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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 7319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Adriana Boscagli del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, in Via dei Monti Parioli n. 8/A, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F.: ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rosa Di Caprio, presso il cui studio in CASORIA (NA) alla VIA PRINCIPE
DI PIEMONTE N.55, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 31/10/2024.
Per il PM disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno secondo la volontà delle parti tenuto conto dell'età del minore e della attuale ampia permanenza, anche con pernottamento, presso il padre.
Chiede, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore venga determinato, in considerazione della permanenza pressoché paritaria presso entrambi i genitori, in €
400 oltre il 100% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2022, chiedeva dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
statuire l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnare la casa familiare;
stabilire la frequentazione più ampia e libera per il padre;
determinare in euro 2.500,00 il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente con rivalutazione annuale ISTAT;
stabilire a carico del resistente il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%; determinare in euro 2.500,00 il contributo al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio in caso di opposizione.
La ricorrente premetteva che in data 25.06.2001, a Napoli, aveva contratto matrimonio concordatario con che dall'unione coniugale erano nati due figli: , a CP_1 Persona_1
Napoli il 21.05.2005, e ,a Napoli il 23.05.2008; che già nel 2015 la coppia affrontava una Per_2
crisi matrimoniale che li conduceva alla separazione che di fatto in breve si risolveva in una nuova rinnovata relazione matrimoniale con la gioia di figli;
che nel settembre 2021 ella scopriva che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una amica di famiglia, la madre di un compagno di classe del piccolo;
che la sussistenza di tale Per_2 relazione extraconiugale e per di più con la amica di famiglia creò un vero e proprio chock all'intera famiglia, sicchè si rendeva impossibile la prosecuzione del rapporto affettivo tra i coniugi;
che i figli, usati come strumento, loro malgrado, per le attività sportive, scoprivano essere stati la giustificazione (per ben 7 mesi) per week end trascorsi insieme, nascosti dall'impegno di sci agonistico del figlio;
che a seguito di tale scoperta nel settembre 2021 il resistente lasciò la Per_2
casa familiare per trasferirsi dapprima da un amico a Bacoli e poi presso un lussuoso B&B a via
Caracciolo, prendendo in locazione un attico di circa 150 mq con terrazza di pari metratura;
che ella si era dovuta impegnare a mettere da parte se stessa a favore di un necessario supporto dei figli traumatizzati da quanto avvenuto;
che la casa familiare era di sua proprietà esclusiva;
che la vita familiare era stata imperniata sulla capacità imprenditoriale del resistente, un imprenditore di successo specializzato nell'impiantistica per aziende, con una società proprietaria del capannone e con circa 30 dipendenti, la “Di Mare impianti”; che nella sede degli uffici il aveva fatto CP_1
realizzare, essendo una sua passione, una cantina di vini e champagne pregiati di circa 1500 bottiglie, il cui valore complessivo ammontava a circa 200.000,00 euro;
che la famiglia aveva vissuto di lussi e di confort senza alcun impedimento grazie al resistente che aveva sostenuto ogni genere di spesa: ordinarie e straordinarie;
ogni spesa per la casa (utenze/ condominio / manutenzione); ogni spesa per il vitto ed i consumi della famiglia;
ogni spesa per l'abbigliamento di tutta la famiglia, per cure estetiche e sanitarie, per serate di svago e per vacanze tutte dedite alle attività sportive e non, ad esempio per l'allenamento estivo la famiglia si spostava abitualmente un mese al Les Deux Alpes ed il prendeva in locazione una casa per il controvalore locatizio CP_1 di € 4.000,00, dal 15 luglio fino alla prima settimana di agosto il era solito portare la CP_1
famiglia per i week end presso un albergo nell'isola d'Ischia, nel luglio ed agosto 2021, derogando all'abituale albergo ischitano, il aveva locato un motoscafo, marca Itama di 46 piedi, con CP_1 capitano e un marinaio, al controvalore locatizio di € 30.000,00 con il quale la famiglia aveva svolto ripetuti week end di luglio nei mari della Campania, e 10 giorni nel mese di agosto alle Isole Eolie, stazionando prevalentemente a Stromboli ove aveva locato un appartamento per il controvalore locatizio di € 3.000,00; che nel dicembre 2021 il aveva anche formalizzato la proposta CP_1
irrevocabile di acquisto mediante società di Broker nautico di una imbarcazione marca ITAMA di
60 piedi di lunghezza (con 3 bagni e numerose cabine, con 2 motori da oltre mille cavalli l'uno) con consegna prevista nella primavera 2022 alla boa;
che il medesimo aveva in uso due macchine: un
X5 BMW con contratto di noleggio a lungo termine e una Classe G della Mercedes dal valore di circa 200.000,00 euro, intestata alla “Di Mare Impianti srl;
che dal 10 gennaio 2022 il CP_1
aveva affittato nel un appartamento di 150 mq con affaccio vista mare e relativo CP_2
terrazzo di 150 mq (Caracciolo 13 ) al controvalore di circa 10.000,00 euro mensili;
che ella Pt_2
era una maestra di scuola, con una redditualità di 1.600,00 euro per 13 mensilità, non godeva di ulteriori redditi, era proprietaria e della casa familiare (e del box auto) sita in Napoli alla via
Cesareo Console n. 3 e della casa a Roccaraso ove i figli soggiornavano per gli allenamenti sciistici.
Si costituiva il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda di addebito;
in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva affidare i minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre o la madre previo ascolto dei minori stessi, porre a carico del genitore non collocatario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile complessivo di € 900,00 (450,00 a figlio) oltre 50% alle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Napoli. Il resistente contestava quanto dedotto da controparte in ordine al fatto che la coppia avrebbe subito una prima crisi nel 2015 con successivo ricongiungimento, deduceva che in realtà, egli, colpito e spaventato dai debiti da cui era afflitta la sua società, la D.B.F srl, al fine di porre al riparo il suo patrimonio nell'interesse dei figli, concordò con la moglie la separazione simulata del 2015, trasferendo alla stessa il suo unico bene, la casa adibita a residenza familiare. Aggiungeva che l'insanabile incomprensione tra le parti aveva determinato nel tempo il naufragio del rapporto coniugale, tale che i coniugi non dividevano più lo stesso letto, né avevano rapporti intimi dal luglio del 2019; che i litigi erano sempre più frequenti tanto che egli in più occasioni si era allontanato da casa per più giorni al fine di sedare i conflitti per la serenità dei figli. Contestava di vivere in un B&B di lusso, precisando di essere ospitato in un appartamento di un amico in zona via Caracciolo con una spesa a nero mensile di € 800,00 così come che la crisi familiare fosse attribuibile ad una violazione dell'obbligo di fedeltà imputabile al medesimo, precisando che già nelle ferie estive del 2021 la coppia era stata separata, avendo trascorso vacanze con i figli in tempi diversi. Deduceva che aveva un rapporto meraviglioso con i figli;
che la ricorrente aveva una stabile relazione con altro uomo resa pubblica dal novembre/dicembre 2021, a pochi mesi dalla cessazione della convivenza (settembre 2021).
Aggiungeva che la società di cui era legale rappresentante era in stato di decozione grave con uno scoperto di oltre € 500.000,00 ed una esposizione debitoria nei confronti di Invitalia di € 230.000,00
e che egli era personalmente esposto, in quanto fideiussore, della società D.B.F. srl in concordato liquidatorio per 2 milioni di euro;
che la ricorrente oltre ad essere proprietaria esclusiva dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale del valore di oltre 1 milione e duecentomila euro con annesso garage nella galleria Morelli, nonché dimora in Roccaraso, zona
Pietransieri, costituita da un caseggiato sviluppato su tre piani interamente ristrutturato di rilevante valore, era insegnante con un reddito netto mensile di oltre € 1.700,00, aveva una giacenza di conti correnti di circa € 250.000,00, presso banca Fideuram e ulteriori € 80.000,00 su banca Bper, ed era socia del 2% della Di Mare impianti srl, con diritto alla distribuzione degli utili ove esistenti.
Pertanto chiedeva il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla stessa.
All'udienza presidenziale del 1/07/2022, il Presidente sentite le parti e ritenuta la necessità di sentire i minori, rinviava all'uopo all'udienza del 30/09/2022. All'esito, autorizzava le parti a vivere separatamente, assegnava alla la casa coniugale, disponeva l'affido condiviso dei minori Parte_1
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva un assegno a titolo di contribuito nel mantenimento dei figli di € 1.600,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Innanzi al G.I. veniva avanzata richiesta di pronuncia sullo status. Con sentenza n. 5108 del
17/05/2023 veniva pronunciata la separazione personale tra le parti assegnandosi con separata ordinanza i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle statuizioni accessorie. A seguito di istanza avanzata da parte resistente al fine di ottenere la revoca del contributo nel mantenimento dei figli a suo carico, veniva disposto l'ascolto di , a Per_2 seguito del quale il G.I., con provvedimento dlel'11/04/2024, così provvedeva: “… ritenuto di dover provvedere sulla richiesta formulata della difesa di di revoca dell'assegno CP_1 posto a carico di quest'ultimo a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, e Per_2
; Per_1
rilevato, con riguardo ad , che le dichiarazioni dal medesimo rese in udienza non Per_2
consentono di ritenere che non sia più convivente con la madre, avendo il ragazzo riferito che entrambe le abitazioni, sia quella del padre che quella della madre, rappresentano un riferimento per lui (“Per me è assolutamente indifferente, sento entrambe come case mie”), che nella pratica egli decide di giorno in giorno dove andare a pranzo dopo scuola, dove studiare e dove dormire, che egli apprezza questa libertà che gli è lasciata nella gestione della quotidianità (“A me sta bene questa situazione che mi fa sentire libero di scegliere dove stare. …Da Natale ad oggi avrò dormito circa il 70% dei giorni a casa di papà e il 30% a casa di mamma”);
evidenziato, del resto, che sin dalla fase presidenziale si è tenuto conto dell'ampia e libera frequentazione dei figli da parte del padre;
ritenuto che
alla luce di tali elementi e della capacità del ragazzo, che va assolutamente preservata, di gestire in maniera serena la sua quotidianità tra la casa dell'uno e dell'altro genitore, non si ritengono sussistenti i presupposti per revocare
l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre, non potendo trarsi la conclusione che il minore si sia definitivamente trasferito presso il padre;
considerato, invece, quanto a , che alla luce della documentazione depositata, Per_1
comunicazione obbligatoria , buste paga e copie delle ricevute dei bonifici, rispetto alla Pt_3
quale alcun rilievo è stato mosso da ultimo dalla ricorrente, deve ritenersi che la stessa è stata assunta dalla Di Mare Impianti s.r.l. da maggio 2023 con uno stipendio mensile netto di circa €
1.000,00;
ritenuto che tali elementi non consentono di ritenere raggiunta da parte della ragazza
l'autosufficienza economica, tenuto conto dell'età della stessa, neanche diciannovenne, delle legittime aspirazioni professionali della stessa in ragione delle condizioni economiche dei genitori, del percorso di studi universitari appena intrapreso, dell'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della stessa determinato a carico del padre in sede presidenziale;
rilevato al contempo che la percezione di uno stipendio mensile da parte di consente, Per_1 allo stato, di ridurre ad € 400,00 l'importo del contributo economico a carico del padre, fermo restando a carico del medesimo il 100% delle spese straordinarie rilevato che entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni
PQM
ridetermina, a decorrere dal mese di maggio, in € 400,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia a carico di , Per_1 CP_1
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/10/2024”
Successivamente veniva celebrata la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. nel giudizio di divorzio proposto da nei confronti di e CP_1 Parte_1
con ordinanza del 22/05/2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Precisate le conclusioni la causa era rimessa in decisione previa assegnazione dei termini alle parti per gli scritti conclusionali e trasmissione degli atti al PM per il parere.
Essendo stata già pronunciata nel corso del presente giudizio la separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere in merito alle sole questioni accessorie.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
In diritto deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N.
16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012). Orbene nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con tal , scoperta nel mese di settembre Parte_4
2021, che avrebbe poi portato il medesimo a lasciare la casa familiare nello stesso mese. Il CP_1 ha eccepito che tra le parti non c'era più ormai da anni alcun tipo di condivisione, che già nell'estate
2021 avevano trascorso vacanze separate con i figli, che anche la ricorrente aveva una relazione con un altro uomo resa nota subito la cessazione della convivenza con il marito.
E' evidente che in un quadro siffatto l'elemento temporale assume valore determinante al fine di valutare l'efficacia causale tra la condotta del resistente e l'irreversibilità della crisi coniugale. Le richieste di prove orali sono state rigettate dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal
Collegio, essendo i relativi capitoli formulati in modo generico e valutativo (“1. Vero che la moglie scopre l'ennesimo tradimento del marito con la signora a far data dal 2020, Parte_4 relazione che perdura a tutt'oggi;
2. vero che nei mesi di gennaio/febbraio 2021 si CP_1
recava a Roccaraso con la signora in occasione delle trasferte sciistiche dei figli Parte_4
consumando effusioni davanti ad amici comuni e anche noncurante della moglie.
6. vero che nel mese di febbraio/marzo 2021 la coppia / si recava in vacanza a New York;
”), CP_1 Pt_4
mentre i restanti capi sono irrilevanti in quanto temporalmente collocati successivamente alla separazione di fatto tra le parti. Dunque parte ricorrente non ha fornito la prova dell'efficacia causale della condotta attribuita al marito nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto in un tale quadro la domanda di addebito non può che essere rigettata.
Quanto alle questioni accessorie relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , all'assegnazione della casa coniugale, ai provvedimenti di Per_2
carattere economico da adottarsi nell'interesse dei figli, essendo stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio tra le parti, alcun provvedimento va adottato in questa sede.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Pertanto, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile.” (Cass. N. 7547/2020). La ricorrente nel ricorso introduttivo aveva proposto anche domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé, domanda che deve intendersi rinunciata nulla chiedendosi al riguardo negli scritti conclusionali
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande accessorie alla pronuncia della separazione già dichiarata con sentenza parziale resa in data 17.05.2023, così provvede:
• rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1
nei confronti di;
CP_1
• dichiara non luogo a provvedere sulle questioni accessorie relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Per_2 all'assegnazione della casa coniugale, ai provvedimenti di carattere economico da adottarsi nell'interesse dei figli;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7319 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Adriana Boscagli del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, in Via dei Monti Parioli n. 8/A, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F.: ) rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rosa Di Caprio, presso il cui studio in CASORIA (NA) alla VIA PRINCIPE
DI PIEMONTE N.55, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti come da note di trattazione scritta dell'udienza del 31/10/2024.
Per il PM disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno secondo la volontà delle parti tenuto conto dell'età del minore e della attuale ampia permanenza, anche con pernottamento, presso il padre.
Chiede, inoltre, che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore venga determinato, in considerazione della permanenza pressoché paritaria presso entrambi i genitori, in €
400 oltre il 100% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2022, chiedeva dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
statuire l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, cui assegnare la casa familiare;
stabilire la frequentazione più ampia e libera per il padre;
determinare in euro 2.500,00 il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente con rivalutazione annuale ISTAT;
stabilire a carico del resistente il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 100%; determinare in euro 2.500,00 il contributo al mantenimento della moglie. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio in caso di opposizione.
La ricorrente premetteva che in data 25.06.2001, a Napoli, aveva contratto matrimonio concordatario con che dall'unione coniugale erano nati due figli: , a CP_1 Persona_1
Napoli il 21.05.2005, e ,a Napoli il 23.05.2008; che già nel 2015 la coppia affrontava una Per_2
crisi matrimoniale che li conduceva alla separazione che di fatto in breve si risolveva in una nuova rinnovata relazione matrimoniale con la gioia di figli;
che nel settembre 2021 ella scopriva che il marito intratteneva una relazione extraconiugale con una amica di famiglia, la madre di un compagno di classe del piccolo;
che la sussistenza di tale Per_2 relazione extraconiugale e per di più con la amica di famiglia creò un vero e proprio chock all'intera famiglia, sicchè si rendeva impossibile la prosecuzione del rapporto affettivo tra i coniugi;
che i figli, usati come strumento, loro malgrado, per le attività sportive, scoprivano essere stati la giustificazione (per ben 7 mesi) per week end trascorsi insieme, nascosti dall'impegno di sci agonistico del figlio;
che a seguito di tale scoperta nel settembre 2021 il resistente lasciò la Per_2
casa familiare per trasferirsi dapprima da un amico a Bacoli e poi presso un lussuoso B&B a via
Caracciolo, prendendo in locazione un attico di circa 150 mq con terrazza di pari metratura;
che ella si era dovuta impegnare a mettere da parte se stessa a favore di un necessario supporto dei figli traumatizzati da quanto avvenuto;
che la casa familiare era di sua proprietà esclusiva;
che la vita familiare era stata imperniata sulla capacità imprenditoriale del resistente, un imprenditore di successo specializzato nell'impiantistica per aziende, con una società proprietaria del capannone e con circa 30 dipendenti, la “Di Mare impianti”; che nella sede degli uffici il aveva fatto CP_1
realizzare, essendo una sua passione, una cantina di vini e champagne pregiati di circa 1500 bottiglie, il cui valore complessivo ammontava a circa 200.000,00 euro;
che la famiglia aveva vissuto di lussi e di confort senza alcun impedimento grazie al resistente che aveva sostenuto ogni genere di spesa: ordinarie e straordinarie;
ogni spesa per la casa (utenze/ condominio / manutenzione); ogni spesa per il vitto ed i consumi della famiglia;
ogni spesa per l'abbigliamento di tutta la famiglia, per cure estetiche e sanitarie, per serate di svago e per vacanze tutte dedite alle attività sportive e non, ad esempio per l'allenamento estivo la famiglia si spostava abitualmente un mese al Les Deux Alpes ed il prendeva in locazione una casa per il controvalore locatizio CP_1 di € 4.000,00, dal 15 luglio fino alla prima settimana di agosto il era solito portare la CP_1
famiglia per i week end presso un albergo nell'isola d'Ischia, nel luglio ed agosto 2021, derogando all'abituale albergo ischitano, il aveva locato un motoscafo, marca Itama di 46 piedi, con CP_1 capitano e un marinaio, al controvalore locatizio di € 30.000,00 con il quale la famiglia aveva svolto ripetuti week end di luglio nei mari della Campania, e 10 giorni nel mese di agosto alle Isole Eolie, stazionando prevalentemente a Stromboli ove aveva locato un appartamento per il controvalore locatizio di € 3.000,00; che nel dicembre 2021 il aveva anche formalizzato la proposta CP_1
irrevocabile di acquisto mediante società di Broker nautico di una imbarcazione marca ITAMA di
60 piedi di lunghezza (con 3 bagni e numerose cabine, con 2 motori da oltre mille cavalli l'uno) con consegna prevista nella primavera 2022 alla boa;
che il medesimo aveva in uso due macchine: un
X5 BMW con contratto di noleggio a lungo termine e una Classe G della Mercedes dal valore di circa 200.000,00 euro, intestata alla “Di Mare Impianti srl;
che dal 10 gennaio 2022 il CP_1
aveva affittato nel un appartamento di 150 mq con affaccio vista mare e relativo CP_2
terrazzo di 150 mq (Caracciolo 13 ) al controvalore di circa 10.000,00 euro mensili;
che ella Pt_2
era una maestra di scuola, con una redditualità di 1.600,00 euro per 13 mensilità, non godeva di ulteriori redditi, era proprietaria e della casa familiare (e del box auto) sita in Napoli alla via
Cesareo Console n. 3 e della casa a Roccaraso ove i figli soggiornavano per gli allenamenti sciistici.
Si costituiva il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, chiedeva il CP_1
rigetto della domanda di addebito;
in ordine ai provvedimenti accessori chiedeva affidare i minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre o la madre previo ascolto dei minori stessi, porre a carico del genitore non collocatario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile complessivo di € 900,00 (450,00 a figlio) oltre 50% alle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Napoli. Il resistente contestava quanto dedotto da controparte in ordine al fatto che la coppia avrebbe subito una prima crisi nel 2015 con successivo ricongiungimento, deduceva che in realtà, egli, colpito e spaventato dai debiti da cui era afflitta la sua società, la D.B.F srl, al fine di porre al riparo il suo patrimonio nell'interesse dei figli, concordò con la moglie la separazione simulata del 2015, trasferendo alla stessa il suo unico bene, la casa adibita a residenza familiare. Aggiungeva che l'insanabile incomprensione tra le parti aveva determinato nel tempo il naufragio del rapporto coniugale, tale che i coniugi non dividevano più lo stesso letto, né avevano rapporti intimi dal luglio del 2019; che i litigi erano sempre più frequenti tanto che egli in più occasioni si era allontanato da casa per più giorni al fine di sedare i conflitti per la serenità dei figli. Contestava di vivere in un B&B di lusso, precisando di essere ospitato in un appartamento di un amico in zona via Caracciolo con una spesa a nero mensile di € 800,00 così come che la crisi familiare fosse attribuibile ad una violazione dell'obbligo di fedeltà imputabile al medesimo, precisando che già nelle ferie estive del 2021 la coppia era stata separata, avendo trascorso vacanze con i figli in tempi diversi. Deduceva che aveva un rapporto meraviglioso con i figli;
che la ricorrente aveva una stabile relazione con altro uomo resa pubblica dal novembre/dicembre 2021, a pochi mesi dalla cessazione della convivenza (settembre 2021).
Aggiungeva che la società di cui era legale rappresentante era in stato di decozione grave con uno scoperto di oltre € 500.000,00 ed una esposizione debitoria nei confronti di Invitalia di € 230.000,00
e che egli era personalmente esposto, in quanto fideiussore, della società D.B.F. srl in concordato liquidatorio per 2 milioni di euro;
che la ricorrente oltre ad essere proprietaria esclusiva dell'immobile precedentemente adibito a casa coniugale del valore di oltre 1 milione e duecentomila euro con annesso garage nella galleria Morelli, nonché dimora in Roccaraso, zona
Pietransieri, costituita da un caseggiato sviluppato su tre piani interamente ristrutturato di rilevante valore, era insegnante con un reddito netto mensile di oltre € 1.700,00, aveva una giacenza di conti correnti di circa € 250.000,00, presso banca Fideuram e ulteriori € 80.000,00 su banca Bper, ed era socia del 2% della Di Mare impianti srl, con diritto alla distribuzione degli utili ove esistenti.
Pertanto chiedeva il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla stessa.
All'udienza presidenziale del 1/07/2022, il Presidente sentite le parti e ritenuta la necessità di sentire i minori, rinviava all'uopo all'udienza del 30/09/2022. All'esito, autorizzava le parti a vivere separatamente, assegnava alla la casa coniugale, disponeva l'affido condiviso dei minori Parte_1
ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, a carico del quale poneva un assegno a titolo di contribuito nel mantenimento dei figli di € 1.600,00, oltre al 100% delle spese straordinarie e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Innanzi al G.I. veniva avanzata richiesta di pronuncia sullo status. Con sentenza n. 5108 del
17/05/2023 veniva pronunciata la separazione personale tra le parti assegnandosi con separata ordinanza i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. per la prosecuzione del giudizio in ordine alle statuizioni accessorie. A seguito di istanza avanzata da parte resistente al fine di ottenere la revoca del contributo nel mantenimento dei figli a suo carico, veniva disposto l'ascolto di , a Per_2 seguito del quale il G.I., con provvedimento dlel'11/04/2024, così provvedeva: “… ritenuto di dover provvedere sulla richiesta formulata della difesa di di revoca dell'assegno CP_1 posto a carico di quest'ultimo a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, e Per_2
; Per_1
rilevato, con riguardo ad , che le dichiarazioni dal medesimo rese in udienza non Per_2
consentono di ritenere che non sia più convivente con la madre, avendo il ragazzo riferito che entrambe le abitazioni, sia quella del padre che quella della madre, rappresentano un riferimento per lui (“Per me è assolutamente indifferente, sento entrambe come case mie”), che nella pratica egli decide di giorno in giorno dove andare a pranzo dopo scuola, dove studiare e dove dormire, che egli apprezza questa libertà che gli è lasciata nella gestione della quotidianità (“A me sta bene questa situazione che mi fa sentire libero di scegliere dove stare. …Da Natale ad oggi avrò dormito circa il 70% dei giorni a casa di papà e il 30% a casa di mamma”);
evidenziato, del resto, che sin dalla fase presidenziale si è tenuto conto dell'ampia e libera frequentazione dei figli da parte del padre;
ritenuto che
alla luce di tali elementi e della capacità del ragazzo, che va assolutamente preservata, di gestire in maniera serena la sua quotidianità tra la casa dell'uno e dell'altro genitore, non si ritengono sussistenti i presupposti per revocare
l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre, non potendo trarsi la conclusione che il minore si sia definitivamente trasferito presso il padre;
considerato, invece, quanto a , che alla luce della documentazione depositata, Per_1
comunicazione obbligatoria , buste paga e copie delle ricevute dei bonifici, rispetto alla Pt_3
quale alcun rilievo è stato mosso da ultimo dalla ricorrente, deve ritenersi che la stessa è stata assunta dalla Di Mare Impianti s.r.l. da maggio 2023 con uno stipendio mensile netto di circa €
1.000,00;
ritenuto che tali elementi non consentono di ritenere raggiunta da parte della ragazza
l'autosufficienza economica, tenuto conto dell'età della stessa, neanche diciannovenne, delle legittime aspirazioni professionali della stessa in ragione delle condizioni economiche dei genitori, del percorso di studi universitari appena intrapreso, dell'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della stessa determinato a carico del padre in sede presidenziale;
rilevato al contempo che la percezione di uno stipendio mensile da parte di consente, Per_1 allo stato, di ridurre ad € 400,00 l'importo del contributo economico a carico del padre, fermo restando a carico del medesimo il 100% delle spese straordinarie rilevato che entrambe le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni
PQM
ridetermina, a decorrere dal mese di maggio, in € 400,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia a carico di , Per_1 CP_1
rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/10/2024”
Successivamente veniva celebrata la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. nel giudizio di divorzio proposto da nei confronti di e CP_1 Parte_1
con ordinanza del 22/05/2024 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Precisate le conclusioni la causa era rimessa in decisione previa assegnazione dei termini alle parti per gli scritti conclusionali e trasmissione degli atti al PM per il parere.
Essendo stata già pronunciata nel corso del presente giudizio la separazione personale dei coniugi, il Collegio è chiamato a decidere in merito alle sole questioni accessorie.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al marito.
In diritto deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N.
16859/2015; Cass. N. 917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge
(Cass. N. 1557/2008; Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012). Orbene nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con tal , scoperta nel mese di settembre Parte_4
2021, che avrebbe poi portato il medesimo a lasciare la casa familiare nello stesso mese. Il CP_1 ha eccepito che tra le parti non c'era più ormai da anni alcun tipo di condivisione, che già nell'estate
2021 avevano trascorso vacanze separate con i figli, che anche la ricorrente aveva una relazione con un altro uomo resa nota subito la cessazione della convivenza con il marito.
E' evidente che in un quadro siffatto l'elemento temporale assume valore determinante al fine di valutare l'efficacia causale tra la condotta del resistente e l'irreversibilità della crisi coniugale. Le richieste di prove orali sono state rigettate dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal
Collegio, essendo i relativi capitoli formulati in modo generico e valutativo (“1. Vero che la moglie scopre l'ennesimo tradimento del marito con la signora a far data dal 2020, Parte_4 relazione che perdura a tutt'oggi;
2. vero che nei mesi di gennaio/febbraio 2021 si CP_1
recava a Roccaraso con la signora in occasione delle trasferte sciistiche dei figli Parte_4
consumando effusioni davanti ad amici comuni e anche noncurante della moglie.
6. vero che nel mese di febbraio/marzo 2021 la coppia / si recava in vacanza a New York;
”), CP_1 Pt_4
mentre i restanti capi sono irrilevanti in quanto temporalmente collocati successivamente alla separazione di fatto tra le parti. Dunque parte ricorrente non ha fornito la prova dell'efficacia causale della condotta attribuita al marito nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto in un tale quadro la domanda di addebito non può che essere rigettata.
Quanto alle questioni accessorie relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , all'assegnazione della casa coniugale, ai provvedimenti di Per_2
carattere economico da adottarsi nell'interesse dei figli, essendo stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio tra le parti, alcun provvedimento va adottato in questa sede.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Pertanto, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile.” (Cass. N. 7547/2020). La ricorrente nel ricorso introduttivo aveva proposto anche domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé, domanda che deve intendersi rinunciata nulla chiedendosi al riguardo negli scritti conclusionali
Venendo infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande accessorie alla pronuncia della separazione già dichiarata con sentenza parziale resa in data 17.05.2023, così provvede:
• rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1
nei confronti di;
CP_1
• dichiara non luogo a provvedere sulle questioni accessorie relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Per_2 all'assegnazione della casa coniugale, ai provvedimenti di carattere economico da adottarsi nell'interesse dei figli;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino