Articolo 24 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
Art. 24. Poteri di correzione e di sostituzione del ((Consiglio
regionale e della Corte di appello))

Il ((Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino)) quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010