Articolo 56 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1085
Articolo 55Articolo 57
Versione
12 febbraio 1970
Art. 56.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1961-62 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1961-62 (articolo 52)............. L. 54.699.997
Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 54)..... " 4.536.002
Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna s del riepilogo dell'entrata)..... " -
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Residui attivi al 30 giugno 1962... L. 59.235.999
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Entrata in vigore il 12 febbraio 1970