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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2024, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 652/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652/2021 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Teodori ed elettivamente domiciliati in San Benedetto del
Tronto in via Botticelli n. 1 presso e nello studio del difensore
APPELLANTI
Contro
(C.F. ) per e per essa la CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
( codice fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Lupi ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Teramo, Viale G. Mazzini n° 2, presso lo studio del difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale di Ascoli Piceno i sigg. e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della società “ ” per sentire accertare e dichiarare Parte_4 l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della banca attrice, dell'atto del 27/12/2010 con il quale i convenuti avevano costituito due fondi patrimoniali nei quali confluivano i beni immobili indicati in citazione: atto rep. n. 6252/4295, a rogito TA , trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 3/01/2011 n. 13 reg. gen e al n. 12 reg. part. e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena il 7/01/2011 al n. 316 r.g. e n. 216 reg. part. nonché atto datato 30/03/2011 rep. n. 6787/4652 trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Ascoli Piceno il 6/04/2011 al n. 2996 reg. gen. e al n. 1893 reg. part. e presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo il 7/04/2011 al n. 5576 reg. gen. e n. 3452 reg. part.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo in via pregiudiziale accertarsi ai sensi dell'art. 2903 cod. civ. la prescrizione dell'azione revocatoria relativamente al fondo patrimoniale costituito in data
27/10/2010 trascritto il 13/01/2011 e nel merito il rigetto della domanda in ordine ad entrambi i fondi patrimoniali con tutte le conseguenze di legge.
In corso di causa si costituiva per parte attrice la , subentrata in tutti i rapporti Controparte_2
giuridici attivi e passivi alla giusta fusione per incorporazione e Parte_3
successivamente la con nuova mandataria la . Controparte_2 Controparte_4
Non veniva espletata attività istruttoria ed il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. nr. 165/2021 pubblicata il 02.03.2021 accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponevano appello i sigg. e Parte_1 Parte_2
chiedendo, in riforma della gravata pronuncia sentir “… respingere ogni domanda e richiesta formulata dalla , già , con l'atto di citazione introduttivo in Controparte_2 Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto;
accogliere l'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, respingere la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'efficacia degli atti impugnati. Con vittoria delle spese”.
Si costituiva l' e per essa la in persona della procuratrice Controparte_2 Controparte_3
Dott.ssa , chiedendo il rigetto dell' appello. CP_5
In corso di causa interveniva ex art. 111 co. 3 la , e per Controparte_6
essa la . Controparte_7
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023 .
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva il Collegio che in data 17 maggio 2023 con due atti separati le parti hanno depositato atto di rinuncia all'azione giudiziaria come sopra promossa, datata 12 aprile 2023, e dalla quale si evince che tra le parti è intervenuta transazione con compensazione delle spese di giudizio con contestuale accettazione delle reciproche rinunce.
Il Collegio dà atto che è conseguentemente venuta a cessare la materia del contendere ed il procedimento deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
contro e per essa la in Controparte_6 Controparte_3
persona del procuratore pro tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno resa ex art. 281 s c.p.c. nr. 165/2021 pubblicata il 02.03.2021 così provvede:
- dichiara l' estinzione del giudizio
- compensa tra le parti le spese di lite
Ancona così deciso nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652/2021 R.G. A.C. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Monica Teodori ed elettivamente domiciliati in San Benedetto del
Tronto in via Botticelli n. 1 presso e nello studio del difensore
APPELLANTI
Contro
(C.F. ) per e per essa la CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3
( codice fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Lupi ed elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Teramo, Viale G. Mazzini n° 2, presso lo studio del difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio dinanzi al Parte_3
Tribunale di Ascoli Piceno i sigg. e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della società “ ” per sentire accertare e dichiarare Parte_4 l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della banca attrice, dell'atto del 27/12/2010 con il quale i convenuti avevano costituito due fondi patrimoniali nei quali confluivano i beni immobili indicati in citazione: atto rep. n. 6252/4295, a rogito TA , trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno il 3/01/2011 n. 13 reg. gen e al n. 12 reg. part. e presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena il 7/01/2011 al n. 316 r.g. e n. 216 reg. part. nonché atto datato 30/03/2011 rep. n. 6787/4652 trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Ascoli Piceno il 6/04/2011 al n. 2996 reg. gen. e al n. 1893 reg. part. e presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo il 7/04/2011 al n. 5576 reg. gen. e n. 3452 reg. part.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo in via pregiudiziale accertarsi ai sensi dell'art. 2903 cod. civ. la prescrizione dell'azione revocatoria relativamente al fondo patrimoniale costituito in data
27/10/2010 trascritto il 13/01/2011 e nel merito il rigetto della domanda in ordine ad entrambi i fondi patrimoniali con tutte le conseguenze di legge.
In corso di causa si costituiva per parte attrice la , subentrata in tutti i rapporti Controparte_2
giuridici attivi e passivi alla giusta fusione per incorporazione e Parte_3
successivamente la con nuova mandataria la . Controparte_2 Controparte_4
Non veniva espletata attività istruttoria ed il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. nr. 165/2021 pubblicata il 02.03.2021 accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponevano appello i sigg. e Parte_1 Parte_2
chiedendo, in riforma della gravata pronuncia sentir “… respingere ogni domanda e richiesta formulata dalla , già , con l'atto di citazione introduttivo in Controparte_2 Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto;
accogliere l'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, respingere la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'efficacia degli atti impugnati. Con vittoria delle spese”.
Si costituiva l' e per essa la in persona della procuratrice Controparte_2 Controparte_3
Dott.ssa , chiedendo il rigetto dell' appello. CP_5
In corso di causa interveniva ex art. 111 co. 3 la , e per Controparte_6
essa la . Controparte_7
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023 .
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva il Collegio che in data 17 maggio 2023 con due atti separati le parti hanno depositato atto di rinuncia all'azione giudiziaria come sopra promossa, datata 12 aprile 2023, e dalla quale si evince che tra le parti è intervenuta transazione con compensazione delle spese di giudizio con contestuale accettazione delle reciproche rinunce.
Il Collegio dà atto che è conseguentemente venuta a cessare la materia del contendere ed il procedimento deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
contro e per essa la in Controparte_6 Controparte_3
persona del procuratore pro tempore, ed avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno resa ex art. 281 s c.p.c. nr. 165/2021 pubblicata il 02.03.2021 così provvede:
- dichiara l' estinzione del giudizio
- compensa tra le parti le spese di lite
Ancona così deciso nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico