PT
sanitari del Reparto di Neurologia degli OORR di in occasione del ricovero dal 24.3.2017 CP_1
al 4.4.2017, era stata lacunosa e non ottemperante alle raccomandazioni in tema di corretta gestione dei casi post-ictus, e che una più rigorosa valutazione delle autonomie del PT
avrebbe consentito di avviare il paziente ad appropriato percorso assistenziale e riabilitativo e, potenzialmente, evitare l'evento caduta o, quantomeno, limitare le probabilità di accadimento. In definitiva, i nominati CCTTUU avevano ricondotto la caduta occorsa al in data 4.4.2017 PT
(stesso giorno delle dimissioni) presso il proprio domicilio, almeno in parte, alla inadeguata gestione assistenziale/riabilitativa posta in essere dai sanitari del Reparto di Neurologia degli
Ospedali di , che erano dunque responsabili, almeno in parte, delle conseguenze CP_1 CP_1
della caduta, che aveva cagionato al una frattura sottocapitata del femore sinistro, PT
sottoposta, in data 20.4.2017, ad intervento di endoprotesi d'anca. I CTU avevano quindi stimato la menomazione dell'integrità psicofisica, come quota ascrivibile ai sanitari dell'U.O. di
Neurologia degli OORR di , nella misura percentuale dell'8-10%, con un periodo di CP_1
inabilità temporanea totale di 18 giorni, pari ai giorni di ricovero per le cure attinenti alla caduta.
I ricorrenti, pur richiamando gli esiti dell'accertamento peritale, evidenziavano l'erronea determinazione del danno biologico come operata dai CCTTUU, che non avevano considerato che la menomazione conseguente alla condotta imputabile ai sanitari agiva su un paziente già
2 defedato da altre patologie di base, e che la caduta aveva comportato la riduzione quasi totale della sua integrità psicofisica, influenzando la perdita totale della sua autonomia.
Si costituiva in giudizio la , che Controparte_1
contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese, anche del procedimento di A.T.P..
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
26.10.2022 il Tribunale di Foggia così statuiva: “accoglie le domande per quanto di ragione e, per
l'effetto, accertata la responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta, la condanna a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 1782,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna parte resistente a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese relative al presente giudizio di merito, che si liquidano in € 191,00 per esborsi ed € 1100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensando tra le parti il restante terzo;
condanna parte resistente a rimborsare alla controparte le spese relative alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. esperita ante causam, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone in via definitiva a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate nella fase di istruzione preventiva”.
Avverso detta ordinanza, con atto di citazione notificato il 24 novembre 2022, hanno proposto tempestivo appello , e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, chiedendo la riforma dell'ordinanza, per quanto di ragione, nelle parti fatte Persona_1
oggetto di impugnazione, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) Nel merito: accogliere integralmente la domanda attrice e dunque in parziale riforma del provvedimento impugnato: ferma restando la responsabilità già accertata per fatto e colpa dei sanitari dell' appellata, condannare CP_1
l'appellata a risarcire gli appellanti, quali eredi del sig. a qualsiasi Controparte_1 Persona_1
titolo sia contrattuale che extracontrattuale, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al de cuius e liquidati nella misura che emergerà dall'istruttoria della causa o che verrà equitativamente ritenuta dal giudice, previa specificazione della percentuale di menomazione della validità biologica pregressa del
e conseguente all'ictus occorso nel marzo 2017, oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo PT
effettivo, con qualsiasi statuizione;
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio, ivi compresa rideterminazione dei compensi professionali del procedimento di istruzione preventiva secondo il valore effettivo della causa. -
In via istruttoria: Si chiede disporsi la chiamata a chiarimenti dei CTU al fine di specificare la percentuale di menomazione della validità biologica pregressa del e conseguente all'ictus occorso nel Persona_1
marzo 2017, per procedere al calcolo corretto del danno differenziale di natura iatrogena conseguente la caduta del 4.4.2017. Si opus, si chiede sottoporsi ai CTU anche il seguente ulteriore chiarimento: se il decesso del sig. avvenuto in data 27.10.2020 sia da porsi o meno in rapporto causale con la Persona_1
caduta avvenuta in data 04.04.2017”.
3 Con il primo motivo, gli eredi di hanno impugnato l'ordinanza nella parte in cui Persona_1
ha ritenuto non configurabile un danno biologico permanente in quanto “incompatibile con il sopraggiunto decesso” del , lamentandone la “erroneità e travisamento. Erronea valutazione in PT
fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione di norme di legge e principi di diritto, violazione degli artt.
1218 c.c. e 1223 c.c”..
Con il secondo motivo hanno censurato la CTU in ordine al quantum, con specifico riferimento al danno differenziale.
Con il terzo motivo hanno censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di danno patrimoniale, denunciandone la “erroneità e travisamento. Erronea valutazione in fatto e diritto”.
Con il quarto motivo, lamentando la “erronea valutazione in fatto e diritto. Violazione e falsa applicazione di legge e principi di diritto”, hanno censurato la sentenza riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione in ragione di 1/3 e, basandosi sul decisum, ha quantificato una somma inferiore al dovuto.
Costituitasi tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta e appello incidentale depositata il 15.2.2023, la , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., ha contestato la fondatezza dell'appello e spiegato appello incidentale, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare nel merito l'appello proposto dai sigg. Pt_1
[...
, e in proprio e quali eredi del defunto poiché Parte_2 Parte_3 Persona_1
infondato in fatto e diritto;
accogliere l'appello incidentale e per l'effetto riformare ordinanza n. 3473/2022 rep., pubblicata e comunicata in data 26 ottobre 2022, nella parte in cui ritiene provato l'evento caduta occorso al e nella parte in cui ritiene sussistere una responsabilità dei sanitari che ebbero in Persona_1
cura il con il conseguente rigetto della domanda attorea. Vittoria nelle spese, competenze ed onorari PT
del doppio grado di giudizio nonché del procedimento di A.T.P.”.
Con il primo motivo l'appellante incidentale ha censurato l'ordinanza per avere il primo giudice ritenuto, in mancanza di qualsiasi prova al riguardo, che il danno fisico occorso al sia PT
stato conseguenza di una caduta accidentale e non di altro.
Con il secondo motivo ha censurato l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari dell' . Parte_5
Con sentenza non definitiva n. 319/2024 del 14.2.2024, pubblicata il 29.2.2024, questa Corte, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, ha così statuito: “1) rigetta
l'appello incidentale proposto dal , in Controparte_1
persona del l.r.p.t.; 2) accoglie il primo ed il secondo motivo di appello principale e, per l'effetto, dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla quantificazione del danno;
3) spese al definitivo”.
4 Con separata ordinanza, emessa in pari data, la Corte ha disposto la riconvocazione dei CCTTUU dott. e dott.ssa al fine di quantificare il danno biologico Persona_2 Persona_3
permanente patito da in misura differenziale rispetto alle conseguenze invalidanti Persona_1
che sarebbero comunque conseguite alle patologie da cui era già affetto prima della caduta occorsa il 4.4.2017, secondo i seguenti criteri: “indichino la misura percentuale della complessiva invalidità permanente riportata dal e poi quantifichino, in punti percentuali, il grado di invalidità PT
permanente della vittima prima dell'infortunio (tanto in ossequio ai principi enucleati dalla Suprema Corte: cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28986)”.
Espletata e depositata la CTU integrativa, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 4 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c..
Le questioni decise con la sentenza non definitiva n. 319/2024 di questa Corte non possono più essere messe in discussione in questa sede.
Dunque, in ordine alla responsabilità dell'appellata nella causazione del sinistro ed alle sue conseguenze, si è statuito con la predetta sentenza, che ha ritenuto infondati i due motivi di appello incidentale ed il terzo motivo di appello principale. In questa sede non resta che procedere alla liquidazione del danno (iure hereditatis) non patrimoniale differenziale iatrogeno, da premorienza, in favore degli eredi di , secondo i principi ed i criteri enunciati Persona_1
nella propria sentenza, n. 319/2024.
A tal fine, nella relazione integrativa i CCTTUU hanno evidenziato che “lo stato anteriore (ictus emorragico emiparesi sinistra) del nel momento in cui fu interessato dal secondo evento (caduta PT
frattura di femore sinistro endoprotesi) non risultava ancora stabilizzato.
Difatti, risulta evidente, considerata la stretta vicinanza temporale dei due eventi, che l'episodio di emorragia cerebrale verificatasi in data 24 marzo 2017 non poteva aver concluso la sua fase evolutiva allorquando in data 4 aprile del medesimo anno il cadeva riportando la frattura del femore. PT
In proposito, ben si evince dalla documentazione sanitaria presa in visione come le condizioni cliniche del relativamente all'ictus emorragico fossero alla data del 4 aprile 2017 ancora in evoluzione e PT
richiedessero ulteriori trattamenti clinici e riabilitativi sino ad ottobre 2017.
A ciò si aggiunga che, nel corso dei mesi successivi all'evento caduta (4 aprile 2017), le condizioni cliniche neurologiche del RE subirono ulteriore aggravamento conseguente all'evoluzione della leucoencefalopatia mista (vascolare con componente extrapiramidale) da cui lo stesso risultava affetto e di cui non potrà/dovrà tenersi alcun conto perché del tutto autonome, indipendenti e sopravvenute rispetto agli eventi caduta ed ictus.
Ordunque, le condizioni menomative da prendere in considerazione ai fini della odierna valutazione medico-legale sono rappresentate da: - deficit di forza ed ipertonia emisomatica sinistra da emorragia
5 cerebrale, che come riportato nella lettera di dimissione del Centro di Riabilitazione Extraospedaliero Villa
Adria- Ancona del 5 ottobre 2017 -pag. 6-, sono da ritenersi di grado lieve.
- endoprotesi del femore sinistro, che ha determinato un danno meramente anatomico conseguente alla presenza fisica della protesi e all'esito cicatriziale (non descritto in documentazione e non obiettivabile successivamente dai sottoscritti).
A ben guardare, infatti, nel caso di cui qui si discute, lo stato anteriore (ictus emorragico emiparesi facio-brachio-crurale sinistra) non ha comportato il consolidarsi di postumi funzionali più gravi rispetto a quelli che il avrebbe patito se fosse stato sano nel momento in cui si è prodotta le frattura PT
del femore sinistro. In altri termini, l'arto inferiore sinistro del RE pre-caduta presentava già di per sé una ridotta motilità su base neurologica, che la successiva frattura femorale trattata con endoprotesi non ha aggravato. Ben diversa, ad esempio, sarebbe stata la condizione di frattura dell'arto controlaterale rispetto a quello interessato dall'evento ictale, in quanto incidendo sulla motilità dell'arto inferiore opposto avrebbe potuto determinare una condizione funzionale peggiorativa dello stato anteriore del Alla PT
luce di siffatte considerazioni, le due condizioni menomanti (da emorragia cerebrale e da endoprotesi) non possono essere considerate concorrenti sul piano funzionale, potranno, al più, concorrere soltanto su quello anatomico.
Pertanto, procedendo, ora, alla quantificazione del danno mediante l'applicazione del metodo valutativo previsto dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. III del 11.11.2019 n. 28986), potrà ritenersi: la percentuale di invalidità permanente del RE pre-frattura compresa nella forbice valutativa del 33-
35% e quella complessiva (menomazione preesistente “emiparesi dell'arto inferiore sinistro” più quella conseguita alla frattura di femore “endoprotesi dell'anca sinistra”) nella misura del 42-43%”.
Le conclusioni dei CCTTUU, che questa Corte condivide e fa proprie in quanto frutto di esame completo delle risultanze processuali ed esenti da vizi logici e di metodo, sono state confermate anche a seguito delle osservazioni mosse dal CTP degli appellanti principali, alle quali i CCTTUU hanno puntualmente ed esaustivamente risposto, evidenziando che “Queste ultime nulla eccepiscono in ordine alla metodologia valutativa adottata e propongono esclusivamente una rivalutazione del quantum tale per cui, condividendo la quantificazione del danno “differenziale” nella misura del 8-9%
(in accordo con quanto già in precedenza stimato dal collegio peritale), indica la valutazione della condizione pre- traumatica in misura del 40-45 (a fronte di una valutazione del 33-35 operata dal collegio)
e, dunque perviene ad un danno complessivo del 51-52 (a fronte della valutazione del 42-43 operata dal collegio.).
Tale differenza valutativa viene giustificata ritenendo che le condizioni menomanti del sig. prima PT
dell'evento caduta frattura, lo collocassero “a cavallo tra la seconda e terza categoria” della classificazione effettuata dalla SIMLA ai fini della valutazione del danno biologico nell'anziano. Orbene, il riferimento operato dal CTP quantifica l'invalidità permanente pre-frattura nella misura percentuale
6 compresa tra il 40 e il 45%, mentre la valutazione ritenuta dal collegio – a ragione delle condizioni cliniche descritte in atti e richiamate- colloca il sig. nella situazione degli “anziani parzialmente validi” PT
(seconda categoria); ad essa la attribuisce una Controparte_2
percentuale di invalidità compresa tra il 26% e il 50%, ed in tale range valutativo ben si colloca proprio la percentuale d'invalidità del RE pre-frattura (pari al 33-35%) operata dal Collegio.
Tale quantificazione è essenzialmente fondata su quanto desunto dalla documentazione sanitaria presa in visione, ovvero, come già precisato nella consulenza d'integrazione, sulla condizione clinica del RE
(deficit di forza ed ipertonia emisomatica sinistra da emorragia cerebrale, di grado lieve) al momento della dimissione dal Centro di _ Riabilitazione Extraospedaliero Villa Adria- Ancona del 5 ottobre 2017, non potendo tale dato essere integrato da ulteriori informazioni derivanti dall'interessato e/o dai congiunti
(trattandosi di valutazione post mortem).
Pertanto le osservazioni del prof. -pur lievemente differenti in ordine al quantum valutativo- Per_4
introducono il richiamo alla classificazione della SIMLA per la valutazione del danno biologico nell'anziano che, nella fattispecie, non modifica, ed anzi conferma, la quantificazione già operata”.
In definitiva, i CCTTUU hanno concluso che “Anche alla luce delle osservazioni pervenute, si deve ritenere che la percentuale di invalidità permanente del RE pre-frattura sia compresa nella forbice valutativa del 33-35% e quella complessiva (menomazione preesistente “emiparesi dell'arto inferiore sinistro” più quella conseguita alla frattura di femore “endoprotesi dell'anca sinistra”) nella misura del 42-
43%”.
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo. Per i giudici di legittimità, tuttavia, resta salva la possibilità per il giudice di ricorrere all'equità correttiva quando l'applicazione rigida del calcolo conduce, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28986, sulle modalità di risarcimento del danno da aggravamento o "differenziale"; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n. 20894).
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dai CCTTUU nella misura del 43%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 34% pari alla media tra 33 e 35% indicati dai CCTTUU ), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale
(9%) ove calcolato dal punto 0 al punto 9, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
7 Tenuto conto che il danno biologico complessivo da invalidità permanente residuato al PT
era pari al 43% e che il danno (rectius le menomazioni preesistenti) non imputabile all'errore medico era pari al 34%, discende che, in ossequio ai principi suesposti, facendo applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2024, il danno iatrogeno (danno biologico differenziale), per un soggetto di 71 anni, ammonta ad € 62.225,00 [€ 183.466,00 (danno biologico per I.P. al 43%) - €
121.241,00 (danno biologico per I.P. al 34%)].
Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
“In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III,
12.7.2023 n. 19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., la liquidazione del danno morale deve essere giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova non invece da un non consentito automatismo, sicchè il danneggiato è tenuto ad indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta, sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui pretende la riparazione.
Nel caso di specie, al di là della generica formula riportata nelle conclusioni del ricorso introduttivo (“…condannare…a risarcire tutti i danni patrimoniali e non…”) in tutto il ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento al danno morale ed alle ragioni che ne avrebbero giustificato il riconoscimento e la liquidazione: i ricorrenti non avevano allegato alcuna circostanza (né articolato alcun mezzo istruttorio) sulla sussistenza di una specifica sofferenza, giustificativa del danno morale.
Analogamente, nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio va riconosciuta, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, non avendo la difesa degli appellati allegato (prima ancora che dimostrato) specifiche componenti di danno diverse ed
8 ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella risarcitoria.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento (Cass. 5865\2021).
Sotto altro profilo, non può non considerarsi che decedeva il 27.10.2020. Persona_1
Poiché il decesso del non veniva posto dagli eredi in correlazione con la patologia PT
derivata dalla malpractice medica, la liquidazione finale deve avere ad oggetto il cd. danno da premorienza, tenuto conto della data dell'evento dannoso, 4.4.2017, e della data in cui è intervenuto il decesso, 27.10.2020.
In tema di danno da premorienza, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del de cuius
"iure successionis" va calcolato in base alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.
E' consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo cui la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica (Cass. 13723\2022; Cass. n. 2297/2011; Cass. n.
23739/2011; Cass. n. 13331/2015; Cass. n. 4551/2019; Cass. n. 41933/2021).
Per ciò che attiene alla concreta applicazione del detto principio, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento espresso dalla Corte Suprema, con la pronuncia n. 41933\2021.
Si osserva, da parte della S. C., quanto al danno in questione, che "..ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età
e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità..".
9 La S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul cd. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, evidenziando che una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa" deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale.
In sostanza, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, 3 anni e mezzo) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.
Gli anni nei quali il danneggiato è sopravvissuto col suo carico di invalidità non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi anni vissuti da un'altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo (arg. da Cass. civile sez. III, 19/11/2024, n. 29832).
Il principio applicativo del criterio di proporzionalità è stato, da ultimo, ribadito dalla S.C., secondo la quale “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente
e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n.30461).
Facendo applicazione dei principi esposti, il danno va pertanto liquidato nei termini che seguono.
Dividendo l'importo determinato a titolo di danno biologico iatrogeno differenziale, € 62.225,00, per 5 (=80-75; tenuto conto che al momento del decesso il aveva 75 anni, ed ipotizzando PT
un'aspettativa di vita media per gli uomini di 80, anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro) si ottiene l'importo di € 12.445,00 che, moltiplicato per 3,5, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'evento dannoso (aprile 2017-ottobre 2020), porta alla somma complessiva di € 43.557,5.
Su detta somma – calcolata all'attualità – devono essere riconosciuti gli interessi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno
10 a decorrere dalla data del fatto sino all'attualità (cfr. Cassazione civile, sez. un., 17/02/1995, n.
1712; Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sull'importo liquidato solo gli interessi legali, sino al soddisfo.
Da quanto innanzi esposto consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
l'appellata va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, della ulteriore somma sopra indicata
(che va ad aggiungersi a quella, già liquidata dal primo giudice, di € 1.782,00 oltre accessori, a titolo di danno da inabilità temporanea).
Quanto alle spese di lite, trova applicazione nella fattispecie il principio in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, attesa la soccombenza della struttura sanitaria convenuta, odierna appellante, le spese di lite del doppio grado vanno poste a suo carico e determinate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum”, come rideterminato nel presente giudizio (cfr. Cass.
S.U. sentenza 11.09.2007, n. 19014; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Le spese della CTU integrativa espletata nel presente grado vanno poste definitivamente a carico della struttura sanitaria, in virtù del principio della soccombenza.
Per effetto del rigetto dell'appello incidentale, statuito nella sentenza non definitiva, sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. Controparte_1
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n. 3473/2022 emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica, in data 26.10.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , Parte_1 PT
11 e , a titolo di risarcimento del danno biologico permanente iure PT Parte_3
hereditatis, della somma di € 43.557,5, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro (2017) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
2) condanna il alla rifusione, in favore di , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, che liquida nella misura
[...]
di € 286,00 per esborsi ed € 5000,00 per compensi del giudizio di primo grado, € 804,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi per il presente giudizio di appello, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condanna il alla rifusione, in favore degli appellanti principali, delle spese del CP_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, che liquida nella misura di € 286,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) pone le spese della CTU integrativa espletata nel presente giudizio definitivamente a carico del;
Controparte_1
5) conferma nel resto l'ordinanza appellata;
6) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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