Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 2
Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell' appellante, sia dell' appellato sul quantum valutato dal C. T. U. in primo grado, perché quest' ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l' onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.
Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l' evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l' acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/1999, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IZ CO, DE GI TO, IZ AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio D'AVACK, difesi dagli avvocati TO DEL RG, CO IZ, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DEGLI ATTI CARLO;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 09342/97 proposto da:
DEGLI ATTI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato A. TAVERNITI, difeso dall'avvocato CO SERRA, per procura speciale Notaio Vincenzo Miglietta in Lecce in data 15/6/98 Rep. n. 281391, depositata in udienza;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IZ CO, rappresentato e difeso da se medesimo, DE RG TO rappresentato e difeso da se medesimo, IZ AR rappresentata e difesa dall'avv. RG TO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio D'AVACK, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 363/96 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 10/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/6/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato OL SERRA, difensore del controricorrente incidentale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio TIlio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso autonomo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL TE, AR TE e AN De GI, acquirenti di un fondo rustico in agro di Guagnano, venduto loro per lire 75.000.000 da AR DE TI, citarono costui davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo che fosse condannato al pagamento di lire 35.000.000 a titolo di riduzione del prezzo e di ulteriori lire 35.000.000 come risarcimento di danni, in quanto una porzione dell'immobile era risultata soggetta a espropriazione per pubblica utilità, ai fini della realizzazione di una condotta di irrigazione. La domanda, alla quale il convenuto aveva resistito, contestandone la fondatezza, fu respinta con sentenza del 19 dicembre 1991, in base alla considerazione che gli attori, nel corso del giudizio, avevano ceduto volontariamente all'ente espropriante l'area sottoposta al procedimento ablatorio e costituito una servitù sul terreno residuo, per un corrispettivo che avevano ritenuto pienamente reintegrativo di ogni diminuzione patrimoniale, cosicché non poteva permanere alcuna responsabilità del venditore per l'evizione.
Impugnata da OL TE, AR TE e AN De GI, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Lecce, che con sentenza del 10 giugno 1996 ha condannato AR DE TI a pagare loro la somma di lire 2.161.815, oltre agli interessi con decorrenza dalla data della domanda, ritenendo: - la cessione volontaria della porzione immobiliare esproprianda non impediva l'operatività della garanzia per evizione, poiché la determinazione dell'indennità, anche in simili ipotesi, è soggetta a parametri rigidi, ne' rilevavano le soggettive valutazioni di convenienza e opportunità dei proprietari;
- legittimamente era stata disposta, in appello, una nuova consulenza tecnica di ufficio (in sostituzione di quella espletata, con risultati inattendibili, in primo grado) pur in mancanza di contestazioni da parte di AR DE TI, il quale, totalmente vittorioso, non aveva alcun onere in tal senso;
- nella determinazione del valore della parte effettivamente acquistata dagli appellanti si doveva tenere conto dell'aumento derivato dalla realizzazione dell'opera, che aveva reso irriguo il fondo;
- andavano però anche considerate, oltre alla diminuzione della superficie, le altre situazioni negative collegata alla cessione e alla costituzione di servitù, ossia il frazionamento irregolare del terreno in due appezzamenti, la possibilità concreta di incomunicabilità tra loro (nel caso in cui l'ente espropriante avesse deciso di recingere l'area acquisita), la difficoltà di coltivazione specialmente per la porzione sud, i disagi derivanti dai futuri interventi di riparazione e manutenzione della condotta;
- tali elementi negativi prevalevano su quello positivo dell'irrigabilità e la valutazione di insieme, in base a dati di stima rientranti nella comune esperienza, consentiva di fissare nell'11% il deprezzamento;
- dal risultato ottenuto andava sottratta la somma ottenuta come indennità dagli TE e dal De GI;
- non era dovuta la rivalutazione monetaria, non avendo gli interessati fornito alcuna prova, neppure indiziaria, in ordine a eventuali pregiudizi subiti a causa del fenomeno dell'inflazione; - ugualmente per difetto di prova doveva essere respinta la domanda di risarcimento di danni, i quali peraltro non sarebbero stati ricollegabili all'evizione, bensì alla realizzazione dell'opera pubblica. La sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione da OL TE, AR TE e AN De GI in base a quattro motivi, nonché da AR DE TI in base a due motivi. A questa seconda impugnazione hanno resistito con controricorso OL TE, AR TE e AN De GI, i quali hanno altresì depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c. La notificazione di quello di OL TE, AR TE e AN De GI è avvenuta una prima volta il 21 marzo 1997 (in maniera in seguito ipotizzata come irregolare dalla stessa parte richiedente, a causa dell'eventuale incompetenza dell'ufficiale giudiziario) ed è stata poi rinnovata il successivo 13 maggio, ritualmente e con effetti utili, stante il disposto dell'art. 387 c.p.c., il quale non consente la riproposizione dell'impugnazione soltanto ove ne sia già stata dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità.
Ne consegue che è invece inammissibile il ricorso degli atti, che è stato notificato il 9 e l'11 luglio 1997, quindi dopo la scadenza del termine stabilito dagli art. 370 e 371 c.p.c., comunque lo si computi, dal 21 marzo oppure dal 13 maggio 1997.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, "il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, che è alla base del sistema adottato dal codice di rito allo scopo di eliminare la possibilità di giudicati contraddittori in una stessa causa, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art. 333 cod. proc. civ.), e perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art. 371 cod. proc. civ.). Ed anche se questa modalità formale non può considerarsi essenziale, per cui - quindi - ogni ricorso successivo si converte - a prescindere dalla forma assunta, e pur se proposto con atto a sè stante - in ricorso incidentale, la sua ammissibilità resta, appunto, condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto delle due norme su citate, indipendentemente dai termini - abbreviato od annuale - di impugnazione in astratto operativi. Da ciò consegue che, mentre è ammissibile l'impugnazione tardiva che abbia rispettato il termine (relazionale) ex art. 370/ 371 cod. proc. civ., tale invece non è quella che, pur tempestiva ai sensi degli artt. 325, 327 cod. proc. civ., non risulti però osservante del predetto termine decadenziale di quaranta giorni" (v., per tutte, Cass. 3 luglio 1997 n. 5993). Appunto in questa ipotesi si verte nella specie: non risultando che la sentenza sia stata notificata, ognuna delle parti poteva impugnarla entro un anno dalla pubblicazione, avvenuta il 10 giugno 1996, ma l'altra era tenuta a farlo a sua volta - incidentalmente oppure anche, impropriamente, in via principale - nei successivi quaranta giorni.
Con il primo motivo del loro ricorso OL TE, AR TE e AN De GI lamentano innanzi tutto che la Corte di appello, nel quantificare il deprezzamento subito dal loro fondo a causa della parziale cessione e dalla costituzione di servitù in favore dell'ente espropriante, non ha tenuto conto del pregiudizio che subirà l'area residua a causa della "continua opera di ispezione e di manutenzione" della conduttura che ora l'attraversa, anche con "mezzi pesanti che ovviamente non potranno operare nei limiti della striscia di terra espropriata" e di quella asservita;
si dolgono inoltre del mancato accoglimento della loro domanda di risarcimento del "danno per riduzione dello sviluppo vegetativo e produttivo delle piante", osservando che la carenza probatoria rilevata nella sentenza impugnata avrebbe dovuto essere colmata in sede di consulenza tecnica di ufficio e che l'eventuale colpa dell'esecutore dell'opera non escludeva quella concorrente del venditore. La censura non è fondata.
Relativamente alla prima contestazione, è sufficiente osservare che il giudice di secondo grado, per quantificare la differenza tra il valore dell'immobile nella sua originaria consistenza e quello della porzione residua, espressamente ha preso in considerazione, con vari altri fattori, "la concreta possibilità di interventi di riparazione e di manutenzione da parte dell'ente proprietario" e i connessi "inevitabili disagi per gli appellanti"; ne' ovviamente potevano essere inseriti, tra gli elementi di calcolo, i futuri sconfinamenti e usurpazioni che i ricorrenti ipotizzano e ai quali potranno legittimamente reagire e opporsi, senza che comunque possano fondatamente addebitarsi (anche) al venditore del terreno, trattandosi di (eventuali) autonomi fatti illeciti, legati all'evento dell'evizione da un rapporto semmai di occasionalità, anziché di causalità necessaria.
Per questa stessa ultima ragione va disatteso l'assunto degli TE e del De GI, secondo cui il DE TI dovrebbe ritenersi "concorrente" nell'attività, asseritamente pregiudizievole per lo sviluppo delle loro piantagioni, compiuta dall'appaltatore nel costruire la condotta d'acqua: anche qui ricorrerebbe, palesemente, il caso di una causa sopravvenuta (rispetto alla parziale evizione del bene) da sola sufficiente a determinare l'evento. Del resto, è ineccepibile anche l'altra argomentazione svolta nella sentenza impugnata, a giustificazione del rigetto di questo capo della domanda degli originari attori: stante la rilevata carenza probatoria in cui gli TE e il De GI erano incorsi, è vana la loro doglianza circa la mancata estensione delle indagini peritali al tema in considerazione, dato che la consulenza tecnica di ufficio, come è noto, è strumento destinato non all'accertamento, bensì alla valutazione delle circostanze che la parte interessata deve previamente aver allegato e debitamente dimostrato (cfr., tra le più recenti, Cass. 15 gennaio 1997 n. 342). Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che la materia devoluta al giudice di secondo grado non comprendeva le valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, le quali non erano state contestate in sede di gravame degli atti, per cui non avrebbe potuto legittimamente essere disposta una ulteriore indagine peritale e si sarebbero dovute necessariamente adottare le conclusioni formulate in quella precedente, in ordine all'ammontare del prezzo da restituire e del danno da risarcire agli acquirenti, in seguito alla parziale evizione del fondo. Neppure questa censura può essere accolta.
Infatti "il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio" (v., tra le altre, Cass. 1 giugno 1989 n. 2671). D'altra parte la consulenza tecnica di ufficio, come già si è prima osservato, non costituisce un mezzo di prova che possa costituire oggetto di oneri a carico delle parti, bensì uno strumento di valutazione del quale il giudice può discrezionalmente disporre, mediante apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità (cfr., appunto con riferimento alla decisione di rinnovare o integrare in appello le indagini peritali già svolte in primo grado, Cass. 4 agosto 1995 n. 8611). Con il terzo motivo OL TE, AR TE e AN De GI sostengono che erroneamente la Corte di appello, nel calcolo della somma loro dovuta da AR DE TI, ha sottratto l'incremento di valore conseguito dal terreno per essere divenuto irriguo, grazie alla costruzione della condotta idrica: in tal modo, secondo i ricorrenti, è stato impropriamente applicato il principio della compensatio lucri cum damno, pur se il beneficio e lo svantaggio non derivavano dal medesimo fatto, com'era necessario perché potesse procedersi a siffatta decurtazione. Anche questa deduzione è infondata.
La sopravvenuta irriguità dell'area non è stata - come invece può affermarsi, secondo quanto si è rilevato in occasione dell'esame del primo motivo di ricorso, per i danni che gli TE e il De GI prospettano quali conseguenze dell'operato dell'impresa incaricata della realizzazione dell'opera e dei futuri interventi di riparazione e manutenzione - un evento di carattere eccezionale, indipendente e autonomo rispetto alla soggezione dell'immobile a espropriazione e quindi alla sua evizione: al contrario, ne è stata un effetto diretto e immediato, dato che il procedimento ablatorio era preordinato proprio alla costruzione della condotta. Per lo stesso motivo, del resto, legittimamente la somma dovuta ai ricorrenti - senza che costoro, in proposito, abbiano sollevato contestazioni - è stata diminuita (anche) dell'importo dell'indennità versata loro dall'ente espropriante a corrispettivo della cessione volontaria e della costituzione di servitù. È dunque ineccepibile il criterio di calcolo seguito nella sentenza impugnata, nella quale il deprezzamento del fondo è stato determinato tenendo debitamente conto di tutti e soltanto gli elementi, positivi e negativi, incidenti sul valore della porzione residua dopo l'avvenuta parziale evizione, che a questa fossero direttamente ricollegabili.
Gli TE e il De GI, nel chiedere a questa Corte, ai sensi del nuovo testo dell'art. 384 c.p.c., di decidere nel merito, tra l'altro riconoscendo loro il diritto alla rivalutazione monetaria del proprio credito, hanno investito la decisione negativa adottata sul punto nella sentenza impugnata, formulando censure che in sostanza si concretano in un ulteriore - il quarto - motivo di ricorso: si sostiene che l'adeguamento al mutato potere di acquisto del denaro avrebbe dovuto aggiungersi all'importo degli interessi, in quanto "la domanda ha il suo fondamento causale in un inadempimento contrattuale o, meglio, su una parziale evizione, collegata a colpa del venditore".
La doglianza non è fondata.
Avendo riconosciuto agli appellanti soltanto il diritto alla riduzione del prezzo (che dà luogo a un debito di valuta, conseguente al fatto oggettivo dell'evizione parziale, a prescindere da ogni "colpa", anche solo presunta, del venditore) e avendo negato quello ulteriore al risarcimento dei danni, correttamente il giudice di secondo grado ha escluso la possibilità di accordare agli TE e al De GI l'invocata rivalutazione del loro credito, stante il rilevato difetto di prove sia pure indiziarie circa uno specifico pregiudizio che fosse loro derivato dal ritardo, come conseguenza dell'inflazione monetaria. In conclusione, pertanto, il primo ricorso deve essere rigettato, l'altro dichiarato inammissibile.
Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso di OL TE, AR TE e AN De GI;
dichiara inammissibile il ricorso di AR DE TI;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 18 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/3/1999.