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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1342/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SO AN e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 22 83100 AVELLINOpresso il difensore avv.
SO AN
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_2
RI e dell'avv. SACCHI SIMONA ( ) C.SO CANALCHIARO N. 62 C.F._1
41121 MODENA;
, elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO 62 41121 MODENApresso il difensore avv. FATTORI RI
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 714/2022 del Tribunale di Modena, pubblicata il 1° giugno
2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione P 1. Con atto di citazione notificato in data 19.02.2018, d'ora in poi, solo ) Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3578/2017, emesso dal Tribunale di
Modena a favore di portante la somma di € 190.202,00. Controparte_1
pagina 1 di 12 Co Il decreto ingiuntivo era stato emesso a titolo di pagamento del corrispettivo spettante a per aver P messo a disposizione di , in esecuzione del contratto di avvalimento tra loro stipulato a Modena in data 19.06.2014, la certificazione SOA, relativa a capacità tecniche nel settore degli impianti termici e di condizionamento con le categorie “OS28 Classe V”. Co Il contratto di avvalimento prevedeva il pagamento a favore dell'ausiliaria in caso di P aggiudicazione della gara da parte di , di un corrispettivo pari al 10%, calcolato sul valore a base di gara (€ 1.559.038,58, doc. 1 fascicolo monitorio).
In particolare, 2B deduceva: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
2) l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Forlì o, in alternativa, del Tribunale di Parma;
3) Co l'irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria;
4) l'inadempimento di al contratto di avvalimento, non avendo questa fornito i mezzi, le attrezzature e la forza lavoro come previsto dal punto b) del contratto;
5) la non debenza delle somme ingiunte, posto che la fattura azionata era stata emessa prima dei SAL;
6) la mancata effettuazione di alcun riconoscimento di debito e il mancato consenso alle dilazioni temporali indicate nella postilla rinvenuta a margine della fattura azionata e, al riguardo, procedeva al suo disconoscimento formale;
7) la difformità tra importo dell'appalto e importo dei lavori per i quali era intervenuto l'avvalimento, posto che i lavori della categoria prestata ammontavano a € 1.431.244,57, e non a € 1.559.038,58, parametro invece utilizzato dalla controparte quale base di calcolo per l'emissione della fattura e per la pretesa di pagamento;
8) la non debenza dell'IVA, in applicazione del regime del reverse charge; 9) l'illegittima concessione della provvisoria Co esecutività al decreto ingiuntivo;
10) la responsabilità solidale di quale impresa ausiliaria, nei confronti della PA.
2. Si costituiva 2B, contestando le argomentazioni della controparte e domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Tribunale, così decideva:
“1) RIGETTA l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da Parte_1 2) CONDANNA la predetta al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.10.730 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge”.
3.1. In via preliminare, il Tribunale, dato atto che l'eccezione relativa alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo era stata rinunciata dall'opponente nella sua memoria conclusiva, riteneva infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Infatti, evidenziava che l'incompetenza era stata eccepita solo con riferimento al Tribunale di Forlì, in relazione al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., o al Tribunale di Parma, in relazione al luogo di insorgenza dell'obbligazione previsto dall'art. 20 c.p.c.
pagina 2 di 12 Perciò, richiamando la giurisprudenza sul punto, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, non essendo stata eccepita l'incompetenza territoriale in relazione al luogo di esecuzione dell'obbligazione.
3.2. Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria, precisando che la legittimità del procedimento monitorio era questione rilevante soltanto in caso di rigetto dell'opposizione, in relazione alla pronuncia sulle spese.
3.3. Rispetto alle contestazioni relative all'esatta determinazione del corrispettivo dovuto, secondo il
Tribunale risultava inequivoco il tenore letterale dell'accordo, essendo stato espressamente convenuto nel “10% calcolato sul valore a base di gara (€.1.559.038,58)”, e non, come asserito, sul minor valore dell'aggiudicazione.
3.4. Ancora, secondo il Tribunale il disconoscimento delle nuove scadenze, annotate nella postilla rinvenuta a margine della fattura azionata, non era idoneo a togliere valenza probatoria a tale P documento. Infatti, trattandosi di riempimento avvenuto absque pactis, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Il documento, quindi, veniva considerato dal Tribunale pienamente utilizzabile, quale scritto P proveniente in ogni sua parte anche da . Co 3.5. Peraltro, ne conseguiva che, diversamente da quanto dedotto dall'opponente 2B, non aveva domandato il pagamento in anticipo rispetto alla previsione contrattuale, ossia in anticipo rispetto ai
SAL.
Alle annotazioni indicanti dilazioni temporali nella postilla rinvenuta a margine della fattura, infatti, doveva essere assegnata valenza di valida modifica contrattuale del tempo dell'adempimento della P prestazione a carico dell'impresa avvalente .
3.5. Quanto all'eccezione di inadempimento, ne affermava l'infondatezza.
Il pagamento a valore di mercato delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, infatti, era previsto quale obbligo diverso ed indipendente rispetto quello del versamento dell'importo del 10% del valore base gara di € 1.559.038,58 in caso di aggiudicazione.
Secondo il Tribunale, detta circostanza era resa evidente: 1) dalla diversa collocazione dei due obblighi nel corpo del contratto;
2) dal rinvio al “valore di mercato” per la determinazione del prezzo corrispettivo alle risorse disponibili;
3) dal contenuto della clausola relativa a quest'ultimo pagamento, in cui non v'era alcun cenno al fatto che l'importo ricomprendesse anche il costo delle risorse disponibili.
3.6. Il Tribunale, poi, evidenziava che il contratto prevedeva espressamente l'assoggettamento del negozio ad IVA;
perciò, affermava che l'IVA era dovuta, non potendo il giudicante occuparsi, neppure incidentalmente, della riqualificazione giuridica del contratto a fini fiscali.
pagina 3 di 12 3.7. Rigettati tutti i motivi di opposizione, condannava la soccombente 2B al pagamento delle spese di lite.
4. Proponeva appello 2B.
5. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Modena in favore del Tribunale di Forlì o, in alternativa, del Tribunale di Parma.
Al riguardo, l'appellante insisteva nel richiamare l'art. 19 c.p.c., relativo al foro generale delle persone fisiche, e l'art. 20 c.p.c., relativo al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
6. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria.
In particolare, secondo l'appellante il primo giudice aveva errato nel ritenere sufficiente la produzione P della fattura e del contratto, a fronte delle diverse contestazioni sollevate da;
in tale prospettiva, detti documenti non erano idonei a provare la effettività e la consistenza del credito.
7. Col terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'infondatezza del credito e, in ogni caso,
l'inferiorità del quantum debeatur.
Infatti, 2B insisteva nell'affermare che i lavori della categoria prestata erano pari ad € 1.431.244,57, e non a € 1.559.038,58, parametro invece utilizzato da controparte e accolto dalla sentenza di prime cure quale base di calcolo per l'emissione della fattura azionata. Co 8. Col quarto motivo di gravame, l'appellante deduceva l'inadempimento di per non avere mai P messo a disposizione di gli operai, i tecnici, i mezzi e le attrezzature, come previsto dal contratto al punto 2)-b).
L'appellante censurava la sentenza di primo grado per non avere correttamente valutato il regolamento contrattuale;
in particolare, insisteva nelle argomentazioni già esposte in primo grado, evidenziando Co che non aveva mai adempiuto all'obbligazione di cui al punto b) del contratto di avvalimento.
Il primo giudice, quindi, aveva errato nel ritenere l'oggetto del contratto limitato alla certificazione
SOA, specie avendo a riguardo all'entità del corrispettivo pattuito, fissato nella misura del 10%, quando, invece, l'avvalimento della sola attestazione SOA normalmente comportava un corrispettivo dell'1-2%.
9. Col quinto motivo di gravame, l'appellante deduceva l'anteriorità delle fatture rispetto ai SAL e, conseguentemente, l'inesigibilità dei crediti.
L'appellante insisteva nelle argomentazioni già svolte in primo grado e censurava la sentenza di prime cure per non avere affermato che le somme, ancorché pattuite, non erano dovute. Infatti, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, i pagamenti avrebbero dovuto essere legati ai vari SAL, nonché allo stato finale dei lavori.
pagina 4 di 12 L'emissione anticipata delle fatture avrebbe quindi dovuto ritenersi illegittima e i crediti da esse portati inesigibili.
10. Col sesto motivo di gravame, l'appellante contestava il valore probatorio attribuito dal primo
Giudice alle annotazioni recanti le “Nuove scadenze concordate in data 8 giugno 2016”.
Il primo Giudice, infatti, ricercata la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., avrebbe dovuto interpretare il contratto alla luce del complessivo comportamento delle parti precedente e successivo alla stipula. Perciò, argomentava per la vincolatività della scelta iniziale delle parti di allineare il pagamento del corrispettivo alla emissione dei SAL.
11. Col settimo motivo di gravame, l'appellante contestava il rigetto delle istanze istruttorie.
In particolare, l'appellante censurava la mancata ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nei propri scritti difensivi e, perciò, riproponeva tutte le richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Co L'ammissione delle istanze istruttorie, infatti, avrebbe dimostrato l'inadempimento di al contratto di avvalimento e, conseguentemente, la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
12. Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativo alle spese.
Sul punto, l'appellante contestava il quantum della condanna alle spese, rilevandone la sproporzione e l'irragionevolezza. P Co Inoltre, in accoglimento dell'appello, domandava la condanna di al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
13. L'appellante così concludeva:
“Perché piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: A. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
B. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che si abbiano qui per interamente ripetute e trascritte nonchè: C. In ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite dei due gradi di giudizio con distrazione in favore del Procuratore costituito antistatario come per legge”.
Co 14. Si costituiva domandando il rigetto dell'appello.
15. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
16. Il primo motivo di appello è infondato.
La sentenza di prime cure ha correttamente argomentato il rigetto dell'eccezione di incompetenza P formulata da , eccezione riproposta nella presente sede. P Infatti, l'appellante ha invocato la violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., nello specifico individuando quale giudice competente alternativamente il Tribunale di Forlì, in relazione al foro generale delle pagina 5 di 12 persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., oppure il Tribunale di Parma, in relazione al luogo di insorgenza dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c.
In tal senso, l'appellante nulla ha dedotto in ordine all'altro criterio facoltativo previsto dall'art. 20
c.p.c., vale a dire il forum destinatae solutionis.
Il primo Giudice, quindi, ha correttamente invocato il precedente Cass. n. 1177/2002, secondo cui
“nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 c.p.c., ha l'onere, non solo di indicare nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, per effetto della mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”.
Inoltre, l'eccezione di incompetenza risulta, in ogni caso, infondata anche con riferimento alla dedotta violazione del criterio facoltativo del luogo di insorgenza dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c.
Infatti, che il contratto allegato al doc. 1 risulta stipulato, in base all'indicazione in calce in P Co corrispondenza delle sottoscrizioni di e a Modena in data 19.06.2014.
Ne consegue che, anche in applicazione del criterio del luogo di insorgenza dell'obbligazione, criterio P invocato dall'appellante , il Tribunale di Modena risulta competente per il primo grado.
17. L'appellante, col secondo motivo di gravame, ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado in merito alla “irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria”.
Sul punto, il primo Giudice ha correttamente evidenziato che la legittimità del procedimento monitorio
è questione rilevante soltanto in caso di rigetto dell'opposizione, in relazione alla pronuncia sulle spese. Pa Co Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ha fornito la prova del credito, sia nell'an che nel quantum.
Nello specifico, la fattura ed il contratto, entrambi sottoscritti da entrambe le società, sono documenti idonei a provare l'esistenza del credito e il suo esatto ammontare.
In particolare, il contratto è il titolo costitutivo della obbligazione dedotta in giudizio.
18. A tale ultimo riguardo, nemmeno il terzo motivo di gravame è meritevole di accoglimento. P In particolare, la contestazione del quantum debeatur, individuato dall'appellante nella minor somma di € 143.124,46, è infondata, posto che, come rilevato dal primo Giudice, il corrispettivo pagina 6 di 12 previsto dal contratto di avvalimento veniva espressamente convenuto nel “10% calcolato sul valore a base di gara (€ 1.559.038,58)”.
Le ulteriori argomentazioni dell'appellante non sono sufficienti a superare tale inequivocabile dato testuale, non potendosi evincere in alcun modo sulla base di quali altri elementi testuali o di sistema il calcolo dovrebbe essere effettuato sul minor valore dell'aggiudicazione.
In tal senso, in assenza di prova dell'esistenza di patti aggiunti o contrari al contratto, prova che comunque non potrebbe avvenire per presunzioni o testi ai sensi dell'art. 2722 c.c., l'unico accordo di cui si ha certo riscontro è quello indicato nel contratto, ove si legge chiaramente che il corrispettivo Co spettante a è fissato nel “10% calcolato sul valore a base di gara (€ 1.559.038,58)”.
19. Quanto al quarto motivo di gravame, verrà esaminato congiuntamente al settimo, in ragione dell'omogeneità delle questioni sottese. Co Entrambi i motivi contestano l'errata valutazione da parte del primo Giudice dell'inadempimento di al contratto di avvalimento. Co Nello specifico, col quarto motivo, l'appellante deduce, a livello sostanziale, l'inadempimento di e, perciò, deduce il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; col settimo motivo, invece, l'appellante insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, ciò in funzione della dimostrazione processuale del medesimo profilo sostanziale appena esposto, ossia il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Orbene, entrambi i motivi sono infondati.
19.1. Il primo Giudice ha esaminato nel merito l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c proposta P Co da e ha riscontrato che non era contrattualmente tenuta all'adempimento, se non previo pagamento delle forniture al valore di mercato. In tale prospettiva, l'eccezione è stata giudicata infondata.
L'accertamento demandato al primo Giudice, e riproposto nel presente grado, non ha ad oggetto l'effettività della fornitura di personale, mezzi e attrezzature, posto che è pacifica la circostanza che la fornitura non sia mai stata eseguita.
Infatti, la fornitura non è mai stata eseguita perché non era contrattualmente dovuta, se non previo pagamento al prezzo di mercato;
inoltre, non essendo mai state domandate le forniture, queste non erano comunque dovute.
19.2 Quanto al profilo probatorio, è chiaro che il primo Giudice ha correttamente rigettato le istanze istruttorie, interamente finalizzate a dimostrare una circostanza pacifica, ossia la mancata esecuzione della fornitura, o, comunque, finalizzate a dimostrare fatti documentali o da provare documentalmente.
Al fine di fugare ogni dubbio, nella memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. di 2B nessun capitolo di prova testimoniale domandato era meritevole di accoglimento.
pagina 7 di 12 Il capitolo n. 1 verte su una circostanza documentale.
I capitoli nn. 5, 6, 7, 8, 9 dovevano essere provati documentalmente.
Infine, i capitoli 2, 3, 4, e 10, avendo ad oggetto l'omessa fornitura, riguardano un fatto pacifico.
Pertanto, la scelta del primo Giudice di non accogliere mezzi istruttori è legittima.
19.2. Quanto al profilo sostanziale, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. nell'assunto che il pagamento a valore di mercato delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria fosse nel contratto previsto quale obbligo diverso ed indipendente da quello del versamento dell'importo del 10% del valore base gara di € 1.559.038,58 in caso di aggiudicazione.
In tal senso, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'eccezione ex art. 1460 c.c. risulta Co infondata poiché non v'era alcun obbligo che imponesse ad l'esecuzione delle forniture, se non previo pagamento delle stesse forniture al valore di mercato.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione valorizzando tre elementi.
Anzitutto, la diversa collocazione dei due obblighi nel corpo del contratto. P In secondo luogo, il rinvio al previo pagamento da parte di delle attrezzature e dei mezzi messi a Co disposizione da al “valore di mercato”.
Infine, la mancanza, nella clausola relativa al pagamento della messa a disposizione delle certificazioni
SOA, di un richiamo al fatto che l'importo del 10% del valore base gara costituisse remunerazione anche della fornitura delle ulteriori risorse disponibili.
Rispetto a detto percorso motivazionale, si osserva che l'appellante non ha proceduto alla contestazione specifica delle argomentazioni puntualmente fornite dalla sentenza di primo grado;
al P contrario, ripropone le medesime argomentazioni svolte in primo grado, soffermandosi sulla circostanza che, normalmente, è consuetudine applicare ai contratti di avvalimento una percentuale fissa che si aggira intorno al 1,5% o al massimo 2%.
Detto ultimo elemento, tuttavia, è del tutto irrilevante rispetto alla determinazione del contenuto del contratto come convenuto dalle parti. Co P L'eventuale eccessiva onerosità delle condizioni economiche concordate tra e involge differenti profili, eccentrici rispetto al presente giudizio.
Parimenti, l'eventuale errore in cui potrebbe essere incorsa 2B nella stipula di un contratto economicamente svantaggioso non rileva né può essere accertato mediante lo stravolgimento del dato contrattuale.
Nel contratto, infatti, si afferma che:
“Tra la Società Avvalente e la società ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all'art. 49 del Dlgs n. 163/2006 ai seguenti patti e condizioni: 1) L'impresa avvalente è autorizzata ad utilizzare il requisito SOA dell'impresa ausiliaria per partecipare alla gara indicate in premessa;
pagina 8 di 12 2) L'impresa ausiliaria si impegna a consentire l'utilizzo della citata iscrizione e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: a) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs 163/2003 sono dettagliatamente dichiarati dal concorrente e dal Ausiliario;
b) di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria (…)”.
Co Dunque, l'impresa ausiliaria si è obbligata nel punto b) a fornire “le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria”.
In sostanza, non è legittimamente paralizzabile mediante la eccezione di inadempimento la domanda di pagamento del prezzo contrattuale pari al 10% del valore di gara, adducendo la mancata esecuzione delle forniture di cui si tratta.
Infatti, si tratta di due obbligazioni distinte, la prima eseguita, la seconda, avente ad oggetto le forniture suddette, legittimamente non eseguita in quanto non si sono verificati i presupposti di operatività di tale obbligazione, rappresentati in particolare dal previo pagamento del prezzo di mercato.
L'appellante non ha fornito elementi sufficienti per poter superare l'inequivocabile significato desumibile dalla lettera dell'accordo, secondo il quale le risorse sarebbero state fornite “previo pagamento al valore di mercato”.
L'appellante ha genericamente qualificato la clausola in termini di clausola di stile, senza, tuttavia, comprovare la fondatezza di detta asserzione.
In altri termini, l'appellante non ha in alcun modo dimostrato che nella specie si tratti di una clausola di stile non realmente espressiva della volontà delle parti e, anche in base alla sola formulazione, la clausola di cui al punto 2)-b) non presenta i caratteri di genericità e indeterminatezza propri delle clausole di stile.
È ulteriormente significativa la circostanza che non risulti in atti alcuna corrispondenza, da cui si possa P Co desumere un sollecito da parte di rivolto ad per ottenere l'adempimento alla fornitura.
In tal senso, non solo il tenore letterale dell'accordo esclude in modo inequivocabile la fornitura di mezzi, personale e attrezzature, se non previo pagamento delle stesse al valore di mercato, ma anche il P comportamento successivo delle parti esclude la ricostruzione interpretativa di .
Pertanto, il motivo è infondato e non può essere accolto.
20. A questo punto, per ragioni di ordine espositivo, si procederà all'esame del sesto motivo d'appello.
20.1 In particolare, col sesto motivo di gravame, l'appellante ha contestato il valore probatorio attribuito dal primo Giudice alle “Nuove scadenze concordate in data 8 giugno 2016”, come indicate a margine della fattura azionata.
pagina 9 di 12 Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il primo Giudice ha motivato in ordine alle ragioni P per cui il disconoscimento effettuato in primo grado da è risultato inidoneo a togliere valenza probatoria al documento.
E, nel motivare sul punto, la sentenza ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. P L'appellante , infatti, non ha contestato la autenticità della propria sottoscrizione, ma ha dedotto che la postilla a margine della fattura indicante le nuove scadenze sia stata inserita absque pactis.
Il Giudice, dunque, ha correttamente invocato la giurisprudenza, secondo cui “La proposizione della querela di falso è necessaria tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis”; in tal caso “infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore” (Cass., n. 3266 del 11 febbraio 2020).
Ancora, più di recente la Suprema Corte ha riaffermato che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento (…)” (Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 18234 del 26 giugno 2023).
La sentenza di prime cure, dunque, ha correttamente affermato che, in assenza di querela di falso, il mero disconoscimento non era sufficiente a privare di efficacia probatoria il documento portante la fattura azionata.
Peraltro, si osserva, l'appellante non ha impugnato tale specifico profilo motivazionale.
20.3 L'appellante ha, inoltre, invocato la violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.
Tuttavia, non sono in alcun modo enunciati gli elementi di fatto di cui il primo Giudice avrebbe dovuto tenere conto per attribuire al documento portante la fattura azionata un significato diverso rispetto a quello espresso dal tenore letterale.
Anche in questo caso, quindi, la censura è generica e, ad ogni modo, infondata.
Infatti, il richiamo alla comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c. non può valere a superare la lacuna difensiva rappresentata dall'omessa proposizione della querela di falso.
Per tali ragioni, in assenza di una specifica impugnazione relativa all'omessa proposizione della querela di falso e risultando infondata l'invocata violazione dell'art. 1362 c.c., il motivo deve essere rigettato.
pagina 10 di 12 21. Dal rigetto del sesto motivo, deriva altresì il rigetto del quinto motivo di gravame.
Riconosciuto pieno valore probatorio alla postilla a margine della fattura azionata, le nuove scadenze ivi indicate costituiscono una valida modifica del tempo dell'adempimento.
In tal senso, il percorso argomentativo del primo Giudice è esente da vizi, sia in relazione alla valutazione, a monte e in astratto, dell'infondatezza dell'eccezione, sia in relazione alla valutazione in concreto dell'infondatezza, per dedotta incoerenza tra pagamenti e SAL.
Rispetto, alla valutazione in concreto di infondatezza, nel ridefinito quadro di scadenze annotate a margine, costituenti una valida modifica delle scadenze originarie, i pagamenti cui era obbligata 2B risultano esigibili, in quanto allineati ai SAL.
Infatti, l'esame della modifica contrattuale a margine della fattura azionata evidenzia le seguenti nuove date: 30.09.2016 (in luogo di 31.01.2016), 31.10.2016 (in luogo di 29.02.2016), 30.11.2016 (in luogo di 31.03.2016), 31.12.2016 (in luogo di 30.04.2016).
Perciò, risalendo il terzo SAL al 31.12.2015 e il quarto SAL al 9.9.2016, è manifesta l'infondatezza dell'eccezione.
22. Infine, anche l'ottavo motivo di gravame è infondato.
Il primo Giudice non ha operato una condanna alle spese di lite sproporzionata ed irragionevole, ma si
è limitato ad applicare i valori previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00). P 23. In ragione della soccombenza, viene condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo che segue.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna lla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il martedì 16 dicembre
2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1342/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SO AN e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 22 83100 AVELLINOpresso il difensore avv.
SO AN
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_2
RI e dell'avv. SACCHI SIMONA ( ) C.SO CANALCHIARO N. 62 C.F._1
41121 MODENA;
, elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO 62 41121 MODENApresso il difensore avv. FATTORI RI
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 714/2022 del Tribunale di Modena, pubblicata il 1° giugno
2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione P 1. Con atto di citazione notificato in data 19.02.2018, d'ora in poi, solo ) Parte_1 si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3578/2017, emesso dal Tribunale di
Modena a favore di portante la somma di € 190.202,00. Controparte_1
pagina 1 di 12 Co Il decreto ingiuntivo era stato emesso a titolo di pagamento del corrispettivo spettante a per aver P messo a disposizione di , in esecuzione del contratto di avvalimento tra loro stipulato a Modena in data 19.06.2014, la certificazione SOA, relativa a capacità tecniche nel settore degli impianti termici e di condizionamento con le categorie “OS28 Classe V”. Co Il contratto di avvalimento prevedeva il pagamento a favore dell'ausiliaria in caso di P aggiudicazione della gara da parte di , di un corrispettivo pari al 10%, calcolato sul valore a base di gara (€ 1.559.038,58, doc. 1 fascicolo monitorio).
In particolare, 2B deduceva: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
2) l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Forlì o, in alternativa, del Tribunale di Parma;
3) Co l'irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria;
4) l'inadempimento di al contratto di avvalimento, non avendo questa fornito i mezzi, le attrezzature e la forza lavoro come previsto dal punto b) del contratto;
5) la non debenza delle somme ingiunte, posto che la fattura azionata era stata emessa prima dei SAL;
6) la mancata effettuazione di alcun riconoscimento di debito e il mancato consenso alle dilazioni temporali indicate nella postilla rinvenuta a margine della fattura azionata e, al riguardo, procedeva al suo disconoscimento formale;
7) la difformità tra importo dell'appalto e importo dei lavori per i quali era intervenuto l'avvalimento, posto che i lavori della categoria prestata ammontavano a € 1.431.244,57, e non a € 1.559.038,58, parametro invece utilizzato dalla controparte quale base di calcolo per l'emissione della fattura e per la pretesa di pagamento;
8) la non debenza dell'IVA, in applicazione del regime del reverse charge; 9) l'illegittima concessione della provvisoria Co esecutività al decreto ingiuntivo;
10) la responsabilità solidale di quale impresa ausiliaria, nei confronti della PA.
2. Si costituiva 2B, contestando le argomentazioni della controparte e domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Tribunale, così decideva:
“1) RIGETTA l'opposizione ed ogni altra domanda proposta da Parte_1 2) CONDANNA la predetta al rimborso delle spese ex adverso sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.10.730 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge”.
3.1. In via preliminare, il Tribunale, dato atto che l'eccezione relativa alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo era stata rinunciata dall'opponente nella sua memoria conclusiva, riteneva infondata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Infatti, evidenziava che l'incompetenza era stata eccepita solo con riferimento al Tribunale di Forlì, in relazione al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., o al Tribunale di Parma, in relazione al luogo di insorgenza dell'obbligazione previsto dall'art. 20 c.p.c.
pagina 2 di 12 Perciò, richiamando la giurisprudenza sul punto, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, non essendo stata eccepita l'incompetenza territoriale in relazione al luogo di esecuzione dell'obbligazione.
3.2. Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria, precisando che la legittimità del procedimento monitorio era questione rilevante soltanto in caso di rigetto dell'opposizione, in relazione alla pronuncia sulle spese.
3.3. Rispetto alle contestazioni relative all'esatta determinazione del corrispettivo dovuto, secondo il
Tribunale risultava inequivoco il tenore letterale dell'accordo, essendo stato espressamente convenuto nel “10% calcolato sul valore a base di gara (€.1.559.038,58)”, e non, come asserito, sul minor valore dell'aggiudicazione.
3.4. Ancora, secondo il Tribunale il disconoscimento delle nuove scadenze, annotate nella postilla rinvenuta a margine della fattura azionata, non era idoneo a togliere valenza probatoria a tale P documento. Infatti, trattandosi di riempimento avvenuto absque pactis, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Il documento, quindi, veniva considerato dal Tribunale pienamente utilizzabile, quale scritto P proveniente in ogni sua parte anche da . Co 3.5. Peraltro, ne conseguiva che, diversamente da quanto dedotto dall'opponente 2B, non aveva domandato il pagamento in anticipo rispetto alla previsione contrattuale, ossia in anticipo rispetto ai
SAL.
Alle annotazioni indicanti dilazioni temporali nella postilla rinvenuta a margine della fattura, infatti, doveva essere assegnata valenza di valida modifica contrattuale del tempo dell'adempimento della P prestazione a carico dell'impresa avvalente .
3.5. Quanto all'eccezione di inadempimento, ne affermava l'infondatezza.
Il pagamento a valore di mercato delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, infatti, era previsto quale obbligo diverso ed indipendente rispetto quello del versamento dell'importo del 10% del valore base gara di € 1.559.038,58 in caso di aggiudicazione.
Secondo il Tribunale, detta circostanza era resa evidente: 1) dalla diversa collocazione dei due obblighi nel corpo del contratto;
2) dal rinvio al “valore di mercato” per la determinazione del prezzo corrispettivo alle risorse disponibili;
3) dal contenuto della clausola relativa a quest'ultimo pagamento, in cui non v'era alcun cenno al fatto che l'importo ricomprendesse anche il costo delle risorse disponibili.
3.6. Il Tribunale, poi, evidenziava che il contratto prevedeva espressamente l'assoggettamento del negozio ad IVA;
perciò, affermava che l'IVA era dovuta, non potendo il giudicante occuparsi, neppure incidentalmente, della riqualificazione giuridica del contratto a fini fiscali.
pagina 3 di 12 3.7. Rigettati tutti i motivi di opposizione, condannava la soccombente 2B al pagamento delle spese di lite.
4. Proponeva appello 2B.
5. Col primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Modena in favore del Tribunale di Forlì o, in alternativa, del Tribunale di Parma.
Al riguardo, l'appellante insisteva nel richiamare l'art. 19 c.p.c., relativo al foro generale delle persone fisiche, e l'art. 20 c.p.c., relativo al foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
6. Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria.
In particolare, secondo l'appellante il primo giudice aveva errato nel ritenere sufficiente la produzione P della fattura e del contratto, a fronte delle diverse contestazioni sollevate da;
in tale prospettiva, detti documenti non erano idonei a provare la effettività e la consistenza del credito.
7. Col terzo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'infondatezza del credito e, in ogni caso,
l'inferiorità del quantum debeatur.
Infatti, 2B insisteva nell'affermare che i lavori della categoria prestata erano pari ad € 1.431.244,57, e non a € 1.559.038,58, parametro invece utilizzato da controparte e accolto dalla sentenza di prime cure quale base di calcolo per l'emissione della fattura azionata. Co 8. Col quarto motivo di gravame, l'appellante deduceva l'inadempimento di per non avere mai P messo a disposizione di gli operai, i tecnici, i mezzi e le attrezzature, come previsto dal contratto al punto 2)-b).
L'appellante censurava la sentenza di primo grado per non avere correttamente valutato il regolamento contrattuale;
in particolare, insisteva nelle argomentazioni già esposte in primo grado, evidenziando Co che non aveva mai adempiuto all'obbligazione di cui al punto b) del contratto di avvalimento.
Il primo giudice, quindi, aveva errato nel ritenere l'oggetto del contratto limitato alla certificazione
SOA, specie avendo a riguardo all'entità del corrispettivo pattuito, fissato nella misura del 10%, quando, invece, l'avvalimento della sola attestazione SOA normalmente comportava un corrispettivo dell'1-2%.
9. Col quinto motivo di gravame, l'appellante deduceva l'anteriorità delle fatture rispetto ai SAL e, conseguentemente, l'inesigibilità dei crediti.
L'appellante insisteva nelle argomentazioni già svolte in primo grado e censurava la sentenza di prime cure per non avere affermato che le somme, ancorché pattuite, non erano dovute. Infatti, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, i pagamenti avrebbero dovuto essere legati ai vari SAL, nonché allo stato finale dei lavori.
pagina 4 di 12 L'emissione anticipata delle fatture avrebbe quindi dovuto ritenersi illegittima e i crediti da esse portati inesigibili.
10. Col sesto motivo di gravame, l'appellante contestava il valore probatorio attribuito dal primo
Giudice alle annotazioni recanti le “Nuove scadenze concordate in data 8 giugno 2016”.
Il primo Giudice, infatti, ricercata la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., avrebbe dovuto interpretare il contratto alla luce del complessivo comportamento delle parti precedente e successivo alla stipula. Perciò, argomentava per la vincolatività della scelta iniziale delle parti di allineare il pagamento del corrispettivo alla emissione dei SAL.
11. Col settimo motivo di gravame, l'appellante contestava il rigetto delle istanze istruttorie.
In particolare, l'appellante censurava la mancata ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nei propri scritti difensivi e, perciò, riproponeva tutte le richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Co L'ammissione delle istanze istruttorie, infatti, avrebbe dimostrato l'inadempimento di al contratto di avvalimento e, conseguentemente, la legittimità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
12. Con l'ottavo motivo di gravame, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativo alle spese.
Sul punto, l'appellante contestava il quantum della condanna alle spese, rilevandone la sproporzione e l'irragionevolezza. P Co Inoltre, in accoglimento dell'appello, domandava la condanna di al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
13. L'appellante così concludeva:
“Perché piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: A. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
B. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che si abbiano qui per interamente ripetute e trascritte nonchè: C. In ogni caso, condannare la società appellata al pagamento delle spese e delle competenze di lite dei due gradi di giudizio con distrazione in favore del Procuratore costituito antistatario come per legge”.
Co 14. Si costituiva domandando il rigetto dell'appello.
15. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
16. Il primo motivo di appello è infondato.
La sentenza di prime cure ha correttamente argomentato il rigetto dell'eccezione di incompetenza P formulata da , eccezione riproposta nella presente sede. P Infatti, l'appellante ha invocato la violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., nello specifico individuando quale giudice competente alternativamente il Tribunale di Forlì, in relazione al foro generale delle pagina 5 di 12 persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., oppure il Tribunale di Parma, in relazione al luogo di insorgenza dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c.
In tal senso, l'appellante nulla ha dedotto in ordine all'altro criterio facoltativo previsto dall'art. 20
c.p.c., vale a dire il forum destinatae solutionis.
Il primo Giudice, quindi, ha correttamente invocato il precedente Cass. n. 1177/2002, secondo cui
“nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 c.p.c., ha l'onere, non solo di indicare nel suo primo atto difensivo, secondo quanto è dato desumere dall'art. 38, comma 2, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, per effetto della mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza”.
Inoltre, l'eccezione di incompetenza risulta, in ogni caso, infondata anche con riferimento alla dedotta violazione del criterio facoltativo del luogo di insorgenza dell'obbligazione ex art. 20 c.p.c.
Infatti, che il contratto allegato al doc. 1 risulta stipulato, in base all'indicazione in calce in P Co corrispondenza delle sottoscrizioni di e a Modena in data 19.06.2014.
Ne consegue che, anche in applicazione del criterio del luogo di insorgenza dell'obbligazione, criterio P invocato dall'appellante , il Tribunale di Modena risulta competente per il primo grado.
17. L'appellante, col secondo motivo di gravame, ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado in merito alla “irritualità della documentazione allegata nella fase monitoria”.
Sul punto, il primo Giudice ha correttamente evidenziato che la legittimità del procedimento monitorio
è questione rilevante soltanto in caso di rigetto dell'opposizione, in relazione alla pronuncia sulle spese. Pa Co Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ha fornito la prova del credito, sia nell'an che nel quantum.
Nello specifico, la fattura ed il contratto, entrambi sottoscritti da entrambe le società, sono documenti idonei a provare l'esistenza del credito e il suo esatto ammontare.
In particolare, il contratto è il titolo costitutivo della obbligazione dedotta in giudizio.
18. A tale ultimo riguardo, nemmeno il terzo motivo di gravame è meritevole di accoglimento. P In particolare, la contestazione del quantum debeatur, individuato dall'appellante nella minor somma di € 143.124,46, è infondata, posto che, come rilevato dal primo Giudice, il corrispettivo pagina 6 di 12 previsto dal contratto di avvalimento veniva espressamente convenuto nel “10% calcolato sul valore a base di gara (€ 1.559.038,58)”.
Le ulteriori argomentazioni dell'appellante non sono sufficienti a superare tale inequivocabile dato testuale, non potendosi evincere in alcun modo sulla base di quali altri elementi testuali o di sistema il calcolo dovrebbe essere effettuato sul minor valore dell'aggiudicazione.
In tal senso, in assenza di prova dell'esistenza di patti aggiunti o contrari al contratto, prova che comunque non potrebbe avvenire per presunzioni o testi ai sensi dell'art. 2722 c.c., l'unico accordo di cui si ha certo riscontro è quello indicato nel contratto, ove si legge chiaramente che il corrispettivo Co spettante a è fissato nel “10% calcolato sul valore a base di gara (€ 1.559.038,58)”.
19. Quanto al quarto motivo di gravame, verrà esaminato congiuntamente al settimo, in ragione dell'omogeneità delle questioni sottese. Co Entrambi i motivi contestano l'errata valutazione da parte del primo Giudice dell'inadempimento di al contratto di avvalimento. Co Nello specifico, col quarto motivo, l'appellante deduce, a livello sostanziale, l'inadempimento di e, perciò, deduce il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; col settimo motivo, invece, l'appellante insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, ciò in funzione della dimostrazione processuale del medesimo profilo sostanziale appena esposto, ossia il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Orbene, entrambi i motivi sono infondati.
19.1. Il primo Giudice ha esaminato nel merito l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c proposta P Co da e ha riscontrato che non era contrattualmente tenuta all'adempimento, se non previo pagamento delle forniture al valore di mercato. In tale prospettiva, l'eccezione è stata giudicata infondata.
L'accertamento demandato al primo Giudice, e riproposto nel presente grado, non ha ad oggetto l'effettività della fornitura di personale, mezzi e attrezzature, posto che è pacifica la circostanza che la fornitura non sia mai stata eseguita.
Infatti, la fornitura non è mai stata eseguita perché non era contrattualmente dovuta, se non previo pagamento al prezzo di mercato;
inoltre, non essendo mai state domandate le forniture, queste non erano comunque dovute.
19.2 Quanto al profilo probatorio, è chiaro che il primo Giudice ha correttamente rigettato le istanze istruttorie, interamente finalizzate a dimostrare una circostanza pacifica, ossia la mancata esecuzione della fornitura, o, comunque, finalizzate a dimostrare fatti documentali o da provare documentalmente.
Al fine di fugare ogni dubbio, nella memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c. di 2B nessun capitolo di prova testimoniale domandato era meritevole di accoglimento.
pagina 7 di 12 Il capitolo n. 1 verte su una circostanza documentale.
I capitoli nn. 5, 6, 7, 8, 9 dovevano essere provati documentalmente.
Infine, i capitoli 2, 3, 4, e 10, avendo ad oggetto l'omessa fornitura, riguardano un fatto pacifico.
Pertanto, la scelta del primo Giudice di non accogliere mezzi istruttori è legittima.
19.2. Quanto al profilo sostanziale, il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. nell'assunto che il pagamento a valore di mercato delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria fosse nel contratto previsto quale obbligo diverso ed indipendente da quello del versamento dell'importo del 10% del valore base gara di € 1.559.038,58 in caso di aggiudicazione.
In tal senso, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'eccezione ex art. 1460 c.c. risulta Co infondata poiché non v'era alcun obbligo che imponesse ad l'esecuzione delle forniture, se non previo pagamento delle stesse forniture al valore di mercato.
Il Tribunale è giunto a tale conclusione valorizzando tre elementi.
Anzitutto, la diversa collocazione dei due obblighi nel corpo del contratto. P In secondo luogo, il rinvio al previo pagamento da parte di delle attrezzature e dei mezzi messi a Co disposizione da al “valore di mercato”.
Infine, la mancanza, nella clausola relativa al pagamento della messa a disposizione delle certificazioni
SOA, di un richiamo al fatto che l'importo del 10% del valore base gara costituisse remunerazione anche della fornitura delle ulteriori risorse disponibili.
Rispetto a detto percorso motivazionale, si osserva che l'appellante non ha proceduto alla contestazione specifica delle argomentazioni puntualmente fornite dalla sentenza di primo grado;
al P contrario, ripropone le medesime argomentazioni svolte in primo grado, soffermandosi sulla circostanza che, normalmente, è consuetudine applicare ai contratti di avvalimento una percentuale fissa che si aggira intorno al 1,5% o al massimo 2%.
Detto ultimo elemento, tuttavia, è del tutto irrilevante rispetto alla determinazione del contenuto del contratto come convenuto dalle parti. Co P L'eventuale eccessiva onerosità delle condizioni economiche concordate tra e involge differenti profili, eccentrici rispetto al presente giudizio.
Parimenti, l'eventuale errore in cui potrebbe essere incorsa 2B nella stipula di un contratto economicamente svantaggioso non rileva né può essere accertato mediante lo stravolgimento del dato contrattuale.
Nel contratto, infatti, si afferma che:
“Tra la Società Avvalente e la società ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all'art. 49 del Dlgs n. 163/2006 ai seguenti patti e condizioni: 1) L'impresa avvalente è autorizzata ad utilizzare il requisito SOA dell'impresa ausiliaria per partecipare alla gara indicate in premessa;
pagina 8 di 12 2) L'impresa ausiliaria si impegna a consentire l'utilizzo della citata iscrizione e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: a) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs 163/2003 sono dettagliatamente dichiarati dal concorrente e dal Ausiliario;
b) di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria (…)”.
Co Dunque, l'impresa ausiliaria si è obbligata nel punto b) a fornire “le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria”.
In sostanza, non è legittimamente paralizzabile mediante la eccezione di inadempimento la domanda di pagamento del prezzo contrattuale pari al 10% del valore di gara, adducendo la mancata esecuzione delle forniture di cui si tratta.
Infatti, si tratta di due obbligazioni distinte, la prima eseguita, la seconda, avente ad oggetto le forniture suddette, legittimamente non eseguita in quanto non si sono verificati i presupposti di operatività di tale obbligazione, rappresentati in particolare dal previo pagamento del prezzo di mercato.
L'appellante non ha fornito elementi sufficienti per poter superare l'inequivocabile significato desumibile dalla lettera dell'accordo, secondo il quale le risorse sarebbero state fornite “previo pagamento al valore di mercato”.
L'appellante ha genericamente qualificato la clausola in termini di clausola di stile, senza, tuttavia, comprovare la fondatezza di detta asserzione.
In altri termini, l'appellante non ha in alcun modo dimostrato che nella specie si tratti di una clausola di stile non realmente espressiva della volontà delle parti e, anche in base alla sola formulazione, la clausola di cui al punto 2)-b) non presenta i caratteri di genericità e indeterminatezza propri delle clausole di stile.
È ulteriormente significativa la circostanza che non risulti in atti alcuna corrispondenza, da cui si possa P Co desumere un sollecito da parte di rivolto ad per ottenere l'adempimento alla fornitura.
In tal senso, non solo il tenore letterale dell'accordo esclude in modo inequivocabile la fornitura di mezzi, personale e attrezzature, se non previo pagamento delle stesse al valore di mercato, ma anche il P comportamento successivo delle parti esclude la ricostruzione interpretativa di .
Pertanto, il motivo è infondato e non può essere accolto.
20. A questo punto, per ragioni di ordine espositivo, si procederà all'esame del sesto motivo d'appello.
20.1 In particolare, col sesto motivo di gravame, l'appellante ha contestato il valore probatorio attribuito dal primo Giudice alle “Nuove scadenze concordate in data 8 giugno 2016”, come indicate a margine della fattura azionata.
pagina 9 di 12 Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il primo Giudice ha motivato in ordine alle ragioni P per cui il disconoscimento effettuato in primo grado da è risultato inidoneo a togliere valenza probatoria al documento.
E, nel motivare sul punto, la sentenza ha correttamente applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. P L'appellante , infatti, non ha contestato la autenticità della propria sottoscrizione, ma ha dedotto che la postilla a margine della fattura indicante le nuove scadenze sia stata inserita absque pactis.
Il Giudice, dunque, ha correttamente invocato la giurisprudenza, secondo cui “La proposizione della querela di falso è necessaria tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis”; in tal caso “infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore” (Cass., n. 3266 del 11 febbraio 2020).
Ancora, più di recente la Suprema Corte ha riaffermato che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento (…)” (Cass.,
Sez. III, Ordinanza n. 18234 del 26 giugno 2023).
La sentenza di prime cure, dunque, ha correttamente affermato che, in assenza di querela di falso, il mero disconoscimento non era sufficiente a privare di efficacia probatoria il documento portante la fattura azionata.
Peraltro, si osserva, l'appellante non ha impugnato tale specifico profilo motivazionale.
20.3 L'appellante ha, inoltre, invocato la violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.
Tuttavia, non sono in alcun modo enunciati gli elementi di fatto di cui il primo Giudice avrebbe dovuto tenere conto per attribuire al documento portante la fattura azionata un significato diverso rispetto a quello espresso dal tenore letterale.
Anche in questo caso, quindi, la censura è generica e, ad ogni modo, infondata.
Infatti, il richiamo alla comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c. non può valere a superare la lacuna difensiva rappresentata dall'omessa proposizione della querela di falso.
Per tali ragioni, in assenza di una specifica impugnazione relativa all'omessa proposizione della querela di falso e risultando infondata l'invocata violazione dell'art. 1362 c.c., il motivo deve essere rigettato.
pagina 10 di 12 21. Dal rigetto del sesto motivo, deriva altresì il rigetto del quinto motivo di gravame.
Riconosciuto pieno valore probatorio alla postilla a margine della fattura azionata, le nuove scadenze ivi indicate costituiscono una valida modifica del tempo dell'adempimento.
In tal senso, il percorso argomentativo del primo Giudice è esente da vizi, sia in relazione alla valutazione, a monte e in astratto, dell'infondatezza dell'eccezione, sia in relazione alla valutazione in concreto dell'infondatezza, per dedotta incoerenza tra pagamenti e SAL.
Rispetto, alla valutazione in concreto di infondatezza, nel ridefinito quadro di scadenze annotate a margine, costituenti una valida modifica delle scadenze originarie, i pagamenti cui era obbligata 2B risultano esigibili, in quanto allineati ai SAL.
Infatti, l'esame della modifica contrattuale a margine della fattura azionata evidenzia le seguenti nuove date: 30.09.2016 (in luogo di 31.01.2016), 31.10.2016 (in luogo di 29.02.2016), 30.11.2016 (in luogo di 31.03.2016), 31.12.2016 (in luogo di 30.04.2016).
Perciò, risalendo il terzo SAL al 31.12.2015 e il quarto SAL al 9.9.2016, è manifesta l'infondatezza dell'eccezione.
22. Infine, anche l'ottavo motivo di gravame è infondato.
Il primo Giudice non ha operato una condanna alle spese di lite sproporzionata ed irragionevole, ma si
è limitato ad applicare i valori previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00). P 23. In ragione della soccombenza, viene condannata al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo che segue.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna lla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
pagina 11 di 12 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il martedì 16 dicembre
2025.
Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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