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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/08/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3311/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente della Prima Sezione Civile dott.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3311/2024 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi professionali gratuito patrocinio ex art. 281 decies c.p.c. promossa da (C.F. ), residente in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio, sito in Catanzaro alla Via Vico II Corso Mazzini, 2, fax 0961794419 – pec Email_1
RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, l'Avv. proponeva ricorso in opposizione alla Parte_1 liquidazione dei compensi del gratuito patrocinio, avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Catanzaro il 04.06.2024 e notificato alla reclamante il 05.06.24 con cui il medesimo Organo Giudiziario determinava in complessivi €. 575,00, oltre rimborso forfetario, Iva e cap, per come determinati all'esito del giudizio RG
5027/2022, avente ad oggetto sequestro giudiziario di beni appartenenti al coniuge separato, e di proprietà della parte attrice, nel quale la ricorrente difendeva il convenuto
Controparte_2 A sostegno dell'opposizione – riguardante quindi solo il quantum della pretesa - deduceva
L'erronea motivazione sull'applicazione dei minimi tariffari, e la diversità delle somme di cui alla condanna alle spese in favore dello stato.
Tanto premesso, così concludeva:
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto e, per l'effetto:
2) Riformare l'opposto decreto, liquidando alla parte istante la somma di euro 1.150,00 oltre accessori, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come parametrata ai criteri di legge, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti al difensore di Controparte_2
3) Condannare il alla refusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio.
Il non si costituiva in giudizio ma inviava nota con la quale si rimetteva alle CP_1 determinazioni del Presidente, atteso che al giudice erano conferiti tutti i poteri relativi anche di tipo istruttorio.
All'udienza del 9.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, depositate note, la controversia era trattenuta in decisione.
****
L'opposizione è infondata.
Appare preliminare – in quanto decisiva rispetto al primo motivo di opposizione – la questione relativa alla dedotta illegittimità della differenziazione della somma liquidata a titolo di spese a favore dello Stato, e di quella liquidata in favore del difensore della persona ammessa al patrocinio dello Stato.
Il motivo è infondato.
Parte opponente riporta una decisione della Corte di Cassazione (21611/2017 che richiama Corte Costituzionale 270/2012) che, tuttavia, si basa su presupposti differenti.
Infatti, come precisato da Cass. 11590/2019 (e anche da Cass. 22017/2018), “il giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità del
Pag. 2 di 5 citato art. 130 per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost., si è limitato, nell'escludere l'asserito contrasto fra la disposizione legislativa e l'art. 53 della
Costituzione, a richiamare l'orientamento della VI sezione penale di questa Corte, per concludere che "nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi - giustificata
[..] dalla diversità, rispetto a quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce - tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario (Corte cost., ordinanza 270/2012).
Quanto all'orientamento della VI sezione penale, sviluppato dalla pronuncia
46537/2011, esso sì afferma che "la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore", ma tale affermazione viene fatta sulla base di una analisi del rapporto imputato-parte civile-
Stato-difensore quale risulta dalle disposizioni specificamente dettate per il processo penale (e va sottolineato che il d.p.r. 115/2002 detta disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale particolari rispetto a quelle dedicate al processo amministrativo, contabile e tributario, disposizioni che nel 2012 non prevedevano, come oggi prescrive l'art. 106-bis, alcuna riduzione degli importi spettanti al difensore).
Inoltre, la citata pronuncia n. 46537 impone la contestualità della condanna in favore dello Stato e della liquidazione in favore del difensore: la necessaria coincidenza tra le spese di difesa (che vanno parametrate ai sensi dell'art. 82 e quindi con l'allora unico limite per il processo penale dei valori medi delle tariffe professionali) e la rifusione in favore del difensore è ottenuta - afferma la pronuncia - con la liquidazione delle spese al difensore direttamente con la sentenza di condanna dell'imputato; il giudice del processo penale, pertanto, nel medesimo dispositivo deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato, contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile. Ciò significa, venendo al motivo di ricorso avanzato dalla ricorrente, che la medesima non può,
Pag. 3 di 5 richiamando la giurisprudenza penale, invocare - nel nome della coincidenza tra spese riconosciute allo Stato e spese liquidate al difensore - l'applicazione di una somma uguale a quella che è stata attribuita dal giudice del processo senza applicare la dimidiazione prescritta dall'art. 130, perché al più, richiamando quella giurisprudenza, può apparire illegittima la condanna alle spese in favore dello Stato contenuta nella sentenza che ha definito il processo (rispetto alla quale, comunque, è privo di legittimazione l'avvocato, che ha accettato la difesa secondo il sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato, potendo essere fatta valere dalla parte soccombente condannata al pagamento delle spese), ma non quella operata dal giudice con il decreto di liquidazione, che ha applicato il disposto di una disposizione, considerata legittima dal giudice delle leggi, che impone che gli importi spettanti al difensore (nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari) siano ridotti della metà.
Né a diversa conclusione, ad avviso del Collegio, conduce la pronuncia della VI sezione civile di questa Corte che ha ravvisato nell'orientamento della VI sezione penale l'espressione di un principio generale che si presta a trovare applicazione anche nel settore dei giudizi civili (Cass. 18167/2016, ripresa da Cass. 21611/2017). Da un lato la pronuncia non considera, come si è detto, le peculiarità del sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro lato, estendendo il principio della coincidenza degli importi al sistema del processo civile, che distingue tra condanna alle spese in favore dello Stato e decreto di liquidazione in favore del difensore, indipendentemente dall'applicazione della dimidiazione dei compensi, porta a una sostanziale disapplicazione dell'art. 130. Quanto al profilo - che non entra, come si è visto, direttamente in gioco in questa causa - se il giudice del processo, quando, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, condanna il soccombente alle spese processuali a favore della parte ammessa disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, debba seguire i criteri di cui agli artt. 82 e 130 ovvero debba seguire gli ordinari parametri, la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria.
Non si vede infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola
Pag. 4 di 5 causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità.”
Ciò premesso, risulta infondato anche il primo motivo di opposizione.
Il Giudice, nel liquidare nei valori minimi, ha motivato tale scelta facendo riferimento sostanzialmente alla non complessità della causa, senza reale fase istruttoria.
Tale considerazione può essere condivisa, atteso peraltro che sono state accolte le difese della parte sulla indeterminatezza della domanda proposta, e mancata indicazione del giudizio di merito, senza esame o verifica di particolari questioni.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
Considerata la mancata costituzione del , nessuna pronuncia va emessa in CP_1 ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile - Tribunale di Catanzaro -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese.
Si comunichi.
Catanzaro, 22.8.2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente della Prima Sezione Civile dott.ssa Francesca Garofalo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3311/2024 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi professionali gratuito patrocinio ex art. 281 decies c.p.c. promossa da (C.F. ), residente in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cpc ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio, sito in Catanzaro alla Via Vico II Corso Mazzini, 2, fax 0961794419 – pec Email_1
RICORRENTE - OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE - OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, l'Avv. proponeva ricorso in opposizione alla Parte_1 liquidazione dei compensi del gratuito patrocinio, avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Catanzaro il 04.06.2024 e notificato alla reclamante il 05.06.24 con cui il medesimo Organo Giudiziario determinava in complessivi €. 575,00, oltre rimborso forfetario, Iva e cap, per come determinati all'esito del giudizio RG
5027/2022, avente ad oggetto sequestro giudiziario di beni appartenenti al coniuge separato, e di proprietà della parte attrice, nel quale la ricorrente difendeva il convenuto
Controparte_2 A sostegno dell'opposizione – riguardante quindi solo il quantum della pretesa - deduceva
L'erronea motivazione sull'applicazione dei minimi tariffari, e la diversità delle somme di cui alla condanna alle spese in favore dello stato.
Tanto premesso, così concludeva:
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente adito:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto e, per l'effetto:
2) Riformare l'opposto decreto, liquidando alla parte istante la somma di euro 1.150,00 oltre accessori, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per come parametrata ai criteri di legge, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti al difensore di Controparte_2
3) Condannare il alla refusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio.
Il non si costituiva in giudizio ma inviava nota con la quale si rimetteva alle CP_1 determinazioni del Presidente, atteso che al giudice erano conferiti tutti i poteri relativi anche di tipo istruttorio.
All'udienza del 9.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, depositate note, la controversia era trattenuta in decisione.
****
L'opposizione è infondata.
Appare preliminare – in quanto decisiva rispetto al primo motivo di opposizione – la questione relativa alla dedotta illegittimità della differenziazione della somma liquidata a titolo di spese a favore dello Stato, e di quella liquidata in favore del difensore della persona ammessa al patrocinio dello Stato.
Il motivo è infondato.
Parte opponente riporta una decisione della Corte di Cassazione (21611/2017 che richiama Corte Costituzionale 270/2012) che, tuttavia, si basa su presupposti differenti.
Infatti, come precisato da Cass. 11590/2019 (e anche da Cass. 22017/2018), “il giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità del
Pag. 2 di 5 citato art. 130 per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 Cost., si è limitato, nell'escludere l'asserito contrasto fra la disposizione legislativa e l'art. 53 della
Costituzione, a richiamare l'orientamento della VI sezione penale di questa Corte, per concludere che "nel meccanismo attraverso il quale si procede alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore che abbia difeso in giudizi diversi da quelli penali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che comporta l'abbattimento nella misura della metà della somma risultante in base alle tariffe professionali, non è dato riscontrare alcuna forma di prelievo tributario, trattandosi semplicemente di una, parzialmente diversa, modalità di determinazione dei compensi medesimi - giustificata
[..] dalla diversità, rispetto a quelli penali, dei procedimenti giurisdizionali cui si riferisce - tale da condurre ad un risultato economicamente inferiore rispetto a quello cui si sarebbe giunti applicando il criterio ordinario (Corte cost., ordinanza 270/2012).
Quanto all'orientamento della VI sezione penale, sviluppato dalla pronuncia
46537/2011, esso sì afferma che "la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore", ma tale affermazione viene fatta sulla base di una analisi del rapporto imputato-parte civile-
Stato-difensore quale risulta dalle disposizioni specificamente dettate per il processo penale (e va sottolineato che il d.p.r. 115/2002 detta disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale particolari rispetto a quelle dedicate al processo amministrativo, contabile e tributario, disposizioni che nel 2012 non prevedevano, come oggi prescrive l'art. 106-bis, alcuna riduzione degli importi spettanti al difensore).
Inoltre, la citata pronuncia n. 46537 impone la contestualità della condanna in favore dello Stato e della liquidazione in favore del difensore: la necessaria coincidenza tra le spese di difesa (che vanno parametrate ai sensi dell'art. 82 e quindi con l'allora unico limite per il processo penale dei valori medi delle tariffe professionali) e la rifusione in favore del difensore è ottenuta - afferma la pronuncia - con la liquidazione delle spese al difensore direttamente con la sentenza di condanna dell'imputato; il giudice del processo penale, pertanto, nel medesimo dispositivo deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento a carico dell'imputato, contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile. Ciò significa, venendo al motivo di ricorso avanzato dalla ricorrente, che la medesima non può,
Pag. 3 di 5 richiamando la giurisprudenza penale, invocare - nel nome della coincidenza tra spese riconosciute allo Stato e spese liquidate al difensore - l'applicazione di una somma uguale a quella che è stata attribuita dal giudice del processo senza applicare la dimidiazione prescritta dall'art. 130, perché al più, richiamando quella giurisprudenza, può apparire illegittima la condanna alle spese in favore dello Stato contenuta nella sentenza che ha definito il processo (rispetto alla quale, comunque, è privo di legittimazione l'avvocato, che ha accettato la difesa secondo il sistema retributivo del patrocinio a spese dello Stato, potendo essere fatta valere dalla parte soccombente condannata al pagamento delle spese), ma non quella operata dal giudice con il decreto di liquidazione, che ha applicato il disposto di una disposizione, considerata legittima dal giudice delle leggi, che impone che gli importi spettanti al difensore (nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari) siano ridotti della metà.
Né a diversa conclusione, ad avviso del Collegio, conduce la pronuncia della VI sezione civile di questa Corte che ha ravvisato nell'orientamento della VI sezione penale l'espressione di un principio generale che si presta a trovare applicazione anche nel settore dei giudizi civili (Cass. 18167/2016, ripresa da Cass. 21611/2017). Da un lato la pronuncia non considera, come si è detto, le peculiarità del sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro lato, estendendo il principio della coincidenza degli importi al sistema del processo civile, che distingue tra condanna alle spese in favore dello Stato e decreto di liquidazione in favore del difensore, indipendentemente dall'applicazione della dimidiazione dei compensi, porta a una sostanziale disapplicazione dell'art. 130. Quanto al profilo - che non entra, come si è visto, direttamente in gioco in questa causa - se il giudice del processo, quando, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, condanna il soccombente alle spese processuali a favore della parte ammessa disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, debba seguire i criteri di cui agli artt. 82 e 130 ovvero debba seguire gli ordinari parametri, la conclusione della cassazione penale non pare una conclusione necessaria.
Non si vede infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola
Pag. 4 di 5 causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità.”
Ciò premesso, risulta infondato anche il primo motivo di opposizione.
Il Giudice, nel liquidare nei valori minimi, ha motivato tale scelta facendo riferimento sostanzialmente alla non complessità della causa, senza reale fase istruttoria.
Tale considerazione può essere condivisa, atteso peraltro che sono state accolte le difese della parte sulla indeterminatezza della domanda proposta, e mancata indicazione del giudizio di merito, senza esame o verifica di particolari questioni.
Consegue il rigetto dell'opposizione.
Considerata la mancata costituzione del , nessuna pronuncia va emessa in CP_1 ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Prima Sezione Civile - Tribunale di Catanzaro -, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese.
Si comunichi.
Catanzaro, 22.8.2025 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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