Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1898/2024 promosso da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._1
in Migliarino, Via Fiorella n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Faggioli
( ) del Foro di Ferrara, in virtù di mandato in atti, con dichiarazione di voler C.F._2
ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito al proprio numero di fax
0533680165 o indirizzo di posta elettronica - Pec: Email_1
Email_2
e
(C.F. ), nata ad [...] in data [...] e Parte_1 C.F._3
residente in [...] entrambi difesi, assistiti e rappresentati dall'Avv. Emanuele Cinti del Foro di Ferrara (C.F.
H199.G; e-mail: p.e.c.: C.F._4 Email_3
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Email_4
Comacchio (FE), Via Mons. C. Manfrini n. 21/4 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come da procura alle liti depositata a mezzo di Email_4
procedimento telematico secondo quanto disposto dalla legge all'art. 18 comma 5, DM n. 44/2011
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/09/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno secondo il rito concordatario in Augusta (SR) il 30/12/17 e che dalla unione coniugale non sono nati figli, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il IG. con il presente atto si impegna a cedere (senza alcuna pretesa di CP_1 corrispettivo) la propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'abitazione coniugale (e garage con annessi mobili, elettrodomestici e pertinenze) alla IG.ra , cespiti individuati nel Parte_1
rogito notarile prodotto in atti (doc. n. 3) e di seguito riportati per comodità di lettura:
i. Foglio 35, part. 469, sub. 7, piano T-1, cat. A/2, classe 1, vani 5, superficie mq
90.00;
ii. Foglio 35, part. 469, sub. 23, piano T, cat. C/6, classe 1, superficie mq
12.00;
2) La IG.ra si accollerà l'intero residuo debito fondiario gravante sulla casa liberando Pt_1
interamente il marito IG. da ogni garanzia prestata ad esso connessa. Dunque, ella CP_1 pagherà la restante parte del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile (doc. n. 4) sostenendo per intero le restanti rate mensili sino all'estinzione del debito a lungo termine.
3) La sig.ra si obbliga, entro 4 (quattro) mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza di Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio a promuovere le operazioni tese al passaggio della quota immobiliare al fine di procedere al passaggio di proprietà dei cespiti sovra indicati ed al contestuale accollo liberatorio per il quale si dovrà altresì interessare, entro i termini qui esposti,
l'Istituto bancario mutuante, in difetto l'immobile verrà posto in vendita.
4) La sig.ra , poiché occupa in modo esclusivo l'immobile, si obbliga, altresì, a Parte_1 pagare sin dalla sottoscrizione del presente accordo ed in via esclusiva, l'intera rata del mutuo mediante bonifico a favore del sig. A tal proposito si precisa che, in ottemperanza a CP_1
quanto già statuito con Sentenza n. 960/2024 del 02/10/24 e pubbl. il 07/10/2024, le parti confermano l'assegnazione alla moglie della dimora coniugale unitamente agli arredi, le pertinenze ed ai mobili sino al momento del rogito notarile determinante la piena titolarità della casa di cui si tratta in capo alla IG.ra Pt_1
5) Le parti richiedono l'applicazione dei benefici fiscali previsti in caso di trasferimento immobiliare assunto in sede di separazione precisando, come già esplicato, che senza tale cessione non si sarebbe addivenuti al raggiungimento consensuale dell'accordo. Ciò nel rispetto dell'articolo 19 della legge n. 74/1987 stabilente che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio […] sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa“. A conferma di quanto detto si riporta la pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza 30 maggio 2005,
n. 11458: “nella ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale 10 maggio 1999, n. 154 e 15 aprile 1992, n. 176, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione “dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” di “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” si estende “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli“.
6) Le parti concordano che le imposte nonché le spese notarili e di trasferimento saranno interamente a carico della sig.ra come per legge. Parte_1
7) Il IG. corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento personale, poiché attualmente CP_1 occupata con attività a tempo determinato, l'importo mensile di € 150,00 (da corrispondersi entro il 20 in via anticipata) mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato ovvero brevi manu attestandone per iscritto l'avvenuta corresponsione. Tale importo verrà versato sino al momento in cui la IG.ra non avrà trovato occupazione stabile a tempo indeterminato Pt_1
e comunque non oltre la data del 31/12/25. Il sig. da gennaio 2026 non sarà quindi CP_1
più tenuto a detto versamento.
8) Il IG. risulta cointestatario di un'autovettura DR4, tg. GC120AW, veicolo che resterà CP_1
nella sua piena disponibilità e il cui costo, qualora non ancora corrisposto per intero, verrà da lui interamente sostenuto senza alcun diritto di refusione nei confronti della moglie.
9) La IG.ra risulta unica intestataria di un'autovettura Renault Captur, tg. FN728XW, Pt_1
veicolo che resterà nella sua piena disponibilità e il cui costo, qualora non ancora corrisposto per intero, verrà sostenuto dal marito IG. nche a mezzo di proprio finanziamento personale- CP_1
rateale.
10) La IG.ra sarà gravata dal finanziamento acceso per l'acquisto di un costoso Pt_1
elettrodomestico (Bimby Vorwik) rimasto nella propria disponibilità. Ciò anche se il prestito risulta intestato al IG. il quale dunque, qualora suo malgrado venga chiamato a CP_1
risponderne, avrà diritto di rimborso nei confronti della moglie per tutte le eventuali rate da lui stesso pagate (doc. n. 11).
11) I ricorrenti sono titolari-padroni di un animale domestico (cane di nome il quale verrà Per_1
affidato alla sig.ra che ne curerà in modo esclusivo la crescita ed il mantenimento senza Pt_1
avanzare alcuna pretesa di natura economica nei confronti del sig. Questi, dunque, CP_1
perderà ogni diritto sul cane.
12) Le spese legali del procedimento in corso sono interamente compensate tra le parti.
13) Fatte salve le disposizioni sino a qui precisate e concordate, le parti intendono con tale accordo definire ogni rapporto patrimoniale tra loro, tacitando ogni e qualsivoglia pretesa presente e futura possano ora, anche per allora, avanzare reciprocamente in dipendenza del rapporto di coniugio, pretesa cui con il presente atto gli stessi coniugi rinunciano definitivamente.
***
All'udienza in data 9 aprile 2025, i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza (27 settembre 2024) nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30/12/2017 ad
Augusta fra , nato ad [...] il [...], e , CP_1 Parte_1
nata ad [...] in data [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto
è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2018 Atto n. 1 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri