TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1049 dell'anno 2025 V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art.127ter c.p.c. del 16.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 29/05/1965), e (cod. fisc.: Parte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...]), entrambi rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Natale Polimeni, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Bruno Buozzi n.4 hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 22/04/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 04/07/1992;
-considerato che con decreto del 10.05.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 17.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 14.08.2025 il Giudice delegato, constatato il mancato deposito in atti del decreto di omologa della separazione consensuale e che l'assenza di tale documento ostasse alla pronuncia di divorzio, fissava termine alle parti fino al 16.09.2025, ore 10,00, per il deposito del decreto di omologa della separazione consensuale unitamente alle note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 04/07/1992; b) dal matrimonio sono nati due figli (06.10.1994) e (07.12.1996), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 199 del 2013 depositato il 29.10.2013, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 04.07.2013;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
4.07.2013 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. il quale ha espresso il parere in data 20.05.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato in data 22/04/2025 da e , Parte_1 Parte_2
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 04/07/1992 tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.410, parte
2, serie A, anno 1992, alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare, per la quale il Sig. ha provveduto Parte_1
all'estinzione del mutuo acceso presso il Banco di Napoli, sita in Reggio
Calabria Viale della Libertà n. 28, con tutti gli arredi che la compongono rimarrà assegnata alla sig.ra , ma al contempo sarà Parte_2
oggetto di donazione con riserva di usufrutto a favore dei figli e Per_1
; Per_2
2) pertanto le parti, a mezzo del presente atto, si obbligano entro un anno dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da volontà espressa nel presente ricorso, ad individuare di comune accordo un notaio per il trasferimento dell'immobile, sito in Reggio Calabria Viale della Libertà n. 28, appartamento per civile abitazione al terzo piano
(quarto f.t.) del detto fabbricato, confinante con vano scale, con vano ascensore, con proprietà e con proprietà , salvo altri, CP_1 Per_3
riportato nel NCEU al Foglio 70, particella 1243 sub. 18, Viale della
Libertà n. 28 - P3, zona censuaria 1a, categoria A/3, classe 3a, vani catastali 6, rendita catastale Euro 557,77, come da Atto di compravendita,
Repertorio n. 49645, Raccolta n. 9263, stipulato in data 8.02.2002 in
Reggio Calabria dal notaio dott.ssa . Per tal via doneranno Persona_4
ai loro figli e l'immobile meglio identificato nell'atto Per_1 Per_2
notarile che si allega in copia e da ritenersi riprodotto e trascritto in modo da farne parte integrante;
3) le parti, convengono, altresì, che nell'atto notarile dovrà essere espressamente previsto che le spese straordinarie relative all'immobile oggetto di donazione saranno ad esclusivo carico del sig.
[...]
Pt_1
4) entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere, così come sono, ciascuno in grado di provvedere a sé medesimo;
5) i coniugi danno atto che i figli sono economicamente autosufficienti;
6) i coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti a decorrere dalla data di sottoscrizione degli stessi;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, hanno regolamentato tutti i rapporti patrimoniali e personali tra di essi pendenti e di non aver null'altro a che pretendere
l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione per la causale in oggetto;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 18.09.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna