Articolo 2 della Legge 15 aprile 2004, n. 106
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 maggio 2004
Art. 2. (Finalita)
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Entrata in vigore il 12 maggio 2004
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