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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 2750/2024
All'udienza collegiale del giorno 26/06/2025 ore 11:20
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv Sabrina Allegra presente in sostituzione Avv. Mungo
Appellato/i
Controparte_1 Avv Davide Tedesco presente
***
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte decide, all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura in udienza che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta la n. 2750/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
invocando, in capo allo stesso, una responsabilità ex art. 2051 Controparte_2
043 c.c. per il sinistro occorso in data 18.05.2017, quando, alle ore 9,48, percorrendo a piedi Via Pasquale Baffi, “giunta all'altezza del civico 41 della suddetta via, mentre scendeva dal marciapiede, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso cedimento dell'asfalto sottostante”. L'attrice ha chiesto pertanto il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti quantificati nella misura di euro 18.895,01 o in quella maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi legali. Si è costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto tutto quanto CP_2 dedotto, chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata il riconoscimento come congruo e a totale ristoro dell'indennizzo Inail già erogato, trattandosi di infortunio avvenuto durante l'attività di lavoro. Il tribunale di Roma, istruita la causa documentalmente, esperito l'interrogatorio formale dell'attrice ed escussi testi, ammessa CTU medico legale, con sentenza nr. 17661/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.12.2023, ha accolto la domanda condannando il al pagamento della somma di euro 11.658,93 CP_2
a titolo di risarcimento de ressi legali, e al pagamento delle spese di lite da corrispondere al procuratore antistatario e alle spese di CTU. Il giudice di primo grado ha inquadrato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova tra la res in custodia e le lesioni fisiche subite, rilevando da una parte come le circostanze dedotte dalla CP_1 trovassero pieno riscontro nelle testimonianze del marito e della cognata, rispettivamente e dall'altra come la documentazione depositata dall'Inail fosse Tes_1 Testimone_2 qu orio liberamente apprezzabile dal Giudice” all'interno del quadro probatorio acquisito nel giudizio. Ha proseguito poi affermando che “Né può sottacersi che parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria data dal caso fortuito, quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c., o articolato mezzi di prova atti a sconfessare la ricostruzione attorea, posto che agli atti sono stati depositati rilievi fotografici, raffiguranti la buca avvallamento, ed è indiscusso l'intervento della ambulanza, a testimoniare il verificarsi di un evento lesivo. In altri termini, non ha fornito elementi di prova a sostegno di una opposta prospettazione dei fatti dedotti in giudizio.” In ordine all'entità del danno subito, il tribunale ha richiamato le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico nominato e dunque un'inabilità temporanea totale di 30 giorni ed una parziale al 50% di altri 30 giorni, e postumi permanenti da calcolarsi nella misura del 4%, con un aumento del 9% a titolo di danno morale;
a cui aggiungersi spese mediche e detrarre invece l'importo versato dall'Inail e riconosciuto nella misura di euro 880,05. Avverso detta sentenza, ha proposto appello il deducendo in sintesi e CP_2 principalmente per quanto qui di interesse: 1)“ lle dichiarazioni confessorie della parte attrice emerse dall'esame della documentazione depositata dall'Inail, omessa valutazione delle contraddizioni circa la ricostruzione del sinistro conseguenti alle predette dichiarazioni e omessa motivazione sulla valutazione e la qualificazione delle suddette dichiarazioni;
e 2) “Insufficienza di prova in ordine al nesso di causalità ed omessa valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte, alla luce della loro contraddittorietà, come emersa dagli documentazione Inail depositata”. Ha altresì dedotto l'insufficienza ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla prova del caso fortuito ed infine ha contestato la liquidazione del danno sempre in contrasto con la documentazione Inail prodotta in atti. L'appellante ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di rigettare la domanda proposta in primo grado dalla in subordine di ritenere CP_1 esaustive le somme già corrisposte dall'Inail, e di o munque la detrazione di ulteriori euro 287,09 pari alla residua somma dell'importo versato complessivamente dall'Inail ed infine in caso di rigetto totale o parziale dell'appello la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché il calcolo degli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza di primo grado e non dal sinistro. Si è costituita la la quale ha contestato il gravame proposto perché infondato in CP_1 fatto e diritto, ol on provato, chiedendone pertanto il rigetto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. All'udienza odierna la causa è stata discussa e assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
I primi due motivi di appello sono tra loro connessi e vengano trattati congiuntamente. In breve, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'alveo di una responsabilità ex art. 2051 c.c., ha ritenuto provato il nesso causale tra il bene in custodia e le lesioni. Lamenta, l'appellante, che il tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazione rese dai testimoni e omettendo di valutare le contraddizioni sorte Tes_1 Testimone_2 nella ricostruzione della dinamica del sinistro a seguito del deposito della documentazione da parte dell'Inail, istituto presso il quale la aveva presentato nell'immediatezza CP_1 del fatto denuncia di infortunio e che, sempr ale, sul punto si sarebbe limitato ad affermare “Quanto annotato nella “richiesta informazioni” INAIL datata 20.06.2017, costituendo materiale probatorio liberamente apprezzabile dal Giudice, deve necessariamente essere inserito nel quadro probatorio acquisito nel presente giudizio e perimetrato dalle dichiarazioni precise e concordanti rese dai testi escussi”. Evidenzia altresì il mancato intervento dei Vigili Urbani e dunque l'assenza di un verbale dal quale evincere oltre il fatto contestato, l'eventuale presenza di testimoni e lo stato dei luoghi;
conclude contestando l'utilizzabilità dei rilievi fotografici prodotti dall'appellata sottolineandone la decontestualizzazione spazio-temporale. Le censure risultano fondate. Preliminarmente, condividendo il richiamo operato dal giudice di primo grado dell'ordinanza delle Sezioni Unite nr. 20943/2022 sulla natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., si evidenzia altresì come la Suprema Corte sia intervenuta anche recentemente in ordine alla prova del nesso causale, affermando: “La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.” (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 12760 del 09.05.2024). Nel caso di specie, ritiene la Corte che tale prova non sia stata raggiunta, non attribuendo alle testimonianze rese dal marito e dalla cognata dell'appellata il valore conferito alle stesse dal giudice di primo grado. Tali testimonianze, infatti, stante il rapporto di parentela sussistente con la avrebbero dovuto essere supportate da altri elementi oggettivi CP_1 soprattutto alla lu ocumentazione prodotta dall'Inail poiché, se è pur vero che “in tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo (INAIL), ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l'azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi” (Cass. Civ., Sez. L., Sent. nr. 24121 del 03.10.2018), questa, appunto in quanto liberamente apprezzabile e quindi utilizzabile, introduce elementi di dubbio sulla ricostruzione dei fatti come operata dall'appellante. Difatti dalla denuncia di infortunio presentata a distanza di due giorni dall'accadimento nella “Sezione descrizione dell'infortunio” si evincono due dati: 1) la si stava CP_1 recando in banca al momento del sinistro;
2) “A causa di un avvallamento a perdeva l'equilibrio”. A questo si aggiunga un ulteriore dato emerso dalla “Richiesta di Informazioni” – facente parte della documentazione prodotta dall'Inail - sottoscritta dall'appellata in data 20.06.2017, dunque sempre in prossimità dell'accadimento, nella quale, oltre a confermare le circostanze di cui sopra, alla richiesta della presenza di eventuali testimoni, dichiarava solo la presenza di “passanti e negozianti di cui non ho l'identità”. Ponendo l'attenzione sulla ricostruzione del sinistro, è evidente la discrasia tra quanto riportato nella suddetta denuncia e quanto affermato dai testi, i quali riferiscono di essere stati in compagnia dell'appellante durante la pausa caffè e che, quando la stessa “ha messo il piede sinistro a terra si è creata una voragine sotto il suo piede e lei è caduta avanti e a destra” (teste
, similare la testimonianza di La circostanza del Testimone_3 Testimone_2 franamento dell'asfalto è talmente rilevante della narrativa dell'evento che non si comprende come la non l'abbia riportata nella denuncia di sinistro, dove di fatto CP_1 fornisce una differe zione. Non sopperisce a colmare tale aspetto controverso neppure la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prodotta dall'appellata con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma nr. 2 c.p.c. (all. nr. 17 fascicolo di primo grado di parte appellata). Premesso che non è possibile evincere tempo e luogo in cui le predette fotografie sono state scattate, si rileva comunque che da queste risulterebbe sull'asfalto un ampio dissesto, tale da non apparire verosimile la circostanza dello “sgretolamento”, i cui frammenti di
“cedimento” peraltro non sono neppure presenti in situ. Anche l'intervento dell'ambulanza, fatto pacifico e non contestato, fornisce la sola prova che la sia stata soccorsa in Via Pasquale Baffi il 18.05.2017 alle ore 10:00, niente CP_1 però rilevando sulla dinamica del sinistro. Stante le ragioni anzidette, la Corte peraltro ritiene che la domanda non sia fondata neppure sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo stata raggiunta la prova a carico dell'appellata dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata sia dalla presenza dell'elemento oggettivo della “non visibilità” che da quello soggettivo dell'“imprevedibilità del pericolo”, essendo lo stato di dissesto quale asseritamente rappresentato dalle fotografie ampio e quindi senza dubbio visibile. I restanti motivi di gravame sono assorbiti. Stante l'accoglimento dell'appello proposto, le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in favore della parte appellante, tenendo conto dei parametri previsti per le controversie di valore - complessità bassa – e per la presente fase con espunzione delle spese della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto. Esse sono liquidate in misura inferiore ai valori medi stante la non complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
accoglie l'appello, e per l'effetto rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio da Controparte_1
condanna l'appellata alla ripetizione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 somme tutte corrispo esecuzione della sentenza di condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio da liquidarsi i ltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% per il primo grado, ed euro 1.984, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% per il secondo grado di giudizio. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU.
Roma, 26 giugno 2025 La Presidente
dott.ssa Marianna D'Avino La Cons. Est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
R.G. 2750/2024
All'udienza collegiale del giorno 26/06/2025 ore 11:20
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv Sabrina Allegra presente in sostituzione Avv. Mungo
Appellato/i
Controparte_1 Avv Davide Tedesco presente
***
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte decide, all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura in udienza che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta la n. 2750/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
invocando, in capo allo stesso, una responsabilità ex art. 2051 Controparte_2
043 c.c. per il sinistro occorso in data 18.05.2017, quando, alle ore 9,48, percorrendo a piedi Via Pasquale Baffi, “giunta all'altezza del civico 41 della suddetta via, mentre scendeva dal marciapiede, cadeva rovinosamente a terra a causa dell'improvviso cedimento dell'asfalto sottostante”. L'attrice ha chiesto pertanto il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti quantificati nella misura di euro 18.895,01 o in quella maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi legali. Si è costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto tutto quanto CP_2 dedotto, chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata il riconoscimento come congruo e a totale ristoro dell'indennizzo Inail già erogato, trattandosi di infortunio avvenuto durante l'attività di lavoro. Il tribunale di Roma, istruita la causa documentalmente, esperito l'interrogatorio formale dell'attrice ed escussi testi, ammessa CTU medico legale, con sentenza nr. 17661/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.12.2023, ha accolto la domanda condannando il al pagamento della somma di euro 11.658,93 CP_2
a titolo di risarcimento de ressi legali, e al pagamento delle spese di lite da corrispondere al procuratore antistatario e alle spese di CTU. Il giudice di primo grado ha inquadrato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e per l'effetto ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova tra la res in custodia e le lesioni fisiche subite, rilevando da una parte come le circostanze dedotte dalla CP_1 trovassero pieno riscontro nelle testimonianze del marito e della cognata, rispettivamente e dall'altra come la documentazione depositata dall'Inail fosse Tes_1 Testimone_2 qu orio liberamente apprezzabile dal Giudice” all'interno del quadro probatorio acquisito nel giudizio. Ha proseguito poi affermando che “Né può sottacersi che parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria data dal caso fortuito, quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c., o articolato mezzi di prova atti a sconfessare la ricostruzione attorea, posto che agli atti sono stati depositati rilievi fotografici, raffiguranti la buca avvallamento, ed è indiscusso l'intervento della ambulanza, a testimoniare il verificarsi di un evento lesivo. In altri termini, non ha fornito elementi di prova a sostegno di una opposta prospettazione dei fatti dedotti in giudizio.” In ordine all'entità del danno subito, il tribunale ha richiamato le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico nominato e dunque un'inabilità temporanea totale di 30 giorni ed una parziale al 50% di altri 30 giorni, e postumi permanenti da calcolarsi nella misura del 4%, con un aumento del 9% a titolo di danno morale;
a cui aggiungersi spese mediche e detrarre invece l'importo versato dall'Inail e riconosciuto nella misura di euro 880,05. Avverso detta sentenza, ha proposto appello il deducendo in sintesi e CP_2 principalmente per quanto qui di interesse: 1)“ lle dichiarazioni confessorie della parte attrice emerse dall'esame della documentazione depositata dall'Inail, omessa valutazione delle contraddizioni circa la ricostruzione del sinistro conseguenti alle predette dichiarazioni e omessa motivazione sulla valutazione e la qualificazione delle suddette dichiarazioni;
e 2) “Insufficienza di prova in ordine al nesso di causalità ed omessa valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali assunte, alla luce della loro contraddittorietà, come emersa dagli documentazione Inail depositata”. Ha altresì dedotto l'insufficienza ed illogicità della motivazione con particolare riferimento alla prova del caso fortuito ed infine ha contestato la liquidazione del danno sempre in contrasto con la documentazione Inail prodotta in atti. L'appellante ha concluso chiedendo di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di rigettare la domanda proposta in primo grado dalla in subordine di ritenere CP_1 esaustive le somme già corrisposte dall'Inail, e di o munque la detrazione di ulteriori euro 287,09 pari alla residua somma dell'importo versato complessivamente dall'Inail ed infine in caso di rigetto totale o parziale dell'appello la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché il calcolo degli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza di primo grado e non dal sinistro. Si è costituita la la quale ha contestato il gravame proposto perché infondato in CP_1 fatto e diritto, ol on provato, chiedendone pertanto il rigetto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. All'udienza odierna la causa è stata discussa e assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
I primi due motivi di appello sono tra loro connessi e vengano trattati congiuntamente. In breve, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ricondotto i fatti di causa nell'alveo di una responsabilità ex art. 2051 c.c., ha ritenuto provato il nesso causale tra il bene in custodia e le lesioni. Lamenta, l'appellante, che il tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazione rese dai testimoni e omettendo di valutare le contraddizioni sorte Tes_1 Testimone_2 nella ricostruzione della dinamica del sinistro a seguito del deposito della documentazione da parte dell'Inail, istituto presso il quale la aveva presentato nell'immediatezza CP_1 del fatto denuncia di infortunio e che, sempr ale, sul punto si sarebbe limitato ad affermare “Quanto annotato nella “richiesta informazioni” INAIL datata 20.06.2017, costituendo materiale probatorio liberamente apprezzabile dal Giudice, deve necessariamente essere inserito nel quadro probatorio acquisito nel presente giudizio e perimetrato dalle dichiarazioni precise e concordanti rese dai testi escussi”. Evidenzia altresì il mancato intervento dei Vigili Urbani e dunque l'assenza di un verbale dal quale evincere oltre il fatto contestato, l'eventuale presenza di testimoni e lo stato dei luoghi;
conclude contestando l'utilizzabilità dei rilievi fotografici prodotti dall'appellata sottolineandone la decontestualizzazione spazio-temporale. Le censure risultano fondate. Preliminarmente, condividendo il richiamo operato dal giudice di primo grado dell'ordinanza delle Sezioni Unite nr. 20943/2022 sulla natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., si evidenzia altresì come la Suprema Corte sia intervenuta anche recentemente in ordine alla prova del nesso causale, affermando: “La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod.civ., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.” (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 12760 del 09.05.2024). Nel caso di specie, ritiene la Corte che tale prova non sia stata raggiunta, non attribuendo alle testimonianze rese dal marito e dalla cognata dell'appellata il valore conferito alle stesse dal giudice di primo grado. Tali testimonianze, infatti, stante il rapporto di parentela sussistente con la avrebbero dovuto essere supportate da altri elementi oggettivi CP_1 soprattutto alla lu ocumentazione prodotta dall'Inail poiché, se è pur vero che “in tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo (INAIL), ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l'azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi” (Cass. Civ., Sez. L., Sent. nr. 24121 del 03.10.2018), questa, appunto in quanto liberamente apprezzabile e quindi utilizzabile, introduce elementi di dubbio sulla ricostruzione dei fatti come operata dall'appellante. Difatti dalla denuncia di infortunio presentata a distanza di due giorni dall'accadimento nella “Sezione descrizione dell'infortunio” si evincono due dati: 1) la si stava CP_1 recando in banca al momento del sinistro;
2) “A causa di un avvallamento a perdeva l'equilibrio”. A questo si aggiunga un ulteriore dato emerso dalla “Richiesta di Informazioni” – facente parte della documentazione prodotta dall'Inail - sottoscritta dall'appellata in data 20.06.2017, dunque sempre in prossimità dell'accadimento, nella quale, oltre a confermare le circostanze di cui sopra, alla richiesta della presenza di eventuali testimoni, dichiarava solo la presenza di “passanti e negozianti di cui non ho l'identità”. Ponendo l'attenzione sulla ricostruzione del sinistro, è evidente la discrasia tra quanto riportato nella suddetta denuncia e quanto affermato dai testi, i quali riferiscono di essere stati in compagnia dell'appellante durante la pausa caffè e che, quando la stessa “ha messo il piede sinistro a terra si è creata una voragine sotto il suo piede e lei è caduta avanti e a destra” (teste
, similare la testimonianza di La circostanza del Testimone_3 Testimone_2 franamento dell'asfalto è talmente rilevante della narrativa dell'evento che non si comprende come la non l'abbia riportata nella denuncia di sinistro, dove di fatto CP_1 fornisce una differe zione. Non sopperisce a colmare tale aspetto controverso neppure la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prodotta dall'appellata con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma nr. 2 c.p.c. (all. nr. 17 fascicolo di primo grado di parte appellata). Premesso che non è possibile evincere tempo e luogo in cui le predette fotografie sono state scattate, si rileva comunque che da queste risulterebbe sull'asfalto un ampio dissesto, tale da non apparire verosimile la circostanza dello “sgretolamento”, i cui frammenti di
“cedimento” peraltro non sono neppure presenti in situ. Anche l'intervento dell'ambulanza, fatto pacifico e non contestato, fornisce la sola prova che la sia stata soccorsa in Via Pasquale Baffi il 18.05.2017 alle ore 10:00, niente CP_1 però rilevando sulla dinamica del sinistro. Stante le ragioni anzidette, la Corte peraltro ritiene che la domanda non sia fondata neppure sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo stata raggiunta la prova a carico dell'appellata dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata sia dalla presenza dell'elemento oggettivo della “non visibilità” che da quello soggettivo dell'“imprevedibilità del pericolo”, essendo lo stato di dissesto quale asseritamente rappresentato dalle fotografie ampio e quindi senza dubbio visibile. I restanti motivi di gravame sono assorbiti. Stante l'accoglimento dell'appello proposto, le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in favore della parte appellante, tenendo conto dei parametri previsti per le controversie di valore - complessità bassa – e per la presente fase con espunzione delle spese della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto. Esse sono liquidate in misura inferiore ai valori medi stante la non complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
accoglie l'appello, e per l'effetto rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio da Controparte_1
condanna l'appellata alla ripetizione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 somme tutte corrispo esecuzione della sentenza di condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio da liquidarsi i ltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% per il primo grado, ed euro 1.984, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15% per il secondo grado di giudizio. Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU.
Roma, 26 giugno 2025 La Presidente
dott.ssa Marianna D'Avino La Cons. Est. dott.ssa Mariarosaria Budetta