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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15866/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 15866/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti RAVANI MICHELE e DUSI LORENZA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. SEGALA FABRIZIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 5/11/2025 e 6/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affidamento del figlio minore in Persona_1
forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
collocamento prevalente del figlio minore presso la madre nella sua attuale residenza in Salò
(BS), Via Giacomo Roveglio n. 19; 2) Le frequentazioni del padre con il figlio, attesa l'età dello stesso, verranno di volta in volta concordate direttamente tra di loro, prevedendo, tendenzialmente, un fine settimana alternato e due sere alla settimana. Anche i periodi nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno concordati di volta in volta direttamente con il figlio. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova. 4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio minore la somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT. 5) Le spese straordinarie, mediche, ludico-sportive-ricreative necessarie per il figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del
14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 6), fatta eccezione per tutte le spese scolastiche (sia della scuola attualmente frequentata sia di quelle eventuali future) ed ad esse inerenti, nessuna esclusa, che verranno sostenute integralmente dal signor 6) Il sig. si impegna a Parte_1 Parte_1 corrispondere alla signora la somma di € 1.000,00 quale arretrato per il contributo al Parte_2 mantenimento del figlio e spese straordinarie entro giorni 7 dal deposito del presente ricorso. 7) Attribuzione dell'assegno unico universale integralmente alla madre e detrazioni fiscali al 50% tra ciascun genitore. 8) Le parti, fatti salvi gli accordi di cui sopra, dichiarano di avere definito ogni altra questione economico- patrimoniale, anche con riguardo al mantenimento e alle spese straordinarie per il figlio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra. 9) I genitori si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
10) Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 5/9/2007) e, con ricorso presentato in CP_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR HE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne. Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 15866/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti RAVANI MICHELE e DUSI LORENZA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. SEGALA FABRIZIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 5/11/2025 e 6/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Affidamento del figlio minore in Persona_1
forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
collocamento prevalente del figlio minore presso la madre nella sua attuale residenza in Salò
(BS), Via Giacomo Roveglio n. 19; 2) Le frequentazioni del padre con il figlio, attesa l'età dello stesso, verranno di volta in volta concordate direttamente tra di loro, prevedendo, tendenzialmente, un fine settimana alternato e due sere alla settimana. Anche i periodi nelle vacanze natalizie, pasquali ed estive verranno concordati di volta in volta direttamente con il figlio. 3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova. 4) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento Parte_1 Parte_2 del figlio minore la somma mensile di € 300,00 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT. 5) Le spese straordinarie, mediche, ludico-sportive-ricreative necessarie per il figlio saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del
14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 6), fatta eccezione per tutte le spese scolastiche (sia della scuola attualmente frequentata sia di quelle eventuali future) ed ad esse inerenti, nessuna esclusa, che verranno sostenute integralmente dal signor 6) Il sig. si impegna a Parte_1 Parte_1 corrispondere alla signora la somma di € 1.000,00 quale arretrato per il contributo al Parte_2 mantenimento del figlio e spese straordinarie entro giorni 7 dal deposito del presente ricorso. 7) Attribuzione dell'assegno unico universale integralmente alla madre e detrazioni fiscali al 50% tra ciascun genitore. 8) Le parti, fatti salvi gli accordi di cui sopra, dichiarano di avere definito ogni altra questione economico- patrimoniale, anche con riguardo al mantenimento e alle spese straordinarie per il figlio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra. 9) I genitori si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
10) Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 5/9/2007) e, con ricorso presentato in CP_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR EL DR HE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si dà atto che nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne. Controparte_1