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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 736/2023 R.G. promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale SCF Parte_1
COSTRUZIONI (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cena, in forza di procura P.IVA_1 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
Torino, via Del Carmine n. 31, presso lo studio del suo difensore, nonché all'indirizzo PEC
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APPELLANTE
Contro
, in qualità di titolare della ditta individuale EN LE (PI. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Torino, C.so Re Umberto n. 32, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
LO IA, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO e APP. INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1774/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
26/04/2023
- Contratto di subappalto
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE accogliere il qui proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 1774/2023, resa in data
21.04.2023 dal Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dr.
Fabrizio Alessandria, nel procedimento R.G. n. 5564/2021, pubblicata in data 26.04.2023 (Repert. n.
4528/2023 del 26.04.2023), notificata a mezzo pec in data 27.04.2023 e, per l'effetto:
In via principale
Respingere tutte le avverse domande in quanto improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., per i motivi di cui in narrativa, mandando assolta
, in persona della titolare sig.ra Controparte_2 Parte_1
, da qualsivoglia pretesa avversaria;
[...]
In via riconvenzionale
Accertati i gravi inadempimenti contrattuali in cui è incorsa la controparte e l'indebita pretesa di corrispettivi non dovuti per opere mai eseguite da parte attrice, ed accertato il danno patito da
[...]
in persona della titolare sig.ra Controparte_2 Parte_1
, a fronte del grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa la controparte, dichiarare
[...]
tenuto e condannare , in persona del titolare Controparte_3
, a restituire e/o risarcire i danni patiti da Controparte_1 Controparte_2
in persona della titolare sig.ra , per corrispettivi versati in
[...] Parte_1
favore di parte attrice per lavorazioni mai eseguite e per maggiori costi sopportati per il completamento delle opere per cui è causa e pari ad Euro 18.790,74, o quella veriore o diversa misura che verrà accertata o ritenuta dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo.
Ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
Accogliere il qui proposto appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitare l'eventuale condanna dell'odierna appellante al versamento dell'importo corrispondente alle sole opere che risultassero effettivamente eseguite da NE IL, con esclusione di quelle dubbie.
pagina 2 di 20 Con compensazione integrale – o, in via ulteriormente subordinata, quantomeno parziale – delle spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge, del presente grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: in riforma dell'ordinanza del 4.12.2023, previo rinvio della presente causa, prima sia trattenuta a decisione, al fine di provvedere in merito alle istanze istruttorie proposte nel proprio atto di appello, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia ammettere le prove come articolate nelle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. di primo grado, così come ritrascritte nell'atto di appelloche.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra nella sua qualità di titolare della Controparte_2
, in quanto del tutto infondato in fatto ed in Controparte_2
diritto e, per l'effetto, confermare (con modifica della motivazione in punto riconoscimento delle opere dubbie) la sentenza del Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, n. 1774/2023 emessa il 21/04/2023
e pubblicata il 26/04/2023, ma riducendo le spese liquidate per il giudizio di primo grado ad €
9.405,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. ed oltre ad € 786,00 per esposti esenti iva;
IN VIA SUBORDINATA, per il caso in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere non riconoscibili le opere dubbie:
- Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra nella sua qualità di titolare Controparte_2 dell'impresa individuale , al pagamento in Controparte_2 favore dell'appellato della somma imponibile di € 35.748,97, riducendo le spese liquidate per il giudizio di primo grado ad € 9.405,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa ed oltre ad € 786,00 per esposti esenti iva.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE:
- Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra nella sua qualità di titolare Controparte_2 dell'impresa individuale , al pagamento in Controparte_2 favore del sig. nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale EN Controparte_1
LE di IL ES, degli interessi moratori ex D.lgs 231/2022 sulla somma capitale che
pagina 3 di 20 verrà riconosciuta con decorrenza dal 12/05/2020, o in subordine, degli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. decorrenti dalla data della domanda di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ditta individuale conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_3
di Torino la ditta individuale , chiedendo il pagamento della Controparte_2
somma di euro 85.447,23, oltre IVA, ed oltre interessi moratori dal 12/5/2020, a titolo di corrispettivo residuo per le opere elettriche e meccaniche (impianti termoidraulici) ad essa subappaltate dalla
[...]
nel cantiere in Rivalta di Torino, precisando come tale importo fosse dovuto sia per opere CP_2
previste in contratto, non integralmente saldate, sia per opere extracontratto realizzate.
Si costituiva in giudizio la , contestando le avversarie pretese Controparte_2
e sostenendo che le opere di cui veniva chiesto il pagamento non erano in realtà state eseguite.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell'inadempimento della controparte, pari ai maggiori costi sostenuti per il completamento delle opere non realizzate dalla NE IL, quantificati in euro 43.725,28; nonché chiedeva la restituzione dell'importo di euro 27.130,30, pari alle maggiori somme versate ad NE IL rispetto alle opere effettivamente eseguite, visto che nel corso dell'esecuzione del contratto erano stati versati acconti per euro 74.000,00.
La causa veniva istruita - nonostante la deduzione di prove orali da parte di entrambe le parti - esclusivamente a mezzo di CTU, conferendo incarico al consulente tecnico nominato di indicare le opere effettivamente eseguite dalla NE IL, distinguendo tra quelle previste in contratto e quelle extra contratto, quantificandone il valore sulla base dei prezzi concordati, quali desumibili dal corrispettivo a corpo fissato in contratto, o, in difetto, sulla base degli ordinari prezzi di mercato. Nel caso di dubbio, circa l'effettiva realizzazione di determinate opere, il c.t.u. avrebbe dovuto indicare tale circostanza ed eseguire quindi un secondo conteggio, che contemplasse le opere di cui era incerta la realizzazione da parte di NE IL. Al c.t.u. veniva altresì chiesto di riferire circa i maggiori costi, rispetto a quelli pattuiti, che fossero stati documentati da parte convenuta, per il completamento delle opere, a seguito della revoca intervenuta in data 17/07/2019 da parte della committente.
All'esito della CTU, nel precisare le conclusioni, entrambe le parti riducevano le loro originarie domande, per cui NE IL chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di € 45.617,42, mentre la chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di € 18.790,74, Controparte_2
a titolo di maggiori costi.
pagina 4 di 20 2. Il Tribunale di Torino pronunciava in data 26/04/2023 sentenza, con cui condannava la
[...]
al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
della somma di euro 45.617,42, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché condannava parte convenuta all'integrale rimborso delle spese di lite e poneva a suo carico anche le spese di CTU.
La decisione è stata fondata sulle risultanze della CTU, sull'assunto che "le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti".
Con la motivazione della sentenza il primo Giudice ha confermato il rigetto delle istanze di prova orale, formulate da entrambe le parti, ritenendo che, avendo le prove la finalità di dimostrare chi fosse il soggetto esecutore delle opere, l'escussione dei testi non avrebbe potuto risolvere le situazioni dubbie
Part evidenziate dal c.t.u., dal momento che in cantiere avevano operato più artigiani, su più lotti del;
si trattava inoltre di opere eseguite nel 2019, per cui, in assenza di puntuali progetti esecutivi, non era ragionevole ipotizzare che gli artigiani potessero ricordare con certezza quali opere avessero eseguito e su quali lotti.
La prova delle opere eseguite si è quindi fondata sulla documentazione prodotta da parte attrice
(preventivi, certificazioni di conformità, prospetti, rapporti di lavoro), da valutarsi alla luce delle contestazioni mosse da e delle regole di certezza tecnica individuate dal c.t.u. Controparte_2
Il Tribunale è così pervenuto a ritenere eseguite opere elettriche per complessivi 50.207,00, di cui opere extra capitolato per euro 8.860,00; ed opere meccaniche per il valore di euro 69.410,42, oltre ad opere dubbie per euro 908,45.
Conseguentemente, detratto da quell'importo complessivo, pari ad euro 119.617,00, quanto pacificamente versato in acconto (pari a euro 74.000,00), e non considerando le opere dubbie, è stato quantificato il residuo ancora dovuto da nella somma di € Controparte_4
45.617,42, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La domanda riconvenzionale della è stata invece respinta per Controparte_2
carenza di prova, in quanto le fatture delle altre ditte artigiane, prodotte da parte convenuta allo scopo di dimostrare che il completamento delle opere aveva dovuto essere affidato a terzi, non consentivano di comprendere a quali opere esse si riferissero, non essendoci un riferimento ai lotti e alle specifiche lavorazioni eseguite, Neppure l'istruttoria orale, richiesta dalla parte, avrebbe potuto offrire elementi ulteriori, valendo anche in questo caso le considerazioni già svolte riguardo all'inutilità della prova testimoniale sul punto.
La sentenza condannava infine la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2
, liquidate in base allo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00. Controparte_3
pagina 5 di 20
3. Il presente giudizio d'appello
Avverso tale sentenza, notificata in data 27/04/2023, ha proposto tempestivo appello Parte_1
, in qualità di titolare della ditta individuale con atto di citazione notificato
[...] Controparte_2 in data 29/05/2023, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di essere assolta dalle domande proposte nei suoi confronti dalla NE IL, con condanna dell'appellato a restituire l'importo ricevuto per lavorazioni non eseguite e a risarcire i danni, per i maggiori costi sopportati dalla committente, il tutto pari al complessivo importo di € 18.790,74.
In subordine, l'appellante ha chiesto che la sentenza sia riformata con limitazione della sua condanna al pagamento dell'importo corrispondente alle opere effettivamente eseguite da NE IL.
Si è costituito in giudizio , in qualità di titolare della ditta individuale NE Controparte_1
IL, chiedendo la reiezione dell'appello, nonché proponendo appello incidentale, diretto ad ottenere il riconoscimento degli interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231/2002, dal 12/05/2020, o in subordine gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
Con il primo motivo d'appello deduce la nullità della sentenza per incongruità Parte_1
e/o contraddittorietà della motivazione.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia recepito le conclusioni della CTU, senza prendere posizione sulle critiche precise e puntuali mosse dalla difesa della parte convenuta. Sostiene infatti che quando, come nel caso di specie, la parte muove critiche precise e puntuali, supportate da elementi probatori concreti e decisivi per la soluzione della controversia, il giudice è tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattende.
Pertanto, non integrerebbe un'adeguata motivazione l'utilizzo di espressioni quali "fondato convincimento", ovvero "piena condivisibilità" dell'elaborato peritale, in assenza dell'illustrazione delle ragioni su cui quelle valutazioni riposano.
Assume l'appellante che, laddove correttamente considerate, le critiche mosse all'elaborato peritale dalla avrebbero potuto condurre a soluzioni diverse da quelle in concreto adottate. Controparte_2
Il motivo così espresso - al di là del rinvio alle critiche, che saranno poi “ripresentate” nell'atto d'appello - si risolve in una mera petizione di principio ed è in sé inammissibile, in quanto carente dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., limitandosi astrattamente ad imputare al Giudice di non avere preso analiticamente in considerazione le osservazioni critiche mosse alla CTU espletata in primo grado, senza specificare quali siano le critiche non esaminate, né tanto meno argomentare in ordine alla fondatezza e idoneità di quei rilievi critici a condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti, tale da incidere sull'esito della decisione.
pagina 6 di 20 Con il secondo motivo d'impugnazione viene invece censurata l'erroneità della motivazione, in merito alla reiezione delle istanze istruttorie, nonché dedotta la nullità e/o inattendibilità dell'elaborato peritale, in quanto esplorativo.
Sostiene parte appellante che l'ingresso della prova orale richiesta avrebbe consentito non solo di comprovare chi fosse stato l'effettivo esecutore delle opere nelle situazioni di dubbio individuate dal c.t.u., ma anche chi fosse stato l'esecutore di altre opere che il c.t.u. ha incongruamente attribuito ad
NE IL, e ciò nonostante le contestazioni mosse da sulla base di Controparte_2
documentazione prodotta e incomprensibilmente non vagliata né dal c.t.u., né dal Giudice.
Aggiunge parte appellante come lo stesso c.t.u., ing. , abbia riconosciuto che la documentazione Per_1
prodotta "non comprova né smentisce l'esecuzione degli impianti da parte della ditta attrice", tanto da aver affermato egli stesso che nel prosieguo della causa sarebbe stato opportuno chiarire, tramite prove testimoniali, chi fosse stato il soggetto esecutore delle opere per le quali non vi era intesa tra le parti.
Quanto espresso dal c.t.u., da un lato, comproverebbe la fondatezza delle contestazioni della
[...] riguardo all'attendibilità e adeguatezza dell'elaborato peritale a fondare la decisione;
CP_2 dall'altro, smentirebbe la premessa fattuale, in base alla quale il primo Giudice ha ritenuto non ammissibili le prove orali, atteso che nel periodo, a cui si riferiscono le fatture emesse da ditte terze, i lavori erano in corso solo sul Lotto 5, dal momento che il permesso di costruire del Lotto 4 è stato rilasciato solo ad aprile del 2020. Inoltre, tra i soggetti chiamati come testimoni vi erano anche gli acquirenti delle tre ville vendute nel luglio del 2019, i quali ben avrebbero potuto riferire circa la consistenza delle opere all'interno delle abitazioni da essi acquistate.
Chiede pertanto parte appellante l'ammissione delle prove orali non ammesse nel giudizio di primo grado e ritrascritte nell'atto d'appello.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
In primo luogo, quanto espresso dal c.t.u., riguardo all'opportunità di chiarire le circostanze di fatto, per cui vi era incertezza, attraverso l'assunzione di ulteriori elementi di prova, non può certo tradursi in una valutazione di ammissibilità e rilevanza degli specifici capi di prova articolati dalla parte, valutazione che è ovviamente rimessa al Giudice.
Il c.t.u. si è limitato ad una condivisibile osservazione in una situazione, quale è quella oggetto di causa, in cui le parti non hanno provveduto a formare alcuna contabilità di cantiere, sicché, al di là della documentazione redatta dalla NE IL, non vi sono documenti da cui evincere le fasi di avanzamento, o completamento, delle lavorazioni subappaltate ad NE IL, prima del recesso dal contratto da parte della Controparte_2
pagina 7 di 20 Con ordinanza emessa dal Consigliere Istruttore in data 04/12/2023 le istanze istruttorie riformulate nel presente grado d'appello sono state respinte, sulla base di argomentazioni che in questa decisionale vengono condivise.
Parte appellante ha chiesto infatti l'ammissione delle prove orali, per interrogatorio formale e testi, già dedotte in primo grado, richiamando e riportando nell'atto d'appello tutti i capi (da 1 a 90), articolati in materia diretta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nonché quelli in materia contraria, dedotti con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., limitandosi ad indicare in modo sintetico, secondo quanto sopra riassunto, come quelle a suo avviso potrebbero chiarire chi sia stato il soggetto esecutore delle opere.
Come già osservato con la citata ordinanza, “l'ammissione in grado d'appello delle istanze istruttorie disattese dal primo Giudice deve essere sorretta da uno specifico motivo di gravame, che, nel rispetto dell'art. 342, co. 1, nn. 2 e 3, indichi, con riferimento alla parte della sentenza oggetto di censura, la rilevanza del mezzo di prova, e la diversa ricostruzione fattuale a cui condurrebbe - a modifica della decisione impugnata - l'esito positivo della prova…
…l'appellante non tiene in alcun modo conto, nel reiterare integralmente le istanze istruttorie orali – ivi comprese quelle in materia contraria – di quanto ricostruito nel corso dell'indagine peritale, per la parte in cui vi sono state indicazioni concordi delle parti, riproponendo invece in modo indiscriminato tutto il thema probadum del giudizio di primo grado, benché il giudizio d'appello non possa consistere in un riesame dell'intera controversia, sulla base di generali argomentazioni critiche.”
Il giudizio d'appello non è infatti un novum iudicium, nel quale possa essere riesaminata l'intera materia già sottoposta al primo giudice, bensì è una revisio prioris istantiae, e dunque un riesame da compiere entro il perimetro delineato dai motivi di gravame, per cui la materia e le questioni già oggetto del giudizio di primo grado sono suscettibili di essere rivalutate solo se esse siano investite da censure specifiche, che ne impongano un rinnovato esame.
Nel caso di specie è stata, da un punto di vista generale, criticata la valutazione sulla base della quale il
Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale non sarebbe stata utile a dirimere le situazioni di dubbio circa il soggetto esecutore delle opere.
Tale critica può anche essere condivisa in linea di principio, poiché la valutazione di ammissibilità/inammissibilità di una prova non può essere formulata sulla base di una prognosi, fondata su massime di esperienza, riguardo a ciò che il teste potrà essere, o meno, in grado di
“ricordare con certezza” (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Altre sono piuttosto le ragioni d'inammissibilità delle prove, da ravvisarsi nella loro genericità, atteso che i capi su cui dovrebbero essere chiamati a deporre i titolari delle imprese terze, che avrebbero pagina 8 di 20 completato o eseguito lavori già affidati ad NE IL, non contengono alcuna indicazione specifica delle opere che quelli avrebbero eseguito, deficit questo presente in termini del tutto analoghi nelle fatture prodotte ed emesse da quelle imprese terze (Zeroundici s.n.c., e Controparte_5 [...]
), che recano causali del tipo “lavori eseguiti per vostro ordine e conto luglio 2019”;”lavori per CP_6
vostro ordine e conto presso cantiere di Rivalta via N. Revelli”; “acconti lavori impianti elettrici e tecnologici presso cantiere via Revelli a Rivalta”; mentre le fatture della che Controparte_5
riportano delle indicazioni di maggior dettaglio, riportano anche l'esecuzione di opere elettriche all'interno di ville diverse da quelle vendute nel luglio del 2019 (la1A , 3A e 3B), e quelle sono opere che il c.t.u. ha riconosciuto (v. Tabella 15 allegata alla CTU) in misura estremamente ridotta, rispetto alle richieste della NE IL, sicché l'esistenza di quella documentazione fiscale non risulta inconciliabile con la ricostruzione operata dal c.t.u.
Ma soprattutto - ed è questo l'aspetto per il quale il motivo di gravame è fondamentalmente carente - nella presente sede non viene indicato, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. - anche sulla base di concordi indicazioni provenienti dalle parti - se e in che modo le prove orali, o meglio alcune di quelle prove, che dovrebbero essere indicate in maniera specifica, sarebbero idonee, a condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti, e cioè ad un diverso accertamento circa la quantità di opere, di cui è stata attribuita l'esecuzione alla ditta di . Controparte_1
Parte appellante, vista la motivazione con cui l'ordinanza ha respinto le richieste di prove orale formulate nel presente grado di giudizio, con la comparsa conclusionale ha cercato di sopperire alle carenze evidenziate, sostenendo l'essenzialità delle prove richieste ed indicando a pag. 6 e ss. quelle che risulterebbero decisive in relazione ai diversi motivi d'appello.
Si tratta di un'integrazione inammissibile, oltre che, in ogni caso, inidonea a sopperire alle carenze intrinseche ai motivi d'impugnazione.
È evidente, infatti, come gli scritti conclusionali siano deputati unicamente a sviluppare le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi in fatto e diritto già proposte con l'atto d'appello, nonché a confutare le tesi avversarie, non potendo in alcun modo essere aggiunti elementi ulteriori a completamento dei motivi di gravame.
Del resto, le integrazioni, o precisazioni, operate con la comparsa conclusionale non varrebbero a superare le criticità sopra evidenziate, limitandosi ad indicare i soggetti che sarebbero informati sui diversi temi, senza minimamente affrontare la questione della specificità delle circostanze articolate a prova, non potendo certo il teste, quand'anche informato sui fatti che sarebbero rilevanti ai fini della decisione, essere liberamente interrogato sui fatti di causa.
pagina 9 di 20 Con il terzo motivo d'appello denuncia la violazione degli artt. 2727, 2729 e Parte_1
2697 c.c. e l'omessa, erronea o contradditoria motivazione della sentenza, asserendo che il Giudice non avrebbe chiarito, nonostante le puntuali censure mosse dal proprio c.t.p. alla quantificazione delle opere effettuata dal c.t.u., le ragioni per cui ha ritenuto, attraverso un integrale richiamo delle risultanze della CTU, provato il credito della NE IL.
Il motivo espone, invero, in maniera disarticolata una pluralità di rilievi, incorrendo nel medesimo difetto sopra evidenziato, consistente nel non indicare in modo specifico quali osservazioni/contestazioni mosse alla CTU, sarebbero rimaste prive di esame e risposta da parte del
Tribunale. Peraltro, il motivo pretermette totalmente di considerare come buona degli elementi su cui si
è fondato l'accertamento svolto dal c.t.u. siano stati condivisi tra le parti, tanto che parte appellante ripropone nella presente sede alcuni dei rilievi già accolti nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali di primo grado.
Anzitutto parte appellante addebita in modo del tutto apodittico al c.t.u. di non avere eseguito alcun sopralluogo, laddove era chiaro, prima di tutto alle parti, come quell'adempimento sarebbe stato del tutto superfluo, visto che, al momento dello svolgimento delle operazioni peritali, e cioè tra il 2021 e il
2022, tutte le opere erano state completate e gli immobili venduti, per cui alcuna utilità avrebbe avuto visionare gli immobili, se lo scopo doveva essere quello di individuare e computare le opere realizzate dalla NE IL prima del recesso da parte di Controparte_2
Ciò posto, non è vero che il c.t.u. abbia fondato la sua ricostruzione solo sulla documentazione di formazione unilaterale proveniente dal subappaltatore (preventivi, certificazioni di conformità, prospetti, rapporti di lavoro), al di là del fatto che i preventivi, con l'indicazione di un prezzo a corpo, per tutte le opere in esse elencate, sono stati accettati dalla e dunque sono documenti Controparte_2
contrattuali, che comprovano le opere subappaltate ed il corrispettivo complessivamente pattuito per esse.
Per il resto, il c.t.u. ha esposto in dettaglio le rispettive posizioni delle parti, dando atto di quali fossero le opere sulla cui esecuzione esse concordavano e quali fossero invece le opere controverse, indicando se vi fossero, o meno, elementi tali da consentire di attribuire le opere per cui vi era contestazione alla
NE IL, ovvero se tali elementi fossero carenti e quindi si trattasse di opere “dubbie”.
Con riferimento agli impianti elettrici, cui si riferisce la Tabella 15 allegata alla relazione di CTU, il consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto: quanto alle tre ville vendute, realizzato il numero di punti luce indicati nel preventivo del 11/03/2018, osservando come quel numero, non fosse stato contestato da il quadro elettrico è Controparte_2
stato ritenuto completo, anche in considerazione delle dichiarazioni di conformità rilasciate da NE
pagina 10 di 20 IL, analogamente è stato ritenuto per l'impianto TV, e per l'impianto centrale termica, in relazione al quale è stata rilasciata la certificazione di conformità; mentre per l'impianto citofonico e quello antifurto ha preso atto di come la stessa NE IL abbia riconosciuto di avere eseguito solo le tracce nei muri e così pure per l'impianto fotovoltaico non è stato fornito e posato l'inverter; con riferimento alle tre ville, ancora invendute al momento dell'interruzione dei lavori a luglio del
2019, il c.t.u. anche in questo caso ha considerato come il numero dei punti contabilizzato da NE
IL fosse corrispondente a quello indicato nel capitolato e non fosse stato contestato da
[...]
con la propria comparsa di costituzione, salvo ridurre il prezzo a quanto dovuto solo per le CP_2
tracce e i corrugati;
non ha invece reputato realizzato il quadro elettrico e l'impianto di messa a terra, stante l'assenza delle dichiarazioni di conformità; per l'impianto citofonico ha rilevato come la stessa NE IL avesse indicato di avere eseguito solo le tracce nei muri, che il c.t.u. ha ritenuto, per logica di cantiere, fossero state eseguite contestualmente all'esecuzione delle tracce dell'impianto elettrico;
nulla è stato riconosciuto per l'impianto centrale termica, concordando le parti sul fatto che nulla fosse stato fatto da
NE IL;
per l'impianto fotovoltaico è stato escluso il prezzo dell'inverter che NE IL ha riconosciuto di non avere fornito.
Analoghi criteri di valutazione sono stati seguiti dal c.t.u. nel determinare le opere termoidrauliche eseguite dalla NE IL, di cui alla Tabella 16, anche in questo caso partendo dalle posizioni condivise tra le parti, quindi considerando le foto prodotte da NE IL, dalle quali poteva desumersi quali lavorazioni fossero state realizzate prima di lasciare il cantiere, oltre ad applicare dei criteri logici, tenendo conto di quale fosse lo stato di avanzamento lavori al mese di luglio 2019; per altre opere, come la fornitura e messa in opera delle caldaie, che NE IL ha sostenuto di avere eseguito per tutte le sei ville del Lotto 5, il c.t.u. ha conteggiato solo le tre caldaie relative alle ville vendute, in assenza di riscontri riguardo alle restanti tre unità, ed analoghe considerazioni sono state fatte anche per lo scambiatore secondario e la canna fumaria;
per alcuni elementi, strettamente connessi ad opere che ha riconosciuto eseguite da NE IL, è stato ritenuto che anche Controparte_2
quegli elementi fossero stati forniti dal subappaltatore (così è stato per il Kit di collegamento
Cont dell'impianto a pannelli solari, essendo riconosciuto da la fornitura da parte di NE IL sia Contr Contr del serbatoio che della linea in acciaio di collegamento tra il serbatoio e i pannelli solari).
Il c.t.u. ha poi individuato ed analiticamente riassunto nelle Tabelle 15 e 16, allegate alla relazione peritale, le opere, sia elettriche, che meccaniche, per le quali era dubbia l'attribuzione ad NE
IL, difettando, a fronte della contestazione da parte di elementi per stabilire chi Controparte_2
le avesse realizzate.
pagina 11 di 20 Tali opere dubbie, per quanto riguarda l'impianto elettrico, sono state quantificate nell'importo di €
8.960,00, mentre, per gli impianti termoidraulici, le opere dubbie sono state dal c.t.u. quantificate nell'importo di € 908,45.
Riguardo a tali valutazioni parte appellante muove alcune censure di carattere generale, inidonee a condurre ad una diversa ricostruzione.
Osserva l'appellante come il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti da parte di
NE IL sia stato ritenuto un elemento indiziario sufficiente a dimostrare la realizzazione di quegli impianti, e ciò benché con riferimento ad un impianto, quello di trattamento aria, per il quale pure era stata rilasciata la certificazione di conformità, la stessa NE IL avesse riconosciuto di non averlo eseguito, circostanza questa che dimostrerebbe l'inattendibilità delle certificazioni rilasciate.
Il ragionamento proposto dalla è fallace. Controparte_2
Il rilascio della certificazione di conformità e la sua accettazione da parte del committente, non può che far presumere che l'impianto, cui la certificazione si riferisce, sia stato completato in tutte le sue parti e ne sia stata verificata la funzionalità. Tale presunzione viene, ovviamente, meno in presenza di elementi di segno contrario, quale è il riconoscimento da parte del soggetto esecutore delle opere di non averle realizzate o di non averle completate.
In tal senso il c.t.u. non ha computato in favore di NE IL l'impianto di trattamento aria (v. pag. 25 relazione CTU), ma ha correttamente, per contro, rilevato come sia stata a Controparte_2
richiedere in data 04/07/2019 ad NE IL le certificazioni di conformità relative alle tre ville di cui era prossima la vendita, con ciò riconoscendo che quegli impianti erano stati ultimati.
Per il resto, parte appellante fa genericamente riferimento alle contestazioni da essa mosse ai docc. da
13 a 18 prodotti da NE IL, cui il Giudice avrebbe attribuito rilevanza, salvo osservare che quella documentazione è stata “per buona parte” smentita dallo stesso c.t.u.
La doglianza appare oscura: il Giudice ha fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU, per cui se il consulente tecnico ha ritenuto quella documentazione, di formazione unilaterale, inattendibile e non ha basato su di essa la propria ricostruzione, non si comprende come quella documentazione abbia potuto essere altrimenti valorizzata dal Giudice ai fini della sua decisione.
Lamenta poi l'appellante che non sia stato tenuto in considerazione il capitolato Edilcem, ai fini
“dell'interpretazione delle obbligazioni inter partes”.
Il “capitolato” Edilcem rileverebbe, per quanto è meglio dato comprendere dalle considerazioni svolte a pag. 27 dell'atto d'appello, al fine di individuare le opere rientranti nelle previsioni contrattuali, così da limitare la quantificazione delle opere extracontrattuali operata dal c.t.u.
pagina 12 di 20 Si tratta di un'argomentazione infondata.
Il contratto d'appalto (v. doc. 2 stipulato tra la committente, e Controparte_2 CP_8
l'appaltatrice, , in data 25/01/2018, aveva ad oggetto la Controparte_2
costruzione di sei ville a schiera (Lotto 5) in Rivalta di Torino (TO), al documento prodotto non è allegato alcun capitolato, che indichi in modo specifico le caratteristiche costruttive, le finiture e, per quanto rileva nel presente giudizio, le caratteristiche e dotazioni degli impianti elettrici e termoidraulici.
I documenti, contenenti i dati tecnici degli impianti da realizzare, sono invece stati trasmessi in allegato alla mail del 13/03/2018 (v. doc. 10.1 appellante), con la quale la ha richiesto i Controparte_2
preventivi alla NE IL.
In ogni caso NE IL ha sottoposto alla che li ha sottoscritti per accettazione, Controparte_2
due dettagliati preventivi, datati 11/03/2018, che elencano le opere impiantistiche di ciascuna villa, sicché tutto ciò che in quei preventivi non risulta espressamente contemplato, è stato – correttamente - ritenuto da c.t.u. come eseguito extra contratto.
Aggiunge ancora parte appellante come il primo Giudice avrebbe immotivatamente omesso di considerare le fatture emesse dalla , dalla Zeroundici Impianti s.n.c. e dalla Euro Impianti CP_6
s.r.l., documenti questi che erano stati richiamati non solo a fondamento della domanda riconvenzionale, ma anche al fine di contestare gli assunti della NE IL di avere realizzato tutte le opere da essa indicate.
Non v'è dubbio che la produzione di quei documenti fiscali, secondo la tesi della Controparte_2
avrebbe dovuto anzitutto dimostrare che lavorazioni affidate contrattualmente alla NE IL erano state eseguite da altre ditte, in parte nel periodo in cui NE IL ancora operava in cantiere,
e per la maggior parte in epoca successiva, nonché avrebbe dovuto provare che per quelle opere la committente aveva sostenuto costi maggiori di quelli pattuiti con NE IL, di cui, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento.
A tale riguardo non possono che essere richiamate le considerazioni già svolte in precedenza, in ordine alla inidoneità di quelle fatture a dimostrare a quali specifiche opere o lavorazioni esse si riferiscano, vista la causale del tutto generica in esse riportata.
Dunque, dall'esame di quella documentazione, il c.t.u. e poi il Tribunale non potevano trarre alcuna precisa indicazione dell'esecuzione di determinate lavorazioni da parte di soggetti terzi, idonea a smentire o contrastare i diversi elementi ricostruttivi utilizzati per l'accertamento peritale.
A nulla vale il rilievo contenuto a pag. 24 dell'atto d'appello, laddove viene evidenziato come alcune fatture, e cioè quelle della emesse a gennaio e marzo del 2020, contengano lo specifico CP_6
pagina 13 di 20 riferimento agli impianti idraulici eseguiti nelle ville 2A e 2B, poiché quella indicazione comunque non consente di individuare quali siano le opere impiantistiche eseguite e la loro sovrapponibilità con quelle che sono state invece attribuite alla NE IL. Il c.t.u. per l'impianto idrosanitario, che rientra nel preventivo degli impianti meccanici, ha riconosciuto, come risulta dalla Tabella 16, ad
NE IL l'importo di € 1.334,47 per ciascuna unità immobiliare, mentre le fatture della
[...]
riportano corrispettivi di gran lunga superiori (rispettivamente € 5.500,00 e € 5.700,00), che il CP_6
c.t.u., in assenza di altre indicazioni contenute nelle fatture, non ha ritenuto fossero riferibili alle opere contrattualmente affidate ad NE IL, ma piuttosto a completamenti o modifiche degli impianti, intervenuti anche su richiesta degli acquirenti, visto che quelle fatture sono state emesse in un periodo in cui la maggior parte delle ville era già stata venduta.
Diverse considerazioni debbono essere svolte riguardo agli impianti a pannelli radianti a pavimento, di cui il c.t.u., nella definitiva Tabella 16, ha riconosciuto ad NE IL la posa in opera per tutte le sei villette facenti parte del Lotto 5, mentre parte appellante assume che quella lavorazione sarebbe stata eseguita, quando ancora operava in cantiere la NE IL, dalla Controparte_9
essendo state quelle opere scorporate dall'appalto affidato ad NE IL già a marzo
[...]
del 2019.
Effettivamente con la comunicazione datata 06/03/2019 (v. doc. 12 appellante) non solo la fornitura del materiale dell'impianto radiante, che pacificamente non è avvenuta da parte della NE IL, ma anche la posa dei pannelli radianti relativamente a tutto il Lotto 5 veniva “estrapolata” dalle lavorazioni affidate.
NE IL ha tuttavia rilasciato le certificazioni di conformità degli impianti radianti di due villette, sicché deve ritenersi – sulla base dei criteri al riguardo sopra enunciati - che, dopo quella comunicazione del marzo 2019, o direttamente o avvalendosi dell'opera prestata in cantiere da
[...]
il quale, quanto meno per un certo periodo, avrebbe svolto lavorazioni per conto di NE CP_9
IL, la ditta di abbia comunque eseguito la posa in opera dell'impianto radiante Controparte_1
di due villette, mentre per la terza villetta venduta a luglio 2019 e per le altre vendute successivamente l'esecuzione delle opere sarebbe avvenuta da parte della Controparte_9
secondo quanto anche confermato dalle fatture emesse da quella società nei confronti della
[...]
già nei mesi di aprile e maggio 2019 per “lavori di impiantistica idraulica e elettrica”, CP_2 quando ancora pacificamente operava in cantiere, per l'esecuzione di quelle lavorazioni, la NE
IL.
Ne consegue che, rispetto all'importo di € 17.280,00 (dato da € 2.880,00 x sei villette) indicato nella
Tabella 16 allegata alla CTU, deve essere riconosciuto in favore della NE IL il minor importo pagina 14 di 20 di € 5.760,00, corrispondente al corrispettivo dovuto per la posa in opera di due impianti radianti a pavimento.
Per la restante parte, con il terzo motivo d'appello viene formulato un generico ed omnicomprensivo richiamo a tutte le contestazioni mosse da nel giudizio di primo grado, di cui si Controparte_2 assume essere stato omesso l'esame e/o la valutazione da parte del Tribunale, così esprimendo con tutta evidenza una critica priva di adeguata specificità.
Sempre nell'ambito del terzo motivo di gravame, parte appellante evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha mal interpretato le risultanze della CTU.
Il c.t.u. ha infatti quantificato il valore delle opere impiantistiche elettriche in € 50.207,00, di cui €
8.960,00 da riferire ad opere dubbie, e il valore delle opere meccaniche in € 69.410,42, di cui € 908,45 da riferire ad opere dubbie, mentre il Tribunale, pur affermando che la prova del credito di NE
IL “non possa ritenersi raggiunta in relazione alle opere “dubbie”, non essendovi per esse elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.” (v. pag. 6 sentenza impugnata), ha riconosciuto come dovuto l'importo di € 119.617,00, dato dalla somma di € 50.207,00 e € 69.410,42, che è comprensivo anche delle opere dubbie.
Assume pertanto l'appellante che al più, ad NE IL avrebbe potuto essere riconosciuto l'importo di euro 35.748,97.
Il rilievo di parte appellante è corretto e fondato.
A tale riguardo NE IL riconosce che il Tribunale abbia compiuto un evidente errore, tuttavia dà una lettura opposta dell'errore, il quale sarebbe consistito nell'avere ritenuto “in motivazione, non riconoscibili le opere dubbie e, nel dispositivo, nel riconoscere il relativo importo alla NE
Gnetile” (v. pag. 14 comparsa di costituzione), tanto da chiedere che venga “rettificata” la motivazione della sentenza, dando atto che debbono essere riconosciute anche le opere dubbie.
La tesi è inaccoglibile.
Parte appellata non propone un motivo d'appello incidentale, diretto a censurare la valutazione del
Tribunale sopra riportata, e nel caso di specie non ricorre affatto l'ipotesi richiamata (v. pag. 14 comparsa di costituzione) di possibilità di conferma da parte del Giudice d'appello della sentenza di primo grado sia pure sulla base di una diversa motivazione.
Il Tribunale ha infatti chiaramente ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per attribuire alla
NE IL le opere che il c.t.u. ha elencato come di dubbia attribuzione;
dunque, non vi è alcuna motivazione del Tribunale idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento delle opere dubbie, sicché non si tratta di correggere la motivazione, sostituendo ad una argomentazione una diversa argomentazione, che sorregga tuttavia la medesima statuizione.
pagina 15 di 20 Pertanto, in assenza di un motivo d'impugnazione, volto ad ottenere sul punto il riesame della valutazione operata dal giudice di primo grado, il tema dell'attribuibilità delle opere dubbie rimane estraneo al presente giudizio.
L'inserimento nel conteggio degli importi relativi alle opere dubbie è evidente frutto di un'erronea lettura del prospetto di cui a pag. 62 della CTU, che ha portato il giudice di prime cure, in termini contrari alle ragioni della decisione espresse, ad includere anche quegli importi.
Conclusivamente il terzo motivo di gravame deve trovare parziale accoglimento, sulla base di quanto in precedenza esposto, con conseguente riduzione dell'importo di € 45.617,42, portato dalla sentenza di primo grado, per effetto della eliminazione dei corrispettivi relativi alle opere dubbie, e cioè € 9.598,45
(dato da € 8.690,00 + € 908,45), e della riduzione dei corrispettivi per la posa degli impianti a pavimento a soli € 5.760,00 (con riduzione quindi di ulteriori € 11.520,00 della somma riconosciuta in primo grado), così pervenendosi ad importo residuo a credito della NE IL, pari a € 24.498,97.
Con il quarto motivo d'impugnazione si duole della reiezione della domanda Controparte_2
riconvenzionale, sostenendo che il c.t.u. prima e il Giudice poi non avrebbero adeguatamente considerato la portata e rilevanza delle fatture delle imprese terze, intervenute in cantiere per completare o eseguire opere, che erano state originariamente subappaltate alla NE IL. I costi sostenuti da per quei completamenti sarebbero infatti stati superiori a quelli che erano Controparte_2
stati concordati con NE IL.
In gran parte il motivo ripropone, o richiama, le argomentazioni già in precedenza svolte riguardo al mancato espletamento dell'istruttoria, dal momento che il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale sull'assunto che dalla documentazione prodotta non fosse possibile ricavare la riferibilità delle opere oggetto delle fatture al completamento di quanto lasciato incompiuto dalla
NE IL.
In realtà vi è una ragione logico- giuridica, che, ancor prima della valutazione delle risultanze probatorie offerte, conduce a ritenere infondata la domanda proposta.
L'odierna appellante chiede di essere rimborsata degli asseriti maggiori costi sostenuti, quantificati in €
18.790,74, facendo valere una responsabilità risarcitoria della NE IL senza tuttavia avere mai specificamente allegato o offerto di provare un inadempimento, che avrebbe giustificato la risoluzione/recesso del contratto.
Con la mail in data 17/07/2019, avente ad oggetto “revoca incarico” (v. doc. 12 appellante), la
[...]
ha comunicato alla NE IL la revoca, con effetto immediato, dell'incarico, “visto CP_2
che non avete nessuna intenzione di proseguire tali opere”, quindi si riservava di far svolgere una pagina 16 di 20 perizia da un professionista abilitato, allo scopo di verificare che le opere eseguite non presentassero difetti, prospettando, in tale eventualità, di addebitare i costi necessari al rifacimento delle opere.
La mail prodotta documenta quindi un recesso da parte della committente e nel presente giudizio, al di là delle vaghe asserzioni circa ritardi nell'esecuzione delle opere da parte della NE IL, non è stato chiesto l'accertamento di un inadempimento sotto quel profilo, né sono stati dedotti elementi specifici al proposito. Peraltro, nei preventivi stipulati, unici accordi contrattuali intercorsi tra le parti, non è previsto alcunché in ordine al termine entro il quale le opere avrebbero dovuto essere ultimate.
Nel caso di recesso, che può essere giustificato dalle più svariate ragioni, ivi compresa la sfiducia nei confronti dell'appaltatore, il contratto infatti si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali potrebbero tuttavia rilevare qualora il committente pretendesse il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto (v. Cass. 27/01/2017 n. 2130; Cass. 22/04/2008 n. 10400).
In tal caso deve però essere fornita la prova di un inadempimento avente quelle caratteristiche, il che nel caso di specie è del tutto difettato.
Infine, con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante censura la statuizione in punto spese, per avere il Tribunale liquidato i compensi riconosciuti ad NE IL sulla base dello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00, benché, per effetto della rideterminazione (a € 45.617,42) dell'importo oggetto della domanda principale, operato all'atto della precisazione delle conclusioni, la causa rientrasse nello scaglione di valore inferiore. Inoltre, parte appellante chiede la compensazione delle spese, ritenendo che NE IL, rispetto alla domanda originariamente introdotta, sia stata parzialmente soccombente.
L'esame del motivo risulta assorbito dalla sopra accolta riduzione dell'importo residuo spettante ad
NE IL, a titolo di saldo delle opere realizzate nel cantiere di Rivalta di Torino, riduzione che impone quindi in questa sede una rinnovata valutazione delle spese anche del giudizio di primo grado.
In via di appello incidentale la NE IL censura la sentenza per avere riconosciuto gli interessi sulla somma capitale a decorrere dalla data della pronuncia al saldo, anziché, secondo quanto richiesto da parte attrice, dal 12/05/2020, e cioè dall'invito alla negoziazione assistita, da intendersi quale momento di costituzione in mora. dichiarava di aderire alla negoziazione assistita, ma Controparte_2
in quella sede le parti non pervenivano ad alcun accordo.
Il motivo è fondato.
È vero che non sono state emesse da NE IL le fatture per le lavorazioni di cui è stato chiesto in giudizio il pagamento, è vero però che c'è stato l'invito alla negoziazione assistita, con lettera pagina 17 di 20 raccomandata ricevuta in data 14/05/2020 dalla lettera con cui veniva richiesto il Controparte_2
pagamento dell'importo poi oggetto di domanda in giudizio.
Trattandosi di credito nascente da transazione commerciale, ai sensi della lett. a) dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 231/2002, gli interessi dovuti dalla costituzione in mora sono quelli di cui all'art. 5 del medesimo
D.Lgs.
Parte appellante, nel contestare la debenza degli interessi moratori, svolge con gli scritti conclusionali argomentazioni fondate su asseriti principi di “proporzionalità, equità processuale e buona fede contrattuale”, la cui sussistenza nel caso di specie difetterebbe in considerazione del fatto che la pretesa originaria di oltre € 85.000,00 è stata drasticamente ridimensionata nel giudizio.
Si tratta di argomenti difensivi privi di giuridica consistenza, atteso che, riconosciuta in giudizio la spettanza di una somma, sia pure inferiore a quella oggetto di domanda, su quella somma sono comunque dovuti gli interessi moratori, non esistendo nel nostro ordinamento il principio in illiquidis non fit mora, per cui gli interessi sono dovuti sui crediti certi ed esigibili, anche se illiquidi, dal giorno della costituzione in mora, essendo la mancata o ritardata liquidazione conseguenza della condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e del suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione.
In accoglimento dell'appello incidentale, pertanto la deve Controparte_2
essere condannata a corrispondere alla la somma di € 24.498,97, Controparte_3
maggiorata degli interessi legali ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal 14/05/2020 al saldo.
4. Le spese del giudizio
all'esito dei due gradi di giudizio risulta essere prevalentemente soccombente, Parte_1
essendo stata respinta la sua domanda riconvenzionale ed accolta la domanda principale contro di lei proposta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto.
Non può inoltre trascurarsi di considerare - nella regolamentazione delle spese - come la
[...]
abbia respinto plurime proposte transattive, già formulate in primo grado dal Giudice, CP_2
l'ultima delle quali avrebbe previsto il versamento della somma omnicomprensiva di € 28.000,00, oltre ad un concorso spese, importo questo ben inferiore a quello che in questa sede viene riconosciuto in favore della NE IL, che pure avrebbe accettato quella proposta, tenuto conto della rilevante incidenza degli interessi moratori. Così pure nel corso del presente grado di giudizio, all'udienza del
23/11/2023, ha rifiutato la proposta transattiva di versamento della somma di € Parte_1
35.748,00, che non prevedeva il riconoscimento di interessi moratori, ed un concorso spese di complessivi € 10.000,00 per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 18 di 20 Le spese del doppio grado di giudizio debbono quindi essere integralmente poste a carico di Parte_1
e la liquidazione deve avvenire, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo
[...]
conto, in considerazione del decisum, dello scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00, poiché ai fini della determinazione del valore della causa, ex art. 10, co. 2, c.p.c., si sommano al capitale gli interessi maturati anteriormente alla proposizione della causa. Mentre non deve essere considerato il valore della domanda riconvenzionale, il quale non si cumula con il valore della domanda principale, potendo comportare qualora di valore superiore alla principale - circostanza che peraltro non ricorre nel caso di specie - l'applicazione dello scaglione superiore ove ampli il thema decidendum (v. Cass.
01/08/2023 n. 23406).
Pertanto, per il primo grado, applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, debbono essere liquidati complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, ed € 759,00 per esposti;
e, per il presente grado, per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, sempre in base ai valori medi, deve liquidarsi l'importo di € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Rimane ferma la regolamentazione delle spese di CTU, già disposta dalla sentenza di primo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale e dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 [...]
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale NE IL, avverso la sentenza n. CP_1
1774/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 21/04/2023, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, parzialmente riformando la sentenza impugnata, condanna in qualità di titolare della ditta individuale SCF Costruzioni, a Parte_1
corrispondere a , in qualità di titolare della individuale NE IL, la somma di Controparte_1
€ 24.498,97, oltre IVA di legge, maggiorata degli interessi legali ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal
14/05/2020 al saldo;
condanna in qualità di titolare della ditta individuale a Parte_1 Controparte_2
rifondere a , nella sua qualità di titolare della ditta individuale NE IL, le Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 7.616,00 per compensi ed
€ 759,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e, per il pagina 19 di 20 presente grado, in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA e successive occorrende;
ferma la regolamentazione delle spese di CTU.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 736/2023 R.G. promossa da:
, in qualità di titolare della ditta individuale SCF Parte_1
COSTRUZIONI (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Sara Cena, in forza di procura P.IVA_1 allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in
Torino, via Del Carmine n. 31, presso lo studio del suo difensore, nonché all'indirizzo PEC
Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro
, in qualità di titolare della ditta individuale EN LE (PI. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Torino, C.so Re Umberto n. 32, presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
LO IA, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATO e APP. INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1774/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data
26/04/2023
- Contratto di subappalto
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE accogliere il qui proposto appello e riformare integralmente la sentenza n. 1774/2023, resa in data
21.04.2023 dal Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dr.
Fabrizio Alessandria, nel procedimento R.G. n. 5564/2021, pubblicata in data 26.04.2023 (Repert. n.
4528/2023 del 26.04.2023), notificata a mezzo pec in data 27.04.2023 e, per l'effetto:
In via principale
Respingere tutte le avverse domande in quanto improponibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., per i motivi di cui in narrativa, mandando assolta
, in persona della titolare sig.ra Controparte_2 Parte_1
, da qualsivoglia pretesa avversaria;
[...]
In via riconvenzionale
Accertati i gravi inadempimenti contrattuali in cui è incorsa la controparte e l'indebita pretesa di corrispettivi non dovuti per opere mai eseguite da parte attrice, ed accertato il danno patito da
[...]
in persona della titolare sig.ra Controparte_2 Parte_1
, a fronte del grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa la controparte, dichiarare
[...]
tenuto e condannare , in persona del titolare Controparte_3
, a restituire e/o risarcire i danni patiti da Controparte_1 Controparte_2
in persona della titolare sig.ra , per corrispettivi versati in
[...] Parte_1
favore di parte attrice per lavorazioni mai eseguite e per maggiori costi sopportati per il completamento delle opere per cui è causa e pari ad Euro 18.790,74, o quella veriore o diversa misura che verrà accertata o ritenuta dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo.
Ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
Accogliere il qui proposto appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitare l'eventuale condanna dell'odierna appellante al versamento dell'importo corrispondente alle sole opere che risultassero effettivamente eseguite da NE IL, con esclusione di quelle dubbie.
pagina 2 di 20 Con compensazione integrale – o, in via ulteriormente subordinata, quantomeno parziale – delle spese di lite e di CTU del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge, del presente grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA: in riforma dell'ordinanza del 4.12.2023, previo rinvio della presente causa, prima sia trattenuta a decisione, al fine di provvedere in merito alle istanze istruttorie proposte nel proprio atto di appello, si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia ammettere le prove come articolate nelle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, nn. 2 e 3 c.p.c. di primo grado, così come ritrascritte nell'atto di appelloche.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra nella sua qualità di titolare della Controparte_2
, in quanto del tutto infondato in fatto ed in Controparte_2
diritto e, per l'effetto, confermare (con modifica della motivazione in punto riconoscimento delle opere dubbie) la sentenza del Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, n. 1774/2023 emessa il 21/04/2023
e pubblicata il 26/04/2023, ma riducendo le spese liquidate per il giudizio di primo grado ad €
9.405,00 oltre rimborso forfetario, iva e c.p.a. ed oltre ad € 786,00 per esposti esenti iva;
IN VIA SUBORDINATA, per il caso in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere non riconoscibili le opere dubbie:
- Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra nella sua qualità di titolare Controparte_2 dell'impresa individuale , al pagamento in Controparte_2 favore dell'appellato della somma imponibile di € 35.748,97, riducendo le spese liquidate per il giudizio di primo grado ad € 9.405,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa ed oltre ad € 786,00 per esposti esenti iva.
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE:
- Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra nella sua qualità di titolare Controparte_2 dell'impresa individuale , al pagamento in Controparte_2 favore del sig. nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale EN Controparte_1
LE di IL ES, degli interessi moratori ex D.lgs 231/2022 sulla somma capitale che
pagina 3 di 20 verrà riconosciuta con decorrenza dal 12/05/2020, o in subordine, degli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. decorrenti dalla data della domanda di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ditta individuale conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Controparte_3
di Torino la ditta individuale , chiedendo il pagamento della Controparte_2
somma di euro 85.447,23, oltre IVA, ed oltre interessi moratori dal 12/5/2020, a titolo di corrispettivo residuo per le opere elettriche e meccaniche (impianti termoidraulici) ad essa subappaltate dalla
[...]
nel cantiere in Rivalta di Torino, precisando come tale importo fosse dovuto sia per opere CP_2
previste in contratto, non integralmente saldate, sia per opere extracontratto realizzate.
Si costituiva in giudizio la , contestando le avversarie pretese Controparte_2
e sostenendo che le opere di cui veniva chiesto il pagamento non erano in realtà state eseguite.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell'inadempimento della controparte, pari ai maggiori costi sostenuti per il completamento delle opere non realizzate dalla NE IL, quantificati in euro 43.725,28; nonché chiedeva la restituzione dell'importo di euro 27.130,30, pari alle maggiori somme versate ad NE IL rispetto alle opere effettivamente eseguite, visto che nel corso dell'esecuzione del contratto erano stati versati acconti per euro 74.000,00.
La causa veniva istruita - nonostante la deduzione di prove orali da parte di entrambe le parti - esclusivamente a mezzo di CTU, conferendo incarico al consulente tecnico nominato di indicare le opere effettivamente eseguite dalla NE IL, distinguendo tra quelle previste in contratto e quelle extra contratto, quantificandone il valore sulla base dei prezzi concordati, quali desumibili dal corrispettivo a corpo fissato in contratto, o, in difetto, sulla base degli ordinari prezzi di mercato. Nel caso di dubbio, circa l'effettiva realizzazione di determinate opere, il c.t.u. avrebbe dovuto indicare tale circostanza ed eseguire quindi un secondo conteggio, che contemplasse le opere di cui era incerta la realizzazione da parte di NE IL. Al c.t.u. veniva altresì chiesto di riferire circa i maggiori costi, rispetto a quelli pattuiti, che fossero stati documentati da parte convenuta, per il completamento delle opere, a seguito della revoca intervenuta in data 17/07/2019 da parte della committente.
All'esito della CTU, nel precisare le conclusioni, entrambe le parti riducevano le loro originarie domande, per cui NE IL chiedeva la condanna al pagamento dell'importo di € 45.617,42, mentre la chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di € 18.790,74, Controparte_2
a titolo di maggiori costi.
pagina 4 di 20 2. Il Tribunale di Torino pronunciava in data 26/04/2023 sentenza, con cui condannava la
[...]
al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3
della somma di euro 45.617,42, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché condannava parte convenuta all'integrale rimborso delle spese di lite e poneva a suo carico anche le spese di CTU.
La decisione è stata fondata sulle risultanze della CTU, sull'assunto che "le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione delle regole della materia, non adeguatamente confutate dalle parti".
Con la motivazione della sentenza il primo Giudice ha confermato il rigetto delle istanze di prova orale, formulate da entrambe le parti, ritenendo che, avendo le prove la finalità di dimostrare chi fosse il soggetto esecutore delle opere, l'escussione dei testi non avrebbe potuto risolvere le situazioni dubbie
Part evidenziate dal c.t.u., dal momento che in cantiere avevano operato più artigiani, su più lotti del;
si trattava inoltre di opere eseguite nel 2019, per cui, in assenza di puntuali progetti esecutivi, non era ragionevole ipotizzare che gli artigiani potessero ricordare con certezza quali opere avessero eseguito e su quali lotti.
La prova delle opere eseguite si è quindi fondata sulla documentazione prodotta da parte attrice
(preventivi, certificazioni di conformità, prospetti, rapporti di lavoro), da valutarsi alla luce delle contestazioni mosse da e delle regole di certezza tecnica individuate dal c.t.u. Controparte_2
Il Tribunale è così pervenuto a ritenere eseguite opere elettriche per complessivi 50.207,00, di cui opere extra capitolato per euro 8.860,00; ed opere meccaniche per il valore di euro 69.410,42, oltre ad opere dubbie per euro 908,45.
Conseguentemente, detratto da quell'importo complessivo, pari ad euro 119.617,00, quanto pacificamente versato in acconto (pari a euro 74.000,00), e non considerando le opere dubbie, è stato quantificato il residuo ancora dovuto da nella somma di € Controparte_4
45.617,42, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
La domanda riconvenzionale della è stata invece respinta per Controparte_2
carenza di prova, in quanto le fatture delle altre ditte artigiane, prodotte da parte convenuta allo scopo di dimostrare che il completamento delle opere aveva dovuto essere affidato a terzi, non consentivano di comprendere a quali opere esse si riferissero, non essendoci un riferimento ai lotti e alle specifiche lavorazioni eseguite, Neppure l'istruttoria orale, richiesta dalla parte, avrebbe potuto offrire elementi ulteriori, valendo anche in questo caso le considerazioni già svolte riguardo all'inutilità della prova testimoniale sul punto.
La sentenza condannava infine la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2
, liquidate in base allo scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00. Controparte_3
pagina 5 di 20
3. Il presente giudizio d'appello
Avverso tale sentenza, notificata in data 27/04/2023, ha proposto tempestivo appello Parte_1
, in qualità di titolare della ditta individuale con atto di citazione notificato
[...] Controparte_2 in data 29/05/2023, con il quale ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, di essere assolta dalle domande proposte nei suoi confronti dalla NE IL, con condanna dell'appellato a restituire l'importo ricevuto per lavorazioni non eseguite e a risarcire i danni, per i maggiori costi sopportati dalla committente, il tutto pari al complessivo importo di € 18.790,74.
In subordine, l'appellante ha chiesto che la sentenza sia riformata con limitazione della sua condanna al pagamento dell'importo corrispondente alle opere effettivamente eseguite da NE IL.
Si è costituito in giudizio , in qualità di titolare della ditta individuale NE Controparte_1
IL, chiedendo la reiezione dell'appello, nonché proponendo appello incidentale, diretto ad ottenere il riconoscimento degli interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231/2002, dal 12/05/2020, o in subordine gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale.
Con il primo motivo d'appello deduce la nullità della sentenza per incongruità Parte_1
e/o contraddittorietà della motivazione.
Lamenta l'appellante che il Tribunale abbia recepito le conclusioni della CTU, senza prendere posizione sulle critiche precise e puntuali mosse dalla difesa della parte convenuta. Sostiene infatti che quando, come nel caso di specie, la parte muove critiche precise e puntuali, supportate da elementi probatori concreti e decisivi per la soluzione della controversia, il giudice è tenuto a prenderle in esame espressamente e ad esporre le ragioni per cui le disattende.
Pertanto, non integrerebbe un'adeguata motivazione l'utilizzo di espressioni quali "fondato convincimento", ovvero "piena condivisibilità" dell'elaborato peritale, in assenza dell'illustrazione delle ragioni su cui quelle valutazioni riposano.
Assume l'appellante che, laddove correttamente considerate, le critiche mosse all'elaborato peritale dalla avrebbero potuto condurre a soluzioni diverse da quelle in concreto adottate. Controparte_2
Il motivo così espresso - al di là del rinvio alle critiche, che saranno poi “ripresentate” nell'atto d'appello - si risolve in una mera petizione di principio ed è in sé inammissibile, in quanto carente dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., limitandosi astrattamente ad imputare al Giudice di non avere preso analiticamente in considerazione le osservazioni critiche mosse alla CTU espletata in primo grado, senza specificare quali siano le critiche non esaminate, né tanto meno argomentare in ordine alla fondatezza e idoneità di quei rilievi critici a condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti, tale da incidere sull'esito della decisione.
pagina 6 di 20 Con il secondo motivo d'impugnazione viene invece censurata l'erroneità della motivazione, in merito alla reiezione delle istanze istruttorie, nonché dedotta la nullità e/o inattendibilità dell'elaborato peritale, in quanto esplorativo.
Sostiene parte appellante che l'ingresso della prova orale richiesta avrebbe consentito non solo di comprovare chi fosse stato l'effettivo esecutore delle opere nelle situazioni di dubbio individuate dal c.t.u., ma anche chi fosse stato l'esecutore di altre opere che il c.t.u. ha incongruamente attribuito ad
NE IL, e ciò nonostante le contestazioni mosse da sulla base di Controparte_2
documentazione prodotta e incomprensibilmente non vagliata né dal c.t.u., né dal Giudice.
Aggiunge parte appellante come lo stesso c.t.u., ing. , abbia riconosciuto che la documentazione Per_1
prodotta "non comprova né smentisce l'esecuzione degli impianti da parte della ditta attrice", tanto da aver affermato egli stesso che nel prosieguo della causa sarebbe stato opportuno chiarire, tramite prove testimoniali, chi fosse stato il soggetto esecutore delle opere per le quali non vi era intesa tra le parti.
Quanto espresso dal c.t.u., da un lato, comproverebbe la fondatezza delle contestazioni della
[...] riguardo all'attendibilità e adeguatezza dell'elaborato peritale a fondare la decisione;
CP_2 dall'altro, smentirebbe la premessa fattuale, in base alla quale il primo Giudice ha ritenuto non ammissibili le prove orali, atteso che nel periodo, a cui si riferiscono le fatture emesse da ditte terze, i lavori erano in corso solo sul Lotto 5, dal momento che il permesso di costruire del Lotto 4 è stato rilasciato solo ad aprile del 2020. Inoltre, tra i soggetti chiamati come testimoni vi erano anche gli acquirenti delle tre ville vendute nel luglio del 2019, i quali ben avrebbero potuto riferire circa la consistenza delle opere all'interno delle abitazioni da essi acquistate.
Chiede pertanto parte appellante l'ammissione delle prove orali non ammesse nel giudizio di primo grado e ritrascritte nell'atto d'appello.
Il motivo non è suscettibile di accoglimento.
In primo luogo, quanto espresso dal c.t.u., riguardo all'opportunità di chiarire le circostanze di fatto, per cui vi era incertezza, attraverso l'assunzione di ulteriori elementi di prova, non può certo tradursi in una valutazione di ammissibilità e rilevanza degli specifici capi di prova articolati dalla parte, valutazione che è ovviamente rimessa al Giudice.
Il c.t.u. si è limitato ad una condivisibile osservazione in una situazione, quale è quella oggetto di causa, in cui le parti non hanno provveduto a formare alcuna contabilità di cantiere, sicché, al di là della documentazione redatta dalla NE IL, non vi sono documenti da cui evincere le fasi di avanzamento, o completamento, delle lavorazioni subappaltate ad NE IL, prima del recesso dal contratto da parte della Controparte_2
pagina 7 di 20 Con ordinanza emessa dal Consigliere Istruttore in data 04/12/2023 le istanze istruttorie riformulate nel presente grado d'appello sono state respinte, sulla base di argomentazioni che in questa decisionale vengono condivise.
Parte appellante ha chiesto infatti l'ammissione delle prove orali, per interrogatorio formale e testi, già dedotte in primo grado, richiamando e riportando nell'atto d'appello tutti i capi (da 1 a 90), articolati in materia diretta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nonché quelli in materia contraria, dedotti con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., limitandosi ad indicare in modo sintetico, secondo quanto sopra riassunto, come quelle a suo avviso potrebbero chiarire chi sia stato il soggetto esecutore delle opere.
Come già osservato con la citata ordinanza, “l'ammissione in grado d'appello delle istanze istruttorie disattese dal primo Giudice deve essere sorretta da uno specifico motivo di gravame, che, nel rispetto dell'art. 342, co. 1, nn. 2 e 3, indichi, con riferimento alla parte della sentenza oggetto di censura, la rilevanza del mezzo di prova, e la diversa ricostruzione fattuale a cui condurrebbe - a modifica della decisione impugnata - l'esito positivo della prova…
…l'appellante non tiene in alcun modo conto, nel reiterare integralmente le istanze istruttorie orali – ivi comprese quelle in materia contraria – di quanto ricostruito nel corso dell'indagine peritale, per la parte in cui vi sono state indicazioni concordi delle parti, riproponendo invece in modo indiscriminato tutto il thema probadum del giudizio di primo grado, benché il giudizio d'appello non possa consistere in un riesame dell'intera controversia, sulla base di generali argomentazioni critiche.”
Il giudizio d'appello non è infatti un novum iudicium, nel quale possa essere riesaminata l'intera materia già sottoposta al primo giudice, bensì è una revisio prioris istantiae, e dunque un riesame da compiere entro il perimetro delineato dai motivi di gravame, per cui la materia e le questioni già oggetto del giudizio di primo grado sono suscettibili di essere rivalutate solo se esse siano investite da censure specifiche, che ne impongano un rinnovato esame.
Nel caso di specie è stata, da un punto di vista generale, criticata la valutazione sulla base della quale il
Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale non sarebbe stata utile a dirimere le situazioni di dubbio circa il soggetto esecutore delle opere.
Tale critica può anche essere condivisa in linea di principio, poiché la valutazione di ammissibilità/inammissibilità di una prova non può essere formulata sulla base di una prognosi, fondata su massime di esperienza, riguardo a ciò che il teste potrà essere, o meno, in grado di
“ricordare con certezza” (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Altre sono piuttosto le ragioni d'inammissibilità delle prove, da ravvisarsi nella loro genericità, atteso che i capi su cui dovrebbero essere chiamati a deporre i titolari delle imprese terze, che avrebbero pagina 8 di 20 completato o eseguito lavori già affidati ad NE IL, non contengono alcuna indicazione specifica delle opere che quelli avrebbero eseguito, deficit questo presente in termini del tutto analoghi nelle fatture prodotte ed emesse da quelle imprese terze (Zeroundici s.n.c., e Controparte_5 [...]
), che recano causali del tipo “lavori eseguiti per vostro ordine e conto luglio 2019”;”lavori per CP_6
vostro ordine e conto presso cantiere di Rivalta via N. Revelli”; “acconti lavori impianti elettrici e tecnologici presso cantiere via Revelli a Rivalta”; mentre le fatture della che Controparte_5
riportano delle indicazioni di maggior dettaglio, riportano anche l'esecuzione di opere elettriche all'interno di ville diverse da quelle vendute nel luglio del 2019 (la1A , 3A e 3B), e quelle sono opere che il c.t.u. ha riconosciuto (v. Tabella 15 allegata alla CTU) in misura estremamente ridotta, rispetto alle richieste della NE IL, sicché l'esistenza di quella documentazione fiscale non risulta inconciliabile con la ricostruzione operata dal c.t.u.
Ma soprattutto - ed è questo l'aspetto per il quale il motivo di gravame è fondamentalmente carente - nella presente sede non viene indicato, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. - anche sulla base di concordi indicazioni provenienti dalle parti - se e in che modo le prove orali, o meglio alcune di quelle prove, che dovrebbero essere indicate in maniera specifica, sarebbero idonee, a condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti, e cioè ad un diverso accertamento circa la quantità di opere, di cui è stata attribuita l'esecuzione alla ditta di . Controparte_1
Parte appellante, vista la motivazione con cui l'ordinanza ha respinto le richieste di prove orale formulate nel presente grado di giudizio, con la comparsa conclusionale ha cercato di sopperire alle carenze evidenziate, sostenendo l'essenzialità delle prove richieste ed indicando a pag. 6 e ss. quelle che risulterebbero decisive in relazione ai diversi motivi d'appello.
Si tratta di un'integrazione inammissibile, oltre che, in ogni caso, inidonea a sopperire alle carenze intrinseche ai motivi d'impugnazione.
È evidente, infatti, come gli scritti conclusionali siano deputati unicamente a sviluppare le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi in fatto e diritto già proposte con l'atto d'appello, nonché a confutare le tesi avversarie, non potendo in alcun modo essere aggiunti elementi ulteriori a completamento dei motivi di gravame.
Del resto, le integrazioni, o precisazioni, operate con la comparsa conclusionale non varrebbero a superare le criticità sopra evidenziate, limitandosi ad indicare i soggetti che sarebbero informati sui diversi temi, senza minimamente affrontare la questione della specificità delle circostanze articolate a prova, non potendo certo il teste, quand'anche informato sui fatti che sarebbero rilevanti ai fini della decisione, essere liberamente interrogato sui fatti di causa.
pagina 9 di 20 Con il terzo motivo d'appello denuncia la violazione degli artt. 2727, 2729 e Parte_1
2697 c.c. e l'omessa, erronea o contradditoria motivazione della sentenza, asserendo che il Giudice non avrebbe chiarito, nonostante le puntuali censure mosse dal proprio c.t.p. alla quantificazione delle opere effettuata dal c.t.u., le ragioni per cui ha ritenuto, attraverso un integrale richiamo delle risultanze della CTU, provato il credito della NE IL.
Il motivo espone, invero, in maniera disarticolata una pluralità di rilievi, incorrendo nel medesimo difetto sopra evidenziato, consistente nel non indicare in modo specifico quali osservazioni/contestazioni mosse alla CTU, sarebbero rimaste prive di esame e risposta da parte del
Tribunale. Peraltro, il motivo pretermette totalmente di considerare come buona degli elementi su cui si
è fondato l'accertamento svolto dal c.t.u. siano stati condivisi tra le parti, tanto che parte appellante ripropone nella presente sede alcuni dei rilievi già accolti nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali di primo grado.
Anzitutto parte appellante addebita in modo del tutto apodittico al c.t.u. di non avere eseguito alcun sopralluogo, laddove era chiaro, prima di tutto alle parti, come quell'adempimento sarebbe stato del tutto superfluo, visto che, al momento dello svolgimento delle operazioni peritali, e cioè tra il 2021 e il
2022, tutte le opere erano state completate e gli immobili venduti, per cui alcuna utilità avrebbe avuto visionare gli immobili, se lo scopo doveva essere quello di individuare e computare le opere realizzate dalla NE IL prima del recesso da parte di Controparte_2
Ciò posto, non è vero che il c.t.u. abbia fondato la sua ricostruzione solo sulla documentazione di formazione unilaterale proveniente dal subappaltatore (preventivi, certificazioni di conformità, prospetti, rapporti di lavoro), al di là del fatto che i preventivi, con l'indicazione di un prezzo a corpo, per tutte le opere in esse elencate, sono stati accettati dalla e dunque sono documenti Controparte_2
contrattuali, che comprovano le opere subappaltate ed il corrispettivo complessivamente pattuito per esse.
Per il resto, il c.t.u. ha esposto in dettaglio le rispettive posizioni delle parti, dando atto di quali fossero le opere sulla cui esecuzione esse concordavano e quali fossero invece le opere controverse, indicando se vi fossero, o meno, elementi tali da consentire di attribuire le opere per cui vi era contestazione alla
NE IL, ovvero se tali elementi fossero carenti e quindi si trattasse di opere “dubbie”.
Con riferimento agli impianti elettrici, cui si riferisce la Tabella 15 allegata alla relazione di CTU, il consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto: quanto alle tre ville vendute, realizzato il numero di punti luce indicati nel preventivo del 11/03/2018, osservando come quel numero, non fosse stato contestato da il quadro elettrico è Controparte_2
stato ritenuto completo, anche in considerazione delle dichiarazioni di conformità rilasciate da NE
pagina 10 di 20 IL, analogamente è stato ritenuto per l'impianto TV, e per l'impianto centrale termica, in relazione al quale è stata rilasciata la certificazione di conformità; mentre per l'impianto citofonico e quello antifurto ha preso atto di come la stessa NE IL abbia riconosciuto di avere eseguito solo le tracce nei muri e così pure per l'impianto fotovoltaico non è stato fornito e posato l'inverter; con riferimento alle tre ville, ancora invendute al momento dell'interruzione dei lavori a luglio del
2019, il c.t.u. anche in questo caso ha considerato come il numero dei punti contabilizzato da NE
IL fosse corrispondente a quello indicato nel capitolato e non fosse stato contestato da
[...]
con la propria comparsa di costituzione, salvo ridurre il prezzo a quanto dovuto solo per le CP_2
tracce e i corrugati;
non ha invece reputato realizzato il quadro elettrico e l'impianto di messa a terra, stante l'assenza delle dichiarazioni di conformità; per l'impianto citofonico ha rilevato come la stessa NE IL avesse indicato di avere eseguito solo le tracce nei muri, che il c.t.u. ha ritenuto, per logica di cantiere, fossero state eseguite contestualmente all'esecuzione delle tracce dell'impianto elettrico;
nulla è stato riconosciuto per l'impianto centrale termica, concordando le parti sul fatto che nulla fosse stato fatto da
NE IL;
per l'impianto fotovoltaico è stato escluso il prezzo dell'inverter che NE IL ha riconosciuto di non avere fornito.
Analoghi criteri di valutazione sono stati seguiti dal c.t.u. nel determinare le opere termoidrauliche eseguite dalla NE IL, di cui alla Tabella 16, anche in questo caso partendo dalle posizioni condivise tra le parti, quindi considerando le foto prodotte da NE IL, dalle quali poteva desumersi quali lavorazioni fossero state realizzate prima di lasciare il cantiere, oltre ad applicare dei criteri logici, tenendo conto di quale fosse lo stato di avanzamento lavori al mese di luglio 2019; per altre opere, come la fornitura e messa in opera delle caldaie, che NE IL ha sostenuto di avere eseguito per tutte le sei ville del Lotto 5, il c.t.u. ha conteggiato solo le tre caldaie relative alle ville vendute, in assenza di riscontri riguardo alle restanti tre unità, ed analoghe considerazioni sono state fatte anche per lo scambiatore secondario e la canna fumaria;
per alcuni elementi, strettamente connessi ad opere che ha riconosciuto eseguite da NE IL, è stato ritenuto che anche Controparte_2
quegli elementi fossero stati forniti dal subappaltatore (così è stato per il Kit di collegamento
Cont dell'impianto a pannelli solari, essendo riconosciuto da la fornitura da parte di NE IL sia Contr Contr del serbatoio che della linea in acciaio di collegamento tra il serbatoio e i pannelli solari).
Il c.t.u. ha poi individuato ed analiticamente riassunto nelle Tabelle 15 e 16, allegate alla relazione peritale, le opere, sia elettriche, che meccaniche, per le quali era dubbia l'attribuzione ad NE
IL, difettando, a fronte della contestazione da parte di elementi per stabilire chi Controparte_2
le avesse realizzate.
pagina 11 di 20 Tali opere dubbie, per quanto riguarda l'impianto elettrico, sono state quantificate nell'importo di €
8.960,00, mentre, per gli impianti termoidraulici, le opere dubbie sono state dal c.t.u. quantificate nell'importo di € 908,45.
Riguardo a tali valutazioni parte appellante muove alcune censure di carattere generale, inidonee a condurre ad una diversa ricostruzione.
Osserva l'appellante come il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti da parte di
NE IL sia stato ritenuto un elemento indiziario sufficiente a dimostrare la realizzazione di quegli impianti, e ciò benché con riferimento ad un impianto, quello di trattamento aria, per il quale pure era stata rilasciata la certificazione di conformità, la stessa NE IL avesse riconosciuto di non averlo eseguito, circostanza questa che dimostrerebbe l'inattendibilità delle certificazioni rilasciate.
Il ragionamento proposto dalla è fallace. Controparte_2
Il rilascio della certificazione di conformità e la sua accettazione da parte del committente, non può che far presumere che l'impianto, cui la certificazione si riferisce, sia stato completato in tutte le sue parti e ne sia stata verificata la funzionalità. Tale presunzione viene, ovviamente, meno in presenza di elementi di segno contrario, quale è il riconoscimento da parte del soggetto esecutore delle opere di non averle realizzate o di non averle completate.
In tal senso il c.t.u. non ha computato in favore di NE IL l'impianto di trattamento aria (v. pag. 25 relazione CTU), ma ha correttamente, per contro, rilevato come sia stata a Controparte_2
richiedere in data 04/07/2019 ad NE IL le certificazioni di conformità relative alle tre ville di cui era prossima la vendita, con ciò riconoscendo che quegli impianti erano stati ultimati.
Per il resto, parte appellante fa genericamente riferimento alle contestazioni da essa mosse ai docc. da
13 a 18 prodotti da NE IL, cui il Giudice avrebbe attribuito rilevanza, salvo osservare che quella documentazione è stata “per buona parte” smentita dallo stesso c.t.u.
La doglianza appare oscura: il Giudice ha fondato la propria decisione sulle risultanze della CTU, per cui se il consulente tecnico ha ritenuto quella documentazione, di formazione unilaterale, inattendibile e non ha basato su di essa la propria ricostruzione, non si comprende come quella documentazione abbia potuto essere altrimenti valorizzata dal Giudice ai fini della sua decisione.
Lamenta poi l'appellante che non sia stato tenuto in considerazione il capitolato Edilcem, ai fini
“dell'interpretazione delle obbligazioni inter partes”.
Il “capitolato” Edilcem rileverebbe, per quanto è meglio dato comprendere dalle considerazioni svolte a pag. 27 dell'atto d'appello, al fine di individuare le opere rientranti nelle previsioni contrattuali, così da limitare la quantificazione delle opere extracontrattuali operata dal c.t.u.
pagina 12 di 20 Si tratta di un'argomentazione infondata.
Il contratto d'appalto (v. doc. 2 stipulato tra la committente, e Controparte_2 CP_8
l'appaltatrice, , in data 25/01/2018, aveva ad oggetto la Controparte_2
costruzione di sei ville a schiera (Lotto 5) in Rivalta di Torino (TO), al documento prodotto non è allegato alcun capitolato, che indichi in modo specifico le caratteristiche costruttive, le finiture e, per quanto rileva nel presente giudizio, le caratteristiche e dotazioni degli impianti elettrici e termoidraulici.
I documenti, contenenti i dati tecnici degli impianti da realizzare, sono invece stati trasmessi in allegato alla mail del 13/03/2018 (v. doc. 10.1 appellante), con la quale la ha richiesto i Controparte_2
preventivi alla NE IL.
In ogni caso NE IL ha sottoposto alla che li ha sottoscritti per accettazione, Controparte_2
due dettagliati preventivi, datati 11/03/2018, che elencano le opere impiantistiche di ciascuna villa, sicché tutto ciò che in quei preventivi non risulta espressamente contemplato, è stato – correttamente - ritenuto da c.t.u. come eseguito extra contratto.
Aggiunge ancora parte appellante come il primo Giudice avrebbe immotivatamente omesso di considerare le fatture emesse dalla , dalla Zeroundici Impianti s.n.c. e dalla Euro Impianti CP_6
s.r.l., documenti questi che erano stati richiamati non solo a fondamento della domanda riconvenzionale, ma anche al fine di contestare gli assunti della NE IL di avere realizzato tutte le opere da essa indicate.
Non v'è dubbio che la produzione di quei documenti fiscali, secondo la tesi della Controparte_2
avrebbe dovuto anzitutto dimostrare che lavorazioni affidate contrattualmente alla NE IL erano state eseguite da altre ditte, in parte nel periodo in cui NE IL ancora operava in cantiere,
e per la maggior parte in epoca successiva, nonché avrebbe dovuto provare che per quelle opere la committente aveva sostenuto costi maggiori di quelli pattuiti con NE IL, di cui, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento.
A tale riguardo non possono che essere richiamate le considerazioni già svolte in precedenza, in ordine alla inidoneità di quelle fatture a dimostrare a quali specifiche opere o lavorazioni esse si riferiscano, vista la causale del tutto generica in esse riportata.
Dunque, dall'esame di quella documentazione, il c.t.u. e poi il Tribunale non potevano trarre alcuna precisa indicazione dell'esecuzione di determinate lavorazioni da parte di soggetti terzi, idonea a smentire o contrastare i diversi elementi ricostruttivi utilizzati per l'accertamento peritale.
A nulla vale il rilievo contenuto a pag. 24 dell'atto d'appello, laddove viene evidenziato come alcune fatture, e cioè quelle della emesse a gennaio e marzo del 2020, contengano lo specifico CP_6
pagina 13 di 20 riferimento agli impianti idraulici eseguiti nelle ville 2A e 2B, poiché quella indicazione comunque non consente di individuare quali siano le opere impiantistiche eseguite e la loro sovrapponibilità con quelle che sono state invece attribuite alla NE IL. Il c.t.u. per l'impianto idrosanitario, che rientra nel preventivo degli impianti meccanici, ha riconosciuto, come risulta dalla Tabella 16, ad
NE IL l'importo di € 1.334,47 per ciascuna unità immobiliare, mentre le fatture della
[...]
riportano corrispettivi di gran lunga superiori (rispettivamente € 5.500,00 e € 5.700,00), che il CP_6
c.t.u., in assenza di altre indicazioni contenute nelle fatture, non ha ritenuto fossero riferibili alle opere contrattualmente affidate ad NE IL, ma piuttosto a completamenti o modifiche degli impianti, intervenuti anche su richiesta degli acquirenti, visto che quelle fatture sono state emesse in un periodo in cui la maggior parte delle ville era già stata venduta.
Diverse considerazioni debbono essere svolte riguardo agli impianti a pannelli radianti a pavimento, di cui il c.t.u., nella definitiva Tabella 16, ha riconosciuto ad NE IL la posa in opera per tutte le sei villette facenti parte del Lotto 5, mentre parte appellante assume che quella lavorazione sarebbe stata eseguita, quando ancora operava in cantiere la NE IL, dalla Controparte_9
essendo state quelle opere scorporate dall'appalto affidato ad NE IL già a marzo
[...]
del 2019.
Effettivamente con la comunicazione datata 06/03/2019 (v. doc. 12 appellante) non solo la fornitura del materiale dell'impianto radiante, che pacificamente non è avvenuta da parte della NE IL, ma anche la posa dei pannelli radianti relativamente a tutto il Lotto 5 veniva “estrapolata” dalle lavorazioni affidate.
NE IL ha tuttavia rilasciato le certificazioni di conformità degli impianti radianti di due villette, sicché deve ritenersi – sulla base dei criteri al riguardo sopra enunciati - che, dopo quella comunicazione del marzo 2019, o direttamente o avvalendosi dell'opera prestata in cantiere da
[...]
il quale, quanto meno per un certo periodo, avrebbe svolto lavorazioni per conto di NE CP_9
IL, la ditta di abbia comunque eseguito la posa in opera dell'impianto radiante Controparte_1
di due villette, mentre per la terza villetta venduta a luglio 2019 e per le altre vendute successivamente l'esecuzione delle opere sarebbe avvenuta da parte della Controparte_9
secondo quanto anche confermato dalle fatture emesse da quella società nei confronti della
[...]
già nei mesi di aprile e maggio 2019 per “lavori di impiantistica idraulica e elettrica”, CP_2 quando ancora pacificamente operava in cantiere, per l'esecuzione di quelle lavorazioni, la NE
IL.
Ne consegue che, rispetto all'importo di € 17.280,00 (dato da € 2.880,00 x sei villette) indicato nella
Tabella 16 allegata alla CTU, deve essere riconosciuto in favore della NE IL il minor importo pagina 14 di 20 di € 5.760,00, corrispondente al corrispettivo dovuto per la posa in opera di due impianti radianti a pavimento.
Per la restante parte, con il terzo motivo d'appello viene formulato un generico ed omnicomprensivo richiamo a tutte le contestazioni mosse da nel giudizio di primo grado, di cui si Controparte_2 assume essere stato omesso l'esame e/o la valutazione da parte del Tribunale, così esprimendo con tutta evidenza una critica priva di adeguata specificità.
Sempre nell'ambito del terzo motivo di gravame, parte appellante evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha mal interpretato le risultanze della CTU.
Il c.t.u. ha infatti quantificato il valore delle opere impiantistiche elettriche in € 50.207,00, di cui €
8.960,00 da riferire ad opere dubbie, e il valore delle opere meccaniche in € 69.410,42, di cui € 908,45 da riferire ad opere dubbie, mentre il Tribunale, pur affermando che la prova del credito di NE
IL “non possa ritenersi raggiunta in relazione alle opere “dubbie”, non essendovi per esse elementi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c.” (v. pag. 6 sentenza impugnata), ha riconosciuto come dovuto l'importo di € 119.617,00, dato dalla somma di € 50.207,00 e € 69.410,42, che è comprensivo anche delle opere dubbie.
Assume pertanto l'appellante che al più, ad NE IL avrebbe potuto essere riconosciuto l'importo di euro 35.748,97.
Il rilievo di parte appellante è corretto e fondato.
A tale riguardo NE IL riconosce che il Tribunale abbia compiuto un evidente errore, tuttavia dà una lettura opposta dell'errore, il quale sarebbe consistito nell'avere ritenuto “in motivazione, non riconoscibili le opere dubbie e, nel dispositivo, nel riconoscere il relativo importo alla NE
Gnetile” (v. pag. 14 comparsa di costituzione), tanto da chiedere che venga “rettificata” la motivazione della sentenza, dando atto che debbono essere riconosciute anche le opere dubbie.
La tesi è inaccoglibile.
Parte appellata non propone un motivo d'appello incidentale, diretto a censurare la valutazione del
Tribunale sopra riportata, e nel caso di specie non ricorre affatto l'ipotesi richiamata (v. pag. 14 comparsa di costituzione) di possibilità di conferma da parte del Giudice d'appello della sentenza di primo grado sia pure sulla base di una diversa motivazione.
Il Tribunale ha infatti chiaramente ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per attribuire alla
NE IL le opere che il c.t.u. ha elencato come di dubbia attribuzione;
dunque, non vi è alcuna motivazione del Tribunale idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento delle opere dubbie, sicché non si tratta di correggere la motivazione, sostituendo ad una argomentazione una diversa argomentazione, che sorregga tuttavia la medesima statuizione.
pagina 15 di 20 Pertanto, in assenza di un motivo d'impugnazione, volto ad ottenere sul punto il riesame della valutazione operata dal giudice di primo grado, il tema dell'attribuibilità delle opere dubbie rimane estraneo al presente giudizio.
L'inserimento nel conteggio degli importi relativi alle opere dubbie è evidente frutto di un'erronea lettura del prospetto di cui a pag. 62 della CTU, che ha portato il giudice di prime cure, in termini contrari alle ragioni della decisione espresse, ad includere anche quegli importi.
Conclusivamente il terzo motivo di gravame deve trovare parziale accoglimento, sulla base di quanto in precedenza esposto, con conseguente riduzione dell'importo di € 45.617,42, portato dalla sentenza di primo grado, per effetto della eliminazione dei corrispettivi relativi alle opere dubbie, e cioè € 9.598,45
(dato da € 8.690,00 + € 908,45), e della riduzione dei corrispettivi per la posa degli impianti a pavimento a soli € 5.760,00 (con riduzione quindi di ulteriori € 11.520,00 della somma riconosciuta in primo grado), così pervenendosi ad importo residuo a credito della NE IL, pari a € 24.498,97.
Con il quarto motivo d'impugnazione si duole della reiezione della domanda Controparte_2
riconvenzionale, sostenendo che il c.t.u. prima e il Giudice poi non avrebbero adeguatamente considerato la portata e rilevanza delle fatture delle imprese terze, intervenute in cantiere per completare o eseguire opere, che erano state originariamente subappaltate alla NE IL. I costi sostenuti da per quei completamenti sarebbero infatti stati superiori a quelli che erano Controparte_2
stati concordati con NE IL.
In gran parte il motivo ripropone, o richiama, le argomentazioni già in precedenza svolte riguardo al mancato espletamento dell'istruttoria, dal momento che il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale sull'assunto che dalla documentazione prodotta non fosse possibile ricavare la riferibilità delle opere oggetto delle fatture al completamento di quanto lasciato incompiuto dalla
NE IL.
In realtà vi è una ragione logico- giuridica, che, ancor prima della valutazione delle risultanze probatorie offerte, conduce a ritenere infondata la domanda proposta.
L'odierna appellante chiede di essere rimborsata degli asseriti maggiori costi sostenuti, quantificati in €
18.790,74, facendo valere una responsabilità risarcitoria della NE IL senza tuttavia avere mai specificamente allegato o offerto di provare un inadempimento, che avrebbe giustificato la risoluzione/recesso del contratto.
Con la mail in data 17/07/2019, avente ad oggetto “revoca incarico” (v. doc. 12 appellante), la
[...]
ha comunicato alla NE IL la revoca, con effetto immediato, dell'incarico, “visto CP_2
che non avete nessuna intenzione di proseguire tali opere”, quindi si riservava di far svolgere una pagina 16 di 20 perizia da un professionista abilitato, allo scopo di verificare che le opere eseguite non presentassero difetti, prospettando, in tale eventualità, di addebitare i costi necessari al rifacimento delle opere.
La mail prodotta documenta quindi un recesso da parte della committente e nel presente giudizio, al di là delle vaghe asserzioni circa ritardi nell'esecuzione delle opere da parte della NE IL, non è stato chiesto l'accertamento di un inadempimento sotto quel profilo, né sono stati dedotti elementi specifici al proposito. Peraltro, nei preventivi stipulati, unici accordi contrattuali intercorsi tra le parti, non è previsto alcunché in ordine al termine entro il quale le opere avrebbero dovuto essere ultimate.
Nel caso di recesso, che può essere giustificato dalle più svariate ragioni, ivi compresa la sfiducia nei confronti dell'appaltatore, il contratto infatti si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali potrebbero tuttavia rilevare qualora il committente pretendesse il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto (v. Cass. 27/01/2017 n. 2130; Cass. 22/04/2008 n. 10400).
In tal caso deve però essere fornita la prova di un inadempimento avente quelle caratteristiche, il che nel caso di specie è del tutto difettato.
Infine, con il quinto motivo d'impugnazione l'appellante censura la statuizione in punto spese, per avere il Tribunale liquidato i compensi riconosciuti ad NE IL sulla base dello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00, benché, per effetto della rideterminazione (a € 45.617,42) dell'importo oggetto della domanda principale, operato all'atto della precisazione delle conclusioni, la causa rientrasse nello scaglione di valore inferiore. Inoltre, parte appellante chiede la compensazione delle spese, ritenendo che NE IL, rispetto alla domanda originariamente introdotta, sia stata parzialmente soccombente.
L'esame del motivo risulta assorbito dalla sopra accolta riduzione dell'importo residuo spettante ad
NE IL, a titolo di saldo delle opere realizzate nel cantiere di Rivalta di Torino, riduzione che impone quindi in questa sede una rinnovata valutazione delle spese anche del giudizio di primo grado.
In via di appello incidentale la NE IL censura la sentenza per avere riconosciuto gli interessi sulla somma capitale a decorrere dalla data della pronuncia al saldo, anziché, secondo quanto richiesto da parte attrice, dal 12/05/2020, e cioè dall'invito alla negoziazione assistita, da intendersi quale momento di costituzione in mora. dichiarava di aderire alla negoziazione assistita, ma Controparte_2
in quella sede le parti non pervenivano ad alcun accordo.
Il motivo è fondato.
È vero che non sono state emesse da NE IL le fatture per le lavorazioni di cui è stato chiesto in giudizio il pagamento, è vero però che c'è stato l'invito alla negoziazione assistita, con lettera pagina 17 di 20 raccomandata ricevuta in data 14/05/2020 dalla lettera con cui veniva richiesto il Controparte_2
pagamento dell'importo poi oggetto di domanda in giudizio.
Trattandosi di credito nascente da transazione commerciale, ai sensi della lett. a) dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 231/2002, gli interessi dovuti dalla costituzione in mora sono quelli di cui all'art. 5 del medesimo
D.Lgs.
Parte appellante, nel contestare la debenza degli interessi moratori, svolge con gli scritti conclusionali argomentazioni fondate su asseriti principi di “proporzionalità, equità processuale e buona fede contrattuale”, la cui sussistenza nel caso di specie difetterebbe in considerazione del fatto che la pretesa originaria di oltre € 85.000,00 è stata drasticamente ridimensionata nel giudizio.
Si tratta di argomenti difensivi privi di giuridica consistenza, atteso che, riconosciuta in giudizio la spettanza di una somma, sia pure inferiore a quella oggetto di domanda, su quella somma sono comunque dovuti gli interessi moratori, non esistendo nel nostro ordinamento il principio in illiquidis non fit mora, per cui gli interessi sono dovuti sui crediti certi ed esigibili, anche se illiquidi, dal giorno della costituzione in mora, essendo la mancata o ritardata liquidazione conseguenza della condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e del suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione.
In accoglimento dell'appello incidentale, pertanto la deve Controparte_2
essere condannata a corrispondere alla la somma di € 24.498,97, Controparte_3
maggiorata degli interessi legali ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal 14/05/2020 al saldo.
4. Le spese del giudizio
all'esito dei due gradi di giudizio risulta essere prevalentemente soccombente, Parte_1
essendo stata respinta la sua domanda riconvenzionale ed accolta la domanda principale contro di lei proposta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto.
Non può inoltre trascurarsi di considerare - nella regolamentazione delle spese - come la
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abbia respinto plurime proposte transattive, già formulate in primo grado dal Giudice, CP_2
l'ultima delle quali avrebbe previsto il versamento della somma omnicomprensiva di € 28.000,00, oltre ad un concorso spese, importo questo ben inferiore a quello che in questa sede viene riconosciuto in favore della NE IL, che pure avrebbe accettato quella proposta, tenuto conto della rilevante incidenza degli interessi moratori. Così pure nel corso del presente grado di giudizio, all'udienza del
23/11/2023, ha rifiutato la proposta transattiva di versamento della somma di € Parte_1
35.748,00, che non prevedeva il riconoscimento di interessi moratori, ed un concorso spese di complessivi € 10.000,00 per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 18 di 20 Le spese del doppio grado di giudizio debbono quindi essere integralmente poste a carico di Parte_1
e la liquidazione deve avvenire, in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo
[...]
conto, in considerazione del decisum, dello scaglione di valore da € 26.000,00 a € 52.000,00, poiché ai fini della determinazione del valore della causa, ex art. 10, co. 2, c.p.c., si sommano al capitale gli interessi maturati anteriormente alla proposizione della causa. Mentre non deve essere considerato il valore della domanda riconvenzionale, il quale non si cumula con il valore della domanda principale, potendo comportare qualora di valore superiore alla principale - circostanza che peraltro non ricorre nel caso di specie - l'applicazione dello scaglione superiore ove ampli il thema decidendum (v. Cass.
01/08/2023 n. 23406).
Pertanto, per il primo grado, applicati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, debbono essere liquidati complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, ed € 759,00 per esposti;
e, per il presente grado, per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale, sempre in base ai valori medi, deve liquidarsi l'importo di € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Rimane ferma la regolamentazione delle spese di CTU, già disposta dalla sentenza di primo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da in qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale e dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 [...]
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale NE IL, avverso la sentenza n. CP_1
1774/2023 emessa dal Tribunale di Torino in data 21/04/2023, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, parzialmente riformando la sentenza impugnata, condanna in qualità di titolare della ditta individuale SCF Costruzioni, a Parte_1
corrispondere a , in qualità di titolare della individuale NE IL, la somma di Controparte_1
€ 24.498,97, oltre IVA di legge, maggiorata degli interessi legali ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal
14/05/2020 al saldo;
condanna in qualità di titolare della ditta individuale a Parte_1 Controparte_2
rifondere a , nella sua qualità di titolare della ditta individuale NE IL, le Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 7.616,00 per compensi ed
€ 759,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e, per il pagina 19 di 20 presente grado, in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A.,
IVA e successive occorrende;
ferma la regolamentazione delle spese di CTU.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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