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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16333/2023 RG
PROMOSSA DA dichiarato dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere con sentenza n. 25/2021, in persona del curatore p.t. dott. avv. Parte_2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Vinciguerra (C.F.
[...] P.IVA_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Posillipo n. 239 presso CodiceFiscale_1 lo studio del prof. avv. Giovanni Leone
- RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Frezza (C.F. ed Enrico C.F._3
Frezza (C.F. ), con studio sito in Santa Maria Capua Vetere al viale C.F._4
Kennedy n. 110
-RESISTENTE -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 dicembre 2024 disposta nelle forme della trattazione cartolare la sola parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta come depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.07.2023 e notificato in data
05.10.2023 con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione la curatela del fallimento della conveniva dinanzi all'intestata Parte_1 giustizia il sig. , nella qualità di amministratore unico della fallita, per Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla fallita e dai creditori sociali della stessa.
Esponeva in fatto:
a) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato con sent. n. 25/2021, depositata il 16/06/2021, il fallimento della il cui socio Parte_1 2 unico e amministratore era;
Controparte_1
b) che tra gli atti di mala gestio individuati nel corso delle indagini svolte dalla curatela fallimentare erano emerse l'irregolare tenuta delle scritture contabili, unitamente a condotte distrattive dei beni sociali e alla mancata riscossione dei crediti della società;
c) che, in particolare, risultava prelevata, in più occasioni, dal conto corrente societario n. 1000/13776 presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. la somma complessiva di € 305.598,01, in assenza di qualsiasi giustificazione causale inerente a spese o investimenti relativi all'attività societaria;
d) che nello stato patrimoniale al 22/06/2021 risultavano poste attive, non rinvenute dalla curatela, di importo pari a € 59.359,55 sotto la voce “immobilizzazioni materiali”, a € 25.656,49 sotto la voce “Banca Intesa”, ed a € 110.420,27 sotto la voce
“Portafoglio c/disponibilità”; data la non corrispondenza tra quanto documentato e i beni effettivamente rinvenuti dalla curatela, quest'ultima sosteneva la distrazione delle suddette somme da parte di o, in alternativa, l'irregolare tenuta delle CP_1 scritture contabili;
e) che lo stato patrimoniale al 22/06/2021 riportava l'appostazione contabile di € 972.803,79 sotto la voce “crediti verso clienti”, che aveva negligentemente CP_1 omesso di riscuotere;
i crediti che aveva riscosso in contanti, d'altra parte, CP_1 non erano versati sul conto societario, venendo pertanto distratti dal patrimonio sociale;
f) che , a seguito di sollecitazione della curatela, si era astenuto dal rendere CP_1 le dichiarazioni richieste in merito alle cause del dissesto e, soprattutto, dal consegnare la documentazione contabile, rendendo in tal modo estremamente difficile la ricostruzione della situazione societaria;
g) che il danno arrecato alle casse sociali della fallita poteva essere liquidato nell'importo complessivo di € 1.473.838,11, frutto della somma dei crediti non riscossi (€ 972.803,79), degli importi ingiustificatamente prelevati dal conto corrente societario (€ 305.598,01) e degli importi indicati nello stato patrimoniale ma non rinvenuti dalla curatela, e, pertanto, distratti dal patrimonio sociale (per un ammontare complessivo di € 195.436,31);
h) che, in subordine, il danno poteva essere liquidato nella sommatoria dei crediti sociali non riscossi da , pari a € 972.803,79 ed in ulteriore subordine, il CP_1 danno poteva essere quantificato in misura corrispondente al deficit fallimentare, pari
€ 476.044,66; infine, in ulteriore subordine, la liquidazione del danno poteva essere rapportata alla sommatoria dei prelievi ingiustificati dal conto corrente societario, pari ad € 305.598,01;
Sulla base di tali presupposti concludeva nei seguenti termini come da comparsa conclusionale depositata in data 28.10.2024:
“Invero, alla luce del contegno avversario - sostanziatosi in una totale mancanza di contestazione degli addebiti mossi – pare corretto, invertendo l'ordine logico delle domande, indicare quale somma in condanna proprio l'importo totale delle tre voci di addebito sopra indicate. E, cioè, Euro 1.473.838,11. Non pare revocabile in dubbio, infatti, che – senza le condotte commissive ed omissive del – le casse CP_1 3 societarie avrebbero beneficiato di liquidità pari alla sommatoria dei detti ammanchi/mancati incassi, evitandosi – e di gran lunga – anche lo stato di insolvenza
(le passività accertate ammontano ad Euro 476.044,66, come da verbali di verificazione dello stato passivo, allegati agli atti sin dalla iscrizione a ruolo).
Subordinatamente, si richiamano i criteri di determinazione del danno procurato dal
così come evidenziati nel ricorso introduttivo: alternativamente, totale dei CP_1 crediti non riscossi;
totale dei prelievi ingiustificati dal conto corrente;
infine, totale degli ammanchi di attivo”.
Si costituiva in giudizio il resistente, , il quale avanzava richiesta di Controparte_1 conversione in rito ordinario, che veniva rigettata dal giudice istruttore in considerazione della scarsa complessità dell'attuale controversia, interamente fondata su prova documentale in conformità a quanto prescritto dall'art. 281-decies c.p.c.. Il convenuto, difatti, presentava nella comparsa di costituzione richiesta di ammissione della c.t.u. e della prova testimoniale, la quale veniva respinta per il carattere prettamente esplorativo della prima e per l'assoluta genericità dei capitoli di prova e la mancata indicazione dei testi da escutere.
Nel merito, invece, il resistente, pur ammettendo che la propria gestione della fallita sia stata “poco attenta”, contestava l'esiguo ammontare delle somme prelevate dal conto corrente societario rispetto alla mole d'affari della fallita, nonché il carattere non volontario degli atti di mala gestio indicati dal ricorrente, dovuti, quindi, a negligenza e superficialità dell'organo gestorio.
Pertanto, il resistente concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e quindi meritevole di accoglimento.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. (attuale art. 255 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Controparte_2
Patavina, 2006).
Più precisamente si afferma che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e
2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955, C. Co.Me.R. s.r.l. CP_3 CP_2
e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378). 4
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Non va ignorato che il curatore, pur nella diversità degli interessi sottostanti alle singole pretese, deve tendere al perseguimento di un obiettivo comune: la reintegrazione della massa attiva dell'impresa al fine della prioritaria soddisfazione dei creditori concorsuali.
La tesi sostenuta invero tralaticiamente dalla giurisprudenza di legittimità della legittimazione unitaria ed inscindibile del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali invero non sembra rispettare la peculiarità della legittimazione della curatela fallimentare che una parte della dottrina ha definito più correttamente “cumulativa” per evidenziare piuttosto l'autonomia delle singole azioni che potrebbero diversificarsi per causa petendi e petita, con la possibilità per la curatela di invocare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello costituito dalla lesione all'integrità patrimoniale della fallita.
E' stato opinato che il curatore può in certa misura cumulare i vantaggi offerti dalle distinte discipline delle azioni di responsabilità, ma deve sottostare anche ai relativi svantaggi, sicché non potrà pretendere il risarcimento del lucro cessante ove l'azione sociale di responsabilità risulti prescritta, dovendosi limitare a chiedere il solo danno emergente in presenza dei presupposti richiesti dall'art.2394 c.c. per l'azione dei creditori sociali.
Di qui l'esigenza, sempre più avvertita, che il curatore individui correttamente nella domanda giudiziale l'area di incidenza dell'illecito dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia attraverso l'indicazione del danno che ne è derivato, sia attraverso l'individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che lo abbia subito.
Si può concludere pertanto che l'art. 146 l. fall., in difetto di uno specifico rinvio alle corrispondenti norme di diritto societario, debba essere interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva (secondo un'efficace intuizione dottrinaria) in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste nel diritto societario, senza che ciò comporti - salvo che per i profili espressamente disciplinati - disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, 5
Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri, CED Cassazione, 2011).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Orbene, a fronte delle allegazioni di parte attrice che ha fornito ampia dimostrazione dei profili di responsabilità con specifico riferimento all'azione sociale di responsabilità spiegata dalla curatela, la difesa di parte resistente appare alquanto confusa e poco efficace. Nulla viene detto al fine di sostenere la prova liberatoria ex art 1218 c.c., e dunque per dimostrare l'adempimento da parte di dei propri doveri di CP_1 diligenza nella gestione della fallita, o al fine di prospettare una diversa quantificazione del danno indicato dal ricorrente, o di dimostrare l'insussistenza del nesso causale tra le condotte di mala gestio ed il pregiudizio subito dal patrimonio sociale.
La difesa del non contesta quanto affermato dalla curatela in merito alla CP_1 mancata riscossione dei crediti societari, per un ammontare di € 972.803,79 imputabile, pertanto, alla negligente omissione dell'amministratore. In un passaggio della comparsa di costituzione, viene riportato che in alcuni casi i debitori della società avevano pagato in contanti, sicché l'ammontare dei crediti non riscossi andrebbe rivalutato. Tuttavia, considerato che delle somme riscosse pro manibus da non vi è traccia nei CP_1 conti correnti societari, tale affermazione del resistente aggrava la responsabilità di quest'ultimo, dovendosi concludere che le somme ricevute personalmente dall'amministratore siano state da questi distratte dal patrimonio sociale.
In merito alle somme prelevate dal conto corrente societario in assenza di giustificazione causale inerente all'attività societaria, pari a 305.598,01 €, la difesa di parte resistente si limita a sottolineare l'esiguità delle somme prelevate in confronto al fatturato annuo della fallita che superava i due milioni di euro. Sostiene, inoltre, in maniera quanto mai generica, che i suddetti importi furono prelevati “per pagare la merce ai fornitori”, senza produrre, tuttavia, alcun documento a riscontro del collegamento di tali prelievi con spese attinenti all'attività societaria, sicché pare condivisibile la soluzione prospettata dalla curatela, secondo cui le predette somme furono distratte dal patrimonio sociale.
La difesa del resistente, altresì, non contesta neanche quanto sostenuto e provato documentalmente dal ricorrente in merito alle poste attive indicate nello stato 6 patrimoniale al 22/06/2021, pari ad € 195.436,31 non rinvenute dalla curatela, e dunque presuntivamente distratte dall'amministratore. A difesa di questi, nella memoria di costituzione si legge che “non potrebbe essere individuato nella condotta del CP_1 una responsabilità distrattiva o dolosa nella sua attività di impresa ma si potrebbe parlare solo di un imprenditore poco attento nella gestione aziendale”. Ad una tale affermazione sembra agevole rispondere che la responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per danno al patrimonio sociale non richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo dell'agente, essendo ovviamente imputabile anche a titolo di colpa.
In mancanza, pertanto, di un'efficace contestazione di parte resistente, deve attribuirsi a la responsabilità dell'intero danno provato dalla curatela, per un Controparte_1 ammontare di € 1.473.838,11 pari alla somma dei crediti non riscossi (per euro
972.803,79), degli importi ingiustificatamente prelevati dal conto corrente societario
(per euro 305.598,01) e degli importi indicati nello stato patrimoniale ma non rinvenuti dalla curatela, e, pertanto, distratti dal patrimonio sociale (per un ammontare complessivo di euro 195.436,31). Tale danno appare eziologicamente imputabile alle predette condotte di mala gestio di , il quale era unico socio e amministratore CP_1 della fallita.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di essi la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n.
37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Tuttavia, sembra opportuno operare una distinzione quanto al termine di decorrenza della rivalutazione e degli interessi, operando una distinzione tra gli atti di mala gestio, ed in particolare per la mancata riscossione dei crediti e per le poste attive non rinvenute, il cui danno si è materializzato con la dichiarazione di dissesto, mentre per i prelievi illeciti (le cui conseguenze dannose risalgono all'effettiva verificazione degli stessi) si ritiene equo determinare la predetta decorrenza da una data mediana tra gli stessi individuabile tra il
20.11.2018 ed il 15.03.2021.
Gli interessi, peraltro, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della
Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari. 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Parte_1 ei confronti di , disattesa ogni altra istanza,
[...] Controparte_1 difesa o eccezione così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1 in favore della curatela fallimentare della somma di € 1.168.240,11, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento (16.06.2021), calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
nonché al pagamento della somma di € 305.598,01, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali da 01.01.2020, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
attrice, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 10.500,00 per Pt_3 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Carlo Landolfi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 16333/2023 RG
PROMOSSA DA dichiarato dal Tribunale di Santa Parte_1
Maria Capua Vetere con sentenza n. 25/2021, in persona del curatore p.t. dott. avv. Parte_2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Vinciguerra (C.F.
[...] P.IVA_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla via Posillipo n. 239 presso CodiceFiscale_1 lo studio del prof. avv. Giovanni Leone
- RICORRENTE-
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Frezza (C.F. ed Enrico C.F._3
Frezza (C.F. ), con studio sito in Santa Maria Capua Vetere al viale C.F._4
Kennedy n. 110
-RESISTENTE -
CONCLUSIONI
All'udienza del 04 dicembre 2024 disposta nelle forme della trattazione cartolare la sola parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta come depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.07.2023 e notificato in data
05.10.2023 con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione la curatela del fallimento della conveniva dinanzi all'intestata Parte_1 giustizia il sig. , nella qualità di amministratore unico della fallita, per Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla fallita e dai creditori sociali della stessa.
Esponeva in fatto:
a) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato con sent. n. 25/2021, depositata il 16/06/2021, il fallimento della il cui socio Parte_1 2 unico e amministratore era;
Controparte_1
b) che tra gli atti di mala gestio individuati nel corso delle indagini svolte dalla curatela fallimentare erano emerse l'irregolare tenuta delle scritture contabili, unitamente a condotte distrattive dei beni sociali e alla mancata riscossione dei crediti della società;
c) che, in particolare, risultava prelevata, in più occasioni, dal conto corrente societario n. 1000/13776 presso Banca Intesa San Paolo S.p.a. la somma complessiva di € 305.598,01, in assenza di qualsiasi giustificazione causale inerente a spese o investimenti relativi all'attività societaria;
d) che nello stato patrimoniale al 22/06/2021 risultavano poste attive, non rinvenute dalla curatela, di importo pari a € 59.359,55 sotto la voce “immobilizzazioni materiali”, a € 25.656,49 sotto la voce “Banca Intesa”, ed a € 110.420,27 sotto la voce
“Portafoglio c/disponibilità”; data la non corrispondenza tra quanto documentato e i beni effettivamente rinvenuti dalla curatela, quest'ultima sosteneva la distrazione delle suddette somme da parte di o, in alternativa, l'irregolare tenuta delle CP_1 scritture contabili;
e) che lo stato patrimoniale al 22/06/2021 riportava l'appostazione contabile di € 972.803,79 sotto la voce “crediti verso clienti”, che aveva negligentemente CP_1 omesso di riscuotere;
i crediti che aveva riscosso in contanti, d'altra parte, CP_1 non erano versati sul conto societario, venendo pertanto distratti dal patrimonio sociale;
f) che , a seguito di sollecitazione della curatela, si era astenuto dal rendere CP_1 le dichiarazioni richieste in merito alle cause del dissesto e, soprattutto, dal consegnare la documentazione contabile, rendendo in tal modo estremamente difficile la ricostruzione della situazione societaria;
g) che il danno arrecato alle casse sociali della fallita poteva essere liquidato nell'importo complessivo di € 1.473.838,11, frutto della somma dei crediti non riscossi (€ 972.803,79), degli importi ingiustificatamente prelevati dal conto corrente societario (€ 305.598,01) e degli importi indicati nello stato patrimoniale ma non rinvenuti dalla curatela, e, pertanto, distratti dal patrimonio sociale (per un ammontare complessivo di € 195.436,31);
h) che, in subordine, il danno poteva essere liquidato nella sommatoria dei crediti sociali non riscossi da , pari a € 972.803,79 ed in ulteriore subordine, il CP_1 danno poteva essere quantificato in misura corrispondente al deficit fallimentare, pari
€ 476.044,66; infine, in ulteriore subordine, la liquidazione del danno poteva essere rapportata alla sommatoria dei prelievi ingiustificati dal conto corrente societario, pari ad € 305.598,01;
Sulla base di tali presupposti concludeva nei seguenti termini come da comparsa conclusionale depositata in data 28.10.2024:
“Invero, alla luce del contegno avversario - sostanziatosi in una totale mancanza di contestazione degli addebiti mossi – pare corretto, invertendo l'ordine logico delle domande, indicare quale somma in condanna proprio l'importo totale delle tre voci di addebito sopra indicate. E, cioè, Euro 1.473.838,11. Non pare revocabile in dubbio, infatti, che – senza le condotte commissive ed omissive del – le casse CP_1 3 societarie avrebbero beneficiato di liquidità pari alla sommatoria dei detti ammanchi/mancati incassi, evitandosi – e di gran lunga – anche lo stato di insolvenza
(le passività accertate ammontano ad Euro 476.044,66, come da verbali di verificazione dello stato passivo, allegati agli atti sin dalla iscrizione a ruolo).
Subordinatamente, si richiamano i criteri di determinazione del danno procurato dal
così come evidenziati nel ricorso introduttivo: alternativamente, totale dei CP_1 crediti non riscossi;
totale dei prelievi ingiustificati dal conto corrente;
infine, totale degli ammanchi di attivo”.
Si costituiva in giudizio il resistente, , il quale avanzava richiesta di Controparte_1 conversione in rito ordinario, che veniva rigettata dal giudice istruttore in considerazione della scarsa complessità dell'attuale controversia, interamente fondata su prova documentale in conformità a quanto prescritto dall'art. 281-decies c.p.c.. Il convenuto, difatti, presentava nella comparsa di costituzione richiesta di ammissione della c.t.u. e della prova testimoniale, la quale veniva respinta per il carattere prettamente esplorativo della prima e per l'assoluta genericità dei capitoli di prova e la mancata indicazione dei testi da escutere.
Nel merito, invece, il resistente, pur ammettendo che la propria gestione della fallita sia stata “poco attenta”, contestava l'esiguo ammontare delle somme prelevate dal conto corrente societario rispetto alla mole d'affari della fallita, nonché il carattere non volontario degli atti di mala gestio indicati dal ricorrente, dovuti, quindi, a negligenza e superficialità dell'organo gestorio.
Pertanto, il resistente concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e quindi meritevole di accoglimento.
Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. (attuale art. 255 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova, Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Controparte_2
Patavina, 2006).
Più precisamente si afferma che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e
2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955, C. Co.Me.R. s.r.l. CP_3 CP_2
e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378). 4
Non si tratta, come è noto, di un'azione nuova, che sorge a titolo originario in capo al curatore: la norma si limita ad attribuire al curatore la legittimazione (esclusiva) ad esercitare, in forma cumulativa, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano, separatamente, alla società ed ai creditori sociali. In particolare, la differenza normativa principale tra le due fattispecie è che mentre la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ha natura extracontrattuale, pur se fatta valere nell'ambito del fallimento.
Non va ignorato che il curatore, pur nella diversità degli interessi sottostanti alle singole pretese, deve tendere al perseguimento di un obiettivo comune: la reintegrazione della massa attiva dell'impresa al fine della prioritaria soddisfazione dei creditori concorsuali.
La tesi sostenuta invero tralaticiamente dalla giurisprudenza di legittimità della legittimazione unitaria ed inscindibile del curatore ad esperire l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali invero non sembra rispettare la peculiarità della legittimazione della curatela fallimentare che una parte della dottrina ha definito più correttamente “cumulativa” per evidenziare piuttosto l'autonomia delle singole azioni che potrebbero diversificarsi per causa petendi e petita, con la possibilità per la curatela di invocare il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello costituito dalla lesione all'integrità patrimoniale della fallita.
E' stato opinato che il curatore può in certa misura cumulare i vantaggi offerti dalle distinte discipline delle azioni di responsabilità, ma deve sottostare anche ai relativi svantaggi, sicché non potrà pretendere il risarcimento del lucro cessante ove l'azione sociale di responsabilità risulti prescritta, dovendosi limitare a chiedere il solo danno emergente in presenza dei presupposti richiesti dall'art.2394 c.c. per l'azione dei creditori sociali.
Di qui l'esigenza, sempre più avvertita, che il curatore individui correttamente nella domanda giudiziale l'area di incidenza dell'illecito dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, sia attraverso l'indicazione del danno che ne è derivato, sia attraverso l'individuazione del soggetto (società o creditori nel loro complesso) che lo abbia subito.
Si può concludere pertanto che l'art. 146 l. fall., in difetto di uno specifico rinvio alle corrispondenti norme di diritto societario, debba essere interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva (secondo un'efficace intuizione dottrinaria) in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste nel diritto societario, senza che ciò comporti - salvo che per i profili espressamente disciplinati - disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede fallimentare.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, “potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio” (Cass. civ., Sez. I, 04/04/2011, n. 7606, 5
Fall. Coder Scarl C. Bruno e altri, CED Cassazione, 2011).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Orbene, a fronte delle allegazioni di parte attrice che ha fornito ampia dimostrazione dei profili di responsabilità con specifico riferimento all'azione sociale di responsabilità spiegata dalla curatela, la difesa di parte resistente appare alquanto confusa e poco efficace. Nulla viene detto al fine di sostenere la prova liberatoria ex art 1218 c.c., e dunque per dimostrare l'adempimento da parte di dei propri doveri di CP_1 diligenza nella gestione della fallita, o al fine di prospettare una diversa quantificazione del danno indicato dal ricorrente, o di dimostrare l'insussistenza del nesso causale tra le condotte di mala gestio ed il pregiudizio subito dal patrimonio sociale.
La difesa del non contesta quanto affermato dalla curatela in merito alla CP_1 mancata riscossione dei crediti societari, per un ammontare di € 972.803,79 imputabile, pertanto, alla negligente omissione dell'amministratore. In un passaggio della comparsa di costituzione, viene riportato che in alcuni casi i debitori della società avevano pagato in contanti, sicché l'ammontare dei crediti non riscossi andrebbe rivalutato. Tuttavia, considerato che delle somme riscosse pro manibus da non vi è traccia nei CP_1 conti correnti societari, tale affermazione del resistente aggrava la responsabilità di quest'ultimo, dovendosi concludere che le somme ricevute personalmente dall'amministratore siano state da questi distratte dal patrimonio sociale.
In merito alle somme prelevate dal conto corrente societario in assenza di giustificazione causale inerente all'attività societaria, pari a 305.598,01 €, la difesa di parte resistente si limita a sottolineare l'esiguità delle somme prelevate in confronto al fatturato annuo della fallita che superava i due milioni di euro. Sostiene, inoltre, in maniera quanto mai generica, che i suddetti importi furono prelevati “per pagare la merce ai fornitori”, senza produrre, tuttavia, alcun documento a riscontro del collegamento di tali prelievi con spese attinenti all'attività societaria, sicché pare condivisibile la soluzione prospettata dalla curatela, secondo cui le predette somme furono distratte dal patrimonio sociale.
La difesa del resistente, altresì, non contesta neanche quanto sostenuto e provato documentalmente dal ricorrente in merito alle poste attive indicate nello stato 6 patrimoniale al 22/06/2021, pari ad € 195.436,31 non rinvenute dalla curatela, e dunque presuntivamente distratte dall'amministratore. A difesa di questi, nella memoria di costituzione si legge che “non potrebbe essere individuato nella condotta del CP_1 una responsabilità distrattiva o dolosa nella sua attività di impresa ma si potrebbe parlare solo di un imprenditore poco attento nella gestione aziendale”. Ad una tale affermazione sembra agevole rispondere che la responsabilità dell'amministratore di una società di capitali per danno al patrimonio sociale non richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo dell'agente, essendo ovviamente imputabile anche a titolo di colpa.
In mancanza, pertanto, di un'efficace contestazione di parte resistente, deve attribuirsi a la responsabilità dell'intero danno provato dalla curatela, per un Controparte_1 ammontare di € 1.473.838,11 pari alla somma dei crediti non riscossi (per euro
972.803,79), degli importi ingiustificatamente prelevati dal conto corrente societario
(per euro 305.598,01) e degli importi indicati nello stato patrimoniale ma non rinvenuti dalla curatela, e, pertanto, distratti dal patrimonio sociale (per un ammontare complessivo di euro 195.436,31). Tale danno appare eziologicamente imputabile alle predette condotte di mala gestio di , il quale era unico socio e amministratore CP_1 della fallita.
L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di essi la rivalutazione (a decorrere dal fallimento, cfr. Cass. n.
37798/2022) e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. Tuttavia, sembra opportuno operare una distinzione quanto al termine di decorrenza della rivalutazione e degli interessi, operando una distinzione tra gli atti di mala gestio, ed in particolare per la mancata riscossione dei crediti e per le poste attive non rinvenute, il cui danno si è materializzato con la dichiarazione di dissesto, mentre per i prelievi illeciti (le cui conseguenze dannose risalgono all'effettiva verificazione degli stessi) si ritiene equo determinare la predetta decorrenza da una data mediana tra gli stessi individuabile tra il
20.11.2018 ed il 15.03.2021.
Gli interessi, peraltro, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della
Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari. 7
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal Parte_1 ei confronti di , disattesa ogni altra istanza,
[...] Controparte_1 difesa o eccezione così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1 in favore della curatela fallimentare della somma di € 1.168.240,11, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fallimento (16.06.2021), calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
nonché al pagamento della somma di € 305.598,01, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali da 01.01.2020, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda fino alla data del deposito della presente sentenza;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
attrice, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 10.500,00 per Pt_3 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Carlo Landolfi