Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 4439 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno
2016
Promosso da
, già Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Artemio Baldi
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo De Pisapia Controparte_1
appellata nonché
rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2
Giuliana Senatore ed Antonino Cascone.
appellato
Avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 1943/2015 del
Giudice di Pace di Impugnabilità estratto di ruolo. Controparte_2
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe che, in
[...]
accoglimento della domanda proposta da ha annullato Controparte_1
l'estratto di ruolo n.589/14 di cui alla cartella esattoria n.10020140005626514000, per contravvenzioni al codice della strada ed ha condannato l'odierna appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ed invero, l'impugnazione coglie innanzitutto nel segno nella parte in cui evidenzia il difetto di un concreto ed attuale interesse ad agire nel giudizio di primo grado.
Infatti, l'iniziativa giudiziaria dell'appellata non è derivata da una richiesta di pagamento o dalla notifica di un qualsiasi atto della procedura di riscossione.
È stata l'opponente che, prima di agire in giudizio, di sua iniziativa si è procurata gli estratti di ruolo presso l'agente della riscossione rinvenendo dalla visura informatica a suo nome delle obbligazioni rappresentate da cartelle esattoriali asseritamente mai notificate.
Giova chiarire che una cartella di pagamento o un ruolo dichiarato esecutivo e consegnato all'agente della riscossione non necessariamente richiedono la notifica all'interessato.
La notifica non è un elemento costitutivo dell'obbligazione, per cui può essere sempre effettuata salva la maturazione di decadenza e prescrizione.
Molte cartelle possono, inoltre, essere inesigibili per effetto di provvedimenti legislativi cosiddetti di stralcio e rottamazione.
L'agente di riscossione, di fatto, può non aver proceduto alla notifica della cartella o di successivi atti di riscossione (quali ingiunzione di pagamento o intimazione di pagamento) proprio perché, in relazione a determinati crediti, possono essere sopravvenute le predette cause di estinzione o di inesigibilità. In una tale situazione per poter impugnare una cartella asseritamente non notificata o comunque una pendenza emergente dall'estratto ruolo occorre provare l'esistenza di un interesse giuridico concreto ed attuale ad agire in giudizio.
Nel caso in esame l'opponente in primo grado non ha allegato né provato l'interesse ad impugnare gli estratti ruolo in relazione ai quali, appunto, la stessa appellata ha dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di pagamento.
Quindi indipendentemente o meno da una precedente notifica di un atto della procedura di riscossione non ha alcuna ragione di essere la richiesta di annullamento dell'estratto ruolo.
Sul punto in sede tributaria il Legislatore ha espressamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti ruolo condizionando l'impugnazione a sole quattro ipotesi tipiche di interesse a ricorrere.
Per le impugnazioni non tributarie, come quella in esame, tale limitazione non sussiste ma occorre comunque la prova dell'interesse a ricorrere come presupposto processuale generale previsto dall'art. 100 cpc.
Inoltre, la domanda proposta da è altresì infondata nel merito. Controparte_1
Infatti, costituitasi in giudizio, il della riscossione ha ritualmente CP_3
provato l'avvenuta notifica della cartella versando in atti documentazione dalla quale risulta l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione alla porta del destinatario del relativo avviso di deposito e il successivo invio, da parte dell'agente postale, della raccomandata, ricevuta e sottoscritta direttamente dalla il 18/04/2014, con la quale la stessa veniva informata Controparte_1
dell'avvenuto deposito.
Peraltro, quanto al disconoscimento dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta da in primo grado la Suprema Corte ha Parte_2
precisato al riguardo che " ... l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni ancorché riferibili a tale produzione ... " (tra le tante Cass. n.
28096/09,14416/13,5461/96,15856/04,16232/04, 10912/03).
Nel caso di specie, parte opponente si è limitata, all'udienza del 5 giugno 2015, a impugnare e contestare genericamente tutta la documentazione depositata da controparte ed in particolare l'avviso di ricevimento depositato in fotocopia.
Va, pertanto, esclusa, nella fattispecie de qua, l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente ai fini del disconoscimento della genuinità della fotocopia della relazione di notificazione della cartella, trattandosi di dichiarazione generica e non idonea a concretizzare un reale disconoscimento di conformità. Né tantomeno può sostenersi che la contestazione innanzi richiamata attenesse specificamente ed univocamente alla negazione di conformità, attesa la vasta gamma di possibili vizi o carenze formali da cui avrebbe potuto, in ipotesi, essere affetta l'avversa produzione (Cass. Civ. n.28096/2009).
Parimenti infondata è la sollevata eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo del servizio postale. In merito, infatti, va preliminarmente evidenziato che l'applicabilità alla cartella esattoriale della disciplina processuale civilistica di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., consente che la stessa venga notificata direttamente dall'ufficiale della riscossione o dagli altri soggetti indicati nel primo periodo del comma 1 dell'art. 26 D.P.R 29 settembre
1973, n. 602, anche a mezzo del servizio postale, secondo quanto dispone l'art. 149 c.p.c.
Infine, non coglie nel segno l'eccepita illegittimità dell'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge 689/1981. A tal proposito, si evidenzia che la maggiorazione del 10% sui verbali non pagati
è giustificata dall'art. 206 del Codice della strada che richiama l'art. 27 della legge
689/1981.
Per quanto riguarda le conclusioni formulate nel presente grado dal
[...]
anche se si volesse ritenere che quello proposto da detto ente sia Controparte_2
un appello incidentale sulle spese, esso è in ogni caso inammissibile in quanto carente delle prescrizioni formali che devono necessariamente accompagnare tale mezzo di impugnazione. In realtà il ha solo spiegato Controparte_2
un intervento adesivo rispetto all'appello del concessionario della riscossione.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra appellante ed appellata e vengono liquidate in relazione al valore della causa inferiore ad € 1100,00 ed alle fasi svolte.
Sussistono invece i giusti motivi per compensare le spese in ordine ai restanti rapporti processuali tenuto altresì conto che l'appellata non aveva originariamente convenuto in giudizio il comune di CP_2 CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello, e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2. Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1
delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1
che liquida per il primo grado in € 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in € 462,00 per compensi di difesa oltre al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, CPA ed Iva come per legge.
3. Compensa le spese relativamente ai restanti rapporti processuali. Così deciso in Nocera Inferiore il 25/04/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo