Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1978, n. 405
CASS
Sentenza 28 gennaio 1978

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Al fine della tutela del possesso di una servitu di passaggio, e irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e piu comodi accessi al proprio fondo.*

La legittimita dello spostamento del luogo di Esercizio di una servitu, ai sensi e nei casi di cui all'art 1068 cod civ, postula che lo spostamento medesimo sia stato chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente in via convenzionale o giudiziale, e, pertanto, va esclusa ove esso sia stato attuato dal predetto proprietario manu propria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1978, n. 405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 405
    Data del deposito : 28 gennaio 1978

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