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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7667 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'avv. ORTOLANI COSETTA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18/06/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Previo ogni accertamento e declaratoria necessaria, condannare
a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 7.473,60 a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento. In ogni caso, condannare Controparte_1
a corrispondere alla sig.ra l'importo di €
[...] Parte_1
11.999,67, a titolo di differenze retributive di cui: € 729,16 per differenze retributive, € 498,23 per 13ma, € 587,52 per Rateo Per_1
14ma, € 496,54 per Ferie residue, € 92,15 per Festività, € 184,20 per Rol, € 1.494,72 per indennità di preavviso, € 7.917,15 per TFR ovvero altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre CPA ed IVA, con attribuzione all'avv. Cosetta Ortolani dichiarantesi anticipataria”.
2. A sostegno di tali domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- di essere stata assunta dalla società resistente a far data dal
3.2.2020 (inizialmente a tempo determinato e parziale, successivamente a convertito a tempo pieno e indeterminato) con inquadramento al 5S livello CCNL Recapiti e Espressi e mansioni di TA (docc. 3 ,4,5 ricorso);
- che in data 28.3.2025 gli amministratori della società, in occasione di una riunione, avrebbero avvisato i dipendenti della intenzione di Co Cont procedere ad una fusione per incorporazione con la società chiedendo di rassegnare le dimissioni e firmare una conciliazione sindacale, per poi essere riassunti dalla nuova società (doc. 7 audio riunione);
- di aver ricevuto dalla società plurimi inviti, durante il periodo di malattia, a sottoscrivere tale verbale di conciliazione, che tuttavia la ricorrente rifiutato di sottoscrivere (doc. 9) avendo ad oggetto una rinuncia complessiva a tutto il pregresso (doc. 10 bozza verbale);
- di essere stata licenziata per asserita cessazione dell'attività con lettera del 15 aprile 2025 (doc. 10 ricorso);
- di aver impugnato il licenziamento con lettera del 23.4.2025; Co
- di aver appreso l'avvenuta costituzione della società CP_4 in data 14.4.2025 con sede presso i medesimi locali della società resistente, identico oggetto sociale e medesima compagine sociale presso la quale sarebbero stati assunti tutti i dipendenti della resistente che avevano sottoscritto il verbale di conciliazione;
- di non aver percepito il saldo della retribuzione dei mesi di febbraio
2025, marzo 20925, ratei di 13esima e 14esima mensilità nonché il TFR e indennità sostitutiva del preavviso per totali €11.481,59.
2 3. Con l'odierno ricorso la ricorrente chiede, pertanto, accertarsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti indicati a sostegno del provvedimento datoriale con applicazione delle conseguenze dettate dall'art. 9 D.lgs. 23/2015 della l. 604/1966 (nella misura di 5 mensilità); chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, competenze di fine rapporto e TFR (per un totale di €11.999,67) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne
è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che la ricorrente sia stata assunta a far data dal 3.2.2020 (inizialmente a tempo determinato e parziale, successivamente a convertito a tempo pieno e indeterminato) con inquadramento al 5S livello CCNL Recapiti e Espressi
e mansioni di TA (docc. 3 ,4,5 ricorso) alle dipendenze della società Il rapporto di lavoro con la Controparte_1 società resistente è cessato in data 1.5.2025 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con ragioni così specificate: “la società cesserà le proprie attività lavorative e verrà messa in liquidazione”.
3. In primo luogo, giova rammentare che, ove sia espressamente contestata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento,
l'onere di fornire in giudizio la prova della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro incombe esclusivamente sulla parte datoriale.
4. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n.
12769).
3 5. Nel caso di specie, non si è Controparte_1 costituita e ha rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa. In assenza di prova circa la legittimità del licenziamento, la domanda deve essere accolta.
6. Ne consegue che, date le ridotte dimensioni dell'impresa e tenuto conto della data di assunzione della lavoratrice, deve trovare applicazione l'art. 9 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 D.lgs. 23/2015, e, pertanto, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che si ritiene equo determinare nella misura indicata in ricorso ovvero 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.494,72 lordi, tenuto conto delle dimensioni della società e dell'anzianità aziendale della lavoratrice.
7. Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive, come noto,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n.
15677 del 03/07/2009).
8. Il datore di lavoro nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente dei seguenti importi: 729,16 per differenze retributive (saldo per le mensilità arretrate da gennaio ad aprile 2025) € 498,23 per rateo 13ma,
€ 587,52 per rateo 14ma, € 496,54 per ferie residue, € 92,15 per Festività,
4 Part
€ 184,20 per € 1.494,72 per indennità di preavviso (30 giorni ai sensi dell'art. 58 CCNL) € 7.917,15 per TFR per un totale pari ad € 11.999,67 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
**
9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata Controparte_1 al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da on lettera del 15.4.2025; Controparte_1
2. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 5 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR (pari a €1.494,72);
3. condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 11.999,67 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da con l'avv. ORTOLANI COSETTA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: licenziamento e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18/06/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Previo ogni accertamento e declaratoria necessaria, condannare
a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 7.473,60 a titolo di indennità risarcitoria per l'illegittimità del licenziamento. In ogni caso, condannare Controparte_1
a corrispondere alla sig.ra l'importo di €
[...] Parte_1
11.999,67, a titolo di differenze retributive di cui: € 729,16 per differenze retributive, € 498,23 per 13ma, € 587,52 per Rateo Per_1
14ma, € 496,54 per Ferie residue, € 92,15 per Festività, € 184,20 per Rol, € 1.494,72 per indennità di preavviso, € 7.917,15 per TFR ovvero altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre CPA ed IVA, con attribuzione all'avv. Cosetta Ortolani dichiarantesi anticipataria”.
2. A sostegno di tali domande, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- di essere stata assunta dalla società resistente a far data dal
3.2.2020 (inizialmente a tempo determinato e parziale, successivamente a convertito a tempo pieno e indeterminato) con inquadramento al 5S livello CCNL Recapiti e Espressi e mansioni di TA (docc. 3 ,4,5 ricorso);
- che in data 28.3.2025 gli amministratori della società, in occasione di una riunione, avrebbero avvisato i dipendenti della intenzione di Co Cont procedere ad una fusione per incorporazione con la società chiedendo di rassegnare le dimissioni e firmare una conciliazione sindacale, per poi essere riassunti dalla nuova società (doc. 7 audio riunione);
- di aver ricevuto dalla società plurimi inviti, durante il periodo di malattia, a sottoscrivere tale verbale di conciliazione, che tuttavia la ricorrente rifiutato di sottoscrivere (doc. 9) avendo ad oggetto una rinuncia complessiva a tutto il pregresso (doc. 10 bozza verbale);
- di essere stata licenziata per asserita cessazione dell'attività con lettera del 15 aprile 2025 (doc. 10 ricorso);
- di aver impugnato il licenziamento con lettera del 23.4.2025; Co
- di aver appreso l'avvenuta costituzione della società CP_4 in data 14.4.2025 con sede presso i medesimi locali della società resistente, identico oggetto sociale e medesima compagine sociale presso la quale sarebbero stati assunti tutti i dipendenti della resistente che avevano sottoscritto il verbale di conciliazione;
- di non aver percepito il saldo della retribuzione dei mesi di febbraio
2025, marzo 20925, ratei di 13esima e 14esima mensilità nonché il TFR e indennità sostitutiva del preavviso per totali €11.481,59.
2 3. Con l'odierno ricorso la ricorrente chiede, pertanto, accertarsi l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti indicati a sostegno del provvedimento datoriale con applicazione delle conseguenze dettate dall'art. 9 D.lgs. 23/2015 della l. 604/1966 (nella misura di 5 mensilità); chiede, inoltre, la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, competenze di fine rapporto e TFR (per un totale di €11.999,67) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne
è stata dichiarata la contumacia.
5. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che la ricorrente sia stata assunta a far data dal 3.2.2020 (inizialmente a tempo determinato e parziale, successivamente a convertito a tempo pieno e indeterminato) con inquadramento al 5S livello CCNL Recapiti e Espressi
e mansioni di TA (docc. 3 ,4,5 ricorso) alle dipendenze della società Il rapporto di lavoro con la Controparte_1 società resistente è cessato in data 1.5.2025 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con ragioni così specificate: “la società cesserà le proprie attività lavorative e verrà messa in liquidazione”.
3. In primo luogo, giova rammentare che, ove sia espressamente contestata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento,
l'onere di fornire in giudizio la prova della legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro incombe esclusivamente sulla parte datoriale.
4. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n.
12769).
3 5. Nel caso di specie, non si è Controparte_1 costituita e ha rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa. In assenza di prova circa la legittimità del licenziamento, la domanda deve essere accolta.
6. Ne consegue che, date le ridotte dimensioni dell'impresa e tenuto conto della data di assunzione della lavoratrice, deve trovare applicazione l'art. 9 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 D.lgs. 23/2015, e, pertanto, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannata la società al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale che si ritiene equo determinare nella misura indicata in ricorso ovvero 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.494,72 lordi, tenuto conto delle dimensioni della società e dell'anzianità aziendale della lavoratrice.
7. Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive, come noto,
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n.
15677 del 03/07/2009).
8. Il datore di lavoro nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente dei seguenti importi: 729,16 per differenze retributive (saldo per le mensilità arretrate da gennaio ad aprile 2025) € 498,23 per rateo 13ma,
€ 587,52 per rateo 14ma, € 496,54 per ferie residue, € 92,15 per Festività,
4 Part
€ 184,20 per € 1.494,72 per indennità di preavviso (30 giorni ai sensi dell'art. 58 CCNL) € 7.917,15 per TFR per un totale pari ad € 11.999,67 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
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9. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata Controparte_1 al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da on lettera del 15.4.2025; Controparte_1
2. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 5 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR (pari a €1.494,72);
3. condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 11.999,67 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori come per legge da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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