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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La
FR, nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 2992 / 2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, rappr.to e difeso dall'avv. GIUSEPPE CIVILETTI, giusta procura in atti
ATTORE
E
, rappr.to e difeso dall'avv. FRANCESCO CUTIETTA giusta Controparte_1
procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del Giudice Monocratico SA La FR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
1 1) accoglie in parte la domanda avanzata dal condominio, e per l'effetto dichiara sussistente l'inadempimento del geom. di amministratore CP_2
uscente del condominio di Piazza Indipendenza n. 14;
2) condanna il Geom. al risarcimento del danno patito dal condominio CP_1
che, alla luce di quanto dedotto in parte motiva, va complessivamente determinato, in
€ 4.060,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) pone definitivamente a carico del geom. le spese della espletata CP_1
C.T.U.;
4) condanna, infine il geom. di amministratore uscente del CP_2
condominio di via Piazza Indipendenza, n 14, a rifondere al condominio le spese di lite, che si determinano in complessive € 3.485,00, oltre le spese borsuali documentate, cassa, iva e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege
69/09, entrata in vigore il 4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dal
[...]
, volta a sentire dichiarare sussistente la responsabilità Parte_2
professionale del geometra , n.q di amministratore uscente del predetto CP_1
condominio, per diverse omissioni, meglio indicate in citazione e conseguentemente sentire condannarsi il geometra alla restituzione del compenso corrispostogli negli anni della sua gestione condominiale ed al risarcimento dei danni causati al
. Chiedevano quindi condannarsi il professionista al pagamento della Parte_1
somma complessiva di € 8.550,00.
Resistendo alla domanda degli attori il geometra ha partitamente CP_1
respinto gli addebiti mossi da parte attrice, controdeducendo in ordine alle avverse
2 censure ed invocando il rigetto della domanda. Inoltre, in via riconvenzionale,
chiedeva condannarsi il condominio ex art. 96 c.p.c. comma III.
Prima di entrare nel merito della questione pare opportuno evidenziare come in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso. Spetta, peraltro, a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità
tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
In altri termini, la mancata esatta acquisizione probatoria in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa causatrice dei danni lamentati e l'evento dannoso in sé ricade in capo all'attore, in quanto gravato dal relativo onere.
Proprio alla luce del dettato normativo in parola si è delineato, un ormai unanime, orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora si deduce l'inadempimento contrattuale, o comunque un inesatto adempimento, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, o ancora il fatto diverso su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni, o comunque il diverso fatto posto a fondamento delle proprie difese.
3 Applicando questo principio di diritto al caso di specie e rilevando che il
C.T.U., nominato in corso di causa al fine di verificare le eccezioni e contestazioni di natura squisitamente tecnica, ha constatato ed accertato che l'amministratore CP_1
“…pur non avendo convocato l'Assemblea per la presentazione dei rendiconti, … ha comunque continuato a seguire e ad occuparsi del condominio Piazza Indipendenza
14, ciò è dimostrato dalle operazioni bancarie, dai pagamenti, riscossioni, versamenti
F24, presentazione 770”, ed ha concluso affermando “…seppure l'amministratore
GE , ha commesso gravi irregolarità derivanti dalla omessa Controparte_1
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale (art. 1129
c.c.), ha comunque proseguito la Sua attività di amministratore senza che venisse arrecato alcun danno alla gestione contabile, rispettando le scadenze fiscali, il pagamento dei fornitori e occupandosi della cura dell'edificio”, la domanda di parte attrice merita accoglimento soltanto in parte.
Invero, alla luce della documentazione versata in atti e della espletata C.T.U,
le cui conclusioni di condividono, in quanto lineari, coerenti con i quesiti postigli e sufficientemente motivate, va ritenuta sussistente la responsabilità del geometra n.q. di amministratore uscente del condominio attoreo, per le sue accertate CP_1
omissioni e lo stesso va, quindi condannato al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 4.060,06. Tale somma è stata determinata tendo conto oltre che delle omissioni dell'amministratore, dei suoi errori, (ci si riferisce in particolare alla somma di € 890,61 e 960,53) e della sua mala gestio.
Al riguardo si ricorda che l'amministratore del condominio è una figura centrale nella gestione degli edifici in condominio, disciplinata principalmente dagli articoli 1129 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle disposizioni delle Norme di
attuazione del Codice Civile e dalla legge n. 220/2012 (c.d. riforma del condominio). Le sue responsabilità si possono suddividere in obblighi di
4 legge, responsabilità contrattuali e responsabilità extracontrattuali, a seconda della natura dell'attività svolta e delle eventuali inadempienze.
Conclusivamente va dichiarato l'inadempimento del geom. , e lo CP_1
stesso va condannato al risarcimento del danno patito dal condominio che, alla luce di quanto sopra esposto va determinato, in € 4.060,06, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 18/10/2025
Il G.O.T
SA La FR
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La
FR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
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