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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1437/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio instaurato da
, con l'Avv. PEDROTTI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per la ricorrente: Per_
“che la minore nata in data [...], venga affidata in via Per_1 sclusiva alla madre attribuendo alla stessa tutti i poteri genitoriali e di rappresentanza della figlia minore con conferma degli obblighi di mantenimento e partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da sentenza del Tribunale di Trento N. 673/2019. Alla luce delle volontà manifestate dal di non volere vedere la figlia e Per_3 delle opinioni anche degli psicologi che ritengono preferibile per l'equilibrio psico fisico di un definitivo allontanamento del genitore si chiede che Per_1 nulla venga disposto in termini di visite a favore della figura paterna.”. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, la sig.ra chiesto Parte_2 la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Trento N. 673/2019 di data 12.08.2019. La ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze.
1) Con ricorso dd 29.06.2023 il signor adiva il Tribunale di Trento Per_3 affinchè venissero modificate le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Trento N. 673/2019 di data 12.08.2019 disponendo, pur con conferma del collocamento prevalente presso la madre, un ampliamento del diritto di vista in capo allo stesso.
2) Con comparsa di risposta dd 11 settembre 2023 si costituiva la signora Pt_1 richiedendo il rigetto del ricorso avversario con ulteriore riduzione delle visite o in subordine la conferma del pregresso regime di vista.
3) Con il proprio atto di costituzione la signora rappresentava altresì la Pt_1 condizione psico fisica di le cagionevoli condizioni di salute, la dislessia Per_1
e discalculia che comportavano richieste e permessi alla scuola e necessità di autorizzazioni controfirmate da entrambi i genitori autorizzazioni che sempre negava o autorizzava dopo molteplici richieste e trattative per ottenere la CP_1 sua firma. 4) Con provvedimento del GI di data 17 dicembre 2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa depositata in data 27 maggio 2024: Per_4
5) L'elaborato peritale nell'esposizione descriveva i nuovi nuclei familiari costituitisi: la madre di a contratto nuovo matrimonio dal quale è nato un Per_1 bambino e il nuovo marito è stato accolto bene da he lo Persona_5 Per_1 considera un secondo papà. Dall'altra parte il signor si è risposato con la Per_3 signora donna divorziata con già 2 figli a carico avuti con 2 Controparte_2 compagni diversi, la quale aveva, non solo un rapporto conflittuale con Per_1 ma, altresì' influenzava pesantemente il signor nelle relazioni con l'ex Per_3 moglie, odierna ricorrente, aumentando tensione l'aggressività trai 2.; tale aspetto emergeva chiaramente anche in sede di CTU dovendo la dott.ssa Per_4 confrontarsi con tutte le figure di riferimento di pag. 25 CTU) Per_1
6) La perizia d'ufficio evidenziava indiscutibilmente un'elevata conflittualità tra genitori ma parimenti rilevava carenze nel ruolo genitoriale paterno motivo per cui la CTU proponeva “ che la minore possa incontrare il padre la giornata del sabato o della domenica (9-21) su weekwend alternati, all'interno di contesti
Pag. 2 di 5 familiari che facilitano e agevolano la relazione padre – figlia ( prevedendo quindi una temporanea assenza della ). Attraverso il monitoraggio CP_2 dei Servizio Sociale si potrà prevedere – a(l) risanamento delle carenze paterne, unitamente al rafforzamento della bigenitorialità -un progressivo incremento del diritto di visita al padre secondo un calendario da predisporsi dai Servizi Sociali, con pernottamenti presso il padre ed introduzione di periodi alternati tra genitori di permanenza della minore in occasione delle Festività. Diversamente, al permanere di deficit paterni non debitamente riparti e corretti si porrà certamente la questione della limitazione della responsabilità genitoriale” ( pag 42 CTU).
7) In data 12 novembre 2024 veniva pubblicata la sentenza n 1014/2024 ( R.G.1811/2023) con la quale il Tribunale di Trento in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del 24 agosto 2019 n. 673/2029, procedeva alla modifica delle condizioni di divorzio , confermava la collocazione prevalente pesso al madre e recepiva in toto le indicazioni della CTU indicando quale calendario di visite: “la minore potrà incontrare il padre la giornata di sabato o della domenica ( 9-21) su week end alternati, all'interno di contesti familiari che facilitano ed agevolano la relazione padre – figlia ( prevedendo dunque una temporanea assenza della ). Attraverso il monitoraggio ad opera del CP_2 servizio Sociale si potrà prevedere - al risanamento delle carenze paterne, unitamente al rafforzamento della bigenitorialità.
8) La sentenza allegata disponeva poi che i Servizi Sociali relazionassero dei lori interventi . dei rapporti tra minore e padre e sul raggiungimento degli obiettivi indicati.
9) Accadeva dunque che iniziasse un percorso con le educatrici che si recavano presso la casa di l'aiutavano a fare i compiti, stavano con lei e la madre;
Per_1 il padre vedeva o il sabato o la domenica (purtroppo quasi sempre alla Per_1 presenza della o in alternativa portava ai nonni paterni e lui CP_2 Per_1 andava via) ed era tutt'altro che collaborativo. Nei colloqui coni Servizi Sociali mentre la signora si rendeva presente e costantemente disponibile, non Pt_1 altrettanto faceva il signor che addirittura dichiarava di essere stufo della CP_1 situazione e di voler rinunciare a tutto.
10) In data 14 aprile 2025 il Servizio Sociale zona Rotaliana Kớnigsberg depositava la propria relazione in ottemperanza alle indicazioni della sentenza del Tribunale di Trento1014/245: a pagina 4 dell'elaborato l'assistente sociale riportava le intenzioni del – comunicate ai Servizi nel gennaio 2025 – di CP_1 voler interrompere i rapporti con TU riferiva di avere svolto un solo Per_1 incontro di supporto alla bigenitorialità con la dott.ssa Hofer che, a suo dire, avrebbe avvallato la scelta di interrompere i rapporti con evitando di Per_1 esporla alla conflittualità genitoriale.
Pag. 3 di 5 11) In aggiunta a ciò non provvedeva a pagare una serie di spese CP_1 straordinarie mediche oltre a quelle legate ai costi della psicologa, e della logopedista di già quantificate nella comparsa di risposta di data 11 Per_1 settembre 2023 e nell'ultimo periodo ometteva di versare la partecipazione al mantenimento tanto da indurre la ricorrente ad attivarsi per ottenere i sostegni della P.A.T. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente ha concluso come in atti. All'udienza presidenziale, tenutasi in data 22 ottobre 2025, è comparsa la sola sig.ra mentre nessuno è comparso per il convenuto, del quale è stata Pt_1 dichiarata la contumacia. La causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza stessa dal procuratore della ricorrente, il quale ha rinunciato a tutti i termini di legge. Le domande svolte da parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. Giova innanzitutto osservare che l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, sebbene per espressa previsione normativa debba di regola privilegiarsi (art. 337 ter c.c.), non può essere disposto quando risulti contrario all'interesse dei figli, alla luce di una ritenuta incapacità ed inidoneità dei genitori ad assolvere ai diritti/doveri connaturati alla responsabilità genitoriale, da valutarsi in base ad elementi concreti. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che vada disposto l'affidamento esclusivo di lla madre, tenuto conto che le deduzioni della ricorrente in ordine ai Per_1 problemi evidenziati dal sig. trovano conferma nei contenuti della CP_1 perizia della dott. allegata al ricorso, nel percorso con i Servizi Per_4
Sociali svolto dal dall'evidente esito negativo, nella volontà espressa CP_1 dallo stesso di voler interrompere i rapporti con la figlia, nonchè nelle CP_1 problematiche mediche, psicologiche ed educative di che comportano Per_1 celeri soluzioni anche a firma di un solo genitore. Dalla relazione del Servizio Sociale in atti risulta, inoltre, che la minore è riuscita a trovare un equilibrio grazie al fondamentale ruolo positivo svolto dalla madre, nonché grazie al supporto dato dai servizi coinvolti a sostegno della minore (sociale e psicologico), che dovrà continuare nel tempo, secondo quanto riportato nella relazione dd.
8.4.2025. Si deve evidenziare comunque che il Servizio di Psicologia ha anche evidenziato come la fragilità del legame della minore con la figura paterna, se non adeguatamente supportato dallo stesso e dalla madre, rischia di venire disinvestito affettivamente da “determinandosi come possibile fattore di Per_1 rischio per il suo sviluppo psicologico” (v. pag. 3 della relazione citata).
Pag. 4 di 5 In ragione di quanto sopra, pur dovendosi ritenere che in concreto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori sia per la stessa pregiudizievole, e che vada, pertanto, disposto il suo affido esclusivo alla madre, con collocazione presso di lei, non può essere definitivamente interrotto il rapporto tra la minore ed il padre, anche a prescindere dalla volontà manifestata da quest'ultimo, dovendosi mantenere aperta la possibilità di una ripresa del rapporto stesso nell'interesse di con le modalità già previste nella sentenza di questo Per_1
Tribunale n. 1014/2024 del 12.11.2024. Alla ricorrente vanno comunque rimesse le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e ciò avuto riguardo al preminente interesse di osservandosi che l'assunzione di tali decisioni Per_1 sarebbe con ogni probabilità paralizzata, ovvero notevolmente rallentata, ove rimessa ad entrambi i genitori, attesa l'assenza del padre, che rendono di per sé difficoltosa, se non impossibile, l'assunzione di decisione condivise tra i genitori nell'interesse della minore. Vanno infine confermate le altre condizioni riguardanti l'obbligo di mantenimento del nei confronti della figlia. CP_1
Nulla va disposto sulle spese di lite, la cui rifusione è stata domandata dalla parte ricorrente solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1.a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 673/2019 di data 12.08.2019 e della successiva n. 1014/2024 del 12.11.2024, dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 collocazione presso di lei, alla quale vanno, pertanto, rimesse anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale);
2.conferma la sentenza nel resto;
3.nulla sulle spese. Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1437/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio instaurato da
, con l'Avv. PEDROTTI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per la ricorrente: Per_
“che la minore nata in data [...], venga affidata in via Per_1 sclusiva alla madre attribuendo alla stessa tutti i poteri genitoriali e di rappresentanza della figlia minore con conferma degli obblighi di mantenimento e partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da sentenza del Tribunale di Trento N. 673/2019. Alla luce delle volontà manifestate dal di non volere vedere la figlia e Per_3 delle opinioni anche degli psicologi che ritengono preferibile per l'equilibrio psico fisico di un definitivo allontanamento del genitore si chiede che Per_1 nulla venga disposto in termini di visite a favore della figura paterna.”. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19 giugno 2025, la sig.ra chiesto Parte_2 la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Trento N. 673/2019 di data 12.08.2019. La ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze.
1) Con ricorso dd 29.06.2023 il signor adiva il Tribunale di Trento Per_3 affinchè venissero modificate le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del Tribunale di Trento N. 673/2019 di data 12.08.2019 disponendo, pur con conferma del collocamento prevalente presso la madre, un ampliamento del diritto di vista in capo allo stesso.
2) Con comparsa di risposta dd 11 settembre 2023 si costituiva la signora Pt_1 richiedendo il rigetto del ricorso avversario con ulteriore riduzione delle visite o in subordine la conferma del pregresso regime di vista.
3) Con il proprio atto di costituzione la signora rappresentava altresì la Pt_1 condizione psico fisica di le cagionevoli condizioni di salute, la dislessia Per_1
e discalculia che comportavano richieste e permessi alla scuola e necessità di autorizzazioni controfirmate da entrambi i genitori autorizzazioni che sempre negava o autorizzava dopo molteplici richieste e trattative per ottenere la CP_1 sua firma. 4) Con provvedimento del GI di data 17 dicembre 2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa depositata in data 27 maggio 2024: Per_4
5) L'elaborato peritale nell'esposizione descriveva i nuovi nuclei familiari costituitisi: la madre di a contratto nuovo matrimonio dal quale è nato un Per_1 bambino e il nuovo marito è stato accolto bene da he lo Persona_5 Per_1 considera un secondo papà. Dall'altra parte il signor si è risposato con la Per_3 signora donna divorziata con già 2 figli a carico avuti con 2 Controparte_2 compagni diversi, la quale aveva, non solo un rapporto conflittuale con Per_1 ma, altresì' influenzava pesantemente il signor nelle relazioni con l'ex Per_3 moglie, odierna ricorrente, aumentando tensione l'aggressività trai 2.; tale aspetto emergeva chiaramente anche in sede di CTU dovendo la dott.ssa Per_4 confrontarsi con tutte le figure di riferimento di pag. 25 CTU) Per_1
6) La perizia d'ufficio evidenziava indiscutibilmente un'elevata conflittualità tra genitori ma parimenti rilevava carenze nel ruolo genitoriale paterno motivo per cui la CTU proponeva “ che la minore possa incontrare il padre la giornata del sabato o della domenica (9-21) su weekwend alternati, all'interno di contesti
Pag. 2 di 5 familiari che facilitano e agevolano la relazione padre – figlia ( prevedendo quindi una temporanea assenza della ). Attraverso il monitoraggio CP_2 dei Servizio Sociale si potrà prevedere – a(l) risanamento delle carenze paterne, unitamente al rafforzamento della bigenitorialità -un progressivo incremento del diritto di visita al padre secondo un calendario da predisporsi dai Servizi Sociali, con pernottamenti presso il padre ed introduzione di periodi alternati tra genitori di permanenza della minore in occasione delle Festività. Diversamente, al permanere di deficit paterni non debitamente riparti e corretti si porrà certamente la questione della limitazione della responsabilità genitoriale” ( pag 42 CTU).
7) In data 12 novembre 2024 veniva pubblicata la sentenza n 1014/2024 ( R.G.1811/2023) con la quale il Tribunale di Trento in modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del 24 agosto 2019 n. 673/2029, procedeva alla modifica delle condizioni di divorzio , confermava la collocazione prevalente pesso al madre e recepiva in toto le indicazioni della CTU indicando quale calendario di visite: “la minore potrà incontrare il padre la giornata di sabato o della domenica ( 9-21) su week end alternati, all'interno di contesti familiari che facilitano ed agevolano la relazione padre – figlia ( prevedendo dunque una temporanea assenza della ). Attraverso il monitoraggio ad opera del CP_2 servizio Sociale si potrà prevedere - al risanamento delle carenze paterne, unitamente al rafforzamento della bigenitorialità.
8) La sentenza allegata disponeva poi che i Servizi Sociali relazionassero dei lori interventi . dei rapporti tra minore e padre e sul raggiungimento degli obiettivi indicati.
9) Accadeva dunque che iniziasse un percorso con le educatrici che si recavano presso la casa di l'aiutavano a fare i compiti, stavano con lei e la madre;
Per_1 il padre vedeva o il sabato o la domenica (purtroppo quasi sempre alla Per_1 presenza della o in alternativa portava ai nonni paterni e lui CP_2 Per_1 andava via) ed era tutt'altro che collaborativo. Nei colloqui coni Servizi Sociali mentre la signora si rendeva presente e costantemente disponibile, non Pt_1 altrettanto faceva il signor che addirittura dichiarava di essere stufo della CP_1 situazione e di voler rinunciare a tutto.
10) In data 14 aprile 2025 il Servizio Sociale zona Rotaliana Kớnigsberg depositava la propria relazione in ottemperanza alle indicazioni della sentenza del Tribunale di Trento1014/245: a pagina 4 dell'elaborato l'assistente sociale riportava le intenzioni del – comunicate ai Servizi nel gennaio 2025 – di CP_1 voler interrompere i rapporti con TU riferiva di avere svolto un solo Per_1 incontro di supporto alla bigenitorialità con la dott.ssa Hofer che, a suo dire, avrebbe avvallato la scelta di interrompere i rapporti con evitando di Per_1 esporla alla conflittualità genitoriale.
Pag. 3 di 5 11) In aggiunta a ciò non provvedeva a pagare una serie di spese CP_1 straordinarie mediche oltre a quelle legate ai costi della psicologa, e della logopedista di già quantificate nella comparsa di risposta di data 11 Per_1 settembre 2023 e nell'ultimo periodo ometteva di versare la partecipazione al mantenimento tanto da indurre la ricorrente ad attivarsi per ottenere i sostegni della P.A.T. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente ha concluso come in atti. All'udienza presidenziale, tenutasi in data 22 ottobre 2025, è comparsa la sola sig.ra mentre nessuno è comparso per il convenuto, del quale è stata Pt_1 dichiarata la contumacia. La causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza stessa dal procuratore della ricorrente, il quale ha rinunciato a tutti i termini di legge. Le domande svolte da parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. Giova innanzitutto osservare che l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, sebbene per espressa previsione normativa debba di regola privilegiarsi (art. 337 ter c.c.), non può essere disposto quando risulti contrario all'interesse dei figli, alla luce di una ritenuta incapacità ed inidoneità dei genitori ad assolvere ai diritti/doveri connaturati alla responsabilità genitoriale, da valutarsi in base ad elementi concreti. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che vada disposto l'affidamento esclusivo di lla madre, tenuto conto che le deduzioni della ricorrente in ordine ai Per_1 problemi evidenziati dal sig. trovano conferma nei contenuti della CP_1 perizia della dott. allegata al ricorso, nel percorso con i Servizi Per_4
Sociali svolto dal dall'evidente esito negativo, nella volontà espressa CP_1 dallo stesso di voler interrompere i rapporti con la figlia, nonchè nelle CP_1 problematiche mediche, psicologiche ed educative di che comportano Per_1 celeri soluzioni anche a firma di un solo genitore. Dalla relazione del Servizio Sociale in atti risulta, inoltre, che la minore è riuscita a trovare un equilibrio grazie al fondamentale ruolo positivo svolto dalla madre, nonché grazie al supporto dato dai servizi coinvolti a sostegno della minore (sociale e psicologico), che dovrà continuare nel tempo, secondo quanto riportato nella relazione dd.
8.4.2025. Si deve evidenziare comunque che il Servizio di Psicologia ha anche evidenziato come la fragilità del legame della minore con la figura paterna, se non adeguatamente supportato dallo stesso e dalla madre, rischia di venire disinvestito affettivamente da “determinandosi come possibile fattore di Per_1 rischio per il suo sviluppo psicologico” (v. pag. 3 della relazione citata).
Pag. 4 di 5 In ragione di quanto sopra, pur dovendosi ritenere che in concreto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori sia per la stessa pregiudizievole, e che vada, pertanto, disposto il suo affido esclusivo alla madre, con collocazione presso di lei, non può essere definitivamente interrotto il rapporto tra la minore ed il padre, anche a prescindere dalla volontà manifestata da quest'ultimo, dovendosi mantenere aperta la possibilità di una ripresa del rapporto stesso nell'interesse di con le modalità già previste nella sentenza di questo Per_1
Tribunale n. 1014/2024 del 12.11.2024. Alla ricorrente vanno comunque rimesse le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale) e ciò avuto riguardo al preminente interesse di osservandosi che l'assunzione di tali decisioni Per_1 sarebbe con ogni probabilità paralizzata, ovvero notevolmente rallentata, ove rimessa ad entrambi i genitori, attesa l'assenza del padre, che rendono di per sé difficoltosa, se non impossibile, l'assunzione di decisione condivise tra i genitori nell'interesse della minore. Vanno infine confermate le altre condizioni riguardanti l'obbligo di mantenimento del nei confronti della figlia. CP_1
Nulla va disposto sulle spese di lite, la cui rifusione è stata domandata dalla parte ricorrente solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1.a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Trento n. 673/2019 di data 12.08.2019 e della successiva n. 1014/2024 del 12.11.2024, dispone l'affidamento esclusivo di alla madre, con Per_1 collocazione presso di lei, alla quale vanno, pertanto, rimesse anche le decisioni di maggior interesse per la figlia (istruzione, salute, educazione, residenza abituale);
2.conferma la sentenza nel resto;
3.nulla sulle spese. Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5