Versione
12 maggio 2004
12 maggio 2004
Art. 2. (Finalita)
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Commentario • 1
- 1. Il Tribunale di Roma si pronuncia sulla tutela delle fotografie non creativeGuest User · https://www.martinimanna.it/blog · 8 aprile 2021 · 0.934487
Con sentenza n. 4361/2021 pubblicata lo scorso 4 marzo, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla tutela delle fotografie ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore (LDA), riconoscendo all'autore di una c.d. fotografia semplice il diritto al risarcimento del danno derivante dalla pubblicazione non autorizzata della stessa. Come ricordato dallo stesso Giudice nella sentenza qui commentata, la LDA individua differenti tipologie di fotografie, accordando a ciascuna una diversa tutela: una prima tipologia è costituita dalle opere fotografiche, vale a dire dalle fotografie creative, che, in virtù dell'originalità che le contraddistingue, sono a tutti gli effetti opere dell'ingegno ai …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Perugia, sentenza 18/11/2025, n. 1383Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Sezione Specializzata delle Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice dott.ssa Sara Fioroni Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 3385/2024 promossa da: Controparte_1 società costituita secondo le leggi del Portogallo, con numero di identificazione aziendale CodiceFiscale_1 in persona del suo Direttore [...] CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taiane Alcides De Almeida, in qualità di procuratore legalmente costituito …Leggi di più...
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- art. 2 LDA·
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