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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 29/03/2024
da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio degli avv.ti Ganci Fabio, Miceli Walter, Rinaldi CodiceFiscale_2
Giovanni e Zampieri Nicola elettivamente domiciliata presso i difensori
RICORRENTI
Contro
Controparte_1
- codice fiscale – in persona del Direttore Generale,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c. p. c. presso i cui Uffici siti in Milano alla Via Soderini, 24 domicilia
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 29/03/2024 le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso Istituti Scolastici del
[...]
CP_1
1
La ricorrente , docente in servizio presso la Scuola Primaria “Via Parte_1
Giolitti” di Castano Primo in virtù di un contratto a tempo determinato fino al 30.6.2024
(come documentato con deposito del 24.2.2025 all.3) ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso a seguito Controparte_1 della stipula di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici:
- 2022/2023, contratto dal 27 settembre fino al 30 giugno, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “A. Duca D'Aosta” di Ossona;
- 2023/2024, contratto dal 11 settembre fino al 30 giugno, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto “Via Giolitti” di Castano Primo.
La ricorrente , docente in servizio in virtù di un contratto a tempo Parte_2 indeterminato a far tempo dall'1.9.2021 (all.
1.1. ricorrente) ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso a seguito Controparte_1 della stipula di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, nei seguenti anni scolastici:
- 2019/2020, contratto dal 13 settembre fino al 31 agosto, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Castano Primo;
- 2020/2021, contratto dal 07 ottobre fino al 31 agosto, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” di Castano Primo.
Senza aver mai fruito dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale
(Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121 co. 1 e 122 legge 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e
2023/24 in favore della ricorrente e per gli anni scolastici 2019/20, Parte_1
2020/21 per la ricorrente e la condanna dell'amministrazione Parte_2 resistente al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 ) e di € 1.000,00 Parte_1
( ) o nella diversa somma risultante dovuta, oltre rivalutazione e Parte_2 interessi legali dalle singole scadenze al saldo per complessivi euro 2.500,00, oltre al
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pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha chiesto di accertare e Controparte_1 dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi nonché
l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente e per l'effetto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del funzionario delegato.
Omessa ogni istruttoria, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'udienza odierna con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
a corsi di laurea, di laurea TE magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sono state altresì delineate le ipotesi di esclusione e revoca, la natura dell'attribuzione,
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le modalità di richiesta, di riconoscimento e di utilizzo collegato alla contestualità del servizio reso1
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
(recepito con Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
1Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite TE delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al TE
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le
[...] variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il TE trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel TE caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1.
Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno s colastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta TE secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
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essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che
“spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. CP_3
15219 del 15 ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione
e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle
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dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
- Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica. Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
- In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
- Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
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l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio2;
l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione delle ricorrenti
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le Parte_1 annualità 2022/23 e 2023/24.
Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2022/23. Dalla documentazione prodotta risulta che negli anni richiesti la docente è stata destinataria di incarichi fino al termine delle lezioni per ventiquattro ore settimanali (cfr. all.1 ricorrente).
In assenza di prova dell'attualità dell'interesse, va delibata la domanda subordinata di risarcimento del danno. Sul punto si osserva che la citata sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/'23 ha ritenuto che in caso di domanda risarcitoria la liquidazione del danno può svolgersi in via equitativa “tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”. Nel caso di specie, presumendosi ragionevolmente che se l'importo per la formazione fosse stato erogato sarebbe stato in buona parte utilizzato e volendo evitare una “discriminazione al contrario” rispetto a coloro che sono ancora inseriti nel sistema scolastico e percepiscono l'importo con vincolo di destinazione, si ritiene in via equitativa di riconoscere alla ricorrente
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un importo pari al 60% del valore nominale della carta docente che avrebbe maturato nelle due annualità richieste avuto riguardo al numero, alla durata annuale delle supplenze, all'orario completo ed alla recentissima uscita dal sistema scolastico. Sul danno qui liquidato in via equitativa spettano gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità Parte_2
2019/20 e 2020/21.Non è maturata alcuna prescrizione quinquennale, considerato che l'annualità più risalente richiesta è relativa all'anno scolastico 2019/20 e che vi è agli atti diffida ricevuta il 7.11.2023 interruttiva della prescrizione (all.
7.1 ricorrente).
La docente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire essendo destinataria di contratto a tempo indeterminato a far tempo dall'1.9.2021 (all.
1.1 ricorrente).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la Parte_2 carta docenti per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Va inoltre respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2 co. 1 e
5 co. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo Parte_2 agli anni di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 1.000,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge ed al pagamento della somma di euro 600,00, quale risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo in favore della ricorrente . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 1170,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale, già applicata la maggiorazione ex dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14), oltre spese generali, accessori di legge e spese vive per euro 49,00 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara il diritto della ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli Parte_2 anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno
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- condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta CP_1 docente, con accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- rigetta la domanda principale della ricorrente e condanna la resistente al Parte_1 pagamento in favore della stessa della somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti in complessivi euro 1170,00 oltre spese generali, accessori di legge e spese vive di euro 49,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 26/02/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.