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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3626 r.g.a.c. dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giannico Stefania, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con , che dalla loro unione era nato il Controparte_1 figlio il 26.05.2015 e che con ordinanza del 22.07.2020 il Tribunale di Taranto aveva Per_1 regolamentato il regime di affidamento, collocazione, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore, adiva questo Tribunale chiedendo la modifica delle statuizioni in vigore, essendo intervenute, medio tempore, circostanze modificative degli assetti valutati dal Giudice precedentemente adito;
in particolare, chiedeva disporre l'affidamento esclusivo del figlio, non avendo il resistente mai adempiuto agli obblighi assunti ed essendosi anzi disinteressato totalmente alle esigenze affettive e materiali del minore;
ed invero, a causa delle gravi inadempienze dell'Epifania e degli esigui redditi da ella percepiti, era stata costretta a ricorrere sempre più frequentemente all'aiuto dei suoi genitori;
sottolineava altresì che l'Epifania era sottoposto al regime di detenzione per la commissione di gravi reati.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 21.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va evidenziata in primo luogo la fondatezza della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore formulata dalla Per_1 ricorrente;
ed infatti, l'Epifania, sottraendosi all'obbligo di mantenimento previsto dal
Tribunale, ha fatto mancare il supporto materiale necessario alla crescita e allo sviluppo del figlio minore;
egli, inoltre, rifiutandosi di esercitare con continuità il suo diritto di visita, ha negato l'indispensabile supporto morale di cui all'art. 147 c.c..
Il protrarsi del disinteresse del padre nei confronti del figlio, giustificano ampiamente, allo stato, la deroga al principio della bigenitorialità in relazione all'affidamento della prole minorenne, legittimando, per la loro gravità, l'affido esclusivo del minore alla madre. Per_1
D'altro canto, l , rimanendo contumace, nulla ha inteso controdedurre alle CP_1 argomentazioni avverse.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente ha invece evidenziato la congruità dei provvedimenti in vigore, deducendo che la corresponsione da parte dell' della somma CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, rispecchia la situazione personale delle parti e della prole.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_1
2) condanna il convenuto a rimborsare allo stato le spese di lite che liquida in euro 1.000,00; oltre RSG, IVA e CAP.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3626 r.g.a.c. dell'anno 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giannico Stefania, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con , che dalla loro unione era nato il Controparte_1 figlio il 26.05.2015 e che con ordinanza del 22.07.2020 il Tribunale di Taranto aveva Per_1 regolamentato il regime di affidamento, collocazione, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore, adiva questo Tribunale chiedendo la modifica delle statuizioni in vigore, essendo intervenute, medio tempore, circostanze modificative degli assetti valutati dal Giudice precedentemente adito;
in particolare, chiedeva disporre l'affidamento esclusivo del figlio, non avendo il resistente mai adempiuto agli obblighi assunti ed essendosi anzi disinteressato totalmente alle esigenze affettive e materiali del minore;
ed invero, a causa delle gravi inadempienze dell'Epifania e degli esigui redditi da ella percepiti, era stata costretta a ricorrere sempre più frequentemente all'aiuto dei suoi genitori;
sottolineava altresì che l'Epifania era sottoposto al regime di detenzione per la commissione di gravi reati.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 21.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va evidenziata in primo luogo la fondatezza della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore formulata dalla Per_1 ricorrente;
ed infatti, l'Epifania, sottraendosi all'obbligo di mantenimento previsto dal
Tribunale, ha fatto mancare il supporto materiale necessario alla crescita e allo sviluppo del figlio minore;
egli, inoltre, rifiutandosi di esercitare con continuità il suo diritto di visita, ha negato l'indispensabile supporto morale di cui all'art. 147 c.c..
Il protrarsi del disinteresse del padre nei confronti del figlio, giustificano ampiamente, allo stato, la deroga al principio della bigenitorialità in relazione all'affidamento della prole minorenne, legittimando, per la loro gravità, l'affido esclusivo del minore alla madre. Per_1
D'altro canto, l , rimanendo contumace, nulla ha inteso controdedurre alle CP_1 argomentazioni avverse.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente ha invece evidenziato la congruità dei provvedimenti in vigore, deducendo che la corresponsione da parte dell' della somma CP_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, rispecchia la situazione personale delle parti e della prole.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre;
Per_1
2) condanna il convenuto a rimborsare allo stato le spese di lite che liquida in euro 1.000,00; oltre RSG, IVA e CAP.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.07.2025.
Il Presidente est.
Martino Casavola
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