Sentenza 28 gennaio 1978
Massime • 2
Al fine della tutela del possesso di una servitu di passaggio, e irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e piu comodi accessi al proprio fondo.*
La legittimita dello spostamento del luogo di Esercizio di una servitu, ai sensi e nei casi di cui all'art 1068 cod civ, postula che lo spostamento medesimo sia stato chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente in via convenzionale o giudiziale, e, pertanto, va esclusa ove esso sia stato attuato dal predetto proprietario manu propria.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1978, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1978 |
Testo completo
Al fine della tutela del possesso di una servitu di passaggio, e irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario od indispensabile al possessore, per avere questi altri e piu comodi accessi al proprio fondo.*