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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5277/2021 posta in deliberazione il giorno 15/01/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. MASSAI ALESSANDRO;
E
) CP_1 C.F._2
Avv. MASSAI ALESSANDRO;
E
( ) Controparte_2 C.F._3
Avv. MASSAI ALESSANDRO;
E
( ) Controparte_3 P.IVA_1
Avv. FAZZI DOMENICO
E
1
Appello avverso la sentenza n. 189/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I soggetti indicati in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto l'opposizione contro il precetto di euro 56.255,86 notificato in data 7/12/2017; il titolo esecutivo è costituito dal mutuo ipotecario stipulato in data 19/11/2003 (rep. n. 7705/racc. n.
3590 -notaio di Tuscania), oggetto di risoluzione di diritto con raccomandata Persona_1
del 5/6/2017.
Si è costituita in giudizio instando Controparte_3 per il rigetto dell'appello.
E' intervenuta in giudizio, rappresentata da chiedendo CP_4 Controparte_5 il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem la sentenza impugnata.
2. Il motivo concernente la nullità del contratto di mutuo è infondato, alla stregua dei più recenti arresti della Corte di SA .
-Con l'ordinanza 8103/2023 la Suprema Corte ha affermato: “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.2”
Si richiama altresì la sentenza della Corte di SA 7352/2022 che non solo ha affermato che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” ma , in parte motiva, ha anche così ricostruito l'intero assetto giurisprudenziale in materia.
2 “Questa Corte ha di recente ribadito l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18);
In questo contesto, d'altro canto, è stata ribadita anche successivamente la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr.
Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del
1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass.,
04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n.
16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464).
Ne consegue che va escluso in radice che l'eventuale pattuizione degli interessi di mora oltre soglia possa determinare la gratuità del mutuo.
-Con l'ordinanza 4597/2023 la Corte di SA ha precisato : “ In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
3 Con l'ordinanza 14000/2023 la Corte di SA ha ribadito : “ In tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale.”
Da ultimo con la sentenza a sezioni unite 15130/2024 la Corte di SA ha affermato: “
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Sotto altro autonomo profilo si evidenzia comunque che nella fattispecie era prevista una clausola di salvaguardia idonea ad escludere ogni tipo di nullità e di cui l'opponente non ne ha neppure allegato il mancato rispetto .
3. Manifestamente infondata è altresì la censura di indeterminatezza per il riferimento all'EURIBOR.
Quanto alla determinatezza del tasso di interesse variabile, si osserva comunque che tale requisito è soddisfatto nella fattispecie attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, attraverso il riferimento a parametri rigidi su scala nazionale.
Condivisibilmente il Tribunale ha osservato al riguardo quanto segue :
“Ulteriore doglianza -neppure astrattamente suscettibile di configurare l'integrale azzeramento dell'interesse corrispettivo, come invece richiesto in via principale- è
l'indeterminatezza del tasso corrispettivo, in tesi risultante dall'assenza di specificazione del divisore “euribor tre mesi”, richiamato nell'art. 3 del contratto rispetto al periodo successivo ai primi diciotto mesi.
Prescindendo dalla contestuale indicazione del criterio sostitutivo per l'ipotesi di inoperatività del parametro (v. art. 3 del contratto), si osserva che gli opponenti nulla hanno replicato all'espressa deduzione della banca -corredata dalla produzione della “cronistoria dei tassi
4 applicati al mutuo”- per cui, in assenza di ulteriori specificazioni, il riferimento deve essere inteso all'”euribor 360”, richiamato dal DM 23/12/1998.
A fronte della carenza assertiva degli opponenti, tanto più inammissibile risulta la richiesta di demandare al perito la verifica di “indeterminatezza del tasso di interesse applicato”.
Va infine precisato che il riferimento all'Euribor 360 anziché 365 non comporterebbe comunque una ipotesi di nullità del contratto per indeterminatezza, anche per la modestia dell'incidenza , tutt'al più l'applicazione del divisore più favorevole.
Condivisibilmente l'appellato ha controdedotto : “Tra l'altro la giurisprudenza ha chiarito che:
“Nel contratto di mutuo è irrilevante la mancata indicazione in contratto del coefficiente del divisore Euribor per cui non si determina alcuna violazione degli articoli 1345, 1418 e 1284 del Codice Civile.
Il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 cod. civ., viene ritenuto soddisfatto anche “per relationem” non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Sondrio, sentenza n. 249 pubblicata in data
30/05/2016, 30/05/2016, con cui è stato affrontato il caso di un mutuo a tasso variabile, parametrato in base all'Euribor (Euro Interna Offered Rate), in cui, in nessuna parte del contratto sottoscritto fra le parti, veniva specificato se la base del parametro variabile, l'Euribor appunto, dovesse essere 360 o 365 “
6. Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti solido alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti che liquida in solido ex latere creditorum in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Roma, 26.2.2025
IL PRESIDENTE EST.
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