Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 2211/2021, promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Dalla Torre Parte_1
e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai propri funzionari dott.ssa e dei CP_2
funzionari (C.F. , (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
, C.F._2 Controparte_5
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.4.2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata hanno convenuto in giudizio il resistente innanzi all'adito Tribunale per CP_1 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:
e, per l'effetto:
ii. Condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n.1999/70/CE, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del D.Lgs. n.297/2004, e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati e, dunque:
iii. Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare parte ricorrente nella corretta fascia stipendiale a decorrere dalla data di immissione ruolo con l'anzianità di servizio correttamente determinata alla luce dei servizi effettivamente prestati sia in ruolo che in pre-ruolo;
iv. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo effettivo nonché al pagamento di ogni altro beneficio economico così come contrattualmente previsto”, con vittoria di spese.
A sostegno di tali richieste esponeva di avere lavorato alle dipendenze del CP_1
convenuto come personale ATA – collaboratore scolastico e assistente tecnico in forza di una serie di contratti a tempo determinato in successione, seguiti da immissione in ruolo in data 01.09.2018 come collaboratore scolastico, con relativa valutazione di servizi preruolo a seguito di ordinaria ricostruzione della carriera.
In particolare allega lo svolgimento dei seguenti servizi pre-ruolo e di ruolo:
dal 20/09/2007 al 13/10/2007;
ii) dal 15/10/2007 al 31/03/2008;
iii) dal 01/04/2008 al 30/06/2008;
iv) dal 11/09/2008 al 21/01/2009;
v) dal 23/03/2009 al 30/04/2009; vi) dal 06/05/2009 al 10/06/2009;
vii) dal 11/11/2009 al 29/11/2009;
viii) dal 18/03/2011 al 20/04/2011;
ix) dal 17/05/2011 al 21/05/2011;
x) dal 21/01/2013 al 23/01/2013;
xi) dal 21/03/2013 al 22/03/2013;
xii) dal 25/03/2013 al 31/03/2013;
xiii) dal 09/04/2013 al 12/04/2013;
xiv) dal 23/04/2013 al 23/04/2013;
xv) dal 26/04/2013 al 26/04/2013;
xvi) dal 30/04/2013 al 30/04/2013;
xvii) dal 07/05/2013 al 07/05/2013;
xviii) dal 04/10/2013 al 04/10/2013;
xix) dal 07/10/2013 al 20/10/2013;
xx) dal 24/10/2013 al 24/10/2013;
xxi) dal 29/10/2013 al 31/10/2013;
xxii) dal 04/11/2013 al 17/11/2013;
xxiii) dal 19/11/2013 al 22/12/2013;
xxiv) dal 08/01/2014 al 11/01/2014;
xxv) dal 13/01/2014 al 13/03/2014;
xxvi) dal 19/03/2014 al 21/03/2014;
xxvii) dal 24/03/2014 al 08/06/2014;
xxviii) dal 24/09/2014 al 17/10/2014;
xxix) dal 20/10/2014 al 26/10/2014; xxx) dal 28/10/2014 al 31/10/2014;
xxxi) dal 04/11/2014 al 05/11/2014;
xxxii) dal 06/11/2014 al 08/11/2014;
xxxiii) dal 10/11/2014 al 05/12/2014;
xxxiv) dal 09/12/2014 al 12/12/2014;
xxxv) dal 15/12/2014 al 23/12/2014;
xxxvi) dal 07/01/2015 al 30/06/2015;
xxxvii) dal 15/09/2015 al 09/02/2016;
xxxviii)dal 10/02/2016 al 30/06/2016;
xxxix) dal 16/09/2016 al 31/08/2017;
xl) dal 13/09/2017 al 31/08/2018;
xli) dal 01/09/2018 al 31/08/2019;
xlii) dal 01/09/2019 al 31/08/2020;
xliii) dal 01/09/2020 al 07/04/2021.
L'istante a sostegno delle proprie pretese invocava - in forza del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/77/CE, clausola 4 dell' Accordo Quadro - il diritto al computo ai fini della progressione di carriera e relative differenze retributive dell' intera anzianità maturata, compresa quella attinente al periodo pre-ruolo, ovvero l' anzianità maturata in virtu' degli incarichi a tempo determinati svolti prima dell' immissione in ruolo all' esito del relativo anno di prova.
Costituendosi, il resistente, contestava la pretesa nel merito, eccependo in via CP_1
preliminare la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati ex art. 2948, n. 4 c.c., essendosi prescritti, ai sensi della normativa citata, tutti gli eventuali accertati crediti di natura retributiva da corrispondere in ragione di anno o di mese risalenti a cinque anni o più dalla data di notifica alle PA resistenti del ricorso per cui è causa .
*** Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Deve essere confermato l' orientamento di questo ufficio, già espresso per controversie analoghe anche dalla scrivente, secondo cui il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali invece previste per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio è in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla
Direttiva 1999/77/CE, clausola 4 dell' Accordo Quadro, non poggiando la difformità di trattamento ivi prevista su ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. (cfr ex multi Cass.
22558/16, 8945/2017, 20918/2019, 31150/2019, 20924/2020, 25231/2020, 25232/2020).
Ebbene a detto principio, atteso che le sentenze della Corte di Giustizia costituiscono nell'ambito del diritto interno fonti dell'ordinamento, il giudicante è tenuto ad attenersi se del caso anche disapplicando le norme interne.
All' esito della nota sentenza (= sentenza della CGCE del 20.9.2018 in causa C- Per_1
466/17) quanto al personale Ata l' unico elemento di novità, già desumibile da Cass
31149/2019 punto 10) relativamente al personale docente, è costituito dal c.d. riconoscimento integrale dell' anzianità, ovvero dall' estensione del computo anche agli incarichi a termine antecedenti alla scadenza il 10.7.2001 del termine per il recepimento della
Direttiva CE 1999/70.
Cass. n. 31150 del 28.11.2019 (sentenza sugli ATA gemella rispetto alla n. 31149/2019, riguardante i docenti, all' esito della sentenza insegna che : “In tema di riconoscimento Per_1 dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
Cass n. 15231 del 16.7.2020 (conf Cass 25232/2020 ), sub parr 6.1 e segg della parte motiva così recita: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_2
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi
153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazionedi tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C-
177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-
305/11, Valenza ed altri, punto 36).
6.3. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto,
«l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» ( Cass. n. 2232/2020).
6.4. I richiamati principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, orientano anche nella soluzione della questione che qui viene più specificamente in rilievo, ossia quella della computabilità, ai fini del calcolodell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE. Sul punto questa Corte si è già incidentalmente pronunciata (Cass. n. 31149/2019 punto 10 della motivazione) pervenendo alla conclusione che ai fini dell'applicabilità della direttiva, quanto alla rilevanza dell'anzianità pregressa, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto. Il principio deve essere qui ribadito, perché non sono condivisibili gli argomenti sui quali la Corte territoriale ha fondato il rigetto della domanda, asserendo che la stessa implicasse un'applicazione retroattiva della direttiva. Va detto subito che la
Corte di Giustizia, ai punti 89 e 90 della sentenza 22.10.2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09, richiamata dal giudice d'appello, si è limitata ad affermare che «il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale» deve essere riconosciuto, fatta salva l'applicazione delle norme interne sul regime di prescrizione, solo per il periodo successivo alla scadenza del termine fissato per la trasposizione della direttiva. Non è, però, questa la questione che qui viene in rilievo, perché il ricorrente non domanda una modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì invoca quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera ed in particolare in relazione all'anzianità riconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro del 28 dicembre 2001, stipulato, in piena vigenza della direttiva, all'esito del superamento della procedura concorsuale alla quale aveva partecipato per acquisire la qualifica di primo ricercatore di II livello. Può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro
97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva. Ciò perché «secondo una giurisprudenza costante, una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, in particolare, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 10 luglio
1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31; 18 aprile 2002, causa C-290/00, , Per_3
Racc. pag. 1-3567, punto 21; 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen,
Racc. pag. 1-9465, punto 43, nonché 22 dicembre 2008, causa C-443/07 P, e Controparte_6
Racc. pag. 1-10945, punto 61)» (Corte di Giustizia 10.6.2010 in cause riunite c- CP_7
395/08 e c- 396/08, punto 53; negli stessi termini Corte di Giustizia 12.9.2013 in causa C- CP_8
614/11, . Nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è Per_4 contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati. Non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la Corte di Giustizia si sia già pronunciata (Cass. n. 15041/2017 che richiama Cass. S.U. n. 12067/2007).
6.5. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda sul presupposto, assorbente ma erroneo, che il ricorrente in nessun caso potesse fare valere l'anzianità maturata in forza di rapporti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della direttiva. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio al giudice d'appello indicato in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, anche delle questioni assorbite e Contr qui riproposte dal attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati nonché a quello che qui si enuncia nei termini che seguono: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al
10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. Il principio
è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia antecedente alla data sopra indicata, di entrata in vigore della direttiva, perché, in assenza di espressa deroga, il diritto * dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.»
Se ne deduce che al ricorrente, nell'ambito degli incarichi a termine via via affidati, e da ultimo in sede di ricostruzione della carriera all' atto dell' immissione in ruolo, avrebbe dovuto essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata in relazione al periodo lavorativo svolto in precedenza, non essendo giustificato, attesa l' identità di mansioni e la conseguente esperienza maturata, escluderne rilevanza solo perché prestato nell'ambito di rapporti a tempo determinato.
Va considerato tutto il pre-ruolo prestato fin dalla prima assunzione a termine
(riconoscimento integrale come da sopra richiamate pronunce della Cassazione post Motter)
Dal computo va escluso unicamente l' anno 2013 in forza del c.d. blocco stipendiale tuttora operante.
E infatti:
- ai sensi dell' art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010"Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 nonsono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- l' art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, ha poi previsto che "le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013";
- gli anni dal 2010 al 2012, non anche il 2013, sono stati poi recuperati ex decreto interministeriale n. 3 del 14.1.2011 e Ccnl Comparto Scuola 13.3.2013.
E' fondata, sia pure parzialmente, l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. relativamente alla domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione della progressione stipendiale mentre non può dirsi prescritto il diritto al riconoscimento in sé dell'anzianità di servizio, che costituisce elemento di fatto non suscettibile di prescrizione, neppure decennale (v. Cass 2232/2020).
Il decorso della prescrizione relativamente alle differenze retributive non può ritenersi sospeso ovvero interrotto in ragione del carattere a termine degli intercorsi rapporti di lavoro poiché nella peculiare fattispecie di cui è causa va esclusa una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, considerato che la proposta relativa all'affidamento di contratti a tempo determinato nell'ambito del settore scolastico avviene secondo procedure rigidamente predeterminate tali da escludere qualsivoglia margine di discrezionalità del datore di lavoro. Nello specifico è dunque maturata la prescrizione in relazione alle differenze retributive riferibili al quinquennio precedente la domanda di ricostruzione di carriera depositata il
26.03.2021, primo atto interruttivo documentato in atti.
Spese statuite in base alla soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1. accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento a fini economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati fin dal primo contratto a termine e condanna il convenuto a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocarlo nel livello CP_1
stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata computando anche l' intero pre-ruolo e a corrispondere allo stesso le conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale (= dal 23.3.2016), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
2. condanna il medesimo convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida CP_1
in euro 2.500,00, oltre spese Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Cristiano Dalla Torre
Santa Maria Capua Vetere, 4.06.2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)