TRIB
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/03/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2475/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2023
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA
CHIARA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA
CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Mantova voglia:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Benedetto Po (MN), in data 27.07.2013, regolarmente iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio di codesto comune, n. 8 Parte 1 Ufficio 1 dell'anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine - dell'atto di matrimonio;
- Disporre a carico del SI. un assegno mensile di €. 200,00 Parte_1 Org_ (duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici a titolo di concorso al mantenimento della SI.ra , che si obbliga Controparte_1 acorrispondere alla stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
- Spese della presente procedura interamente a carico del SI. Parte_2 (omissis)…”
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Le spese sono poste integralmente a carico di come da accordi Parte_1 intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE il 09/04/1988 ed ivi iscritto/trascritto al numero 1, parte 2, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1988;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) le spese processuali sono interamente a carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.02.2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2475/2023 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2023
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA
CHIARA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARTIOLI MARIA
CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti congiuntamente chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Mantova voglia:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San Benedetto Po (MN), in data 27.07.2013, regolarmente iscritto nel Registro degli Atti del Matrimonio di codesto comune, n. 8 Parte 1 Ufficio 1 dell'anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza a margine - dell'atto di matrimonio;
- Disporre a carico del SI. un assegno mensile di €. 200,00 Parte_1 Org_ (duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici a titolo di concorso al mantenimento della SI.ra , che si obbliga Controparte_1 acorrispondere alla stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
- Spese della presente procedura interamente a carico del SI. Parte_2 (omissis)…”
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1 dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Le spese sono poste integralmente a carico di come da accordi Parte_1 intervenuti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE il 09/04/1988 ed ivi iscritto/trascritto al numero 1, parte 2, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1988;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) le spese processuali sono interamente a carico di Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.02.2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
2