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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4231/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fiscale: C.F._1 residente in [...]-Vittuone (MI) con gli Avvocati Alessandra Alfieri e Luca Aliprandi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: ecuadoregno
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]-Sesto San Giovanni (MI) con gli Avvocati Alessandra Alfieri e Luca Aliprandi presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: , nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella propria residenza sita in via Via Gabriele D'annunzio nr. 24 in Vittuone
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni quindici giorni (fine settimana alterni) e lo raggiungerà presso l'abitazione della madre ove vi pernotterà nonché, nella settimana in cui non trascorrerà il week end con il padre e laddove gli impegni lavorativi del medesimo lo consentissero, anche due sere infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, restando a pernottare presso l'abitazione della madre.
Tutte le condizioni relative al presente punto potranno in ogni caso essere modificate previo accordo tra le parti;
3) durante le festività natalizie trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente tra loro anno per Per_1 anno, il giorno del 24 o del 25 dicembre, nonché, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 26 al 31/12 o dall'1 al 6 gennaio;
tutto ciò in ogni caso salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
4) le vacanze di carnevale e quelle di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con il figlio alternativamente anno per anno ed ogni anno il figlio trascorrerà il periodo delle vacanze di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso le vacanze di carnevale e ciò, in ogni caso, salvo ogni diverso accordo tra i genitori;
5) i genitori trascorreranno, inoltre, con il figlio, secondo il criterio dell'alternanza e, comunque salvo diverso accordo tra i genitori, gli eventuali ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, S. Ambrogio, etc.). Per_2
Durante le vacanze estive, il Signor potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive, Pt_2 da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno e ciò, in ogni caso, compatibilmente con le inderogabili eSIenze lavorative dei genitori.
6) il Signor verserà alla IG , a titolo di mantenimento mensile del minore, la somma di Pt_2 Pt_1
€ 400,00 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima decorrenza della rivalutazione ad ottobre 2025.
L'importo del contributo potrà essere oggetto di riconsiderazione in relazione all'eventuale variazione del reddito delle parti.
Le parti convengono che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, come previste nelle Linee guida del Tribunale di Milano, verranno suddivise nella misura del 50% da ciascun genitore.
Il padre, inoltre, verserà il 50% dei buoni mensa alla SI.ra , come pure il 50% delle spese inerenti Pt_1 l'abbigliamento del figlio , il 50% per l'acquisto dell'integratore Pediasure ed il 50% per la Per_1 babysitter quando necessario;
7) i ricorrenti danno fin d'ora il proprio assenso per il rilascio e il rinnovo, per sé stessi e per il minore, dei documenti di viaggio validi per l'espatrio.
Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3. Nulla sulle spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente rel Dott.ssa Laura Maria Cosmai