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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1736/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a LODI (LO) il 3/04/1966 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a LODI (LO) il 22/08/1965, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ERCOLI RODOLFO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2 loro contratto il 06.09.1992 a NO IG (LO), alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nate le figlie e , Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati su domanda congiunta con sentenza del 15.06.2023.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti, non trovando alcun ostacolo nella legge. Le parti hanno chiesto al Tribunale di “dichiarare compensate le spese legali”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e l'08.09.1992, trascritto nei Registri dello stato civile
[...] Parte_2 del Comune di NO IG (LO) al n. 6, Serie A, Parte II, anno 1992;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“b) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e quindi nulla chiedono l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
c) le parti dichiarano di aver risolto da tempo ogni questione patrimoniale e che, come da previsioni di cui alla sentenza di separazione, l'unico conto cointestato presso CP_1
[...] è stato estinto con devoluzione della giacenza a
[...] favore delle figlie;
c) parimenti si dà atto che è venuta meno ogni ulteriore questione economica e gestionale del cane;
d) le parti danno atto di non avere più nulla a pretendere tra loro per qualsivoglia motivo o causa”;
SPESE compensate come da richiesta delle parti.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1736/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a LODI (LO) il 3/04/1966 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nt. a LODI (LO) il 22/08/1965, Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ERCOLI RODOLFO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_2 loro contratto il 06.09.1992 a NO IG (LO), alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, sono nate le figlie e , Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati su domanda congiunta con sentenza del 15.06.2023.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti, non trovando alcun ostacolo nella legge. Le parti hanno chiesto al Tribunale di “dichiarare compensate le spese legali”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e l'08.09.1992, trascritto nei Registri dello stato civile
[...] Parte_2 del Comune di NO IG (LO) al n. 6, Serie A, Parte II, anno 1992;
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“b) i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e quindi nulla chiedono l'uno all'altro a titolo di mantenimento;
c) le parti dichiarano di aver risolto da tempo ogni questione patrimoniale e che, come da previsioni di cui alla sentenza di separazione, l'unico conto cointestato presso CP_1
[...] è stato estinto con devoluzione della giacenza a
[...] favore delle figlie;
c) parimenti si dà atto che è venuta meno ogni ulteriore questione economica e gestionale del cane;
d) le parti danno atto di non avere più nulla a pretendere tra loro per qualsivoglia motivo o causa”;
SPESE compensate come da richiesta delle parti.
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2