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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 256/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BURANELLO ELISABETTA,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BIAGINI ROBERTO,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 10/2022; oggetto: reintegrazione nel possesso.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata pagina 1 di 15 in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 12.12.2018, i signori e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Rimini (di seguito anche solo Parte_1
“ ), allegando: CP_3
− di essere rispettivamente proprietari di due fondi agricoli contigui in
Comune di Rimini distinti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio
107 – part. 1430 ( – part. 1428 ( , Controparte_1 Controparte_2
confinanti con un appezzamento di terreno di proprietà di distinto CP_3
al foglio 107, particelle 339 – 336 – 232;
− che la proprietà della società resistente si affacciava sulla pubblica strada comunale – via Montescudo;
− che, in precedenza, le proprietà dei ricorrenti erano state distinte alle particelle 732 – 733, prima, e 1038 – 1040, poi;
− che al confine tra i fondi di proprietà delle parti era posizionato un cancello lungo ml. 4,00 ca., dotato di regolare passo carrabile, rilasciato il 30.01.2011 e già precedentemente rilasciato nel 1987, al padre dei ricorrenti e nel 2002;
− che la ragione di tale cancello si rinveniva nella servitù di passaggio esercitata per oltre trenta anni dai signori che permetteva il CP_1
transito di mezzi, agricoli e non, dai terreni di loro proprietà, interclusi, alla via Montescudo, per il trasporto di legname, erba e attrezzature collegate a varie attività agricole;
− che il passaggio era stato esercitato sino al 24.10.2017, quando i ricorrenti avevano trovato posizionata una rete metallica tra le particelle pagina 2 di 15 1430 e 339, che impediva il transito da un lato della proprietà (quello confinante con i fondi;
CP_1
− che, inoltre, il cancello era stato chiuso con catena e lucchetto, impedendo l'accesso al fondo servente sull'altro lato (quello con accesso alla via pubblica);
− che la condotta della integrava spoglio violento e/o clandestino CP_3
del possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, connotato anche dall'animus, stante la piena consapevolezza della resistente;
− che si configurava l'esercizio apparente della servitù, considerate evidenti le opere permanenti attestanti in modo non equivoco l'esercizio del passaggio erano evidenti (tracciato solcato e manutenuto dai ricorrenti, cancello di accesso con autorizzazione di passo carraio ultraventennale).
I ricorrenti concludevano chiedendo la reintegrazione nel possesso, da realizzarsi mediante rimozione della recinzione metallica e della catena e del lucchetto apposti al cancello.
Si costituiva tardivamente chiedendo il rigetto del Parte_1
ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, deducendo, tra gli altri:
− che era soggetto gestore dell'Autostrada A 14 – Bologna – Bari – CP_3
Taranto che, nel territorio del Comune di Rimini, confinava con i terreni di proprietà dei ricorrenti;
− che dagli atti di acquisto delle aree destinata alla costruzione dell'autostrada non era rinvenibile alcuna servitù di passaggio gravante sui terreni oggi distinti ai mappali 232 e 339 di proprietà della società resistente;
− che, in particolare, dette aree erano state concesse per lungo tempo
(1983-2011) in uso transitorio ed extragricolo alla Controparte_4
pagina 3 di 15 con revoca del 2011 in quanto tali aree avrebbero dovuto Per_1
essere utilizzate dalla società concessionaria nell'ambito dei lavori di ampliamento della terza corsia;
− che il contenuto della concessione rilasciata al signor CP_4
comprovava la natura pubblicistica e funzionale dell'area, obbligandolo anche a non cedere, integralmente o parzialmente l'uso del terreno a terzi;
− che tale obbligazione era stata disattesa dal signor il quale CP_4
aveva consentito ai signori di installare un cancello e di CP_1
regolare il passaggio con un passo carrabile, rilasciato dal Comune di
Rimini sul falso presupposto che il richiedente, signor CP_1
fosse il legittimo proprietario dell'area;
[...]
− che nel corso del 2017, per effetto dell'avvenuto ampliamento e CP_3
stante l'ubicazione delle aree in prossimità di un sottopasso autostradale che ne rendeva necessario l'utilizzo per attività di manutenzione e sorveglianza, aveva provveduto a limitare l'accesso alle aree che costituivano pertinenza dell'infrastruttura, mediante apposizione di rete sul confine della particella 339 e installando catena munita di lucchetto sul cancello posto sul lato esterno del mappale 232;
− che l'utilizzo delle aree da parte dei signori non era mai stato CP_1
autorizzato e lungi dal configurare l'esercizio di una servitù di passaggio, era stato concesso abusivamente dal signor CP_4
− che tale circostanza non poteva valere a fondare qualsivoglia diritto o pretesa dei ricorrenti;
− che il ricorso era inammissibile in quanto le e le relative Parte_1
pertinenze costituivano beni demaniali, ancorché dati in concessione a un soggetto formalmente privato;
− che ai beni appartenenti al demanio stradale si applicava l'art. 1145 c.c. che privava di effetti il possesso di fatto esercitato su di essi;
pagina 4 di 15 − che nessuna tutela possessoria poteva, quindi, essere accordata ai ricorrenti;
− che, non agendo iure privatorum, ma quale longa manus della CP_3
PA, non poteva applicarsi la deroga stabilita dall'art. 1145, secondo e terzo comma, c.c.;
− che le aree distinte ai mappali 232 e 339, ancorché intestate ad CP_3
erano beni demaniali “reversibili” perché, alla scadenza della concessione, sarebbero stati intestati al concedente, ossia allo Stato;
− che nessuna servitù era mai stata costituita sul fondo di pertinenza
CP_3
− che se anche ci fosse stata ragione di costituire la servitù per interclusione al momento della realizzazione dell'autostrada, attualmente la proprietà dei signori aveva accesso diretto alla CP_1
via pubblica;
− che neppure sussistevano i requisiti della violenza e/o della clandestinità, accompagnati dall'animus spoliandi, avendo agito CP_3
nel pieno esercizio delle proprie prerogative di concessionario pubblico autostradale, ripristinando per esigenze di interesse pubblico, la legittima destinazione dell'area, sottraendola all'esercizio abusivo e mai autorizzato che, negli anni, ne avevano fatto i signori CP_1
Ascoltati gli informatori, il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 29.09.2018, accoglieva il ricorso, ordinando ad di reintegrare Parte_1
nel possesso della servitù i signori e, quindi, di rimuovere la CP_1
recinzione, nonché la catena apposta al cancello, ovvero di consegnare le chiavi ai ricorrenti.
Su richiesta di veniva introdotto il giudizio di merito possessorio che si CP_3
concludeva con sentenza del Tribunale di Rimini n. 10 depositata il
07.01.2022, con la quale veniva confermato il provvedimento interdittale.
pagina 5 di 15 Il Tribunale, osservato che non aveva contestato di avere impedito ai CP_3
signori di transitare sul proprio terreno, richiamata la giurisprudenza CP_1
di legittimità, riteneva che la resistente avesse infondatamente sostenuto che l'area soggetta al passaggio costituiva bene demaniale appartenente al demanio stradale, dovendosi, invece, escludere che ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica potesse qualificarsi tale, ma solo quella integrante la funzione viaria per l'immediata accessibilità.
Nel caso di specie, il fondo non consentiva l'accesso alla strada, essendo posto al di sotto dell'autostrada, con un importante dislivello e non poteva essere considerato pertinenza. non aveva, quindi, assolto all'onere di provare la demanialità del bene, CP_3
non allegando neppure a quale uso di pubblica utilità sarebbe stato stabilmente destinato, non potendosi considerare sufficiente l'utilizzo occasionale per l'esecuzione della terza corsia.
La striscia di terreno in questione era, quindi, suscettibile di possesso tutelabile, come stabilito nell'ordinanza interdittale.
Il Tribunale osservava, inoltre, che il regime dei beni indisponibili differiva da quello dei beni demaniali, in quanto i primi erano commerciabili e potevano formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato, pur restando gravati da specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1145 c.c.
Quanto alla seconda eccezione, riconducibile al fatto che l'area fosse concessa in uso al signor e che questi avesse trasferito illegittimamente il CP_4
godimento ai ricorrenti, essa, oltre che non provata, era irrilevante, non consentendo di negare la tutela possessoria, riconosciuta anche a favore del detentore qualificato e, in ogni caso, al possessore illegittimo, abusivo o di malafede.
Non erano, poi pertinenti, le difese di riguardanti il diritto di servitù o CP_3
l'assenza del cancello dal 2011 al 2016, perché la tutela dello spoglio violento pagina 6 di 15 o clandestino era accordata a prescindere dalla durata del possesso, purché stabilizzato in capo alla vittima e non vi è dubbio che detto potere fosse consolidato nel mese di ottobre 2017, come si desumeva dalla stessa difesa della resistente che descriveva una progressiva e articolata attività.
Infine, circa l'elemento soggettivo dello spoglio, esso emergeva dalla consapevolezza manifestata da di contrastare la posizione soggettiva dei CP_3 signori mediante l'apposizione del lucchetto a chiusura del cancello CP_1
esistente, nonché della recinzione, attività che avevano lo scopo di impedire il passaggio dei signori verso la strada provinciale Rimini-Montescudo. CP_1
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato, sia sul piano teorico, sia in punto ricostruzione in fatto, ritenendo non provato che le aree di cui è causa siano destinate a una funzione pubblicistica e siano partecipi del regime di demanialità caratterizzanti i beni dati in concessione ad in forza della CP_3
convenzione vigente.
Richiamati i principi che regolano il rapporto concessorio tra l'amministrazione concedente e il quadro normativo di CP_3
riferimento non consente di individuare disposizioni che autorizzino il proprietario o il concessionario dell'infrastruttura ad acquisire beni che non siano funzionalmente connessi all'opera pubblica e, per questo, intrinsecamente partecipi dell'interesse pubblico che la costruzione dell'opera è destinato a soddisfare.
Quando l'amministrazione procede mediante esproprio, il bene è permanentemente destinato alla funzione pubblica e, nel caso in esame, anche le aree di cui si controverte sono state acquisite mediante procedura espropriativa.
pagina 7 di 15 Così come per distogliere tali beni dalla loro funzione occorre un apposito procedimento amministrativo di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Non può permanere nell'oggetto della convenzione un bene che non sia funzionale all'esercizio dell'infrastruttura autostradale, sia pure nella forma della pertinenza e non del sedime stradale vero e proprio.
Peraltro, è stata prodotta documentazione attestante che il terreno di cui
è causa è stato utilizzato per l'interramento della fibra ottica e per il ripristino del fosso di guardia.
La sentenza impugnata neppure ha considerato che i mappali sono ubicati all'interno della fascia di rispetto di pertinenza dell'asse viario, soggetta a particolari vincoli volti a impedire che su tali aree siano svolte attività costituenti pericolo per la sicurezza della circolazione o che impediscano l'esecuzione di lavori, ampliamenti o la semplice manutenzione dell'opera.
Queste conclusioni trovano conferma anche nella giurisprudenza amministrativa.
Infine, la stessa concessione rilasciata a suo tempo al signor CP_4
conferma quale sia la natura del sedime, considerato che se il terreno fosse stato assoggettato a un regime di diritto comune, non sarebbe stato richiesto al concessionario di esercitare un potere discrezionale, diretto a valutare la compatibilità con l'interesse pubblico della stessa concessione.
2. Il Tribunale ha errato nella ricostruzione in fatto e ha omesso di valutare i documenti prodotti in giudizio da CP_3
L'appellante non si è sottratta all'onere di dimostrare quale sia l'effettivo utilizzo del terreno di cui si controverte, anche per differenziare il caso di specie da quello deciso dalla Suprema Corte nella decisione cui il primo giudice si è ampiamente riportato.
pagina 8 di 15 Se, infatti, in quel caso il terreno era del tutto separato dal sedime autostradale, tanto da collocarsi all'esterno della recinzione delimitante l'infrastruttura e non essere mai stato utilizzato dal concessionario, nel caso in esame il giudice ha avuto contezza dello stato dei luoghi, dell'impiego del bene (manutenzione e gestione dell'autostrada), nonché delle circostanze che hanno condotto il signor a CP_4
consentire, illegittimamente, ai signori di fare uso dal terreno. CP_1
In particolare, quest'ultimo profilo, ritenuto non provato dal Tribunale, trova riscontro in diverse circostanze acquisite agli atti (concessione rilasciata al signor 1983-2011; comunicazioni del signor CP_4
con le quali informava di avere limitato l'accesso a CP_4 CP_3 estranei mediante l'installazione di un cancello;
allegazione dell'uso protratto per trent'anni da parte dei signori testimonianza del CP_1
signor che ha confermato detto uso). CP_4
Peraltro, tali circostanze consentono di escludere che lo spoglio sia stato violento e/o clandestino e che la condotta di sia stata connotata CP_3 dall'elemento soggettivo.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello perché inammissibile o, comunque, infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, riproponendo, altresì, le questioni assorbite dalla decisione del primo giudice.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note per l'udienza del 10 settembre
2024, celebrata in modalità cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di impugnazione, pur pregevolmente argomentato, non è fondato.
La ricostruzione delle norme e dei principi che regolano la materia della costruzione e della gestione delle autostrade, nonché il richiamo agli atti di acquisto delle relative aree non consentono di concludere per il pagina 9 di 15 raggiungimento della prova in ordine alla natura demaniale o, comunque, di bene indisponibile del terreno di cui si controverte.
Parte appellante sostiene, con ardito sillogismo, che poiché si possono espropriare solo beni per ragioni di pubblica utilità, i beni acquistati all'esito di procedura di esproprio restano tutti di pubblica utilità salvo che l'amministrazione non avvii un procedimento volto ad accertare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Invero, e senza necessità di addentrarsi nella disamina minuziosa della normativa di riferimento, la dichiarazione di pubblica utilità è strumento prodromico all'espropriazione, che non spiega effetti di ultrattività, anche perché non funzionali, dopo il perfezionamento della procedura espropriativa.
Né l'acquisto mediante espropriazione attribuisce al bene di per sé natura di bene demaniale, tant'è che neppure richiama espressamente quali CP_3
sarebbero le norme di riferimento che consentano di giungere a tale conclusione.
Peraltro, la pubblica utilità di un terreno non esclude che su di esso possano essere esercitati diritti o poteri di fatto corrispondenti a tali diritti, purché essi non “distolgano” il bene dalla sua destinazione.
Come conferma la stessa che lo ha concesso in uso a privati (signori CP_3
“distogliendo”, per lungo periodo (1983-2011), il terreno dalla sua CP_4
destinazione.
In ogni caso, le aree oggetto di causa non sono state acquisite a seguito di perfezionamento di procedimento di espropriazione per pubblica utilità, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante (rif. docc. nn. 2-
4 – fasc. parte appellante).
L'allora le ha Controparte_5
acquistate stipulando regolari atti notarili di compravendita.
L'unico riferimento a pratiche espropriative è contenuto nelle premesse di ciascun atto ove parte venditrice dichiara di essere edotta della procedura pagina 10 di 15 espropriativa resasi necessaria e di avere chiesto, in quanto di sua convenienza, di trattare con parte acquirente il trasferimento dei beni;
sulla base di queste premesse, si è proceduto, poi, alla stipula di ciascun rogito di compravendita.
In atti non vi è prova del fatto che la procedura di espropriazione sia mai stata introdotta, né delle dichiarazioni di pubblica utilità, ma, quand'anche tale procedura fosse stata avviata, prima della conclusione della stessa le parti si sono accordate per stipulare ordinari atti di compravendita immobiliare.
Anche l'affermazione secondo cui non potrebbe essere oggetto di convenzione un bene che non fosse funzionale all'esercizio dell'infrastruttura autostradale, sia pure nella forma della pertinenza e non del sedime stradale vero e proprio, è priva di riscontro normativo e/o interpretativo, oltre che logico,: ben può
l'amministrazione “concedere” in uso e in gestione anche aree che non costituiscono pertinenza in senso proprio del sedime autostradale, ma che possano rivestire una qualche utilità per il concessionario.
Neppure assume rilevanza la circostanza che il terreno insista sulla c.d. fascia di rispetto stradale, considerato che l'unica conseguenza di tale classificazione e l'apposizione di vincoli d'utilizzo ed edificabilità, ma non anche la qualificazione dell'area che ben può essere di proprietà di soggetti privati e non ha, quindi, necessariamente natura demaniale o di bene indisponibile.
Le conclusioni del primo giudice, che richiamano la convincente giurisprudenza di legittimità, sono, quindi, condivisibili.
La presunzione di demanialità stradale non opera per ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo per quelle aree che per l'immediata accessibilità integrano la funzione viaria della rete stradale;
solo così è possibile qualificarle come pertinenze della strada stessa (Cass. civ., sent. n. 5037/2013, con richiami – si veda anche Cass. civ., SS.UU., sent. n.
5522/1996).
pagina 11 di 15 Inoltre, lo stesso codice della strada (art. 24) individua le pertinenze stradali solo nelle parti della strada destinate in modo permanente al servizio e all'arredo funzionale di essa.
Nel caso in esame, come si evince dal materiale fotografico prodotto, i terreni sono situati al di sotto della carreggiata, a margine del muro verticale di contenimento, con un dislivello di molti metri;
essi sono, quindi, pacificamente inaccessibili dall'autostrada e privi di collegamento con essa.
Inoltre, come richiamato dalla stessa parte appellante, si trovano necessariamente ben oltre la recinzione che delimita l'autostrada, come nel caso deciso dalla Suprema Corte richiamato nella sentenza impugnata, che si presenza del tutto simile a quello prospettato nella presente causa.
L'area, infine, è contigua alla proprietà dei signori che si estende CP_1
anch'essa sino al muro di contenimento dell'autostrada (rif. doc. n. 1 – fasc. appellati); tutte le deduzioni svolte da parte appellante in ordine alla necessità di tenere libero lo spazio “confinante” con l'infrastruttura sono, dunque, prive di consistenza se solo si considera che lo stesso fondo confinante, così come gli altri ubicati a margine del muro di contenimento, sono proprietà di privati;
constatatane l'omogeneità funzionale, è, quindi, corretto ricondurre alla medesima natura anche le porzioni immobiliari di cui è causa, non potendosene sostenere, come, invece, afferma la demanialità per CP_3
insussistenti ragioni funzionali, ché, altrimenti, anche le aree contigue dovrebbero essere assoggettate al medesimo regime.
∞ ∞ ∞
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
La circostanza che abbia utilizzato o utilizzi saltuariamente ancora i CP_3
terreni di cui si controverte è irrilevante.
I signori non hanno agito deducendo un potere di fatto assoluto sulla CP_1 cosa, bensì un possesso riconducibile all'esercizio di una servitù di passaggio, compatibile con l'uso rivendicato da parte di CP_3
pagina 12 di 15 Anche la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo di quel terreno non esclude la facoltà per gli odierni appellati di transitarvi.
Il fatto materiale dello stabile esercizio da parte dei signori del CP_1
passaggio da un lato e, dall'altro, dell'intervento di che è intervenuta per CP_3
impedirlo mediante posa di una recinzione e di una catena munita di lucchetto,
è pacifico.
Su tale situazione di fatto, vertendosi in materia di tutela possessoria, non incidono i profili petitori richiamati, seppur timidamente da parte appellante, riguardanti la insussistenza di un titolo costituivo della servitù e della conseguente abusività del passaggio esercitato dai signori nonché la CP_1
circostanza secondo cui gli appellati avrebbero acquisito il godimento del fondo da chi ne era titolare.
Non si discute in questo giudizio dell'esistenza del diritto di passaggio ovvero del titolo costitutivo di esso: ciò che rileva, ed è stato accertato compiutamente in sede di istruttoria, è stato l'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio da parte dei signori potere esercitato in modo CP_1
continuativo e apparente, come, peraltro, neppure contestato da CP_3
La circostanza che la posizione degli appellati sotto il profilo petitorio possa essere priva di fondamento e che quindi avrebbe il diritto di impedire il CP_3
passaggio non è materia che può essere devoluta a questo giudice che deve limitarsi a valutare se vi sia stato o meno lo spoglio denunciato con il ricorso introduttivo dai signori CP_1
E il fatto è provato, oltre a non essere contestato nella sua materialità, mentre l'elemento soggettivo è costituito dalla manifesta ed espressa volontà di CP_3
di impedire il transito, non assumendo, anche sotto questo profilo, alcuna rilevanza la circostanza che lo spoliator abbia agito nel convincimento di esercitare un proprio diritto.
In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole dell'esercizio di un potere di fatto sul bene da parte di pagina 13 di 15 un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto, essendo, in tali casi, l' animus spoliandi in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera solo nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso, circostanza non ricorrente nel caso in esame ove riconosce l'esercizio trentennale del passaggio (conf. Cass. CP_3
civ., ord. n. 21613/2021).
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore degli appellati, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna alla refusione in favore dei signori Parte_1
e delle spese di lite che liquida in Euro Controparte_1 Controparte_2
6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
pagina 14 di 15 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 256/2022 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BURANELLO ELISABETTA,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BIAGINI ROBERTO,
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 10/2022; oggetto: reintegrazione nel possesso.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata pagina 1 di 15 in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. depositato il 12.12.2018, i signori e convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Rimini (di seguito anche solo Parte_1
“ ), allegando: CP_3
− di essere rispettivamente proprietari di due fondi agricoli contigui in
Comune di Rimini distinti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio
107 – part. 1430 ( – part. 1428 ( , Controparte_1 Controparte_2
confinanti con un appezzamento di terreno di proprietà di distinto CP_3
al foglio 107, particelle 339 – 336 – 232;
− che la proprietà della società resistente si affacciava sulla pubblica strada comunale – via Montescudo;
− che, in precedenza, le proprietà dei ricorrenti erano state distinte alle particelle 732 – 733, prima, e 1038 – 1040, poi;
− che al confine tra i fondi di proprietà delle parti era posizionato un cancello lungo ml. 4,00 ca., dotato di regolare passo carrabile, rilasciato il 30.01.2011 e già precedentemente rilasciato nel 1987, al padre dei ricorrenti e nel 2002;
− che la ragione di tale cancello si rinveniva nella servitù di passaggio esercitata per oltre trenta anni dai signori che permetteva il CP_1
transito di mezzi, agricoli e non, dai terreni di loro proprietà, interclusi, alla via Montescudo, per il trasporto di legname, erba e attrezzature collegate a varie attività agricole;
− che il passaggio era stato esercitato sino al 24.10.2017, quando i ricorrenti avevano trovato posizionata una rete metallica tra le particelle pagina 2 di 15 1430 e 339, che impediva il transito da un lato della proprietà (quello confinante con i fondi;
CP_1
− che, inoltre, il cancello era stato chiuso con catena e lucchetto, impedendo l'accesso al fondo servente sull'altro lato (quello con accesso alla via pubblica);
− che la condotta della integrava spoglio violento e/o clandestino CP_3
del possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, connotato anche dall'animus, stante la piena consapevolezza della resistente;
− che si configurava l'esercizio apparente della servitù, considerate evidenti le opere permanenti attestanti in modo non equivoco l'esercizio del passaggio erano evidenti (tracciato solcato e manutenuto dai ricorrenti, cancello di accesso con autorizzazione di passo carraio ultraventennale).
I ricorrenti concludevano chiedendo la reintegrazione nel possesso, da realizzarsi mediante rimozione della recinzione metallica e della catena e del lucchetto apposti al cancello.
Si costituiva tardivamente chiedendo il rigetto del Parte_1
ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, deducendo, tra gli altri:
− che era soggetto gestore dell'Autostrada A 14 – Bologna – Bari – CP_3
Taranto che, nel territorio del Comune di Rimini, confinava con i terreni di proprietà dei ricorrenti;
− che dagli atti di acquisto delle aree destinata alla costruzione dell'autostrada non era rinvenibile alcuna servitù di passaggio gravante sui terreni oggi distinti ai mappali 232 e 339 di proprietà della società resistente;
− che, in particolare, dette aree erano state concesse per lungo tempo
(1983-2011) in uso transitorio ed extragricolo alla Controparte_4
pagina 3 di 15 con revoca del 2011 in quanto tali aree avrebbero dovuto Per_1
essere utilizzate dalla società concessionaria nell'ambito dei lavori di ampliamento della terza corsia;
− che il contenuto della concessione rilasciata al signor CP_4
comprovava la natura pubblicistica e funzionale dell'area, obbligandolo anche a non cedere, integralmente o parzialmente l'uso del terreno a terzi;
− che tale obbligazione era stata disattesa dal signor il quale CP_4
aveva consentito ai signori di installare un cancello e di CP_1
regolare il passaggio con un passo carrabile, rilasciato dal Comune di
Rimini sul falso presupposto che il richiedente, signor CP_1
fosse il legittimo proprietario dell'area;
[...]
− che nel corso del 2017, per effetto dell'avvenuto ampliamento e CP_3
stante l'ubicazione delle aree in prossimità di un sottopasso autostradale che ne rendeva necessario l'utilizzo per attività di manutenzione e sorveglianza, aveva provveduto a limitare l'accesso alle aree che costituivano pertinenza dell'infrastruttura, mediante apposizione di rete sul confine della particella 339 e installando catena munita di lucchetto sul cancello posto sul lato esterno del mappale 232;
− che l'utilizzo delle aree da parte dei signori non era mai stato CP_1
autorizzato e lungi dal configurare l'esercizio di una servitù di passaggio, era stato concesso abusivamente dal signor CP_4
− che tale circostanza non poteva valere a fondare qualsivoglia diritto o pretesa dei ricorrenti;
− che il ricorso era inammissibile in quanto le e le relative Parte_1
pertinenze costituivano beni demaniali, ancorché dati in concessione a un soggetto formalmente privato;
− che ai beni appartenenti al demanio stradale si applicava l'art. 1145 c.c. che privava di effetti il possesso di fatto esercitato su di essi;
pagina 4 di 15 − che nessuna tutela possessoria poteva, quindi, essere accordata ai ricorrenti;
− che, non agendo iure privatorum, ma quale longa manus della CP_3
PA, non poteva applicarsi la deroga stabilita dall'art. 1145, secondo e terzo comma, c.c.;
− che le aree distinte ai mappali 232 e 339, ancorché intestate ad CP_3
erano beni demaniali “reversibili” perché, alla scadenza della concessione, sarebbero stati intestati al concedente, ossia allo Stato;
− che nessuna servitù era mai stata costituita sul fondo di pertinenza
CP_3
− che se anche ci fosse stata ragione di costituire la servitù per interclusione al momento della realizzazione dell'autostrada, attualmente la proprietà dei signori aveva accesso diretto alla CP_1
via pubblica;
− che neppure sussistevano i requisiti della violenza e/o della clandestinità, accompagnati dall'animus spoliandi, avendo agito CP_3
nel pieno esercizio delle proprie prerogative di concessionario pubblico autostradale, ripristinando per esigenze di interesse pubblico, la legittima destinazione dell'area, sottraendola all'esercizio abusivo e mai autorizzato che, negli anni, ne avevano fatto i signori CP_1
Ascoltati gli informatori, il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 29.09.2018, accoglieva il ricorso, ordinando ad di reintegrare Parte_1
nel possesso della servitù i signori e, quindi, di rimuovere la CP_1
recinzione, nonché la catena apposta al cancello, ovvero di consegnare le chiavi ai ricorrenti.
Su richiesta di veniva introdotto il giudizio di merito possessorio che si CP_3
concludeva con sentenza del Tribunale di Rimini n. 10 depositata il
07.01.2022, con la quale veniva confermato il provvedimento interdittale.
pagina 5 di 15 Il Tribunale, osservato che non aveva contestato di avere impedito ai CP_3
signori di transitare sul proprio terreno, richiamata la giurisprudenza CP_1
di legittimità, riteneva che la resistente avesse infondatamente sostenuto che l'area soggetta al passaggio costituiva bene demaniale appartenente al demanio stradale, dovendosi, invece, escludere che ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica potesse qualificarsi tale, ma solo quella integrante la funzione viaria per l'immediata accessibilità.
Nel caso di specie, il fondo non consentiva l'accesso alla strada, essendo posto al di sotto dell'autostrada, con un importante dislivello e non poteva essere considerato pertinenza. non aveva, quindi, assolto all'onere di provare la demanialità del bene, CP_3
non allegando neppure a quale uso di pubblica utilità sarebbe stato stabilmente destinato, non potendosi considerare sufficiente l'utilizzo occasionale per l'esecuzione della terza corsia.
La striscia di terreno in questione era, quindi, suscettibile di possesso tutelabile, come stabilito nell'ordinanza interdittale.
Il Tribunale osservava, inoltre, che il regime dei beni indisponibili differiva da quello dei beni demaniali, in quanto i primi erano commerciabili e potevano formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato, pur restando gravati da specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1145 c.c.
Quanto alla seconda eccezione, riconducibile al fatto che l'area fosse concessa in uso al signor e che questi avesse trasferito illegittimamente il CP_4
godimento ai ricorrenti, essa, oltre che non provata, era irrilevante, non consentendo di negare la tutela possessoria, riconosciuta anche a favore del detentore qualificato e, in ogni caso, al possessore illegittimo, abusivo o di malafede.
Non erano, poi pertinenti, le difese di riguardanti il diritto di servitù o CP_3
l'assenza del cancello dal 2011 al 2016, perché la tutela dello spoglio violento pagina 6 di 15 o clandestino era accordata a prescindere dalla durata del possesso, purché stabilizzato in capo alla vittima e non vi è dubbio che detto potere fosse consolidato nel mese di ottobre 2017, come si desumeva dalla stessa difesa della resistente che descriveva una progressiva e articolata attività.
Infine, circa l'elemento soggettivo dello spoglio, esso emergeva dalla consapevolezza manifestata da di contrastare la posizione soggettiva dei CP_3 signori mediante l'apposizione del lucchetto a chiusura del cancello CP_1
esistente, nonché della recinzione, attività che avevano lo scopo di impedire il passaggio dei signori verso la strada provinciale Rimini-Montescudo. CP_1
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Avverso tale decisione ha proposto rituale appello Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato, sia sul piano teorico, sia in punto ricostruzione in fatto, ritenendo non provato che le aree di cui è causa siano destinate a una funzione pubblicistica e siano partecipi del regime di demanialità caratterizzanti i beni dati in concessione ad in forza della CP_3
convenzione vigente.
Richiamati i principi che regolano il rapporto concessorio tra l'amministrazione concedente e il quadro normativo di CP_3
riferimento non consente di individuare disposizioni che autorizzino il proprietario o il concessionario dell'infrastruttura ad acquisire beni che non siano funzionalmente connessi all'opera pubblica e, per questo, intrinsecamente partecipi dell'interesse pubblico che la costruzione dell'opera è destinato a soddisfare.
Quando l'amministrazione procede mediante esproprio, il bene è permanentemente destinato alla funzione pubblica e, nel caso in esame, anche le aree di cui si controverte sono state acquisite mediante procedura espropriativa.
pagina 7 di 15 Così come per distogliere tali beni dalla loro funzione occorre un apposito procedimento amministrativo di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Non può permanere nell'oggetto della convenzione un bene che non sia funzionale all'esercizio dell'infrastruttura autostradale, sia pure nella forma della pertinenza e non del sedime stradale vero e proprio.
Peraltro, è stata prodotta documentazione attestante che il terreno di cui
è causa è stato utilizzato per l'interramento della fibra ottica e per il ripristino del fosso di guardia.
La sentenza impugnata neppure ha considerato che i mappali sono ubicati all'interno della fascia di rispetto di pertinenza dell'asse viario, soggetta a particolari vincoli volti a impedire che su tali aree siano svolte attività costituenti pericolo per la sicurezza della circolazione o che impediscano l'esecuzione di lavori, ampliamenti o la semplice manutenzione dell'opera.
Queste conclusioni trovano conferma anche nella giurisprudenza amministrativa.
Infine, la stessa concessione rilasciata a suo tempo al signor CP_4
conferma quale sia la natura del sedime, considerato che se il terreno fosse stato assoggettato a un regime di diritto comune, non sarebbe stato richiesto al concessionario di esercitare un potere discrezionale, diretto a valutare la compatibilità con l'interesse pubblico della stessa concessione.
2. Il Tribunale ha errato nella ricostruzione in fatto e ha omesso di valutare i documenti prodotti in giudizio da CP_3
L'appellante non si è sottratta all'onere di dimostrare quale sia l'effettivo utilizzo del terreno di cui si controverte, anche per differenziare il caso di specie da quello deciso dalla Suprema Corte nella decisione cui il primo giudice si è ampiamente riportato.
pagina 8 di 15 Se, infatti, in quel caso il terreno era del tutto separato dal sedime autostradale, tanto da collocarsi all'esterno della recinzione delimitante l'infrastruttura e non essere mai stato utilizzato dal concessionario, nel caso in esame il giudice ha avuto contezza dello stato dei luoghi, dell'impiego del bene (manutenzione e gestione dell'autostrada), nonché delle circostanze che hanno condotto il signor a CP_4
consentire, illegittimamente, ai signori di fare uso dal terreno. CP_1
In particolare, quest'ultimo profilo, ritenuto non provato dal Tribunale, trova riscontro in diverse circostanze acquisite agli atti (concessione rilasciata al signor 1983-2011; comunicazioni del signor CP_4
con le quali informava di avere limitato l'accesso a CP_4 CP_3 estranei mediante l'installazione di un cancello;
allegazione dell'uso protratto per trent'anni da parte dei signori testimonianza del CP_1
signor che ha confermato detto uso). CP_4
Peraltro, tali circostanze consentono di escludere che lo spoglio sia stato violento e/o clandestino e che la condotta di sia stata connotata CP_3 dall'elemento soggettivo.
Si sono costituiti i signori e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'appello perché inammissibile o, comunque, infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, riproponendo, altresì, le questioni assorbite dalla decisione del primo giudice.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note per l'udienza del 10 settembre
2024, celebrata in modalità cartolare, mediante trattazione scritta.
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Il primo motivo di impugnazione, pur pregevolmente argomentato, non è fondato.
La ricostruzione delle norme e dei principi che regolano la materia della costruzione e della gestione delle autostrade, nonché il richiamo agli atti di acquisto delle relative aree non consentono di concludere per il pagina 9 di 15 raggiungimento della prova in ordine alla natura demaniale o, comunque, di bene indisponibile del terreno di cui si controverte.
Parte appellante sostiene, con ardito sillogismo, che poiché si possono espropriare solo beni per ragioni di pubblica utilità, i beni acquistati all'esito di procedura di esproprio restano tutti di pubblica utilità salvo che l'amministrazione non avvii un procedimento volto ad accertare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Invero, e senza necessità di addentrarsi nella disamina minuziosa della normativa di riferimento, la dichiarazione di pubblica utilità è strumento prodromico all'espropriazione, che non spiega effetti di ultrattività, anche perché non funzionali, dopo il perfezionamento della procedura espropriativa.
Né l'acquisto mediante espropriazione attribuisce al bene di per sé natura di bene demaniale, tant'è che neppure richiama espressamente quali CP_3
sarebbero le norme di riferimento che consentano di giungere a tale conclusione.
Peraltro, la pubblica utilità di un terreno non esclude che su di esso possano essere esercitati diritti o poteri di fatto corrispondenti a tali diritti, purché essi non “distolgano” il bene dalla sua destinazione.
Come conferma la stessa che lo ha concesso in uso a privati (signori CP_3
“distogliendo”, per lungo periodo (1983-2011), il terreno dalla sua CP_4
destinazione.
In ogni caso, le aree oggetto di causa non sono state acquisite a seguito di perfezionamento di procedimento di espropriazione per pubblica utilità, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante (rif. docc. nn. 2-
4 – fasc. parte appellante).
L'allora le ha Controparte_5
acquistate stipulando regolari atti notarili di compravendita.
L'unico riferimento a pratiche espropriative è contenuto nelle premesse di ciascun atto ove parte venditrice dichiara di essere edotta della procedura pagina 10 di 15 espropriativa resasi necessaria e di avere chiesto, in quanto di sua convenienza, di trattare con parte acquirente il trasferimento dei beni;
sulla base di queste premesse, si è proceduto, poi, alla stipula di ciascun rogito di compravendita.
In atti non vi è prova del fatto che la procedura di espropriazione sia mai stata introdotta, né delle dichiarazioni di pubblica utilità, ma, quand'anche tale procedura fosse stata avviata, prima della conclusione della stessa le parti si sono accordate per stipulare ordinari atti di compravendita immobiliare.
Anche l'affermazione secondo cui non potrebbe essere oggetto di convenzione un bene che non fosse funzionale all'esercizio dell'infrastruttura autostradale, sia pure nella forma della pertinenza e non del sedime stradale vero e proprio, è priva di riscontro normativo e/o interpretativo, oltre che logico,: ben può
l'amministrazione “concedere” in uso e in gestione anche aree che non costituiscono pertinenza in senso proprio del sedime autostradale, ma che possano rivestire una qualche utilità per il concessionario.
Neppure assume rilevanza la circostanza che il terreno insista sulla c.d. fascia di rispetto stradale, considerato che l'unica conseguenza di tale classificazione e l'apposizione di vincoli d'utilizzo ed edificabilità, ma non anche la qualificazione dell'area che ben può essere di proprietà di soggetti privati e non ha, quindi, necessariamente natura demaniale o di bene indisponibile.
Le conclusioni del primo giudice, che richiamano la convincente giurisprudenza di legittimità, sono, quindi, condivisibili.
La presunzione di demanialità stradale non opera per ogni area contigua e/o comunicante con la strada pubblica, ma solo per quelle aree che per l'immediata accessibilità integrano la funzione viaria della rete stradale;
solo così è possibile qualificarle come pertinenze della strada stessa (Cass. civ., sent. n. 5037/2013, con richiami – si veda anche Cass. civ., SS.UU., sent. n.
5522/1996).
pagina 11 di 15 Inoltre, lo stesso codice della strada (art. 24) individua le pertinenze stradali solo nelle parti della strada destinate in modo permanente al servizio e all'arredo funzionale di essa.
Nel caso in esame, come si evince dal materiale fotografico prodotto, i terreni sono situati al di sotto della carreggiata, a margine del muro verticale di contenimento, con un dislivello di molti metri;
essi sono, quindi, pacificamente inaccessibili dall'autostrada e privi di collegamento con essa.
Inoltre, come richiamato dalla stessa parte appellante, si trovano necessariamente ben oltre la recinzione che delimita l'autostrada, come nel caso deciso dalla Suprema Corte richiamato nella sentenza impugnata, che si presenza del tutto simile a quello prospettato nella presente causa.
L'area, infine, è contigua alla proprietà dei signori che si estende CP_1
anch'essa sino al muro di contenimento dell'autostrada (rif. doc. n. 1 – fasc. appellati); tutte le deduzioni svolte da parte appellante in ordine alla necessità di tenere libero lo spazio “confinante” con l'infrastruttura sono, dunque, prive di consistenza se solo si considera che lo stesso fondo confinante, così come gli altri ubicati a margine del muro di contenimento, sono proprietà di privati;
constatatane l'omogeneità funzionale, è, quindi, corretto ricondurre alla medesima natura anche le porzioni immobiliari di cui è causa, non potendosene sostenere, come, invece, afferma la demanialità per CP_3
insussistenti ragioni funzionali, ché, altrimenti, anche le aree contigue dovrebbero essere assoggettate al medesimo regime.
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Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
La circostanza che abbia utilizzato o utilizzi saltuariamente ancora i CP_3
terreni di cui si controverte è irrilevante.
I signori non hanno agito deducendo un potere di fatto assoluto sulla CP_1 cosa, bensì un possesso riconducibile all'esercizio di una servitù di passaggio, compatibile con l'uso rivendicato da parte di CP_3
pagina 12 di 15 Anche la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo di quel terreno non esclude la facoltà per gli odierni appellati di transitarvi.
Il fatto materiale dello stabile esercizio da parte dei signori del CP_1
passaggio da un lato e, dall'altro, dell'intervento di che è intervenuta per CP_3
impedirlo mediante posa di una recinzione e di una catena munita di lucchetto,
è pacifico.
Su tale situazione di fatto, vertendosi in materia di tutela possessoria, non incidono i profili petitori richiamati, seppur timidamente da parte appellante, riguardanti la insussistenza di un titolo costituivo della servitù e della conseguente abusività del passaggio esercitato dai signori nonché la CP_1
circostanza secondo cui gli appellati avrebbero acquisito il godimento del fondo da chi ne era titolare.
Non si discute in questo giudizio dell'esistenza del diritto di passaggio ovvero del titolo costitutivo di esso: ciò che rileva, ed è stato accertato compiutamente in sede di istruttoria, è stato l'esercizio del potere di fatto corrispondente alla servitù di passaggio da parte dei signori potere esercitato in modo CP_1
continuativo e apparente, come, peraltro, neppure contestato da CP_3
La circostanza che la posizione degli appellati sotto il profilo petitorio possa essere priva di fondamento e che quindi avrebbe il diritto di impedire il CP_3
passaggio non è materia che può essere devoluta a questo giudice che deve limitarsi a valutare se vi sia stato o meno lo spoglio denunciato con il ricorso introduttivo dai signori CP_1
E il fatto è provato, oltre a non essere contestato nella sua materialità, mentre l'elemento soggettivo è costituito dalla manifesta ed espressa volontà di CP_3
di impedire il transito, non assumendo, anche sotto questo profilo, alcuna rilevanza la circostanza che lo spoliator abbia agito nel convincimento di esercitare un proprio diritto.
In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole dell'esercizio di un potere di fatto sul bene da parte di pagina 13 di 15 un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto, essendo, in tali casi, l' animus spoliandi in re ipsa, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera solo nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso, circostanza non ricorrente nel caso in esame ove riconosce l'esercizio trentennale del passaggio (conf. Cass. CP_3
civ., ord. n. 21613/2021).
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore degli appellati, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna alla refusione in favore dei signori Parte_1
e delle spese di lite che liquida in Euro Controparte_1 Controparte_2
6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
pagina 14 di 15 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 1 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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