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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3752/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3752/2022 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bigliardi giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Pieve di Soligo, via
Zanzotto n. 13/6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- appellato contumace - nonché contro
CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
1
rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Crocetta e Ylenia Canzian giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, viale Appiani n. 34;
p. iva: P.IVA_1
- appellata -
e contro in punto: appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Giudice di Pace di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
Nel merito
Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del veicolo targato EJ006JZ, condotto e di proprietà del sig. ed andava risarcito, ex art. 149 C.d.A., dalla Compagnia Controparte_1 CP_2
assicuratrice per la RCA della vettura targata EG852JH di proprietà del sig. e, per l'effetto, Parte_1
condannare in solido i convenuti ex art. 2054 e ss. c.c. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a causa ed in conseguenza del sinistro de quo, pari ad € 5.157,22 per la riparazione dell'autovettura -così come quantificati dalla
-, oltre alla somma conseguente al fermo tecnico del veicolo del sig. Parte_2
che si quantifica in € 42,78, il tutto, quindi, per un totale di € 5.200,00=, o a quella diversa somma risultata Parte_1
a seguito della C.T.U. già svolta in primo grado e, pertanto, pari ad € 1.420,00 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario, nonché con rimborso delle spese di CTU sostenute in primo grado dal sig. Parte_1
In via istruttoria
Si rinnova la richiesta di disporsi C.T.U. ricostruttiva sulla dinamica del sinistro ed estimativa sui danni occorsi alla vettura dell'attore al fine di determinare l'entità del risarcimento dovuto. Detta CTU dovrà basarsi sulla disponenda audizione del convenuto sig. sul confronto tra le altezze dei veicoli nel tratto stradale ove è avvenuto il sinistro ed infine, Controparte_1
2
sulla verifica dei danni presenti all'interno del cofano motore dell'autovettura del sig. Valuti il Giudice se affidare CP_1
detto incarico a nuovo Consulente.
Si rinnova la richiesta divoler sottoporre ad interrogatorio il convenuto sig. sulle modalità in cui è avvenuto Controparte_1
il sinistro e in particolare sul fatto che l'urto tra i veicoli ha coinvolto la parte posteriore del suo veicolo e la parte anteriore destra di quello del sig. Parte_1
Per l'appellata:
NEL MERITO
Rigettarsi l'appello interposto da e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 346/2022 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Treviso.
IN OGNI CASO
Con rifusione integrale in favore del deducente delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova tutti riproposti e/o formulati ex novo dall'appellante.
* * *
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor conveniva in giudizio davanti al Giudice Parte_1
di Pace di Treviso il signor e la sua compagnia assicuratrice al fine di ottenere il CP_1 CP_2
risarcimento del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento della propria automobile Mercedes
CL tg. EG852JH a causa del sinistro stradale avvenuto in data 23.9.2020.
In particolare, l'attore chiedeva il ristoro del pregiudizio economico pari alla cifra complessiva di €
5.157,22 (€ 4.227,23 + IVA), così come quantificato dalla Carrozzeria F.lli BE S.n.c. di BE CA
& Co a cui si era rivolto successivamente al sinistro.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice che, pur riconoscendo l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, contestava la quantificazione dei danni all'automobile effettuata dalla carrozzeria incaricata dall'attore.
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All'esito del giudizio, istruito documentalmente e mediante espletamento di c.t.u., il Giudice di Pace pronunciava la sentenza oggi appellata, rigettando la pretesa attorea di risarcimento del danno patrimoniale per mancato assolvimento del relativo onere probatorio. Condannava, infine, l'attore alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 650,00, con spese di c.t.u. a suo carico.
Il signor proponeva impugnazione avverso la sentenza di primo grado, chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e ravvisando, nel merito, due motivi di gravame: il primo da ricondursi all'erronea ricostruzione dei fatti contenuta nella relazione peritale e il secondo in relazione all'erronea valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di prime cure (in particolare sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere della prova del danno).
Chiedeva dunque che il Giudice condannasse i convenuti al risarcimento dei danni così come quantificati dalla carrozzeria incaricata e indicati nell'atto di citazione introduttivo, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Il conducente e proprietario del veicolo signor nonostante la regolarità della notifica, non si CP_1
costituiva nemmeno nel presente giudizio di appello, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva invece contestando la ricostruzione del signor in punto quantum CP_2 Parte_1
debeatur e ribadendo la correttezza della decisione del Giudice di Pace – in particolare in punto mancata prova della diminuzione di valore dell'automobile. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi dedotti.
Alla prima udienza del 29.9.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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* * *
1) Sul primo motivo d'appello: erroneità della ricostruzione effettuata dal c.t.u.
Con il primo motivo di appello, il signor ha lamentato il fatto che il consulente tecnico Parte_1
incaricato dal Giudice di Pace avrebbe fornito una ricostruzione errata dei fatti in quanto basata su dati imprecisi contenuti nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti nell'immediatezza del sinistro.
Il motivo in esame non merita accoglimento in ragione del fatto che il perito nominato d'ufficio non si è limitato a ricostruire la dinamica sulla base delle sole indicazioni contenute nel modulo CAI ma ha svolto un'accurata indagine complessiva, utilizzando ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento tutti i dati messi a sua disposizione (in particolare la documentazione fotografica, considerato che l'auto danneggiata già non risultava più in possesso dell'attore), rispondendo infine compiutamente alle osservazioni svolte dalle parti.
2) Sul secondo motivo di appello: l'illogicità della motivazione circa la mancata prova del danno
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento del danno patrimoniale emergente derivante dal tamponamento cagionato dal signor alla propria automobile. CP_1
In particolare, l'appellante ha evidenziato l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova del danno per il fatto che il signor oltre a non aver mai Parte_1
proceduto alla riparazione dell'automobile, l'abbia poi alienata senza tuttavia fornire la prova che la vendita fosse stata conclusa ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato a causa dei danni subiti.
In primo luogo occorre richiamare l'art. 148 Codice delle Assicurazioni sui danni alle cose conseguenti a sinistri, che prevede espressamente il diritto dell'assicurato al risarcimento del danno, anche qualora quest'ultimo decida di non procedere alla riparazione del bene.
Inoltre, la giurisprudenza in materia di sinistri stradali, in un caso avente ad oggetto la mancata riparazione dei danni all'automobile, ha recentemente statuito che “la perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già
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materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale
l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass. civ. n. 5159 del 17.2.2023).
Ne consegue che il Giudice di prime cure ha errato nell'escludere in toto il risarcimento del danno, in quanto, mediante la consulenza tecnica disposta d'ufficio, è stato possibile appurare che solo alcuni dei danni richiesti (quali la rottura del paraurti sulla zona angolare destra, al proiettore per rottura del supporto di fissaggio, alla griglia inferiore…) non erano compatibili con la dinamica degli eventi così come descritta nella constatazione amichevole.
Diversamente, in seguito alla manovra di retromarcia del signor che ha causato il CP_1
tamponamento, il veicolo del signor ha riportato effettivamente dei danni, seppur lievi, alla Parte_1
parte centrale dell'auto, con modesta incisione del paraurti e rottura dello stemma e della griglia centrale del cofano.
In virtù di tali accertamenti, il perito tecnico ha ritenuto che “il costo per la riparazione dei danni subiti dal veicolo MERCEDES CL 500 con riferimento ai soli danni compatibili con l'evento risulta pari a € 1.162,00 + IVA
22% se ed in quanto dovuta, per un totale arrotondato di € 1.420,00” (pag. 16 relazione peritale).
A nulla rileva dunque la mancata dimostrazione della vendita dell'automobile a un prezzo inferiore al valore di mercato a causa del sinistro in oggetto, in quanto la prova del danno e del relativo ammontare ha trovato comunque conferma nel corso del presente giudizio mediante l'espletamento della consulenza tecnica.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi raggiunta la prova del pregiudizio patrimoniale cagionato dal signor – assicurato da – all'autovettura del signor a causa del CP_1 CP_2 Parte_1
tamponamento stradale avvenuto in data 23.9.2020.
Il danno deve essere liquidato nella misura corrispondente alla sua esatta commisurazione e dunque, nel caso di specie, nella somma quantificata dal consulente tecnico d'ufficio pari a complessivi € 1.420,00 così calcolati: € 1.162,00 + IVA 22%, con esclusione del danno indiretto per fermo tecnico in quanto, a
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quanto consta, il veicolo non è mai stato riparato.
La decisione di primo grado, dunque, deve essere riformata.
2) Sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Le spese del primo grado di giudizio sono state poste a carico dell'attore in virtù della soccombenza
(quantificate nella complessiva somma di € 650,00, oltre alle spese della c.t.u.).
L'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento, seppur in misura inferiore, delle domande del signor (già avanzate fin dall'atto introduttivo), legittima – come espressamente Parte_1
richiesto dall'appellante – la riforma anche del capo della decisione di prime cure in punto spese di lite.
Esse, in ragione della soccombenza, devono essere poste a carico dell'odierna appellata nella medesima misura indicata dal Giudice di Pace, con condanna di alla restituzione delle spese di lite già CP_2
eventualmente corrisposte dal signor Parte_1
Con riguardo, invece, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza. Nella quantificazione, avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, si è tenuto conto del fatto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria in sede d'appello e che la causa è stata ritenuta matura per la decisione già alla prima udienza.
Le spese di c.t.u. svolta nel giudizio di prime cure devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in ragione della soccombenza, nella misura già liquidata dal Giudice di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello svolto e in riforma della sentenza impugnata, quantifica in complessivi €
1.420,00, oltre interessi e rivalutazione, la somma spettante a a titolo di risarcimento Parte_1
del danno patrimoniale subito in occasione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto condanna CP_2
e in solido tra loro, al pagamento dell'importo suddetto, oltre rivalutazione e interessi;
Controparte_1
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- in accoglimento dell'appello svolto e in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese processuali del primo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi € 650,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di c.t.u. così come liquidate nel giudizio di primo grado, con condanna a restituire a parte attrice gli importi a tal fine corrisposti.
Treviso, 2 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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