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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO DR IM MA, Presidente
IN AN IA MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA IA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4033/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palagonia - Piazza Municipio 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011944271000 CANONE ACQUA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011944271000 CANONE ACQUA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011944271000 CANONE ACQUA 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAG 2020 CANONE ACQUA 2020
- AVV PAG 2021 CANONE ACQUA 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugnava, per i motivi indicati in ricorso, gli avvisi di pagamento e la cartelle in epigrafe, atti tutti relativi ad omesso pagamento del "canone acqua" preteso dal Comune di Palagonia - Ufficio Idrico.
Si costituivano il Comune di Palagonia e l'ADER chiedendo rigettarsi il ricorso.
Alla udienza del 26/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza di sospensione degli atti impugnati, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ed invero il canone idrico non costituisce tributo, ma mero corrispettivo di una prestazione contrattuale
(la fornitura di acqua da parte del Comune ai cittadini residenti); difetta pertanto la giurisdizione di questa
Corte, come da giurisprudenza ormai consolidata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio;
compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente Alessandro La Rosa (firmato digitalmente)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA RO DR IM MA, Presidente
IN AN IA MASSIMO, Relatore
CASTORINA RORIA IA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4033/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palagonia - Piazza Municipio 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011944271000 CANONE ACQUA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011944271000 CANONE ACQUA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250011944271000 CANONE ACQUA 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAG 2020 CANONE ACQUA 2020
- AVV PAG 2021 CANONE ACQUA 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente impugnava, per i motivi indicati in ricorso, gli avvisi di pagamento e la cartelle in epigrafe, atti tutti relativi ad omesso pagamento del "canone acqua" preteso dal Comune di Palagonia - Ufficio Idrico.
Si costituivano il Comune di Palagonia e l'ADER chiedendo rigettarsi il ricorso.
Alla udienza del 26/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza di sospensione degli atti impugnati, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ed invero il canone idrico non costituisce tributo, ma mero corrispettivo di una prestazione contrattuale
(la fornitura di acqua da parte del Comune ai cittadini residenti); difetta pertanto la giurisdizione di questa
Corte, come da giurisprudenza ormai consolidata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna al ricorrente il termine di novanta giorni dalla ricezione della presente decisione per la riassunzione della causa dinnanzi il Giudice Ordinario competente per valore e per territorio;
compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 26/1/2026 - Il Giudice Estensore Andrea Ursino (firmato digitalmente) - Il Presidente Alessandro La Rosa (firmato digitalmente)