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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2032/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Solaroli Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Faenza Corso Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Loreti Controparte_1 C.F._2
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Imola via Emilia n. 125, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto in data 06.09.1987 a Dozza (BO) da e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficio di Stato Civile del detto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
pagina 1 di 6 rigettare la richiesta di contributo al mantenimento, per qualsiasi importo e natura, avanzata dalla
resistente
per : “.che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: nel merito: Controparte_1
condannare il sig. al pagamento, in favore della convenuta, di un assegno divorzile, da Pt_1
quantificarsi nella misura – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di € 700,00
(settecento/00) mensili, o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta, non inferiore – in ogni caso – all'importo di € 450,00 mensili già stabilito in sede di separazione;
in via istruttoria:
essendosi il ricorrente sottratto (come già in sede di separazione) all'invito - espressamente formulato da questa difesa già in comparsa di risposta
- alla leale esibizione della documentazione relativa a tutti i rapporti bancari oggi, e comunque idonea a ricostruire la reale entità del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare in costanza di matrimonio: c.d. discovery), disporre la remissione della causa in istruttoria per le indagini patrimoniali a mezzo Polizia Tributaria e la C.T.U. già richieste, le une e l'altra, con memoria ex art. 183 co. 6° n. 2) c.p.c.; con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite, o - in subordine - integrale compensazione delle stesse”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.07.2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato nel Comune di Dozza (Bo), il Controparte_1
6.09.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, al n. 9,
p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 3.12.2022 si è costituita , che non si è Controparte_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio pagina 2 di 6 con ordinanza depositata il 116.01.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza pubblicata in data 4.06.20 del Tribunale di Ravenna fu dichiarata la separazione dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
Orbene, unica domanda accessoria alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta quella avanzata dalla resistente, , avente ad oggetto la concessione di assegno Controparte_1
divorzile.
A riguardo va premesso, in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza pagina 3 di 6 economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Il presupposto per il riconoscimento di assegno divorzile è costituito quindi in primo luogo dall'accertata e non irrilevante disparità delle rispettive posizioni economiche tra gli ex coniugi.
Nel caso di specie, quale dipendente con contratto a tempo indeterminato di la Controparte_3
resistente risulta percepire stipendio netto mensile di € 1.500,00 (doc. 49, 50 fasc. resistente).
La resistente risulta vivere in locazione al canone mensile di 450,00 euro oltre 20 euro per spese condominiali (doc. 48 fasc. resistente)
Quanto a risulta dalla dichiarazione dei redditi 2022 (doc. 39 fasc. ricorrente) come lo Parte_1
stesso abbia dichiarato solo redditi da fabbricati per € 11.184,99 lordi pari ad € 10.319,11 netti.
Allo stato il infatti non lavora così come non lavorava in sede di separazione ove il Tribunale Pt_1
rilevava “non è dato rilevare la sussistenza di ragioni ostative all'accesso al lavoro da parte del ricorrente cinquantottenne e…data pure la pregressa attività di impresa dotato di idonee capacità fisiche ed intellettuali per lo svolgimento di un'attività lavorativa tale da garantirgli sufficienti entrate”.
Il mancato svolgimento di attività lavorativa, dopo avere per decenni svolto attività imprenditoriale nella (doc. 4 fasc. resistente), risulta pertanto una scelta esclusiva del Parte_2 Pt_1
Detratta l'imposta versata a titolo di IMU il risulta quindi percettore di un reddito mensile di Pt_1
circa € 670,00.
La situazione non pare mutata nella dichiarazione dei redditi 2024 ( doc. 48 fasc. ricorrente). risulta peraltro pieno proprietario della abitazione in cui vive sita in Ravenna nella zona Pt_1
residenziale San Biagio.
pagina 4 di 6 Inoltre risulta comproprietario di ulteriori immobili siti in Riolo Terme e Ravenna tutti Pt_1
occupati e messi a reddito (doc. 9 fasc. resistente).
Ancora risulta titolare di due c/c presso Unicredit e di dossier titoli e polizze per un Pt_1
complessivo capitale di € 336.928,93 a marzo 2025 (doc. 49-53 fasc. ricorrente).
Appare evidente quindi la rilevante disparità patrimoniale esistente tra i due coniugi.
Come sopra rilevato l'assegno divorzile oltre alla naturale funzione assistenziale ha anche una funzione perequativa e compensativa destinata a compensare adeguatamente il coniuge che ha compromesso o limitato le proprie capacità di reddito per essersi dedicato in modo rilevante all'attività domestica ed alla cura della famiglia al fine quindi di rimediare a situazioni caratterizzate da una rilevante disparità di condizioni reddituali o patrimoniali.
Nel caso di specie non è contestato che la abbia lavorato dal 1985 al 1995 in società del Gruppo CP_1
Ferruzzi, impiego che doveva lasciare in quanto incinta del terzo figlio poi nato nel marzo 1996.
Solo nel febbraio 1999, dopo essersi dedicata per circa tre anni alla famiglia, la reperiva CP_1
impiego part-time compatibile con la sua situazione familiare (tre figli) presso filiale italiana di Lloyd's
Register of Shipping con retribuzione mensile di soli € 342,00.
Risulta non specificamente contestato che, non avendo accettato il trasferimento presso la sede di
Mestre, incompatibile con la gestione della famiglia, la veniva licenziata dal 30.06.2013 e solo CP_1
a fine anno riusciva a reperire l'attuale impiego alle dipendenze di (cfr. doc. Controparte_4
27-37 fasc. resistente e dichiarazioni teste . Tes_1
Risulta evidente dall'esame del percorso lavorativo della resistente come le aspirazioni ad una carriera lavorativa più soddisfacente e remunerativa siano dalla stessa sempre state posposte alle esigenze di gestione della famiglia e dei tre figli (cfr teste teste . Testimone_2 Tes_1
Risultano quindi sussistenti i presupposti per la previsione di un assegno divorzile in funzione perequativa compensativa a favore della per avere la stessa, in virtù di un accordo coniugale, CP_1
quanto meno tacito, rinunciato a progressioni di carriera o attività lavorative meglio retribuite ma più coinvolgenti, per contribuire ai bisogni della famiglia e, per questo verso, alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge (imprenditore).
Pertanto, tenuto conto del contributo dalla dato alle necessità della famiglia e, segnatamente, CP_1
dei figli, e della necessità di compensare per il sacrificio reddituale, patrimoniale e Controparte_1
contributivo conseguente, della necessità di assicurare a un livello reddituale Controparte_1
adeguato al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio (32 anni) e dell'età di , il Collegio stima equo porre a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di pagare a un assegno divorzile dell'importo mensile di euro
[...] Controparte_1
pagina 5 di 6 350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio considerato che la domanda di viene Controparte_1
solo parzialmente accolta le stesse devono essere compensate tra le parti in misura del 50% e seguire la soccombenza per il residuo 50% così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2032/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato a Dozza (BO), il 6.09.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1987 al n. 9, p. 2, s. A;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dozza
(BO) per l'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
c) pone a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
dell'importo mensile di euro 350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) compensa in misura del 50% le spese di lite tra le parti;
e) condanna al pagamento, in favore di , in misura del 50% delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite di lite che liquida per l'intero in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, cpa ed iva, come per legge, se dovuta;
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2032/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Solaroli Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Faenza Corso Matteotti n. 8, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Loreti Controparte_1 C.F._2
presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Imola via Emilia n. 125, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL Controparte_2
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto in data 06.09.1987 a Dozza (BO) da e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficio di Stato Civile del detto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
pagina 1 di 6 rigettare la richiesta di contributo al mantenimento, per qualsiasi importo e natura, avanzata dalla
resistente
per : “.che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: nel merito: Controparte_1
condannare il sig. al pagamento, in favore della convenuta, di un assegno divorzile, da Pt_1
quantificarsi nella misura – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di € 700,00
(settecento/00) mensili, o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta, non inferiore – in ogni caso – all'importo di € 450,00 mensili già stabilito in sede di separazione;
in via istruttoria:
essendosi il ricorrente sottratto (come già in sede di separazione) all'invito - espressamente formulato da questa difesa già in comparsa di risposta
- alla leale esibizione della documentazione relativa a tutti i rapporti bancari oggi, e comunque idonea a ricostruire la reale entità del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare in costanza di matrimonio: c.d. discovery), disporre la remissione della causa in istruttoria per le indagini patrimoniali a mezzo Polizia Tributaria e la C.T.U. già richieste, le une e l'altra, con memoria ex art. 183 co. 6° n. 2) c.p.c.; con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite, o - in subordine - integrale compensazione delle stesse”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.07.2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato nel Comune di Dozza (Bo), il Controparte_1
6.09.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1987, al n. 9,
p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 3.12.2022 si è costituita , che non si è Controparte_1
opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio pagina 2 di 6 con ordinanza depositata il 116.01.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza pubblicata in data 4.06.20 del Tribunale di Ravenna fu dichiarata la separazione dei coniugi. Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione personale.
Orbene, unica domanda accessoria alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta quella avanzata dalla resistente, , avente ad oggetto la concessione di assegno Controparte_1
divorzile.
A riguardo va premesso, in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza pagina 3 di 6 economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Il presupposto per il riconoscimento di assegno divorzile è costituito quindi in primo luogo dall'accertata e non irrilevante disparità delle rispettive posizioni economiche tra gli ex coniugi.
Nel caso di specie, quale dipendente con contratto a tempo indeterminato di la Controparte_3
resistente risulta percepire stipendio netto mensile di € 1.500,00 (doc. 49, 50 fasc. resistente).
La resistente risulta vivere in locazione al canone mensile di 450,00 euro oltre 20 euro per spese condominiali (doc. 48 fasc. resistente)
Quanto a risulta dalla dichiarazione dei redditi 2022 (doc. 39 fasc. ricorrente) come lo Parte_1
stesso abbia dichiarato solo redditi da fabbricati per € 11.184,99 lordi pari ad € 10.319,11 netti.
Allo stato il infatti non lavora così come non lavorava in sede di separazione ove il Tribunale Pt_1
rilevava “non è dato rilevare la sussistenza di ragioni ostative all'accesso al lavoro da parte del ricorrente cinquantottenne e…data pure la pregressa attività di impresa dotato di idonee capacità fisiche ed intellettuali per lo svolgimento di un'attività lavorativa tale da garantirgli sufficienti entrate”.
Il mancato svolgimento di attività lavorativa, dopo avere per decenni svolto attività imprenditoriale nella (doc. 4 fasc. resistente), risulta pertanto una scelta esclusiva del Parte_2 Pt_1
Detratta l'imposta versata a titolo di IMU il risulta quindi percettore di un reddito mensile di Pt_1
circa € 670,00.
La situazione non pare mutata nella dichiarazione dei redditi 2024 ( doc. 48 fasc. ricorrente). risulta peraltro pieno proprietario della abitazione in cui vive sita in Ravenna nella zona Pt_1
residenziale San Biagio.
pagina 4 di 6 Inoltre risulta comproprietario di ulteriori immobili siti in Riolo Terme e Ravenna tutti Pt_1
occupati e messi a reddito (doc. 9 fasc. resistente).
Ancora risulta titolare di due c/c presso Unicredit e di dossier titoli e polizze per un Pt_1
complessivo capitale di € 336.928,93 a marzo 2025 (doc. 49-53 fasc. ricorrente).
Appare evidente quindi la rilevante disparità patrimoniale esistente tra i due coniugi.
Come sopra rilevato l'assegno divorzile oltre alla naturale funzione assistenziale ha anche una funzione perequativa e compensativa destinata a compensare adeguatamente il coniuge che ha compromesso o limitato le proprie capacità di reddito per essersi dedicato in modo rilevante all'attività domestica ed alla cura della famiglia al fine quindi di rimediare a situazioni caratterizzate da una rilevante disparità di condizioni reddituali o patrimoniali.
Nel caso di specie non è contestato che la abbia lavorato dal 1985 al 1995 in società del Gruppo CP_1
Ferruzzi, impiego che doveva lasciare in quanto incinta del terzo figlio poi nato nel marzo 1996.
Solo nel febbraio 1999, dopo essersi dedicata per circa tre anni alla famiglia, la reperiva CP_1
impiego part-time compatibile con la sua situazione familiare (tre figli) presso filiale italiana di Lloyd's
Register of Shipping con retribuzione mensile di soli € 342,00.
Risulta non specificamente contestato che, non avendo accettato il trasferimento presso la sede di
Mestre, incompatibile con la gestione della famiglia, la veniva licenziata dal 30.06.2013 e solo CP_1
a fine anno riusciva a reperire l'attuale impiego alle dipendenze di (cfr. doc. Controparte_4
27-37 fasc. resistente e dichiarazioni teste . Tes_1
Risulta evidente dall'esame del percorso lavorativo della resistente come le aspirazioni ad una carriera lavorativa più soddisfacente e remunerativa siano dalla stessa sempre state posposte alle esigenze di gestione della famiglia e dei tre figli (cfr teste teste . Testimone_2 Tes_1
Risultano quindi sussistenti i presupposti per la previsione di un assegno divorzile in funzione perequativa compensativa a favore della per avere la stessa, in virtù di un accordo coniugale, CP_1
quanto meno tacito, rinunciato a progressioni di carriera o attività lavorative meglio retribuite ma più coinvolgenti, per contribuire ai bisogni della famiglia e, per questo verso, alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge (imprenditore).
Pertanto, tenuto conto del contributo dalla dato alle necessità della famiglia e, segnatamente, CP_1
dei figli, e della necessità di compensare per il sacrificio reddituale, patrimoniale e Controparte_1
contributivo conseguente, della necessità di assicurare a un livello reddituale Controparte_1
adeguato al contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio (32 anni) e dell'età di , il Collegio stima equo porre a carico di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di pagare a un assegno divorzile dell'importo mensile di euro
[...] Controparte_1
pagina 5 di 6 350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio considerato che la domanda di viene Controparte_1
solo parzialmente accolta le stesse devono essere compensate tra le parti in misura del 50% e seguire la soccombenza per il residuo 50% così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2032/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato a Dozza (BO), il 6.09.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 1987 al n. 9, p. 2, s. A;
b) dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dozza
(BO) per l'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
c) pone a carico di l'obbligo di pagare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
dell'importo mensile di euro 350,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
d) compensa in misura del 50% le spese di lite tra le parti;
e) condanna al pagamento, in favore di , in misura del 50% delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite di lite che liquida per l'intero in euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, cpa ed iva, come per legge, se dovuta;
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6