Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
21.1.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 2118/2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(c.f..: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Garofalo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via Compagnone n. 12;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Piemonte n. 39;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp. p.t., con sede in Roma, alla via Largo Ghigi Controparte_3
n.5;
1
CONCLUSIONI
PER in accoglimento dell'opposizione, previa sospensione Parte_1 dell'esecutività dell'atto, dichiarare la nullità o annullare l'avviso di addebito n.
37120230015260608000; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER L' : dichiarare l'inammissibilità della opposizione per motivi formali in quanto CP_1 tardiva;
nel merito, rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite. per l' : dichiarare la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva;
rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.1.2024, la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230015260608000, notificato il 22.12.2023, emesso sulla base di un controllo della posizione contributiva relativamente al periodo dal
02/2022 al 04/2022 ed afferente i contributi dovuti a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 16.631,65.
Precisava che nel “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” dell'atto impugnato erano state semplicemente indicate le somme dovute a titolo di “inadempienza 3024 – note di rettifica da DM10 dal 02/2022 al 02/2022 per € 10.201,34” e “inadempienza 3023 – note di rettifica da DM10 dal 04/2022 al 04/2022 per € 3.856,29”.
Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per mancanza del suo contenuto minimo, carenza di motivazione ed evidente contraddittorietà.
Deduceva sua nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. 41/2021 convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, evidenziando che con l'avviso di pagamento si addebitano all'azienda, somme autorizzate dall'istituto a fronte di legittime e regolari domande presentate ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' la e l' per chiedere dichiararsi, Controparte_3 Controparte_2 previa sospensiva, la nullità o annullare l'avviso di addebito, non essendo dovute le somme ivi richieste.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente la inammissibilita' delle eccezioni formali per la tardività del ricorso rispetto al termine di 20 giorni dalla sua notifica.
Aggiungeva che l'avviso di addebito è adeguatamente motivato ed era stato preceduto dalle note di rettifica notificate a mezzo PEC in data 1.9.2023, contenenti la specifica indicazione dei crediti azionati.
Sosteneva, nel merito, la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese.
2 Evidenziava che la pretesa contributiva di cui alle note di rettifica è scaturita dal recupero degli importi compensati dalla ditta a titolo di CIG per i mesi 2/2022 e 4/2022, ed è stata documentata.
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'avviso di addebito è CP_ un atto emesso e notificato direttamente dall' ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010.
Aggiungeva la propria estraneità con riferimento alle questioni di merito.
In ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
L'udienza del 21.1.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note;
acquisita la documentazione prodotta e le note conclusionali, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e della Controparte_2 Controparte_3
Ciò in considerazione del fatto, da un lato, che l'avviso di addebito impugnato è un atto pacificamente predisposto e notificato a cura dell'ente impositore;
ragion per cui non è legittimato passivamente l'agente della riscossione, che non ha posto in essere alcuna attività.
Dall'altro lato, con riferimento alla va osservato che i crediti previdenziali Controparte_3 in contestazione sono stati accertati successivamente al 31.12.2005, per cui non rientrano tra quelli oggetto della cartolarizzazione.
3. Va, a questo punto, dichiarata tardiva la presente opposizione limitatamente alla parte in cui sono fatti valere eccezioni formali quali il difetto di motivazione dell'avviso di addebito, per violazione del termine di cui all'art 617 cpc di 20 giorni. ciò in quanto l'avviso di addebito era stato notificato in data 22.12.2023 mentre il presente ricorso è stato depositato il
29/01/2024.
In ogni caso, l'eccezione - laddove la si volesse considerare tempestiva - non merita accoglimento, visto che nell'avviso di addebito sono specificati, l'ente creditore, matricola aziendale, natura del debito, numero di inadempienza, disposizioni normative (sanzioni ex art.116, comma 8, lett. A, della legge n. 88/2000), periodi di riferimento (2/2022 e 4/2022). CP_ Ma, soprattutto, dall'esame della produzione depositata dall' si evince che il credito azionato trova il proprio fondamento nelle due note di rettifica inviate alla società a mezzo pec.
Note in cui, rispettivamente, si legge “La presente nota di rettifica, emessa il 28/08/2023, si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 02/2022 con saldo di € -6.509,00.
Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è CP_5 stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei
3 calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA. Dal risultato elaborativo sono emersi i seguenti addebiti: Differenze contributive a debito azienda € 10.201,34. Sanzioni civili per differenze contributive € 1.526,01 (n. giorni 560 al tasso 9,75%) . Importo totale a debito dell' azienda € 11.727,35 Da versare entro il 27/09/2023”.
E “La presente nota di rettifica, emessa il 28/08/2023, si riferisce alla denuncia mensile
DM-2013 di competenza 04/2022 con saldo di € -14.437,00. Sulla base dei dati forniti col flusso
e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi CP_5 dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA. Dal risultato elaborativo sono emersi i seguenti addebiti:
Differenze contributive a debito azienda € 3.856,29. Sanzioni civili per differenze contributive €
514,02 (n. giorni 499 al tasso 9,75%) . Importo totale a debito dell' azienda € 4.370,31 Da versare entro il 27/09/2023”.
Per cui l'avviso di addebito è da considerarsi adeguatamente motivato, anche per relationem .
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come detto, la pretesa contributiva di cui alle note di rettifica è scaturita dal recupero degli importi compensati dalla opponente a titolo di CIG per i mesi 2/2022 e 4/2022, dovuta per CP_ sei dipendenti, avendo l' accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito nelle denunce (rispettivamente del 29.3.2022 e 20.5.2022) non corrispondono a quanto CP_5 calcolato dalle procedure di controllo.
L'ente ha dedotto in giudizio di aver già risposto in sede amministrativa alla ditta, mediante cassetto bidirezionale, che le somme compensate erano superiori a quelle cui la ditta aveva diritto e precisamente: CP_
“-per quanto riguarda le autorizzazioni FIS l' aveva autorizzato per il periodo
1/11/2021 – 30/11/2021 solo 672 ore ma la ditta ha conguagliato 696 ore, oltretutto con un codice errato, per un importo di €.5.100,67, per il periodo 1/12/2021 – 31/12/2021 aveva autorizzato solo 672 ore ma la ditta ha conguagliato 737,19 ore, sempre con codice errato, per un importo di €.5.100,67 ;
-per quanto riguarda le autorizzazioni CIG in Deroga, conguagliate dalla ditta sul mese CP_ di APRILE 2022, l' aveva autorizzato per il periodo 5/7/2021 – 31/7/2021 ore 640 e la ditta ha conguagliato 640 ore (160 ore per 4 lavoratori) ma con un importo maggiore conguagliato
€.4.929,00 / montante calcolato €.3.530,07 / Differenza addebitata €.1398,93; CP_
-inoltre, l' aveva autorizzato per il periodo 1/8/2021-30/9/2021 ore 1440 e la ditta ha conguagliato 1392 ore (per 4 lavoratori 696 ore mensilità di agosto 2021 + 696 ore per mensilità di settembre 2021) con codice, importo conguagliato €.10.356,00 / montante calcolato
€.7.898,64/ differenza addebitata €.2.457,36”.
Ebbene, relativamente alle domande al fondo di integrazione salariale per l'assegno ordinario covid 19 ex d.l. 41/2021, non è contestato che la società abbia conguagliato un numero
4 di ore (969 e 737,19) maggiore di quello autorizzato (ore 672) nelle autorizzazioni nr.
510050282205 e nr. 510050282230 del 19.02.2022.
Inoltre, a fronte della specifica deduzione concernente le autorizzazioni CIG in deroga, sarebbe stato onere della società provare di aver conguagliato correttamente l'importo applicato nelle denunce mensili DM 2013.
Il che è mancato nella fattispecie ed assorbe ogni ulteriore considerazione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
5. Tenuto conto della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni esaminate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_3
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
e della Controparte_3
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese del giudizio tra le parti costituite;
• nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_3
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 27.1.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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