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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16559 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65518/2022 promossa da:
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Roma, alla via via Quintilio Varo n. 112, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Raul Carosi, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTORE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. Controparte_3
12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo, notificato per via diplomatica in data 23.1.2023, come da depositata (in data 29.5.2023) nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli Affari Esteri italiano, l'attore nella qualità di nipote ed erede di (nonno) ha convenuto nel Parte_1 Persona_1 presente giudizio la e la per CP_1 Controparte_1 Controparte_2 la Repubblica Italiana al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il sig. , i suoi eredi, nonché personalmente ed in qualità di Persona_1 Parte_1 erede, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e
Pagina 1 conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a 50.000,00 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”. A seguito di fissazione di prima udienza fissata al 4.7.2023, si è costituita la presidenza del Consiglio dei ministri in data 29.5.2023 la quale ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo
Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_4 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande Controparte_2 formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa”. Il giudice ha dichiarato la contumacia della , ha concesso alle parti i richiesti Controparte_1 termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ha rinviato successivamente la causa all'udienza del
3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni in cui ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della Parte_1
Repubblica e il conseguente risarcimento dei danni per i crimini subiti dal Controparte_1 proprio nonno morto il giorno 24 marzo 1944 per mano delle truppe occupanti Persona_1 della Germania Nazista nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, nonché del danno iure proprio per aver perso il proprio familiare. Parte attrice ha premesso che: (a) era nato a [...] il Persona_1
28/07/1880 e si era sposato con (b) dalla loro unione era nato il figlio CP_5 Per_2
, padre dell'attore, nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 26/03/1975; (c)
[...]
in data 22/03/1944 veniva arrestato in Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze Persona_1 armate tedesche e condotto presso il carcere di Regina Coeli, e successivamente giustiziato la notte del 24/03/1944 presso le Fosse Ardeatine come ritorsione per l'uccisione di 33 tedeschi avvenuta nel corso dell'attentato antinazista messo in atto in via Rasella il 23 marzo 1944, dai GAP (Gruppo
Pagina 2 di Azione ). In diritto e in sintesi la difesa di parte ricorrente ha evidenziato: 1) che la CP_6
Corte Costituzionale ha già riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario
AL (Corte Costituzionale sent. 22/10/2014 n. 238); 2) l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno (in quanto la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra contro l'umanità, sorta successivamente al termine della seconda guerra mondiale, deve reputarsi retroattiva ed applicabile anche ai crimini compiuti antecedentemente); 3) l'applicazione della legge italiana in forza dell'art. 62 l. 218/1995 (in quanto in tale norma è previsto che la responsabilità per fatto illecito sia regolata "dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento" e che il danneggiato possa chiedere "l'applicazione della legge dello
Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno"; 5) la giurisdizione e competenza del giudice adito;
6) la condanna ad un equo risarcimento non inferiore ad € 50.000,00 comunque rimettendosi anche alla diversa somma risarcitoria ritenuta di giustizia. Nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa attorea ha depositato documentazione al fine di provare il titolo di erede. La convenuta è rimasta contumace. La difesa erariale Controparte_1 per la convenuta si è costituita in giudizio ed ha in sintesi Controparte_2 eccepito: a) la propria carenza della legittimazione passiva;
b) la prescrizione dei crimini commessi dal Terzo Reich;
c) il difetto di prova di qualità dell'erede; d) la mancata prova del danno subito dall'attore; e) la compensatio lucri cum damno rispetto a benefici o indennità documentate come già percepite per i fatti dedotti in lite dall'attore, con riferimento a concesso all'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della L. n. 932/1980 a decorrere dal 1° luglio 2003, tenuto conto di quanto la ha quantificato (€ 134.202,35) in ordine agli importi Controparte_7 percepiti da dal 1° luglio 2023 al 18 ottobre 2024. Dal punto di vista della Parte_1 legittimazione attiva, tra gli interessati a proporre domanda giudiziale di risarcimento contro la
Repubblica Federale tedesca rientrano gli eredi o i discendenti continuatori della personalità delle suddette vittime che dimostrino di essere eredi delle stesse. Tale prova può essere fornita allegando certificati di morte, certificati di stato di famiglia della vittima, dichiarazioni sostitutive di notorietà, accettazione dell'eredità, testamento e pubblicazione del testamento, visure immobiliari e dichiarazioni di successione queste ultime con valore indiziario e valutabili con tutti gli altri elementi probatori offerti. Nel caso in giudizio le certificazioni e gli elementi documentali prodotti da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e la circostanza per cui la difesa erariale ha riconosciuto in comparsa conclusionale che l'attore ha già beneficiato di assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della L. n. 932/1980 a decorrere dal 1° luglio 2003, forniscono sufficienti elementi ed indizi e presunzioni che convergono in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva e all'interesse ad agire dell'attore in causa. I crimini di guerra e contro
Pagina 3 l'umanità sono da ritenere imprescrittibili. Tra le fonti che contribuiscono a delineare la natura dei suddetti crimini vanno citati: l'art. 6 comma 2 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale dell'8-8-1945 lettera b) e lettera c) che contemplano l'assassinio, la deportazione, la riduzione in schiavitù e qualsiasi altro atto inumano contro le popolazioni civili, ivi incluse le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi;
b) l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, in riferimento all'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti inumani, le sofferenze arrecate alla salute di persone civili privandole del diritto ad un equo processo;
c) gli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con legge n.
232/1999) in riferimento all'omicidio come crimine di guerra e contro l'umanità; d) l'art. 7, comma
2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e) l'art. 46 del “Regolamento annesso alla
Convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907”. L'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità commessi da milizie tedesche del Terzo Reich, viene riconosciuta nel diritto interno italiano da sentenze di merito e di legittimità sulla scia della cd. sentenza Ferrini (Cass. Civ., Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044), delineandosi una norma consuetudinaria di diritto internazionale formatasi successivamente ai fatti dedotti in lite e che è stata ritenuta applicabile retroattivamente nell'ambito del diritto civile. La di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi Controparte_1 legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare la commissione di crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich. La non Controparte_2 può ritenersi legittimata passiva, in quanto il è l'effettiva Controparte_4 parte interessata all'intervento in giudizio (intervento nel caso di specie non avvenuto) in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La carenza di legittimazione passiva della ed il mancato Controparte_2 intervento del non implicano, tuttavia, l'inammissibilità Controparte_4 della domanda attorea in quanto deve reputarsi sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della rimasta contumace, costituendo la sentenza Controparte_1 passata in giudicato emessa nei confronti della la condizione per Controparte_1
l'accesso al suddetto istituito presso il , che non è CP_8 Controparte_4 litisconsorte necessario nell'ambito del presente giudizio. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, chi ha ottenuto Controparte_4 sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, deve chiedere il pagamento presso il Controparte_4
Pagina 4 in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere Controparte_4 CP_4 competente il giudice del luogo in cui ha sede il in Roma Controparte_4 dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato, deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al
La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora CP_8 contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, tuttavia, automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta Controparte_4 normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, decurtare o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida in base alla sola sentenza, potendo essere ridotto il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di Controparte_4 sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022
e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto sentenza passata in giudicato, ha l'onere di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il pagamento Controparte_4 dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per CP_4 poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_4 possibilità, al ricorrere di determinati presupposti, di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è intervenuta la
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato definitivamente la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. In diritto occorre ricordare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della
Pagina 5 persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004) definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità anche la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv.
ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità in sede di giudizio civile anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile, infatti, non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 del codice civile italiano è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza per i cittadini civili italiani deportati dai militari tedeschi in ridotti in CP_1 schiavitù, o uccisi per rappresaglia o per motivi di appartenenza razziale, politica o religiosa durante il secondo conflitto mondiale e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si configura il crimine contro l'umanità imprescrittibile con applicabilità in via retroattiva della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente risarcibilità del danno nell'ottica repressiva dei
Pagina 6 suddetti crimini a tutela postuma delle vittime dei crimini suddetti. Il D.L. italiano n. 36 del 2022 ha consentito ai successori delle vittime interessati di proporre domanda giudiziale finalizzata all'accertamento dei crimini suddetti perpetrati ai danni di cittadini civili italiani deportati, ridotti in schiavitù, sommariamente e barbaramente uccisi dalle milizie tedesche. Pertanto, nel caso di specie devono ritenersi assodati, in base alla documentazione prodotta da parte attrice e al riconoscimento di assegno come si desume dagli assunti della comparsa conclusionale della difesa erariale, il fatto storico della cattura e dell'uccisione di caduto tra le vittime della strage delle Persona_1
Fosse Ardeatine che, quale tragica rappresaglia spropositata integra un efferato crimine di guerra e contro l'umanità imprescrittibile secondo i canoni esegetici sopra delineati. In questa sede decisoria si ritiene che sia liquidabile in via equitativa il danno subito da e fatto valere da Persona_1
trattandosi di un diritto risarcitorio che, diversamente da altri diritti Parte_2 patrimoniali non integranti crimini contro l'umanità, non soggiace alla tagliola della prescrizione per quanto sopra argomentato sulla norma consuetudinaria retroattiva sovranazionale che ne ha sancito l'imprescrittibilità in stretto riferimento alle gravi offese ed ai gravi attentati alla dignità umana ed alla salute e alla vita di coloro che l'hanno perduta, quali civili inermi, ingiustamente e brutalmente catturati e trucidati per mano delle milizie tedesche del terzo reich. In ordine al quantum debeatur, occorre considerare che il predetto diritto imprescrittibile al risarcimento del danno subito dalla vittima e derivante dalla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, è stato ritenuto risarcibile solo in seguito all'affermarsi di una norma consuetudinaria reputata applicabile in via retroattiva, nonché in seguito ai richiamati arresti giurisprudenziali della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, nonché in seguito al D.L. 36/2022 italiano, dovendosi necessariamente apprezzare il lungo tempo trascorso dai fatti accaduti. La Repubblica
Federale Tedesca, tuttavia, pur essendo parte danneggiante/responsabile, non potrà subire in concreto alcun effetto pregiudizievole per i crimini contro l'umanità dedotti in lite in quanto le disposizioni normative attualmente vigenti impediscono l'esecuzione forzata contro la si CP_1 deve negare, infatti, in base al D.L. 36/2022 e L. di conversione, nonché in base alla Sent. della
Corte Cost. n. 159/2023, che sia possibile agire in executivis direttamente nei confronti della
Repubblica di Germania, atteso che ai sensi dell'art. 43 del D.L. 36/2022 è possibile CP_1 soltanto precostituirsi il titolo giudiziale per accedere al Fondo istituito presso il
[...] italiano a beneficio delle vittime dei crimini di guerra e contro Controparte_4
l'umanità compiuti dal Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rimanendo la Repubblica di Germania immune dalla fase di esecuzione forzata per CP_1 voluntas legis. In altri termini lo Stato italiano, già condannato nell'anno 2012 dalla Corte di
Giustizia Internazionale a rendere inefficaci le sentenze di condanna titoli esecutivi emesse in
Pagina 7 precedenza da giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso della CP_1 alla Corte Internazionale di Giustizia, con il D.L. 36/2022, nello spirito del Trattato di CP_1
Bonn del 1961, ha optato per una forma di espromissione (post sentenza passata in giudicato) del debito da risarcimento per crimini contro l'umanità di cui si è resa responsabile la CP_1 esonerando quest'ultima dalla possibilità di subire procedimenti di esecuzione forzata. La Sentenza
n. 159/2023 della Corte Costituzionale italiana non ha ritenuto illegittima la disposizione normativa di esonero della dalla sottoposizione all'esecuzione forzata, dovendosi considerare il CP_1
Fondo istituito per le vittime del Terzo Reich presso il Controparte_4 come un rimedio sostitutivo/alternativo rispetto alla tutela esecutiva. Considerati i suddetti elementi sia il risarcimento del danno che l'azione risarcitoria esperita assumono connotati del tutto peculiari, atteso che la parte danneggiante responsabile non è tenuta a pagare alcunché per i crimini commessi all'epoca pur se imprescrittibili, così venendosi a destrutturare l'illecito civile escludendosi l'elemento repressivo/punitivo della condotta colpevole rispetto a chi l'ha effettivamente commessa. Inoltre, l'azione risarcitoria esperita a quasi 80 anni dai fatti, assume i connotati di una forma di ristoro spettante, ora per allora, alle vittime dei fatti criminosi, trattandosi di ferite senza dubbio dolorose ma antiche che hanno trovato in Italia con il D.L. n. 36/2022 una modalità di ristoro in sede civilistica improntata ad un senso di giustizia sostanziale per l'esigenza di affermare il rispetto di valori e di diritti umani fondamentali ed universali imprescrittibili, e ciò per una fonte di matrice consuetudinaria maturata ed affermatasi nel consesso internazionale diversi anni dopo i fatti di causa, nell'ottica di apprestare con forza retroattiva una possibile forma di repressione postuma di crimini di guerra e contro l'umanità mediante azione accordata innanzi al giudice civile.
Le peculiarità sopra tratteggiate inducono a ritenere che al paradigma dell'art. 2043 c.c. di diritto interno si sovrappone il profilo più ampio di diritto consuetudinario internazionale (nell'ottica suddetta di assicurare una forma di repressione dei crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche durante il secondo conflitto mondiale), per cui nel caso di specie, profilandosi una forma di ristoro “sui generis”, non si ritengono applicabili tout court i criteri previsti dalle tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma o presso il Tribunale di Milano per le consuete tipologie di danno biologico, morale, o da perdita parentale, reputandosi preferibile una liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c. in riferimento a chi è stato l'effettiva inerme vittima del crimine di guerra e contro l'umanità secondo lo scopo del Fondo ristori istituito dal D.L. n. 36/2022. Pertanto, nel caso in giudizio va riconosciuto come imprescrittibile il solo diritto al ristoro per il danno subito da quale effettiva Persona_1 vittima di crimine di guerra e contro l'umanità, dovendosi ritenere che per altri diritti di natura patrimoniale fatti valere dall'attore sia decorso ogni termine di prescrizione (anche ex art. 2947
Pagina 8 c.c.), atteso che il legislatore espressamente ha fatto salva la prescrizione ordinaria nel D.L.
36/2022. Precisato come sopra il diritto imprescrittibile al risarcimento in relazione al danno strettamente subito dalla vittima, il danno onnicomprensivo di ogni accessorio va liquidato all'attualità in via equitativa ex art. 1226/2056 c.c., in considerazione dell'efferatezza dei fatti, del dolore causato, della necessità di non perdere la memoria di crimini imprescrittibili contro l'umanità
e della necessità di apprestare un rimedio repressivo/risarcitorio in sede di giudizio civile per tali crimini, per cui si reputa congruo, a tale scopo, in linea con la giurisprudenza di merito di questo giudicante sull'argomento, riconoscere e quantificare alla data della presente sentenza l'importo di
€ 100.000,00, oltre agli interessi legali successivi alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo.
Considerato che
per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 è necessaria l'attivazione in giudizio di ciascun interessato, si deve riconoscere il diritto ad insinuarsi nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, per l'intero ammontare liquidato solo nel caso sussista un unico erede, altrimenti il diritto spettante e liquidabile dal Fondo suddetto, gestito dal italiano, sarà Controparte_4 corrispondente alla sola somma pro-quota ereditaria di spettanza dell'attore nei casi di concorso permanente con altri coeredi legittimi secondo le norme sulla successione legittima previste dal codice civile italiano. Non si ritiene, infatti, conciliabile con il sistema individuale dell'accesso al
Fondo suddetto una condanna del al pagamento con Controparte_4 denaro pubblico anche di quote di coeredi che non abbiano proposto apposita domanda giudiziale o che non siano intervenuti in giudizio per reclamare la propria quota. Le spese del presente giudizio, non potendo la Repubblica di Germania subire le conseguenze della presente sentenza, e CP_1 non reputandosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenuta dotata di legittimazione passiva, vanno compensate in considerazione della peculiarità (sia legislativa che giurisprudenziale) e difficoltà della materia trattata esposta oggettivamente a diversificata esegesi.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui alla precedente motivazione la domanda di risarcimento proposta da
. Dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica Parte_3 Controparte_1 convenuta contumace, per il crimine imprescrittibile contro l'umanità dedotto in lite come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e riconosciuto nella parte in motivazione della presente sentenza. Accerta e dichiara la convenuta Controparte_1 contumace, responsabile del danno come riconosciuto e quantificato nella parte in motivazione della presente sentenza e liquidato all'attualità nella somma pari ad € 100.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla data della presente sentenza fino al dì del pagamento effettivo, per la cattura e l'uccisione di vittima di crimine di guerra e contro Persona_1
Pagina 9 l'umanità. Accerta e dichiara che, in sostituzione della condanna della Controparte_1
convenuta contumace, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, il
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_9 laddove non siano effettuate le possibili decurtazioni al ricorrere dei presupposti ed in conseguenza dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al suddetto quale gestore del istituito CP_4 CP_8 con l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 e successiva L. di conversione, sarà tenuto al pagamento in favore di dell'intero importo di € 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno Parte_1 successivo alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo, solo nel caso in cui risulti essere l'unico erede di al momento della richiesta di Parte_1 Persona_1 pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione. Nel caso in cui, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al momento della richiesta di pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione, sussistano o permangano più coeredi di , anche se Persona_1 non siano stati parti del presente giudizio, il , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, sarà tenuto al pagamento della sola quota ereditaria spettante a secondo la disciplina delle quote spettanti agli eredi legittimi in base alle Parte_1 norme del codice civile italiano, defalcandola dall'intero importo risarcitorio sopra liquidato. Spese del presente giudizio compensate.
Roma, 25-11-2025 Il giudice dott. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65518/2022 promossa da:
(C.F.: ), in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in Roma, alla via via Quintilio Varo n. 112, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Raul Carosi, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTORE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA contumace
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. Controparte_3
12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione introduttivo, notificato per via diplomatica in data 23.1.2023, come da depositata (in data 29.5.2023) nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli Affari Esteri italiano, l'attore nella qualità di nipote ed erede di (nonno) ha convenuto nel Parte_1 Persona_1 presente giudizio la e la per CP_1 Controparte_1 Controparte_2 la Repubblica Italiana al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il sig. , i suoi eredi, nonché personalmente ed in qualità di Persona_1 Parte_1 erede, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e
Pagina 1 conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a 50.000,00 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia”. A seguito di fissazione di prima udienza fissata al 4.7.2023, si è costituita la presidenza del Consiglio dei ministri in data 29.5.2023 la quale ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo
Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_4 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande Controparte_2 formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa”. Il giudice ha dichiarato la contumacia della , ha concesso alle parti i richiesti Controparte_1 termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ha rinviato successivamente la causa all'udienza del
3.6.2025 per la precisazione delle conclusioni in cui ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della Parte_1
Repubblica e il conseguente risarcimento dei danni per i crimini subiti dal Controparte_1 proprio nonno morto il giorno 24 marzo 1944 per mano delle truppe occupanti Persona_1 della Germania Nazista nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, nonché del danno iure proprio per aver perso il proprio familiare. Parte attrice ha premesso che: (a) era nato a [...] il Persona_1
28/07/1880 e si era sposato con (b) dalla loro unione era nato il figlio CP_5 Per_2
, padre dell'attore, nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 26/03/1975; (c)
[...]
in data 22/03/1944 veniva arrestato in Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze Persona_1 armate tedesche e condotto presso il carcere di Regina Coeli, e successivamente giustiziato la notte del 24/03/1944 presso le Fosse Ardeatine come ritorsione per l'uccisione di 33 tedeschi avvenuta nel corso dell'attentato antinazista messo in atto in via Rasella il 23 marzo 1944, dai GAP (Gruppo
Pagina 2 di Azione ). In diritto e in sintesi la difesa di parte ricorrente ha evidenziato: 1) che la CP_6
Corte Costituzionale ha già riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario
AL (Corte Costituzionale sent. 22/10/2014 n. 238); 2) l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno (in quanto la norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra contro l'umanità, sorta successivamente al termine della seconda guerra mondiale, deve reputarsi retroattiva ed applicabile anche ai crimini compiuti antecedentemente); 3) l'applicazione della legge italiana in forza dell'art. 62 l. 218/1995 (in quanto in tale norma è previsto che la responsabilità per fatto illecito sia regolata "dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento" e che il danneggiato possa chiedere "l'applicazione della legge dello
Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno"; 5) la giurisdizione e competenza del giudice adito;
6) la condanna ad un equo risarcimento non inferiore ad € 50.000,00 comunque rimettendosi anche alla diversa somma risarcitoria ritenuta di giustizia. Nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la difesa attorea ha depositato documentazione al fine di provare il titolo di erede. La convenuta è rimasta contumace. La difesa erariale Controparte_1 per la convenuta si è costituita in giudizio ed ha in sintesi Controparte_2 eccepito: a) la propria carenza della legittimazione passiva;
b) la prescrizione dei crimini commessi dal Terzo Reich;
c) il difetto di prova di qualità dell'erede; d) la mancata prova del danno subito dall'attore; e) la compensatio lucri cum damno rispetto a benefici o indennità documentate come già percepite per i fatti dedotti in lite dall'attore, con riferimento a concesso all'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della L. n. 932/1980 a decorrere dal 1° luglio 2003, tenuto conto di quanto la ha quantificato (€ 134.202,35) in ordine agli importi Controparte_7 percepiti da dal 1° luglio 2023 al 18 ottobre 2024. Dal punto di vista della Parte_1 legittimazione attiva, tra gli interessati a proporre domanda giudiziale di risarcimento contro la
Repubblica Federale tedesca rientrano gli eredi o i discendenti continuatori della personalità delle suddette vittime che dimostrino di essere eredi delle stesse. Tale prova può essere fornita allegando certificati di morte, certificati di stato di famiglia della vittima, dichiarazioni sostitutive di notorietà, accettazione dell'eredità, testamento e pubblicazione del testamento, visure immobiliari e dichiarazioni di successione queste ultime con valore indiziario e valutabili con tutti gli altri elementi probatori offerti. Nel caso in giudizio le certificazioni e gli elementi documentali prodotti da parte attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e la circostanza per cui la difesa erariale ha riconosciuto in comparsa conclusionale che l'attore ha già beneficiato di assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della L. n. 932/1980 a decorrere dal 1° luglio 2003, forniscono sufficienti elementi ed indizi e presunzioni che convergono in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva e all'interesse ad agire dell'attore in causa. I crimini di guerra e contro
Pagina 3 l'umanità sono da ritenere imprescrittibili. Tra le fonti che contribuiscono a delineare la natura dei suddetti crimini vanno citati: l'art. 6 comma 2 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale dell'8-8-1945 lettera b) e lettera c) che contemplano l'assassinio, la deportazione, la riduzione in schiavitù e qualsiasi altro atto inumano contro le popolazioni civili, ivi incluse le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi;
b) l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, in riferimento all'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti inumani, le sofferenze arrecate alla salute di persone civili privandole del diritto ad un equo processo;
c) gli artt. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (adottato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con legge n.
232/1999) in riferimento all'omicidio come crimine di guerra e contro l'umanità; d) l'art. 7, comma
2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e) l'art. 46 del “Regolamento annesso alla
Convenzione de L'Aja del 18 ottobre 1907”. L'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità commessi da milizie tedesche del Terzo Reich, viene riconosciuta nel diritto interno italiano da sentenze di merito e di legittimità sulla scia della cd. sentenza Ferrini (Cass. Civ., Sez. Un., 11 marzo 2004, n. 5044), delineandosi una norma consuetudinaria di diritto internazionale formatasi successivamente ai fatti dedotti in lite e che è stata ritenuta applicabile retroattivamente nell'ambito del diritto civile. La di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi Controparte_1 legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare la commissione di crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti della Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Germania del Terzo Reich. La non Controparte_2 può ritenersi legittimata passiva, in quanto il è l'effettiva Controparte_4 parte interessata all'intervento in giudizio (intervento nel caso di specie non avvenuto) in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La carenza di legittimazione passiva della ed il mancato Controparte_2 intervento del non implicano, tuttavia, l'inammissibilità Controparte_4 della domanda attorea in quanto deve reputarsi sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei confronti della rimasta contumace, costituendo la sentenza Controparte_1 passata in giudicato emessa nei confronti della la condizione per Controparte_1
l'accesso al suddetto istituito presso il , che non è CP_8 Controparte_4 litisconsorte necessario nell'ambito del presente giudizio. La competenza per territorio del
Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Roma, per cui, chi ha ottenuto Controparte_4 sentenza passata in giudicato che riconosca il risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità, perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto, deve chiedere il pagamento presso il Controparte_4
Pagina 4 in Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere Controparte_4 CP_4 competente il giudice del luogo in cui ha sede il in Roma Controparte_4 dove è stato istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato, deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al
La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora CP_8 contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina, tuttavia, automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022. Infatti, il in base alla suddetta Controparte_4 normativa e legge di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, decurtare o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida in base alla sola sentenza, potendo essere ridotto il quantum debeatur dal dopo l'istanza del creditore, munito di Controparte_4 sentenza passata in giudicato, di accesso o di insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022
e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto sentenza passata in giudicato, ha l'onere di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al per poter ottenere un pagamento, il pagamento Controparte_4 dell'obbligazione pecuniaria non può avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per CP_4 poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la CP_4 possibilità, al ricorrere di determinati presupposti, di decurtare gli importi eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è intervenuta la
Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato definitivamente la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. In diritto occorre ricordare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della
Pagina 5 persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004) definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità anche la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv.
ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità in sede di giudizio civile anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile, infatti, non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 del codice civile italiano è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza per i cittadini civili italiani deportati dai militari tedeschi in ridotti in CP_1 schiavitù, o uccisi per rappresaglia o per motivi di appartenenza razziale, politica o religiosa durante il secondo conflitto mondiale e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si configura il crimine contro l'umanità imprescrittibile con applicabilità in via retroattiva della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente risarcibilità del danno nell'ottica repressiva dei
Pagina 6 suddetti crimini a tutela postuma delle vittime dei crimini suddetti. Il D.L. italiano n. 36 del 2022 ha consentito ai successori delle vittime interessati di proporre domanda giudiziale finalizzata all'accertamento dei crimini suddetti perpetrati ai danni di cittadini civili italiani deportati, ridotti in schiavitù, sommariamente e barbaramente uccisi dalle milizie tedesche. Pertanto, nel caso di specie devono ritenersi assodati, in base alla documentazione prodotta da parte attrice e al riconoscimento di assegno come si desume dagli assunti della comparsa conclusionale della difesa erariale, il fatto storico della cattura e dell'uccisione di caduto tra le vittime della strage delle Persona_1
Fosse Ardeatine che, quale tragica rappresaglia spropositata integra un efferato crimine di guerra e contro l'umanità imprescrittibile secondo i canoni esegetici sopra delineati. In questa sede decisoria si ritiene che sia liquidabile in via equitativa il danno subito da e fatto valere da Persona_1
trattandosi di un diritto risarcitorio che, diversamente da altri diritti Parte_2 patrimoniali non integranti crimini contro l'umanità, non soggiace alla tagliola della prescrizione per quanto sopra argomentato sulla norma consuetudinaria retroattiva sovranazionale che ne ha sancito l'imprescrittibilità in stretto riferimento alle gravi offese ed ai gravi attentati alla dignità umana ed alla salute e alla vita di coloro che l'hanno perduta, quali civili inermi, ingiustamente e brutalmente catturati e trucidati per mano delle milizie tedesche del terzo reich. In ordine al quantum debeatur, occorre considerare che il predetto diritto imprescrittibile al risarcimento del danno subito dalla vittima e derivante dalla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, è stato ritenuto risarcibile solo in seguito all'affermarsi di una norma consuetudinaria reputata applicabile in via retroattiva, nonché in seguito ai richiamati arresti giurisprudenziali della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione italiane, nonché in seguito al D.L. 36/2022 italiano, dovendosi necessariamente apprezzare il lungo tempo trascorso dai fatti accaduti. La Repubblica
Federale Tedesca, tuttavia, pur essendo parte danneggiante/responsabile, non potrà subire in concreto alcun effetto pregiudizievole per i crimini contro l'umanità dedotti in lite in quanto le disposizioni normative attualmente vigenti impediscono l'esecuzione forzata contro la si CP_1 deve negare, infatti, in base al D.L. 36/2022 e L. di conversione, nonché in base alla Sent. della
Corte Cost. n. 159/2023, che sia possibile agire in executivis direttamente nei confronti della
Repubblica di Germania, atteso che ai sensi dell'art. 43 del D.L. 36/2022 è possibile CP_1 soltanto precostituirsi il titolo giudiziale per accedere al Fondo istituito presso il
[...] italiano a beneficio delle vittime dei crimini di guerra e contro Controparte_4
l'umanità compiuti dal Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, rimanendo la Repubblica di Germania immune dalla fase di esecuzione forzata per CP_1 voluntas legis. In altri termini lo Stato italiano, già condannato nell'anno 2012 dalla Corte di
Giustizia Internazionale a rendere inefficaci le sentenze di condanna titoli esecutivi emesse in
Pagina 7 precedenza da giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso della CP_1 alla Corte Internazionale di Giustizia, con il D.L. 36/2022, nello spirito del Trattato di CP_1
Bonn del 1961, ha optato per una forma di espromissione (post sentenza passata in giudicato) del debito da risarcimento per crimini contro l'umanità di cui si è resa responsabile la CP_1 esonerando quest'ultima dalla possibilità di subire procedimenti di esecuzione forzata. La Sentenza
n. 159/2023 della Corte Costituzionale italiana non ha ritenuto illegittima la disposizione normativa di esonero della dalla sottoposizione all'esecuzione forzata, dovendosi considerare il CP_1
Fondo istituito per le vittime del Terzo Reich presso il Controparte_4 come un rimedio sostitutivo/alternativo rispetto alla tutela esecutiva. Considerati i suddetti elementi sia il risarcimento del danno che l'azione risarcitoria esperita assumono connotati del tutto peculiari, atteso che la parte danneggiante responsabile non è tenuta a pagare alcunché per i crimini commessi all'epoca pur se imprescrittibili, così venendosi a destrutturare l'illecito civile escludendosi l'elemento repressivo/punitivo della condotta colpevole rispetto a chi l'ha effettivamente commessa. Inoltre, l'azione risarcitoria esperita a quasi 80 anni dai fatti, assume i connotati di una forma di ristoro spettante, ora per allora, alle vittime dei fatti criminosi, trattandosi di ferite senza dubbio dolorose ma antiche che hanno trovato in Italia con il D.L. n. 36/2022 una modalità di ristoro in sede civilistica improntata ad un senso di giustizia sostanziale per l'esigenza di affermare il rispetto di valori e di diritti umani fondamentali ed universali imprescrittibili, e ciò per una fonte di matrice consuetudinaria maturata ed affermatasi nel consesso internazionale diversi anni dopo i fatti di causa, nell'ottica di apprestare con forza retroattiva una possibile forma di repressione postuma di crimini di guerra e contro l'umanità mediante azione accordata innanzi al giudice civile.
Le peculiarità sopra tratteggiate inducono a ritenere che al paradigma dell'art. 2043 c.c. di diritto interno si sovrappone il profilo più ampio di diritto consuetudinario internazionale (nell'ottica suddetta di assicurare una forma di repressione dei crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche durante il secondo conflitto mondiale), per cui nel caso di specie, profilandosi una forma di ristoro “sui generis”, non si ritengono applicabili tout court i criteri previsti dalle tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Roma o presso il Tribunale di Milano per le consuete tipologie di danno biologico, morale, o da perdita parentale, reputandosi preferibile una liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226/2056 c.c. in riferimento a chi è stato l'effettiva inerme vittima del crimine di guerra e contro l'umanità secondo lo scopo del Fondo ristori istituito dal D.L. n. 36/2022. Pertanto, nel caso in giudizio va riconosciuto come imprescrittibile il solo diritto al ristoro per il danno subito da quale effettiva Persona_1 vittima di crimine di guerra e contro l'umanità, dovendosi ritenere che per altri diritti di natura patrimoniale fatti valere dall'attore sia decorso ogni termine di prescrizione (anche ex art. 2947
Pagina 8 c.c.), atteso che il legislatore espressamente ha fatto salva la prescrizione ordinaria nel D.L.
36/2022. Precisato come sopra il diritto imprescrittibile al risarcimento in relazione al danno strettamente subito dalla vittima, il danno onnicomprensivo di ogni accessorio va liquidato all'attualità in via equitativa ex art. 1226/2056 c.c., in considerazione dell'efferatezza dei fatti, del dolore causato, della necessità di non perdere la memoria di crimini imprescrittibili contro l'umanità
e della necessità di apprestare un rimedio repressivo/risarcitorio in sede di giudizio civile per tali crimini, per cui si reputa congruo, a tale scopo, in linea con la giurisprudenza di merito di questo giudicante sull'argomento, riconoscere e quantificare alla data della presente sentenza l'importo di
€ 100.000,00, oltre agli interessi legali successivi alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo.
Considerato che
per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022 è necessaria l'attivazione in giudizio di ciascun interessato, si deve riconoscere il diritto ad insinuarsi nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 36/2022, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, per l'intero ammontare liquidato solo nel caso sussista un unico erede, altrimenti il diritto spettante e liquidabile dal Fondo suddetto, gestito dal italiano, sarà Controparte_4 corrispondente alla sola somma pro-quota ereditaria di spettanza dell'attore nei casi di concorso permanente con altri coeredi legittimi secondo le norme sulla successione legittima previste dal codice civile italiano. Non si ritiene, infatti, conciliabile con il sistema individuale dell'accesso al
Fondo suddetto una condanna del al pagamento con Controparte_4 denaro pubblico anche di quote di coeredi che non abbiano proposto apposita domanda giudiziale o che non siano intervenuti in giudizio per reclamare la propria quota. Le spese del presente giudizio, non potendo la Repubblica di Germania subire le conseguenze della presente sentenza, e CP_1 non reputandosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri convenuta dotata di legittimazione passiva, vanno compensate in considerazione della peculiarità (sia legislativa che giurisprudenziale) e difficoltà della materia trattata esposta oggettivamente a diversificata esegesi.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui alla precedente motivazione la domanda di risarcimento proposta da
. Dichiara sussistente la responsabilità della Repubblica Parte_3 Controparte_1 convenuta contumace, per il crimine imprescrittibile contro l'umanità dedotto in lite come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e riconosciuto nella parte in motivazione della presente sentenza. Accerta e dichiara la convenuta Controparte_1 contumace, responsabile del danno come riconosciuto e quantificato nella parte in motivazione della presente sentenza e liquidato all'attualità nella somma pari ad € 100.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal giorno successivo alla data della presente sentenza fino al dì del pagamento effettivo, per la cattura e l'uccisione di vittima di crimine di guerra e contro Persona_1
Pagina 9 l'umanità. Accerta e dichiara che, in sostituzione della condanna della Controparte_1
convenuta contumace, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, il
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_9 laddove non siano effettuate le possibili decurtazioni al ricorrere dei presupposti ed in conseguenza dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al suddetto quale gestore del istituito CP_4 CP_8 con l'art. 43 del D.L. n. 36/2022 e successiva L. di conversione, sarà tenuto al pagamento in favore di dell'intero importo di € 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno Parte_1 successivo alla data della presente sentenza e fino al dì del pagamento effettivo, solo nel caso in cui risulti essere l'unico erede di al momento della richiesta di Parte_1 Persona_1 pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione. Nel caso in cui, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, al momento della richiesta di pagamento e di insinuazione nel Fondo ristori di cui all'art. 43 del D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione, sussistano o permangano più coeredi di , anche se Persona_1 non siano stati parti del presente giudizio, il , in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore, sarà tenuto al pagamento della sola quota ereditaria spettante a secondo la disciplina delle quote spettanti agli eredi legittimi in base alle Parte_1 norme del codice civile italiano, defalcandola dall'intero importo risarcitorio sopra liquidato. Spese del presente giudizio compensate.
Roma, 25-11-2025 Il giudice dott. Pietro Persico
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