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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
82/2024 RG PROC. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE REL.
ENRICO LEGNINI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 82/2024 RG PROC. UNIT. avente ad oggetto ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
, nato il [...] ad [...], Parte_1
nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv Giuseppe Danile;
RICORRENTI
nei confronti di:
Controparte_1
(P.IVA , con sede legale in Agrigento, Via Imera n. 201, in persona del suo P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Valerio Schembri;
RESISTENTE
*** esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e, in particolare, il ricorso di
[...]
e che, nel premettere di vantare un credito nei confronti della Parte_1 Parte_2
– il primo in forza di decreto ingiuntivo n. 140/2020 Controparte_1
1 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento per € 44.711,09, oltre accessori;
la seconda in forza di decreto ingiuntivo n. 221/2021 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, per € 25.985,02 oltre accessori –, hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società;
considerato che
la si è costituita contestando la Controparte_1 legittimazione dei ricorrenti, allegando l'abuso dello strumento processuale e contestando, nel merito, l'esistenza di uno stato di insolvenza;
sentiti i procuratori delle parti il procedimento veniva posto in decisione dal Giudice relatore per poter riferire al collegio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, poiché la sede principale della
[...]
si trova nell'ambito di questo circondario;
Controparte_1 ritenuto preliminarmente che sussiste la legittimazione dei ricorrenti;
né è ravvisabile un abuso dello strumento processuale per avere i predetti proposto ricorso finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale poiché, nonostante il tempo trascorso dalla maturazione del diritto, persistono ancora i crediti di lavoro, non contestati, nei confronti della Controparte_1
;
[...]
è poi documentale che le due procedure esecutive intraprese dagli odierni resistenti sono state definite con ordinanze di assegnazione del 10 giugno 2024, notificate in data 19 giugno
2024: il Tribunale di Agrigento ha ordinato sì il pagamento in favore dei creditori assegnatari delle somme staggite presso il terzo pignorato Consorzio ASI di Palermo in liquidazione ma
“per il momento in cui esse diverranno esigibili", non essendovi dunque, allo stato, alcuna estinzione dell'esposizione debitoria;
ulteriormente, è documentale che dopo la notifica delle ordinanze i ricorrenti hanno inviato una diffida al terzo ed alla debitrice il 25.10.2024 senza ottenere alcun riscontro;
al riguardo è pacifico in giurisprudenza che nella procedura di pignoramento presso terzi l'assegnazione non determina l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (v. tra le tante Cass. Sez. 1, sentenza n.
7508/2011); considerato che dal bilancio al 31.12.2023 emerge una esposizione debitoria complessiva pari ad € 2.352.772,00; quindi ben superiore alla soglia di cui all'art. 2 CCII (v. bilancio 2023; non è stata prodotta, invece, una situazione patrimoniale aggiornata); osservato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare 2 se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 17 aprile
2003, n. 6170 e altre conformi); rilevato che, in applicazione dei riportati principi, nel caso in esame non risulta soddisfatta tale condizione;
difatti, sebbene sia stata allegata dalla resistente l'esistenza di due cespiti immobiliari (un capannone industriale sito nel Comune di Favara, Contrada San Benedetto e un appartamento sito nel Comune di Agrigento, Via Imera n. 20) per un valore complessivo indicato nelle perizie di parte - sia pur con stime risalenti all'anno 2018 - di € 2.021.000,00 (€. 1.758.000,00 + €.
263.000,00), la liquidità che potrebbe derivare dall'alienazione non appare di pronto realizzo se si considera che i predetti cespiti fanno ancora parte del patrimonio sociale benché la sia stata posta in liquidazione da oltre sette anni (specificamente, dal Controparte_1 gennaio 2018, come da visura camerale in atti); senza contare che dall'ulteriore produzione documentale dei ricorrenti si evince che gli immobili in questione sono gravati da diverse ipoteche, in favore di istituti bancari, per un importo complessivo di € 2.020.000,00; poi, è vero che sussiste un credito nei confronti del , Controparte_3 che ammonta ad €. 710.884,79, mentre un ulteriore credito indicato per €. 32.754,85 è ancora sub iudice (è pendente impugnazione dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 93/2008 del Tribunale di Marsala favorevole per la resistente);
i suddetti importi, tuttavia, non sarebbero sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali: difatti, al di là dei valori risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore, sussiste una ingente esposizione debitoria segnalata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, superiore ai crediti sopra riferiti e, specificamente, per la complessiva somma di € 834.975,90, senza che siano in corso rottamazioni (v. prospetto aggiornato al 13 gennaio 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione in atti);
è evidente quindi che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dovendo evidenziarsi, peraltro, che la persistenza dell'esposizione debitoria nei confronti dei ricorrenti, nonostante il tempo trascorso dalla maturazione del diritto, valutata unitamente all'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, con iscrizioni a ruolo risalenti al 2016 (v. prospetto Agenzia delle Entrate Riscossione) sono indicative dello stato di insolvenza della resistente;
3 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA , con sede legale in Agrigento, Via Imera n. 201, in
[...] P.IVA_1 persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore la dr.ssa con studio in Agrigento, che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il giorno 12 giugno 2025 alle ore
10:30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai 4 creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE REL.
ENRICO LEGNINI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 82/2024 RG PROC. UNIT. avente ad oggetto ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
, nato il [...] ad [...], Parte_1
nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv Giuseppe Danile;
RICORRENTI
nei confronti di:
Controparte_1
(P.IVA , con sede legale in Agrigento, Via Imera n. 201, in persona del suo P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Valerio Schembri;
RESISTENTE
*** esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e, in particolare, il ricorso di
[...]
e che, nel premettere di vantare un credito nei confronti della Parte_1 Parte_2
– il primo in forza di decreto ingiuntivo n. 140/2020 Controparte_1
1 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento per € 44.711,09, oltre accessori;
la seconda in forza di decreto ingiuntivo n. 221/2021 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, per € 25.985,02 oltre accessori –, hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società;
considerato che
la si è costituita contestando la Controparte_1 legittimazione dei ricorrenti, allegando l'abuso dello strumento processuale e contestando, nel merito, l'esistenza di uno stato di insolvenza;
sentiti i procuratori delle parti il procedimento veniva posto in decisione dal Giudice relatore per poter riferire al collegio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, poiché la sede principale della
[...]
si trova nell'ambito di questo circondario;
Controparte_1 ritenuto preliminarmente che sussiste la legittimazione dei ricorrenti;
né è ravvisabile un abuso dello strumento processuale per avere i predetti proposto ricorso finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale poiché, nonostante il tempo trascorso dalla maturazione del diritto, persistono ancora i crediti di lavoro, non contestati, nei confronti della Controparte_1
;
[...]
è poi documentale che le due procedure esecutive intraprese dagli odierni resistenti sono state definite con ordinanze di assegnazione del 10 giugno 2024, notificate in data 19 giugno
2024: il Tribunale di Agrigento ha ordinato sì il pagamento in favore dei creditori assegnatari delle somme staggite presso il terzo pignorato Consorzio ASI di Palermo in liquidazione ma
“per il momento in cui esse diverranno esigibili", non essendovi dunque, allo stato, alcuna estinzione dell'esposizione debitoria;
ulteriormente, è documentale che dopo la notifica delle ordinanze i ricorrenti hanno inviato una diffida al terzo ed alla debitrice il 25.10.2024 senza ottenere alcun riscontro;
al riguardo è pacifico in giurisprudenza che nella procedura di pignoramento presso terzi l'assegnazione non determina l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (v. tra le tante Cass. Sez. 1, sentenza n.
7508/2011); considerato che dal bilancio al 31.12.2023 emerge una esposizione debitoria complessiva pari ad € 2.352.772,00; quindi ben superiore alla soglia di cui all'art. 2 CCII (v. bilancio 2023; non è stata prodotta, invece, una situazione patrimoniale aggiornata); osservato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando la società è in liquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare 2 se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 6 settembre 2006, n. 19141; Cass. 17 aprile
2003, n. 6170 e altre conformi); rilevato che, in applicazione dei riportati principi, nel caso in esame non risulta soddisfatta tale condizione;
difatti, sebbene sia stata allegata dalla resistente l'esistenza di due cespiti immobiliari (un capannone industriale sito nel Comune di Favara, Contrada San Benedetto e un appartamento sito nel Comune di Agrigento, Via Imera n. 20) per un valore complessivo indicato nelle perizie di parte - sia pur con stime risalenti all'anno 2018 - di € 2.021.000,00 (€. 1.758.000,00 + €.
263.000,00), la liquidità che potrebbe derivare dall'alienazione non appare di pronto realizzo se si considera che i predetti cespiti fanno ancora parte del patrimonio sociale benché la sia stata posta in liquidazione da oltre sette anni (specificamente, dal Controparte_1 gennaio 2018, come da visura camerale in atti); senza contare che dall'ulteriore produzione documentale dei ricorrenti si evince che gli immobili in questione sono gravati da diverse ipoteche, in favore di istituti bancari, per un importo complessivo di € 2.020.000,00; poi, è vero che sussiste un credito nei confronti del , Controparte_3 che ammonta ad €. 710.884,79, mentre un ulteriore credito indicato per €. 32.754,85 è ancora sub iudice (è pendente impugnazione dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 93/2008 del Tribunale di Marsala favorevole per la resistente);
i suddetti importi, tuttavia, non sarebbero sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali: difatti, al di là dei valori risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore, sussiste una ingente esposizione debitoria segnalata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, superiore ai crediti sopra riferiti e, specificamente, per la complessiva somma di € 834.975,90, senza che siano in corso rottamazioni (v. prospetto aggiornato al 13 gennaio 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione in atti);
è evidente quindi che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dovendo evidenziarsi, peraltro, che la persistenza dell'esposizione debitoria nei confronti dei ricorrenti, nonostante il tempo trascorso dalla maturazione del diritto, valutata unitamente all'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, con iscrizioni a ruolo risalenti al 2016 (v. prospetto Agenzia delle Entrate Riscossione) sono indicative dello stato di insolvenza della resistente;
3 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA , con sede legale in Agrigento, Via Imera n. 201, in
[...] P.IVA_1 persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 nomina la dott.ssa Silvia Capitano Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore la dr.ssa con studio in Agrigento, che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce in ragione della presumibile complessità della procedura, il giorno 12 giugno 2025 alle ore
10:30 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai 4 creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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