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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e della di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. CE AR, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/12/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°224/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
, C.F. , da Filadelfia (VV), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Silverio NATALI, presso lo studio del quale in Filadelfia (VV) alla Corso Castelmonardo
n°143, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e CE MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di AR Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 10.02.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di pagina 1 di 13 accertamento tecnico preventivo iscritto al n°157/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 1, assegno ordinario di invalidità (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché del contenuto delle stesse;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporre nuova CTU.
Il nuovo C.T.U., Dott. , procedeva a fissare l'inizio delle operazioni peritali con Persona_1 visita del ricorrente ed esaminando la documentazione in atti, perveniva ad un esito ed ad una valutazione che teneva conto anche di eventuali attività lavorative diverse e confacenti alla situazione patologica della ricorrente e concludeva che:
“… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del provvedimento di rigetto comunicato dalla
Direzione Provinciale dell di Vibo Valentia in data 24/1/23, che la Sig.ra non presenta CP_2 Parte_1 una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (art. 1 L. 222/84). .…”, a tali conclusioni perveniva affermando che “… Tale valutazione, ovviamente, tiene conto degli attuali orientamenti in ambito medicolegale5 che indicano come la riduzione della capacità di lavoro debba essere valutata in modo complessivo e tenendo conto delle specificità dell'assicurato e, di conseguenza, del percorso formativo sia di natura scolastica che lavorativa svolta dalla AN (Scolarità: diploma di licenza media. Svolge attività lavorativa in qualità di bracciante agricola dal 1984 a tutt'oggi). …”, richiamando alcuni principi della S.C. Ord..
n°30871/2017 e n°9044/2020 “… ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la riduzione della capacità lavorativa deve essere verificata con riferimento non solo alle attività pagina 2 di 13 lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato, ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, costituiscano una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato stesso. Allo stesso modo, con l'ordinanza 15maggio 2020, n. 9044: La Corte di
Cassazione ha confermato che la riduzione della capacità lavorativa deve essere valutata in relazione alle attitudini dell'assicurato, considerando anche l'età, la formazione professionale e ogni altra circostanza rilevante. ...” .
All'udienza del 13.06.2025 sulla base delle ulteriori osservazioni svolte dalla parte istante veniva disposto che il CTU fornisse chiarimenti al riguardo con rinvio all'udienza del 17.10.2025, dove il
CTU compariva ma chiedeva un rinvio per poter meglio riguardare il fascicolo e rispondere nel caso per iscritto.
Il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza autorizzando il CTU al deposito dei chiarimenti per iscritto, che veniva prontamente depositati con un excurus sul come dove va esser fatta al valutazione ai fini dell'ottenimento della prestazione di cui all'art. 1 L. n°222/84 e concludendo :
“… In sintesi, di seguito vengono riportate le risposte ai chiarimenti richiesti:
1. Valutazione Specifica sulla (Quesito 1): Si conferma l'assoluta e Parte_2 permanente inidoneità della ricorrente a svolgere la mansione specifica di bracciante agrico-la, a causa della gravità e permanenza delle patologie osteoarticolari degenerative e degli esiti chirurgici.
Tuttavia, si riafferma che il mancato riconoscimento dell'AOI è basato sul principio normativo che richiede la valutazione rispetto alle Occupazioni Confacenti alle Attitudini (O.C.A.A.), e non sulla singola mansione storica.1
2. Specificazione Attività Compatibili (Quesito 2): Le attività compatibili sono state identifica-te e specificate, delineando profili professionali di tipo leggero, sedentario o a variabile intensità e postura, coerenti con la scarsa scolarizzazione e l'assenza di un pregresso professionale tecnico.
La capacità lavorativa della ricorrente, sebbene deficitaria rispetto alla sua mansione sto-rica gravosa di bracciante, non è compromessa rispetto all'intero panorama delle O.C.A.A. La possibilità di svolgere mansioni alternative (es. addetto all'assemblaggio leggero, vigilanza non armata, compiti di custodia semplici), che sono compatibili con la sua istruzione e non gravose per le menomazioni, permette alla lavoratrice di conservare una capacità lavorativa residua signi-ficativa. Pertanto, la riduzione funzionale, proiettata sul mercato del lavoro esigibile per un sog-getto con Licenza Media e limiti di carico/postura, non raggiunge la soglia critica stabilita dalla Legge 222/84.
Si ribadisce che il ruolo dell'esperto medicolegale è strettamente tecnico e funzionale in quanto il CTU deve definire oggettivamente il grado di compromissione funzionale e la compatibilità clinica con un determinato profilo lavorativo confacente alle attitudini del soggetto. Si ribadisce inoltre che nel caso in questione va escluso ogni riferimento a fattori socio-economici che ovviamente esulano pagina 3 di 13 dall'ambito dell'attuale valutazione medicolegale e che sono legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro. Infine, non è compito del CTU esprimere una valutazione sull'esistenza di un danno patrimoniale o sul lucro cessante, in quanto tale valutazione è riservata esclusiva-mente al Sig. Giudice.
In conclusione, sulla base dell'analisi clinica oggettiva e della giurisprudenza di legittimità (Art. 1 L.
222/84), si afferma che nel caso in esame il requisito normativo per il riconoscimento dell'Assegno
Ordinario di Invalidità non risulta integrato per cui il sottoscritto ritiene di dover con-fermare la valutazione medicolegale già espressa nell'elaborato medicolegale in precedenza de-positato. Ogni ulteriore valutazione che esula dal parere tecnico di stretta natura medicolegale sarà il frutto dell'illuminato giudizio del Sig. Giudice, il quale, in quanto “Peritus peritorum” giungerà alle proprie conclusioni sulla base di una analisi complessiva del caso in esame. …” .
Nel corso dei chiarimenti il CTU, indicava anche quelle che poteva essere attività compatibili per esser svolte dalla parte ricorrente e cioè:
“… Alla luce del titolo di studio conseguito (Licenza Media) e dell'esperienza esclusivamente manuale, le mansioni esigibili devono essere di facile apprendimento e basso contenuto tecnico. Le mansioni impiegatizie complesse o altamente qualificate non sono da considerarsi "confacenti alle attitudini" in questo contesto specifico. Sulla base delle restrizioni cliniche e delle attitudini, le attività che la lavoratrice può realisticamente e permanentemente svolgere in condizioni di esigi-bilità sul mercato del lavoro possono includere:
1. Operatore Generico in Catena di Montaggio Leggera (Logistica o Manifatturiero): Mansioni non di forza, come l'assemblaggio di componenti molto leggeri, il controllo qualità visivo,
l'etichettatura o la supervisione di macchinari. Queste attività possono essere eseguite prevalentemente sedute o con possibilità di stazione eretta variabile, rispettando il divieto di carichi pesanti.
2. Addetto a Pulizie/Vigilanza Leggera (Custode, Portiere): Mansioni di guardiania, controllo accessi o sorveglianza (anche telematica) che non richiedano sforzo fisico intenso o M.M.C. Sono compatibili con bassa scolarizzazione e consentono l'alternanza posturale.
3. Mansioni Semplici di Servizio/Accoglienza: Compiti basilari di segreteria o archiviazione leggera, a condizione che non implichino lo spostamento di pacchi pesanti o l'assunzione di posture statiche prolungate alla scrivania.
La valutazione oggettiva della riduzione della capacità lavorativa si concretizza nel confronto tra le esigenze funzionali della ricorrente e i requisiti delle mansioni alternative. …”
La difesa di parte ricorrente, depositando un preverbale, evidenziava la ipoteticità di attività che potevano esser svolte, ma non teneva conto dell'età della ricorrente (57 anni) con oltre trent'anni di lavoro come bracciante agricola, non solo ma riconosceva che le patologie sofferte dalla parte pagina 4 di 13 ricorrente diminuivano a meno di un terzo la capacità lavorativa alla stessa confacente, cioè quella bracciante agricola, per cui chiedeva l'accoglimento del ricorso. CP_
L' si riportava alle proprie conclusioni ed insisteva nel rigetto del ricorso aderendo alle conclusioni del CTU.
Giova precisare al riguardo che, in simil circostanza, il giudizio riguardava l'assegno ordinario di invalidità richiesto da una lavoratrice, la S.C. n°1186/2016 ha affermato che la valutazione della compatibilità tra malattia e lavoro è di competenza del giudice e non del consulente tecnico d'ufficio,
In detta decisione la S.C. hanno affermato preliminarmente che, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 della L. n°222/1984, il requisito sanitario, ai fini dell'assegno ordinario di invalidità (riconosciuto per tre anni e confermabile per periodi della stessa durata) è rappresentato dalla riduzione a meno di un terzo in modo permanente "a causa di infermità o difetto fisico o mentale" della capacità di lavoro, "in occupazioni confacenti alle … attitudini" dell'interessato e deve essere verificato al momento della presentazione della domanda amministrativa, precisando che per "attività confacente" deve intendersi quella che "sia non usurante, non dequalificante e remunerativa".
Tali valutazioni, secondo al S.C. vanno effettuate in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.
Mentre, per "lavoro usurante" deve intendersi quello che "accelera e accentua il logoramento dell'organismo, in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella 'normale', dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità", trattandosi di un lavoro atto a determinare, nel suo perdurare, gravi pregiudizi per l'efficienza fisica dell'interessato e quindi da ritenere invalidante ai fini del diritto all'assegno (cfr. Cass.
n. 15817/2002; Cass. n. 2031/1995).
D ciò ne consegue che queste valutazioni non possono essere effettuate dal consulente tecnico d'ufficio ma sono di pertinenza esclusiva del giudice.
La S.C. ha evidenziato che "La consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicchè così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti".
pagina 5 di 13 Inoltre, la S.C. con Ordinanza n°20977/2017 che “… La nozione di invalidità pensionabile ex lege 12 giugno 1984, n. 222 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr Cass 1186/2016, Ord. 6443/2017,
15265/2007).
Va, altresì, precisato, come più volte ribadito da questa Corte (cfr Cass. Ord. 6443/2017, sent. n.
1186/2016) che “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della I. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve èssere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute.
4. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il G., sebbene in possesso di diploma di geometra, aveva già svolto lavori saltuari anche manuali o di fatica e che pertanto non poteva non tenersi conto delle attitudini in concreto considerato che le mansioni più recenti svolte quale operaio semplice addetto al cablaggio dei motori, non erano dissimili da quelle risalenti e che, comunque, non erano confacenti alle attitudini del soggetto, ha escluso, altresì, il carattere usurante dell'attività in concreto svolta dal G.
Se può condividersi l'affermazione della Corte, come osservato dalla Procura generale, nella parte in cui ha dato rilievo alla possibilità di svolgere mansioni diverse, ma pur sempre confacenti alle attitudini, è censurabile la sentenza impugnata là dove la Corte ha affermato, senza alcun vaglio critico di eventuali affermazioni contenute nella CTU, peraltro conclusasi in senso favorevole all'assicurato, e senza alcuna specifica motivazione, la compatibilità con il quadro patologico complessivo del ricorrente dell'impegno psico-fisico richiesto per lo svolgimento dell'attività di operaio addetto al cablaggio dei motori e, dunque, senza alcuna specifica motivazione circa il carattere non usurante della prestazione resa. pagina 6 di 13 Come più volte affermato da questa Corte la qualificazione della “attività confacente alle attitudini dell'assicurato”, cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 222 del 1984, come usurante o stressante è una qualificazione di tipo giuridico che la Corte territoriale avrebbe dovuto formulare autonomamente e giustificare con congrua motivazione.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere cassata.
Non sono, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti in fatto potendo confermarsi la sentenza del
Tribunale che adeguandosi alle conclusioni del CTU che aveva constatato una riduzione della capacità di lavoro del G. in occupazioni confacenti pari al 70%, ha riconosciuto la prestazione richiesta. …”, la Corte ha accolto il ricorso nel caso in esame.
Per cui ci si pone la domanda cosa significhi capacità di lavoro ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini per il soggetto interessato ed in relazione all'attività lavorativa o lavorative svolte.
Anche in questo caso la S.C. – Sez. VI – Civ., n°5477/2019 fornisce delucidazioni, affermando che
“… Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10. …”.
Ed ancora la S.C. n°11709/2019 ha ulteriormente affermato che “… Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato iI quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie,
pagina 7 di 13 che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute …”, conforme già S.C. n°5964/2011 – S.C. n°10424/2015
Del resto la nozione di invalidità pensionabile è non ancorata alla capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, S.C. n°740/2918, infatti l'invalidità è ancorata alla capacità di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, sulla base di una tutela coerente con i principi costituzionali di cui agli artt.
38, 32, 2, 3 e 10, per come già evidenziato, sulla circostanza si veda anche S.C. n°17159/2011 e n°5964/2011.
Pertanto, conseguenza di quanto esposto è che la valutazione dell'invalidità pensionabile deve basarsi, oltre che sulla necessaria parametrazione delle patologie alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, sulle limitazioni che lo stato morboso determina nei confronti di altre occupazioni che l'assistito, “… per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo …”.
A tal proposito si riporta Ordinanza della S.C. n°18931/2019 che riguardo alla prestazione assistenziale dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ex lege n. 222/1984, art. 1 ed al suo riconoscimento e requisito sanitario, nel giudio interessato così si esprime:
“… Rilevato che
1. con sentenza depositata in data 21/6/2016, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'opposizione proposta CP_ dall' contro le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento ex art. 445 bis cod. proc. civ. promosso da e ha accertato che il B. possiede il requisito sanitario per il Pt_3 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
2. avverso tale sentenza l' propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il B.;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis, cod. proc. civ. CP_ Considerato che con l'unico motivo di ricorso, l' deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. n. 222 del 1984, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
l' censura la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la riduzione della capacità di CP_1 lavoro dell'assicurato considerando solo l'attività concretamente svolta, non anche tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio all'età, come richiesto dall'art. 1 della L. n. 222 del 1984; la L. 12 giugno 1984, n. 222, sull'invalidità pensionabile, prevede, per il riconoscimento delle prestazioni da essa regolamentate, oltre pagina 8 di 13 all'esistenza di un qualificato rapporto assicurativo, anche la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; si tratta di nozione diversa dalla riduzione della generica capacità lavorativa utile, ai sensi degli artt.
12 e 13 della L. n. 118 del 1971, per le prestazioni assistenziali, atteso che in questo caso si ha riguardo ad una capacità lavorativa generica che può essere accertata attraverso indici di valutazione delle singole malattie riscontrate;
questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della
L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa dei precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. da ultimo, Cass. 19/6/2018, n. 16141, ed ivi ulteriori richiami); nel caso in esame, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dal Tribunale, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha tenuto conto della necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, precisando le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività di fatto svolta come operaio caseario, ma anche la specifica capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini: in particolare, il giudice del merito ha tenuto conto, sulla base delle conclusioni del CTU, nonché dei chiarimenti da quest'ultimo resi, dell'età dell'assicurato (57 anni), del suo vissuto lavorativo, del basso grado di istruzione, per individuare l'ambito delle attività confacenti alle sue attitudini, date da lavori di tipo manuale a medio-grave impegno ergico;
ha ritenuto che le occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato comportano, in ogni caso,
«sovraccarico funzionale della colonna e degli arti inferiori interessati da importanti menomazioni» ed ha pertanto concluso – in ragione delle malattie da cui è affetto («esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale C4-C6 per mielopatia spondiloartrosica cervicale con residua paraparesi e incontinenza urinaria;
esiti di remota osteomielite tibia sinistra;
esiti di interventi per correzione ginocchio varo artrosico post meniscectomia in lesione LCA destra;
ipoacusia percettiva bilaterale, non protesizzata»), complessivamente valutate, della ulteriore riduzione della sua capacità di riqualificazione in dipendenza delle limitazioni all'idoneità lavorativa, già disposte dal datore di pagina 9 di 13 lavoro e, comunque, da applicarsi obbligatoriamente, in assenza delle quali lavoro sarebbe usurante – per la sussistenza di una riduzione della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3 (pag. 3 e 4 della sentenza); si tratta di un giudizio compiutamente formulato, logicamente e tecnicamente corretto, nonché in linea con il disposto dell'art. 1, L. 222 del 1984, nell'interpretazione di questa Corte, sicché nessuna violazione di legge è riscontrabile;
CP_ in realtà, con il ricorso per cassazione l' chiede una rivalutazione del materiale istruttorio opponendo un diverso convincimento che si infrange di fronte al principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da malattie dell'assicurato,
l'apprezzamento del giudice di merito sui risultati dell'indagine svolta dal CTU, nonché la valutazione in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, costituisce tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. Cass. 03/02/2012, n. 1652; Cass. 12/01/2011, n. 569; Cass. 29/04/2009, n.
9988; Cass. 3/4/2008, n. 8654), e ora deducibili solo negli stretti confini segnati dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., nella lettura che ne hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. n. 8053/2014); al di fuori di tale ambito, le censure costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in un'inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. 1652/2012, cit.); CP_ alla stregua delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato e l' deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza;
poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato.
P.Q.M.
CP_ Rigetta il ricorso e condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
2500,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. …”
Infine, la S.C. con decisione n°23054/2020 ha ulteriormente evidenziato ed osservato che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la legge nr. 222 del 1984, ai fini della valutazione pagina 10 di 13 della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato
(capacità specifica) e poi tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica); questi ultimi, tuttavia, vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Nel caso in esame, il CTU nei chiarimenti ha affermato che la capacità lavorativa specifica della parte ricorrente è ridotta a meno di un terzo, mentre potrebbe svolgere altri tipi di lavoro meno faticosi, semplici da indicare, ma concretamente possibili nel loro perfezionamento in relazione non solo dell'età della ricorrente di circa 56 anni, ma del grado culturale, scuola media primaria, di eventuali altre attività eventualmente svolte in precedenza dove abbia maturato un minimo d'esperienza,
I lavori ipotizzati dal CTU sono solo ipotetici e riferibili a quasi tutti i lavoratori che non possano più sopportare lavori gravosi a causa delle infermità psicofisiche lamentate, ma non è questo che richiede la norma o indica la S.C., perché i lavori confacenti devono essere concretamente adattabili al soggetto specifico, tenendo conto non solo dell'età, dell'esperienza lavorativa, del grado culturale e delle patologie sofferte.
Nell'elaborato peritale il CTU lasciava intendere che la parte ricorrente non avesse i requisiti per un riconoscimento di una invalidità specifica all'attività lavorativa svolta a meno di un terzo, mentre nei chiarimenti ha modificato tale assunto riconoscendo tale riduzione “… Si conferma l'assoluta e permanente inidoneità della ricorrente a svolgere la mansione specifica di bracciante agricola, a causa della gravità e permanenza delle patologie osteoarticolari degenerative e degli esiti chirurgici. …”, per poi proseguire insistendo che doveva tenersi anche conto delle altre mansioni che avrebbe potuto svolgere, in condizioni di esigibilità del mercato.
Orbene, ritiene questo Giudice, che esaminando l'esperienza lavorativa della ricorrente, l'età, circa
56 anni compiuti, questa risulta alquanto limitata, ha sempre fatto la bracciante agricola, così come anche il grado culturale risulta limitato, le attività suggerite come possibili dal CTU, in concreto e rapportate alla parte ricorrente ed alle circostanze teste evidenziate, età, esperienza lavorativa e grado culturale, risultano difficilmente praticabili, salvo di quella di addetta alle pulizie, ma che comporterebbe un lavoro dove vengono in essere e messe in esercizio proprio le limitazioni lamentate, il ctu descrive dette attività leggere o da svolgere con mansioni che non comportano appesantimento e semprechè il mercato richieda tali figure.
Il ctu ha deciso sulla compatibilità le “malattie” lamentate dalla parte ricorrente con i lavori che potrebbe svolgere, mercato permettendo, ed esauterando il Giudicante da tale valutazione.
pagina 11 di 13 Non solo, ma non è dato comprendere come le “occupazioni” menzionate “… costituiscano una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato stesso ...” per come richiesto dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso CTU, dei cui principi ritiene non abbia fatto corretta applicazione.
Il bracciante agricolo non matura esperienza in nessuno dei campi menzionati dal CTU, dove in alcuni casi è richiesta una integrità psico-fisica, e non limitata come quella della parte ricorrente, una età più giovane e con conoscenze di base, che, purtroppo, una bracciante agricola non matura, senza considerare che le attività menzionate sono di difficile reperimento nel mercato lavorativo dove opera la parte ricorrente.
Da quanto sopra, ritiene questo Giudice, quale perito peritorum che accertato che la ricorrente “… abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale …” e che le suggerite attività indicate dal CTU come possibili ed esercitabili dalla parte, in realtà cozzano concretamente con non solo con l'età, l'esperienza lavorativa della parte ricorrente, la cultura scolastica e lavorativa che sono di difficile concretizzazione, se non solo teorica, comportano, un accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in capo alla ricorrente dei requisiti per aver diritto all'indennità di cui all'art. 1 L.
n°222/84 sin dalla data della domanda amministrativa, considerato che il CTU, non ha nell'elaborato evidenziato segni di peggioramento psico-fisico nel tempo e facendo riferimento alla documentazione presente in atti sin dalla fase di ATP;
il tutto, avendone i requisiti contributivi, previo accertamento amministrativo da parte dell'l' che in caso positivo dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (21.10.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito che si liquidano come da CP_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha diritto a percepite i ratei d'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84, a decorrere dalla data del 21.10.2022, in caso positivo degli accertamenti amministrativi e contributivi da parte dell' ; CP_2
pagina 12 di 13 c) condanna l' , in caso di esito positivo delle circostanze di cui al punto precedente, al pagamento CP_2 dei ratei di tale beneficio maturati da quella data ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, Avv. Silverio NATALI, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 12/12/2025
IL GIUDICE
CE AR
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro e della di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. CE AR, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12/12/2025, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°224/2024 R.g./Lav., vertente
TRA
, C.F. , da Filadelfia (VV), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Silverio NATALI, presso lo studio del quale in Filadelfia (VV) alla Corso Castelmonardo
n°143, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto GRECO e CE MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio
Legale dell'Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di AR Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 10.02.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di pagina 1 di 13 accertamento tecnico preventivo iscritto al n°157/2023 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte ricorrente e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°222/84 art. 1, assegno ordinario di invalidità (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché del contenuto delle stesse;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno disporre nuova CTU.
Il nuovo C.T.U., Dott. , procedeva a fissare l'inizio delle operazioni peritali con Persona_1 visita del ricorrente ed esaminando la documentazione in atti, perveniva ad un esito ed ad una valutazione che teneva conto anche di eventuali attività lavorative diverse e confacenti alla situazione patologica della ricorrente e concludeva che:
“… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del provvedimento di rigetto comunicato dalla
Direzione Provinciale dell di Vibo Valentia in data 24/1/23, che la Sig.ra non presenta CP_2 Parte_1 una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (art. 1 L. 222/84). .…”, a tali conclusioni perveniva affermando che “… Tale valutazione, ovviamente, tiene conto degli attuali orientamenti in ambito medicolegale5 che indicano come la riduzione della capacità di lavoro debba essere valutata in modo complessivo e tenendo conto delle specificità dell'assicurato e, di conseguenza, del percorso formativo sia di natura scolastica che lavorativa svolta dalla AN (Scolarità: diploma di licenza media. Svolge attività lavorativa in qualità di bracciante agricola dal 1984 a tutt'oggi). …”, richiamando alcuni principi della S.C. Ord..
n°30871/2017 e n°9044/2020 “… ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la riduzione della capacità lavorativa deve essere verificata con riferimento non solo alle attività pagina 2 di 13 lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato, ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, costituiscano una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato stesso. Allo stesso modo, con l'ordinanza 15maggio 2020, n. 9044: La Corte di
Cassazione ha confermato che la riduzione della capacità lavorativa deve essere valutata in relazione alle attitudini dell'assicurato, considerando anche l'età, la formazione professionale e ogni altra circostanza rilevante. ...” .
All'udienza del 13.06.2025 sulla base delle ulteriori osservazioni svolte dalla parte istante veniva disposto che il CTU fornisse chiarimenti al riguardo con rinvio all'udienza del 17.10.2025, dove il
CTU compariva ma chiedeva un rinvio per poter meglio riguardare il fascicolo e rispondere nel caso per iscritto.
Il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza autorizzando il CTU al deposito dei chiarimenti per iscritto, che veniva prontamente depositati con un excurus sul come dove va esser fatta al valutazione ai fini dell'ottenimento della prestazione di cui all'art. 1 L. n°222/84 e concludendo :
“… In sintesi, di seguito vengono riportate le risposte ai chiarimenti richiesti:
1. Valutazione Specifica sulla (Quesito 1): Si conferma l'assoluta e Parte_2 permanente inidoneità della ricorrente a svolgere la mansione specifica di bracciante agrico-la, a causa della gravità e permanenza delle patologie osteoarticolari degenerative e degli esiti chirurgici.
Tuttavia, si riafferma che il mancato riconoscimento dell'AOI è basato sul principio normativo che richiede la valutazione rispetto alle Occupazioni Confacenti alle Attitudini (O.C.A.A.), e non sulla singola mansione storica.1
2. Specificazione Attività Compatibili (Quesito 2): Le attività compatibili sono state identifica-te e specificate, delineando profili professionali di tipo leggero, sedentario o a variabile intensità e postura, coerenti con la scarsa scolarizzazione e l'assenza di un pregresso professionale tecnico.
La capacità lavorativa della ricorrente, sebbene deficitaria rispetto alla sua mansione sto-rica gravosa di bracciante, non è compromessa rispetto all'intero panorama delle O.C.A.A. La possibilità di svolgere mansioni alternative (es. addetto all'assemblaggio leggero, vigilanza non armata, compiti di custodia semplici), che sono compatibili con la sua istruzione e non gravose per le menomazioni, permette alla lavoratrice di conservare una capacità lavorativa residua signi-ficativa. Pertanto, la riduzione funzionale, proiettata sul mercato del lavoro esigibile per un sog-getto con Licenza Media e limiti di carico/postura, non raggiunge la soglia critica stabilita dalla Legge 222/84.
Si ribadisce che il ruolo dell'esperto medicolegale è strettamente tecnico e funzionale in quanto il CTU deve definire oggettivamente il grado di compromissione funzionale e la compatibilità clinica con un determinato profilo lavorativo confacente alle attitudini del soggetto. Si ribadisce inoltre che nel caso in questione va escluso ogni riferimento a fattori socio-economici che ovviamente esulano pagina 3 di 13 dall'ambito dell'attuale valutazione medicolegale e che sono legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro. Infine, non è compito del CTU esprimere una valutazione sull'esistenza di un danno patrimoniale o sul lucro cessante, in quanto tale valutazione è riservata esclusiva-mente al Sig. Giudice.
In conclusione, sulla base dell'analisi clinica oggettiva e della giurisprudenza di legittimità (Art. 1 L.
222/84), si afferma che nel caso in esame il requisito normativo per il riconoscimento dell'Assegno
Ordinario di Invalidità non risulta integrato per cui il sottoscritto ritiene di dover con-fermare la valutazione medicolegale già espressa nell'elaborato medicolegale in precedenza de-positato. Ogni ulteriore valutazione che esula dal parere tecnico di stretta natura medicolegale sarà il frutto dell'illuminato giudizio del Sig. Giudice, il quale, in quanto “Peritus peritorum” giungerà alle proprie conclusioni sulla base di una analisi complessiva del caso in esame. …” .
Nel corso dei chiarimenti il CTU, indicava anche quelle che poteva essere attività compatibili per esser svolte dalla parte ricorrente e cioè:
“… Alla luce del titolo di studio conseguito (Licenza Media) e dell'esperienza esclusivamente manuale, le mansioni esigibili devono essere di facile apprendimento e basso contenuto tecnico. Le mansioni impiegatizie complesse o altamente qualificate non sono da considerarsi "confacenti alle attitudini" in questo contesto specifico. Sulla base delle restrizioni cliniche e delle attitudini, le attività che la lavoratrice può realisticamente e permanentemente svolgere in condizioni di esigi-bilità sul mercato del lavoro possono includere:
1. Operatore Generico in Catena di Montaggio Leggera (Logistica o Manifatturiero): Mansioni non di forza, come l'assemblaggio di componenti molto leggeri, il controllo qualità visivo,
l'etichettatura o la supervisione di macchinari. Queste attività possono essere eseguite prevalentemente sedute o con possibilità di stazione eretta variabile, rispettando il divieto di carichi pesanti.
2. Addetto a Pulizie/Vigilanza Leggera (Custode, Portiere): Mansioni di guardiania, controllo accessi o sorveglianza (anche telematica) che non richiedano sforzo fisico intenso o M.M.C. Sono compatibili con bassa scolarizzazione e consentono l'alternanza posturale.
3. Mansioni Semplici di Servizio/Accoglienza: Compiti basilari di segreteria o archiviazione leggera, a condizione che non implichino lo spostamento di pacchi pesanti o l'assunzione di posture statiche prolungate alla scrivania.
La valutazione oggettiva della riduzione della capacità lavorativa si concretizza nel confronto tra le esigenze funzionali della ricorrente e i requisiti delle mansioni alternative. …”
La difesa di parte ricorrente, depositando un preverbale, evidenziava la ipoteticità di attività che potevano esser svolte, ma non teneva conto dell'età della ricorrente (57 anni) con oltre trent'anni di lavoro come bracciante agricola, non solo ma riconosceva che le patologie sofferte dalla parte pagina 4 di 13 ricorrente diminuivano a meno di un terzo la capacità lavorativa alla stessa confacente, cioè quella bracciante agricola, per cui chiedeva l'accoglimento del ricorso. CP_
L' si riportava alle proprie conclusioni ed insisteva nel rigetto del ricorso aderendo alle conclusioni del CTU.
Giova precisare al riguardo che, in simil circostanza, il giudizio riguardava l'assegno ordinario di invalidità richiesto da una lavoratrice, la S.C. n°1186/2016 ha affermato che la valutazione della compatibilità tra malattia e lavoro è di competenza del giudice e non del consulente tecnico d'ufficio,
In detta decisione la S.C. hanno affermato preliminarmente che, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 della L. n°222/1984, il requisito sanitario, ai fini dell'assegno ordinario di invalidità (riconosciuto per tre anni e confermabile per periodi della stessa durata) è rappresentato dalla riduzione a meno di un terzo in modo permanente "a causa di infermità o difetto fisico o mentale" della capacità di lavoro, "in occupazioni confacenti alle … attitudini" dell'interessato e deve essere verificato al momento della presentazione della domanda amministrativa, precisando che per "attività confacente" deve intendersi quella che "sia non usurante, non dequalificante e remunerativa".
Tali valutazioni, secondo al S.C. vanno effettuate in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.
Mentre, per "lavoro usurante" deve intendersi quello che "accelera e accentua il logoramento dell'organismo, in quanto il lavoro è sproporzionato rispetto alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella 'normale', dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, bensì dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità", trattandosi di un lavoro atto a determinare, nel suo perdurare, gravi pregiudizi per l'efficienza fisica dell'interessato e quindi da ritenere invalidante ai fini del diritto all'assegno (cfr. Cass.
n. 15817/2002; Cass. n. 2031/1995).
D ciò ne consegue che queste valutazioni non possono essere effettuate dal consulente tecnico d'ufficio ma sono di pertinenza esclusiva del giudice.
La S.C. ha evidenziato che "La consulenza tecnica ha un limite intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico, sicchè così come i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, analogamente se, per ipotesi, il consulente effettua, di propria iniziativa, simili valutazioni non se ne deve tenere conto, a meno che esse vengano vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti".
pagina 5 di 13 Inoltre, la S.C. con Ordinanza n°20977/2017 che “… La nozione di invalidità pensionabile ex lege 12 giugno 1984, n. 222 è ancorata alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Ai fini dell'accertamento della detta invalidità è dunque necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età e della formazione professionale, in modo da valutare la sua possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse che costituiscano una naturale estrinsecazione delle sue attitudini, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed accentuino il logoramento dell'organismo per essere sproporzionati alla residua efficienza fisiopsichica (cfr Cass 1186/2016, Ord. 6443/2017,
15265/2007).
Va, altresì, precisato, come più volte ribadito da questa Corte (cfr Cass. Ord. 6443/2017, sent. n.
1186/2016) che “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della I. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve èssere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute.
4. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il G., sebbene in possesso di diploma di geometra, aveva già svolto lavori saltuari anche manuali o di fatica e che pertanto non poteva non tenersi conto delle attitudini in concreto considerato che le mansioni più recenti svolte quale operaio semplice addetto al cablaggio dei motori, non erano dissimili da quelle risalenti e che, comunque, non erano confacenti alle attitudini del soggetto, ha escluso, altresì, il carattere usurante dell'attività in concreto svolta dal G.
Se può condividersi l'affermazione della Corte, come osservato dalla Procura generale, nella parte in cui ha dato rilievo alla possibilità di svolgere mansioni diverse, ma pur sempre confacenti alle attitudini, è censurabile la sentenza impugnata là dove la Corte ha affermato, senza alcun vaglio critico di eventuali affermazioni contenute nella CTU, peraltro conclusasi in senso favorevole all'assicurato, e senza alcuna specifica motivazione, la compatibilità con il quadro patologico complessivo del ricorrente dell'impegno psico-fisico richiesto per lo svolgimento dell'attività di operaio addetto al cablaggio dei motori e, dunque, senza alcuna specifica motivazione circa il carattere non usurante della prestazione resa. pagina 6 di 13 Come più volte affermato da questa Corte la qualificazione della “attività confacente alle attitudini dell'assicurato”, cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 222 del 1984, come usurante o stressante è una qualificazione di tipo giuridico che la Corte territoriale avrebbe dovuto formulare autonomamente e giustificare con congrua motivazione.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere cassata.
Non sono, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti in fatto potendo confermarsi la sentenza del
Tribunale che adeguandosi alle conclusioni del CTU che aveva constatato una riduzione della capacità di lavoro del G. in occupazioni confacenti pari al 70%, ha riconosciuto la prestazione richiesta. …”, la Corte ha accolto il ricorso nel caso in esame.
Per cui ci si pone la domanda cosa significhi capacità di lavoro ridotte a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini per il soggetto interessato ed in relazione all'attività lavorativa o lavorative svolte.
Anche in questo caso la S.C. – Sez. VI – Civ., n°5477/2019 fornisce delucidazioni, affermando che
“… Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10. …”.
Ed ancora la S.C. n°11709/2019 ha ulteriormente affermato che “… Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato iI quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie,
pagina 7 di 13 che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute …”, conforme già S.C. n°5964/2011 – S.C. n°10424/2015
Del resto la nozione di invalidità pensionabile è non ancorata alla capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, S.C. n°740/2918, infatti l'invalidità è ancorata alla capacità di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, sulla base di una tutela coerente con i principi costituzionali di cui agli artt.
38, 32, 2, 3 e 10, per come già evidenziato, sulla circostanza si veda anche S.C. n°17159/2011 e n°5964/2011.
Pertanto, conseguenza di quanto esposto è che la valutazione dell'invalidità pensionabile deve basarsi, oltre che sulla necessaria parametrazione delle patologie alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, sulle limitazioni che lo stato morboso determina nei confronti di altre occupazioni che l'assistito, “… per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo …”.
A tal proposito si riporta Ordinanza della S.C. n°18931/2019 che riguardo alla prestazione assistenziale dell'Assegno Ordinario di Invalidità, ex lege n. 222/1984, art. 1 ed al suo riconoscimento e requisito sanitario, nel giudio interessato così si esprime:
“… Rilevato che
1. con sentenza depositata in data 21/6/2016, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'opposizione proposta CP_ dall' contro le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento ex art. 445 bis cod. proc. civ. promosso da e ha accertato che il B. possiede il requisito sanitario per il Pt_3 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_
2. avverso tale sentenza l' propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il B.;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis, cod. proc. civ. CP_ Considerato che con l'unico motivo di ricorso, l' deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, L. n. 222 del 1984, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
l' censura la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la riduzione della capacità di CP_1 lavoro dell'assicurato considerando solo l'attività concretamente svolta, non anche tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio all'età, come richiesto dall'art. 1 della L. n. 222 del 1984; la L. 12 giugno 1984, n. 222, sull'invalidità pensionabile, prevede, per il riconoscimento delle prestazioni da essa regolamentate, oltre pagina 8 di 13 all'esistenza di un qualificato rapporto assicurativo, anche la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; si tratta di nozione diversa dalla riduzione della generica capacità lavorativa utile, ai sensi degli artt.
12 e 13 della L. n. 118 del 1971, per le prestazioni assistenziali, atteso che in questo caso si ha riguardo ad una capacità lavorativa generica che può essere accertata attraverso indici di valutazione delle singole malattie riscontrate;
questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della
L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa dei precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. da ultimo, Cass. 19/6/2018, n. 16141, ed ivi ulteriori richiami); nel caso in esame, la valutazione dell'invalidità pensionabile operata dal Tribunale, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha tenuto conto della necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, precisando le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività di fatto svolta come operaio caseario, ma anche la specifica capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini: in particolare, il giudice del merito ha tenuto conto, sulla base delle conclusioni del CTU, nonché dei chiarimenti da quest'ultimo resi, dell'età dell'assicurato (57 anni), del suo vissuto lavorativo, del basso grado di istruzione, per individuare l'ambito delle attività confacenti alle sue attitudini, date da lavori di tipo manuale a medio-grave impegno ergico;
ha ritenuto che le occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato comportano, in ogni caso,
«sovraccarico funzionale della colonna e degli arti inferiori interessati da importanti menomazioni» ed ha pertanto concluso – in ragione delle malattie da cui è affetto («esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale C4-C6 per mielopatia spondiloartrosica cervicale con residua paraparesi e incontinenza urinaria;
esiti di remota osteomielite tibia sinistra;
esiti di interventi per correzione ginocchio varo artrosico post meniscectomia in lesione LCA destra;
ipoacusia percettiva bilaterale, non protesizzata»), complessivamente valutate, della ulteriore riduzione della sua capacità di riqualificazione in dipendenza delle limitazioni all'idoneità lavorativa, già disposte dal datore di pagina 9 di 13 lavoro e, comunque, da applicarsi obbligatoriamente, in assenza delle quali lavoro sarebbe usurante – per la sussistenza di una riduzione della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3 (pag. 3 e 4 della sentenza); si tratta di un giudizio compiutamente formulato, logicamente e tecnicamente corretto, nonché in linea con il disposto dell'art. 1, L. 222 del 1984, nell'interpretazione di questa Corte, sicché nessuna violazione di legge è riscontrabile;
CP_ in realtà, con il ricorso per cassazione l' chiede una rivalutazione del materiale istruttorio opponendo un diverso convincimento che si infrange di fronte al principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da malattie dell'assicurato,
l'apprezzamento del giudice di merito sui risultati dell'indagine svolta dal CTU, nonché la valutazione in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, costituisce tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. Cass. 03/02/2012, n. 1652; Cass. 12/01/2011, n. 569; Cass. 29/04/2009, n.
9988; Cass. 3/4/2008, n. 8654), e ora deducibili solo negli stretti confini segnati dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., nella lettura che ne hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. n. 8053/2014); al di fuori di tale ambito, le censure costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in un'inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. 1652/2012, cit.); CP_ alla stregua delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato e l' deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza;
poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato.
P.Q.M.
CP_ Rigetta il ricorso e condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
2500,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. …”
Infine, la S.C. con decisione n°23054/2020 ha ulteriormente evidenziato ed osservato che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la legge nr. 222 del 1984, ai fini della valutazione pagina 10 di 13 della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato
(capacità specifica) e poi tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica); questi ultimi, tuttavia, vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio.
Nel caso in esame, il CTU nei chiarimenti ha affermato che la capacità lavorativa specifica della parte ricorrente è ridotta a meno di un terzo, mentre potrebbe svolgere altri tipi di lavoro meno faticosi, semplici da indicare, ma concretamente possibili nel loro perfezionamento in relazione non solo dell'età della ricorrente di circa 56 anni, ma del grado culturale, scuola media primaria, di eventuali altre attività eventualmente svolte in precedenza dove abbia maturato un minimo d'esperienza,
I lavori ipotizzati dal CTU sono solo ipotetici e riferibili a quasi tutti i lavoratori che non possano più sopportare lavori gravosi a causa delle infermità psicofisiche lamentate, ma non è questo che richiede la norma o indica la S.C., perché i lavori confacenti devono essere concretamente adattabili al soggetto specifico, tenendo conto non solo dell'età, dell'esperienza lavorativa, del grado culturale e delle patologie sofferte.
Nell'elaborato peritale il CTU lasciava intendere che la parte ricorrente non avesse i requisiti per un riconoscimento di una invalidità specifica all'attività lavorativa svolta a meno di un terzo, mentre nei chiarimenti ha modificato tale assunto riconoscendo tale riduzione “… Si conferma l'assoluta e permanente inidoneità della ricorrente a svolgere la mansione specifica di bracciante agricola, a causa della gravità e permanenza delle patologie osteoarticolari degenerative e degli esiti chirurgici. …”, per poi proseguire insistendo che doveva tenersi anche conto delle altre mansioni che avrebbe potuto svolgere, in condizioni di esigibilità del mercato.
Orbene, ritiene questo Giudice, che esaminando l'esperienza lavorativa della ricorrente, l'età, circa
56 anni compiuti, questa risulta alquanto limitata, ha sempre fatto la bracciante agricola, così come anche il grado culturale risulta limitato, le attività suggerite come possibili dal CTU, in concreto e rapportate alla parte ricorrente ed alle circostanze teste evidenziate, età, esperienza lavorativa e grado culturale, risultano difficilmente praticabili, salvo di quella di addetta alle pulizie, ma che comporterebbe un lavoro dove vengono in essere e messe in esercizio proprio le limitazioni lamentate, il ctu descrive dette attività leggere o da svolgere con mansioni che non comportano appesantimento e semprechè il mercato richieda tali figure.
Il ctu ha deciso sulla compatibilità le “malattie” lamentate dalla parte ricorrente con i lavori che potrebbe svolgere, mercato permettendo, ed esauterando il Giudicante da tale valutazione.
pagina 11 di 13 Non solo, ma non è dato comprendere come le “occupazioni” menzionate “… costituiscano una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato stesso ...” per come richiesto dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso CTU, dei cui principi ritiene non abbia fatto corretta applicazione.
Il bracciante agricolo non matura esperienza in nessuno dei campi menzionati dal CTU, dove in alcuni casi è richiesta una integrità psico-fisica, e non limitata come quella della parte ricorrente, una età più giovane e con conoscenze di base, che, purtroppo, una bracciante agricola non matura, senza considerare che le attività menzionate sono di difficile reperimento nel mercato lavorativo dove opera la parte ricorrente.
Da quanto sopra, ritiene questo Giudice, quale perito peritorum che accertato che la ricorrente “… abbia una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale …” e che le suggerite attività indicate dal CTU come possibili ed esercitabili dalla parte, in realtà cozzano concretamente con non solo con l'età, l'esperienza lavorativa della parte ricorrente, la cultura scolastica e lavorativa che sono di difficile concretizzazione, se non solo teorica, comportano, un accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in capo alla ricorrente dei requisiti per aver diritto all'indennità di cui all'art. 1 L.
n°222/84 sin dalla data della domanda amministrativa, considerato che il CTU, non ha nell'elaborato evidenziato segni di peggioramento psico-fisico nel tempo e facendo riferimento alla documentazione presente in atti sin dalla fase di ATP;
il tutto, avendone i requisiti contributivi, previo accertamento amministrativo da parte dell'l' che in caso positivo dovrà erogare dalla data di CP_2 riconoscimento (21.10.2022) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito che si liquidano come da CP_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Accoglie ricorso proposto da parte ricorrente;
b) Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente, ha diritto a percepite i ratei d'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84, a decorrere dalla data del 21.10.2022, in caso positivo degli accertamenti amministrativi e contributivi da parte dell' ; CP_2
pagina 12 di 13 c) condanna l' , in caso di esito positivo delle circostanze di cui al punto precedente, al pagamento CP_2 dei ratei di tale beneficio maturati da quella data ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, Avv. Silverio NATALI, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in €.4.636,00= per la fase di Merito, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 12/12/2025
IL GIUDICE
CE AR
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