CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
CO RI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 662/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi , 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405464 IM 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405564 IM 2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi , 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405465 IM 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405765 IM 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto ricorso a questa CGT di 1° grado nei confronti del Comune di Monopoli impugnando gli atti di accertamento in rettifica n. 2405464, n. 2405564, n. 2405465
e n. 2405765, avente ad oggetto I.M.U. anno di imposta 2021 e 2022.
Premettono i ricorrenti quanto segue:
- Di essere comproprietari al 50% ciascuno dei seguenti terreni siti nel Comune di Monopoli, e precisamente - Immobile_1, - Immobile_2.
- Che i suddetti terreni, sebbene edificabili, da sempre sono stati destinati all'esercizio dell'attività agricola dalla famiglia dei ricorrenti e i concessi in comodato d'uso gratuito alla madre dei due ricorrenti, Nominativo_3, a partire dal 2005.
- Che la Nominativo_3 è coltivatrice diretta ed esercita la sua attività sui terreni di sua proprietà ma anche sui due terreni di cui innanzi di cui sono proprietari i figli;
- Che nell'esercizio della sua attività di coltivatrice diretta, la Nominativo_3 è coadiuvata dai 2 odierni ricorrenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
- Che a riprova del fatto che la Nominativo_3 riveste la qualifica di coltivatrice diretta, possiede i fondi ed ivi vi esercita la propria attività agricola vengono prodotti l' estratto contributivo INPS della stessa, da cui emerge che la contribuente dal 1957 al 2022 versa contributi previdenziali alla gestione coltivatori diretti e ciò anche per l'annualità in contestazione, - le domande presentate all'GE per gli aiuti comunitari nelle quali sono indicati i dati catastali degli immobili sui quali la contribuente esercita la propria attività (doc. 2) e che i due terreni di cui innanzi di proprietà dei ricorrenti concessi in comodato alla Nominativo_3 la quale vi esercita l'attività agricola quale coltivatrice diretta nelle domande GE sono riportati anche i due terreni di cui innanzi in comproprietà tra Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
- Che sulle domande GE, infatti, è espressamente indicato che la Nominativo_3 possiede i due terreni in comodato d'uso.
- Che pertanto i due terreni godono dell'esenzione IM prevista per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti.
- Che per tali ragioni, ritenendo di potersi avvalere di tale agevolazione, i ricorrenti hanno versato l'IM prevista per i terreni agricoli, e non per i terreni edificabili.
- Che ciononostante, il Comune aveva notificato gli impugnati accertamenti.
Questi i motivi del ricorso:
- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.P.R. 600/73. negli impugnati accertamenti oggetto del presente giudizio, non è indicata la motivazione della pretesa, in quanto il Comune si limita ad elencare i terreni in contestazione, a quantificare l'imposta dovuta qualificando i terreni quali aree fabbricabili, senza precisare per quale ragione non possa trovare applicazione l'esenzione IM prevista per i terreni edificabili sui quali,
- 2) violazione e falsa applicazione del D.L. 201/2011:in ordine alla mancanza, in capo al soggetto passivo, del requisito oggettivo della conduzione diretta, prescritto dalla norma .
Si è costituito il Comune che ha controdedotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 questo Giudice si è riservato per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Quanto al 1° motivo del ricorso, i ricorrenti affermano che il Comune avrebbe omesso di precisare per quale ragione non possa trovare applicazione l'esenzione IM prevista per i terreni edificabili sui quali è esercitata l'attività agricola. Sta di fatto che, come osservato nelle controdeduzioni del Comune, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno presentato una dichiarazione, per cui nessuna incompletezza o infedeltà possono essergli addebitate. Occorre infatti evidenziare che, trattandosi di applicazione di una disposizione di esenzione, l'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 appare coerente con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 288 del 12/01/2012, ha precisato che:
“le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste” (in senso conforme si veda, altresì, Cassazione n.
17976/2021 e n. 15249/2020). Sichhè l'Ufficio ha semplicemente contestato il “parziale versamento” del tributo con un accertamento del tipo “c”: La tipologia di violazione contestata (“parziale versamento”), oltre che legittima, rappresenta l'unica che l'Ufficio, in assenza di dichiarazione ed in presenza di versamenti, avrebbe potuto accertare. Prosegue il co. 162 della L. 296/06 disponendo, in perfetta aderenza con quanto prescritto dall'art. 7 della L. 212/00 (Statuto del Contribuente) e, prima ancora, in ambito generale per ogni atto della pubblica amministrazione, dalla L. 241/901, che gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Condizioni queste, che risultano adeguatamente evidenziate negli atti impugnati. Le ragioni giuridiche, ossia il substrato di norme e regolamenti alla base degli atti, nonché le “fonti” di informazione utilizzate dall'ufficio per la liquidazione del tributo sono compiutamente riportate negli atti: l'Ufficio ha reso noto ai destinatari che, preso atto della circostanza che non sono state prodotte dichiarazioni per richiedere il riconoscimento di benefici e visti gli atti catastali da cui si rileva la sussistenza del presupposto impositivo MU (ossia la proprietà dei terreni), vista l'imposta spontaneamente versata, ha legittimamente emesso avvisi di liquidazione per la differenza di imposta non versata, ai sensi della legge 160/2019. Quanto alla indicazione dei criteri adottati per la determinazione degli importi richiesti (presupposti di fatto), questi risultano ampiamente dettagliati nei 'Quadri degli immobili', ove per ciascun cespite, è indicato ogni elemento necessario all'esatta liquidazione dell'imposta dovuta quali: tipologia dell'immobile (Fabbricato, Terreno,
Area fabbricabile), identificativi catastali (foglio, particella e subalterno), valore imponibile, riferimento alla zona urbanistica e valore venale in comune commercio fissato dall'ufficio, mesi di possesso e mesi di esenzione/riduzione nell'anno accertato, aliquota d'imposta applicata, imposta lorda dovuta, importo detrazioni, importo delle esenzioni ed imposta netta in acconto a saldo ed in totale. Nei prospetti di riepilogo finali sono poi dettagliati gli estremi e gli importi di ogni versamento effettuato e la scadenza di legge;
le differenze d'imposta liquidate distinte tra acconto e saldo, tipologia di immobile, soggetto attivo d'imposta
(Comune o Stato); l'irrogazione delle sanzioni con la specificazione della loro entità, dei riferimenti normativi e delle modalità di calcolo, il dettaglio delle somme dovute a titolo di interessi moratori con la specificazione dei tassi applicati e dei giorni di calcolo, le somme dovute a titolo di rimborso delle spese di notifica con i relativi riferimenti normativi, i totali riepilogativi delle somme dovute. Osserva giustamente l'Ufficio che qualora, in presenza di una dichiarazione del contribuente, avesse inteso disconoscerne il beneficio richiesto, non avrebbe notificato avvisi per “parziale versamento”, bensì avvisi aventi per “Infedele dichiarazione” che andavano motivati esplicitando le ragioni per cui si escludeva l'applicazione del trattamento agevolativo, così come lamentato gli odierni ricorrenti.
Con il 2° motivo i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità degli atti in ordine alla mancanza, in capo al soggetto passivo, del requisito oggettivo della conduzione diretta, prescritto dalla norma: violazione e falsa applicazione del d.l. 201/2011. Anche questo motivo è infondato. Chè infatti l'articolo unico della L. 160/2019, comma 741 dispone che: “Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali”. Il successivo comma 758 dispone che: “Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione”. Ne deriva che per entrambi i trattamenti agevolativi (sia la fictio iuris di inedificabilità che l'esenzione dal tributo) trovano applicazione qualora la conduzione agricola venga effettuata dallo stesso soggetto passivo di imposta, ossia al possessore/ proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero da uno degli ulteriori soggetti cui la norma riconosce la soggettività passiva IM (locatore finanziario, concessionario di bene demaniale, assegnatario della ex casa coniugale). La Corte di legittimità si è espressa, ancorché con riferimento all'individuazione della base imponibile, nel senso che, oltre alla effettiva destinazione agricola, ai fini dell'agevolazione CI è necessaria anche “la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto” (Cassazione, sentenza n. 32436 del 22/11/2023; ordinanza n. 17742/2022; sentenza n. 4394/2020; ordinanze n. 17755/2018 e n. 3531/2018). Orbene, poiché entrambe le norme in materia di CI ed IM (art. 2, comma 1 – lettera b) del d.lgs. n. 504/1992 ed art. 1, comma 758, della Legge
n. 160/2019) richiedono che i terreni agricoli siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, ne consegue che, sebbene con riferimento alla individuazione della base imponibile, la concessione in affitto ad altro imprenditore agricolo professionale precluda il riconoscimento dell'esenzione. Ed ancora, l'art. 1, comma
1 – lettera b), del D.L. n. 4/2015 aveva disposto che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 – lettera h) del D. lgs. n. 504/1992, si applica “ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali…”. Al successivo comma 2 veniva precisato che detta esenzione si applica anche ai terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n.
99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Senonché, tale disposizione normativa è stata abrogata dalla
Legge n. 205/2018. Dalla lettura di tale norma, tuttavia, si ricava la necessità che i requisiti del possesso e della conduzione diretta debbano sussistere in capo al medesimo soggetto. Diversamente, il Legislatore non avrebbe avuto la necessità di specificare che l'esenzione ai fini IM si sarebbe potuta riconoscere anche nel caso di concessione dei terreni agricoli in locazione agli IAP.
Ancora, il MEF, con circolare n. 3/DF/2012 (pagina 24), in materia di IM, aveva già avuto modo di specificare che le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli non possono “ritenersi applicabili nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto, dal coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola”.
In sintesi, poiché la norma richiede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IM, che i terreni agricoli siano posseduti e condotti dal coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale, tali requisiti devono sussistere entrambi in capo al soggetto passivo di imposta, come chiarito nella circolare n. 3/DF/2012 e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sebbene con riferimento ad una fattispecie analoga che richiede il possesso e la conduzione dei terreni agricoli in capo al coltivatore diretto o IAP (è il caso della cosiddetta fictio iuris delle aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale).
Nel caso in questione a condurre i terreni di proprietà degli odierni ricorrenti è un soggetto diverso dall'obbligato/i MU, in forza di un contratto di comodato che non costituisce diritto reale di godimento a suo favore, ragion per cui egli non diventa il soggetto passivo d'imposta. Né può essere riconosciuto il trattamento agevolativo ai due ricorrenti proprietari al 50% dei terreni in questione poichè non rivestono la doppia connotazione di possessori e conduttori. Né appare corretto il richiamo alla disposizione di cui all'art. 1, co. 705 della L. 30/12/2018, n. 145 che estende ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto la disciplina fiscale riservata a questi ultimi, per carenza dei requisiti prescritti. Chè infatti la predetta norma dispone che
: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”. Ebbene, osserva correttamente l'Ufficio che “ mentre la condizione di appartenenza dei coadiuvanti al medesimo nucleo familiare del coltivatore diretto risulta verificata nei periodi di imposta accertati;
la loro iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, non è stata riscontrata”. Come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti, laddove si legge nel ricorso “la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo” e “la Sig.ra Nominativo_3 è coltivatrice diretta che si avvale della collaborazione occasionale e gratuita dei suoi due figli, per i quali, pertanto, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti
Previdenziali”. I due ricorrenti non presentano quindi il requisito dell'iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, prescritto dalla norma speciale IM, quale condizione per estendere ad essi il regime fiscale agevolativo già previsto in favore del coltivatore diretto.
Per quanto sopra motivato il ricorso va quindi rigettato.
La peculiarità del caso in esame consente di dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
PTM
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bari, sez. V, in composizione monocratica, RIGETTA il ricorso presentato da Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
CO RI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 662/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi , 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405464 IM 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405564 IM 2022
proposto da
Ricorrente_2 - CF_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Garibaldi , 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405465 IM 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2405765 IM 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto ricorso a questa CGT di 1° grado nei confronti del Comune di Monopoli impugnando gli atti di accertamento in rettifica n. 2405464, n. 2405564, n. 2405465
e n. 2405765, avente ad oggetto I.M.U. anno di imposta 2021 e 2022.
Premettono i ricorrenti quanto segue:
- Di essere comproprietari al 50% ciascuno dei seguenti terreni siti nel Comune di Monopoli, e precisamente - Immobile_1, - Immobile_2.
- Che i suddetti terreni, sebbene edificabili, da sempre sono stati destinati all'esercizio dell'attività agricola dalla famiglia dei ricorrenti e i concessi in comodato d'uso gratuito alla madre dei due ricorrenti, Nominativo_3, a partire dal 2005.
- Che la Nominativo_3 è coltivatrice diretta ed esercita la sua attività sui terreni di sua proprietà ma anche sui due terreni di cui innanzi di cui sono proprietari i figli;
- Che nell'esercizio della sua attività di coltivatrice diretta, la Nominativo_3 è coadiuvata dai 2 odierni ricorrenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
- Che a riprova del fatto che la Nominativo_3 riveste la qualifica di coltivatrice diretta, possiede i fondi ed ivi vi esercita la propria attività agricola vengono prodotti l' estratto contributivo INPS della stessa, da cui emerge che la contribuente dal 1957 al 2022 versa contributi previdenziali alla gestione coltivatori diretti e ciò anche per l'annualità in contestazione, - le domande presentate all'GE per gli aiuti comunitari nelle quali sono indicati i dati catastali degli immobili sui quali la contribuente esercita la propria attività (doc. 2) e che i due terreni di cui innanzi di proprietà dei ricorrenti concessi in comodato alla Nominativo_3 la quale vi esercita l'attività agricola quale coltivatrice diretta nelle domande GE sono riportati anche i due terreni di cui innanzi in comproprietà tra Ricorrente_2 e Ricorrente_1.
- Che sulle domande GE, infatti, è espressamente indicato che la Nominativo_3 possiede i due terreni in comodato d'uso.
- Che pertanto i due terreni godono dell'esenzione IM prevista per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti.
- Che per tali ragioni, ritenendo di potersi avvalere di tale agevolazione, i ricorrenti hanno versato l'IM prevista per i terreni agricoli, e non per i terreni edificabili.
- Che ciononostante, il Comune aveva notificato gli impugnati accertamenti.
Questi i motivi del ricorso:
- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.P.R. 600/73. negli impugnati accertamenti oggetto del presente giudizio, non è indicata la motivazione della pretesa, in quanto il Comune si limita ad elencare i terreni in contestazione, a quantificare l'imposta dovuta qualificando i terreni quali aree fabbricabili, senza precisare per quale ragione non possa trovare applicazione l'esenzione IM prevista per i terreni edificabili sui quali,
- 2) violazione e falsa applicazione del D.L. 201/2011:in ordine alla mancanza, in capo al soggetto passivo, del requisito oggettivo della conduzione diretta, prescritto dalla norma .
Si è costituito il Comune che ha controdedotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.12.2025 questo Giudice si è riservato per la decisione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
Quanto al 1° motivo del ricorso, i ricorrenti affermano che il Comune avrebbe omesso di precisare per quale ragione non possa trovare applicazione l'esenzione IM prevista per i terreni edificabili sui quali è esercitata l'attività agricola. Sta di fatto che, come osservato nelle controdeduzioni del Comune, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno presentato una dichiarazione, per cui nessuna incompletezza o infedeltà possono essergli addebitate. Occorre infatti evidenziare che, trattandosi di applicazione di una disposizione di esenzione, l'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 appare coerente con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 288 del 12/01/2012, ha precisato che:
“le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste” (in senso conforme si veda, altresì, Cassazione n.
17976/2021 e n. 15249/2020). Sichhè l'Ufficio ha semplicemente contestato il “parziale versamento” del tributo con un accertamento del tipo “c”: La tipologia di violazione contestata (“parziale versamento”), oltre che legittima, rappresenta l'unica che l'Ufficio, in assenza di dichiarazione ed in presenza di versamenti, avrebbe potuto accertare. Prosegue il co. 162 della L. 296/06 disponendo, in perfetta aderenza con quanto prescritto dall'art. 7 della L. 212/00 (Statuto del Contribuente) e, prima ancora, in ambito generale per ogni atto della pubblica amministrazione, dalla L. 241/901, che gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Condizioni queste, che risultano adeguatamente evidenziate negli atti impugnati. Le ragioni giuridiche, ossia il substrato di norme e regolamenti alla base degli atti, nonché le “fonti” di informazione utilizzate dall'ufficio per la liquidazione del tributo sono compiutamente riportate negli atti: l'Ufficio ha reso noto ai destinatari che, preso atto della circostanza che non sono state prodotte dichiarazioni per richiedere il riconoscimento di benefici e visti gli atti catastali da cui si rileva la sussistenza del presupposto impositivo MU (ossia la proprietà dei terreni), vista l'imposta spontaneamente versata, ha legittimamente emesso avvisi di liquidazione per la differenza di imposta non versata, ai sensi della legge 160/2019. Quanto alla indicazione dei criteri adottati per la determinazione degli importi richiesti (presupposti di fatto), questi risultano ampiamente dettagliati nei 'Quadri degli immobili', ove per ciascun cespite, è indicato ogni elemento necessario all'esatta liquidazione dell'imposta dovuta quali: tipologia dell'immobile (Fabbricato, Terreno,
Area fabbricabile), identificativi catastali (foglio, particella e subalterno), valore imponibile, riferimento alla zona urbanistica e valore venale in comune commercio fissato dall'ufficio, mesi di possesso e mesi di esenzione/riduzione nell'anno accertato, aliquota d'imposta applicata, imposta lorda dovuta, importo detrazioni, importo delle esenzioni ed imposta netta in acconto a saldo ed in totale. Nei prospetti di riepilogo finali sono poi dettagliati gli estremi e gli importi di ogni versamento effettuato e la scadenza di legge;
le differenze d'imposta liquidate distinte tra acconto e saldo, tipologia di immobile, soggetto attivo d'imposta
(Comune o Stato); l'irrogazione delle sanzioni con la specificazione della loro entità, dei riferimenti normativi e delle modalità di calcolo, il dettaglio delle somme dovute a titolo di interessi moratori con la specificazione dei tassi applicati e dei giorni di calcolo, le somme dovute a titolo di rimborso delle spese di notifica con i relativi riferimenti normativi, i totali riepilogativi delle somme dovute. Osserva giustamente l'Ufficio che qualora, in presenza di una dichiarazione del contribuente, avesse inteso disconoscerne il beneficio richiesto, non avrebbe notificato avvisi per “parziale versamento”, bensì avvisi aventi per “Infedele dichiarazione” che andavano motivati esplicitando le ragioni per cui si escludeva l'applicazione del trattamento agevolativo, così come lamentato gli odierni ricorrenti.
Con il 2° motivo i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità degli atti in ordine alla mancanza, in capo al soggetto passivo, del requisito oggettivo della conduzione diretta, prescritto dalla norma: violazione e falsa applicazione del d.l. 201/2011. Anche questo motivo è infondato. Chè infatti l'articolo unico della L. 160/2019, comma 741 dispone che: “Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali”. Il successivo comma 758 dispone che: “Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione”. Ne deriva che per entrambi i trattamenti agevolativi (sia la fictio iuris di inedificabilità che l'esenzione dal tributo) trovano applicazione qualora la conduzione agricola venga effettuata dallo stesso soggetto passivo di imposta, ossia al possessore/ proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero da uno degli ulteriori soggetti cui la norma riconosce la soggettività passiva IM (locatore finanziario, concessionario di bene demaniale, assegnatario della ex casa coniugale). La Corte di legittimità si è espressa, ancorché con riferimento all'individuazione della base imponibile, nel senso che, oltre alla effettiva destinazione agricola, ai fini dell'agevolazione CI è necessaria anche “la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto” (Cassazione, sentenza n. 32436 del 22/11/2023; ordinanza n. 17742/2022; sentenza n. 4394/2020; ordinanze n. 17755/2018 e n. 3531/2018). Orbene, poiché entrambe le norme in materia di CI ed IM (art. 2, comma 1 – lettera b) del d.lgs. n. 504/1992 ed art. 1, comma 758, della Legge
n. 160/2019) richiedono che i terreni agricoli siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, ne consegue che, sebbene con riferimento alla individuazione della base imponibile, la concessione in affitto ad altro imprenditore agricolo professionale precluda il riconoscimento dell'esenzione. Ed ancora, l'art. 1, comma
1 – lettera b), del D.L. n. 4/2015 aveva disposto che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 – lettera h) del D. lgs. n. 504/1992, si applica “ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali…”. Al successivo comma 2 veniva precisato che detta esenzione si applica anche ai terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n.
99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Senonché, tale disposizione normativa è stata abrogata dalla
Legge n. 205/2018. Dalla lettura di tale norma, tuttavia, si ricava la necessità che i requisiti del possesso e della conduzione diretta debbano sussistere in capo al medesimo soggetto. Diversamente, il Legislatore non avrebbe avuto la necessità di specificare che l'esenzione ai fini IM si sarebbe potuta riconoscere anche nel caso di concessione dei terreni agricoli in locazione agli IAP.
Ancora, il MEF, con circolare n. 3/DF/2012 (pagina 24), in materia di IM, aveva già avuto modo di specificare che le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli non possono “ritenersi applicabili nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto, dal coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola”.
In sintesi, poiché la norma richiede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IM, che i terreni agricoli siano posseduti e condotti dal coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale, tali requisiti devono sussistere entrambi in capo al soggetto passivo di imposta, come chiarito nella circolare n. 3/DF/2012 e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sebbene con riferimento ad una fattispecie analoga che richiede il possesso e la conduzione dei terreni agricoli in capo al coltivatore diretto o IAP (è il caso della cosiddetta fictio iuris delle aree fabbricabili sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale).
Nel caso in questione a condurre i terreni di proprietà degli odierni ricorrenti è un soggetto diverso dall'obbligato/i MU, in forza di un contratto di comodato che non costituisce diritto reale di godimento a suo favore, ragion per cui egli non diventa il soggetto passivo d'imposta. Né può essere riconosciuto il trattamento agevolativo ai due ricorrenti proprietari al 50% dei terreni in questione poichè non rivestono la doppia connotazione di possessori e conduttori. Né appare corretto il richiamo alla disposizione di cui all'art. 1, co. 705 della L. 30/12/2018, n. 145 che estende ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto la disciplina fiscale riservata a questi ultimi, per carenza dei requisiti prescritti. Chè infatti la predetta norma dispone che
: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”. Ebbene, osserva correttamente l'Ufficio che “ mentre la condizione di appartenenza dei coadiuvanti al medesimo nucleo familiare del coltivatore diretto risulta verificata nei periodi di imposta accertati;
la loro iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, non è stata riscontrata”. Come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti, laddove si legge nel ricorso “la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo” e “la Sig.ra Nominativo_3 è coltivatrice diretta che si avvale della collaborazione occasionale e gratuita dei suoi due figli, per i quali, pertanto, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti
Previdenziali”. I due ricorrenti non presentano quindi il requisito dell'iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, prescritto dalla norma speciale IM, quale condizione per estendere ad essi il regime fiscale agevolativo già previsto in favore del coltivatore diretto.
Per quanto sopra motivato il ricorso va quindi rigettato.
La peculiarità del caso in esame consente di dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
PTM
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Bari, sez. V, in composizione monocratica, RIGETTA il ricorso presentato da Ricorrente_1 e Ricorrente_2.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.