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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3843 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Iavarone e dall'avv. Maria Teresa Vallefuoco, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Controparte_1 C.F._2
Tassella e dall'avv. Nicola Colucci, in virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 19 maggio 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui all'accordo datato 14 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 19.12.2024 Parte_1
proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con in data 20 agosto 1989 in Baselice, annotato nei registri Controparte_1
dello Stato civile del predetto Comune (anno 1989 al numero 19, parte II, serie A) dal quale erano nati due figli ormai maggiorenni
La ricorrente esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi, definito con sentenza di omologa n. 2348/2023 di questo Tribunale
La ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e ai figli maggiorenni, di porre a carico del resistente un assegno divorzile di € 600,00 mensili, di attribuire in proprio favore la somma pari al 50% dell'importo totale del TFR da liquidare dal datore di lavoro in favore di , al momento della cessazione del Controparte_1
rapporto di lavoro, come pattuito dalle parti in sede di separazione personale dei coniugi;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento di detta istanza, comunque attribuire in proprio favore, ai sensi dell'art. 12 bis, legge 01.12.1979 n. 898, la somma pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.
La ricorrente chiedeva altresì di porre a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i due figli maggiorenni quali, a titolo esemplificativo, le spese per diagnosi e cure, terapie e visite mediche non coperte dal SSN, tasse e spese afferenti alla scuola di specializzazione frequentata da , master, corsi Per_1
di lingue ecc.
Si costituiva il quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo e che,
2 quindi, a breve sarebbe stato depositato un ricorso congiunto per la conversione del procedimento giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in consensuale.
In data 17 marzo 2025 le parti depositavano un accordo sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi, con autentica dei rispettivi difensori, contenenti le condizioni del divorzio
In detto accordo i coniugi dichiaravano di avere liberamente rinunciato alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni ivi enunciate e ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa era, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 8 aprile 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 2348 pubblicata il
29.11.2023 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 28 novembre 2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice designato nel giudizio di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I coniugi hanno concordato i patti riportati nell'accordo datato 14 marzo 2025 i quali devono intendersi qui trascritti e costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Poiché i patti di cui alla scrittura privata del 14 marzo 2025 non sono contrari a norme imperative, non essendovi tra l'altro figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Baselice, in data 20.8.1989, tra (nata Benevento il 28.11.1966) e Parte_1 CP_1
3 (nato a [...] il [...]), regolarmente trascritto presso il Comune di Baselice CP_1
(atto n. 19, parte II, serie A, anno 1989), secondo le condizioni di cui all'accordo datato 14 marzo 2025, da intendersi richiamato e trascritto.
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Baselice per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3843 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Iavarone e dall'avv. Maria Teresa Vallefuoco, in virtù di procura allegata telematicamente al ricorso;
- ricorrente -
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Controparte_1 C.F._2
Tassella e dall'avv. Nicola Colucci, in virtù di procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza 19 maggio 2025 da intendersi qui integralmente trascritte ed hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui all'accordo datato 14 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 19.12.2024 Parte_1
proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con in data 20 agosto 1989 in Baselice, annotato nei registri Controparte_1
dello Stato civile del predetto Comune (anno 1989 al numero 19, parte II, serie A) dal quale erano nati due figli ormai maggiorenni
La ricorrente esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi, definito con sentenza di omologa n. 2348/2023 di questo Tribunale
La ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e ai figli maggiorenni, di porre a carico del resistente un assegno divorzile di € 600,00 mensili, di attribuire in proprio favore la somma pari al 50% dell'importo totale del TFR da liquidare dal datore di lavoro in favore di , al momento della cessazione del Controparte_1
rapporto di lavoro, come pattuito dalle parti in sede di separazione personale dei coniugi;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento di detta istanza, comunque attribuire in proprio favore, ai sensi dell'art. 12 bis, legge 01.12.1979 n. 898, la somma pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal resistente, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.
La ricorrente chiedeva altresì di porre a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i due figli maggiorenni quali, a titolo esemplificativo, le spese per diagnosi e cure, terapie e visite mediche non coperte dal SSN, tasse e spese afferenti alla scuola di specializzazione frequentata da , master, corsi Per_1
di lingue ecc.
Si costituiva il quale aderiva alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo e che,
2 quindi, a breve sarebbe stato depositato un ricorso congiunto per la conversione del procedimento giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in consensuale.
In data 17 marzo 2025 le parti depositavano un accordo sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi, con autentica dei rispettivi difensori, contenenti le condizioni del divorzio
In detto accordo i coniugi dichiaravano di avere liberamente rinunciato alla comparizione personale all'udienza, di confermare le condizioni ivi enunciate e ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare.
La causa era, quindi, riservata alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 8 aprile 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 2348 pubblicata il
29.11.2023 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 28 novembre 2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice designato nel giudizio di separazione consensuale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I coniugi hanno concordato i patti riportati nell'accordo datato 14 marzo 2025 i quali devono intendersi qui trascritti e costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Poiché i patti di cui alla scrittura privata del 14 marzo 2025 non sono contrari a norme imperative, non essendovi tra l'altro figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Baselice, in data 20.8.1989, tra (nata Benevento il 28.11.1966) e Parte_1 CP_1
3 (nato a [...] il [...]), regolarmente trascritto presso il Comune di Baselice CP_1
(atto n. 19, parte II, serie A, anno 1989), secondo le condizioni di cui all'accordo datato 14 marzo 2025, da intendersi richiamato e trascritto.
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Baselice per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
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