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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 22.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4386/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bianco, presso il cui Parte_1 studio domicilia come in atti
Ricorrente
Controparte_1
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.8.2022, la parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato in qualità di addetta alle pulizie, senza alcuna formalizzazione, alle dipendenze della società resistente, sita in Ottaviano al civico 196 di via
Lavinaio I tratto, dal 10.9.2018 al 5.2.2019, allorquando è stata licenziata oralmente.
In particolare, ha specificato che presso la resistente – che si occupa di attività di macelleria, gastronomia, braceria, enoteca e bar – si è occupata della pulizia degli ambienti non aperti alla clientela e dei macchinari ivi riposti dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per sei giorni lavorativi dal martedì alla domenica, con retribuzione mensile di € 600,00 corrisposti in contanti. Quanto all'aspetto retributivo, oltre a lamentare il riconoscimento di un minimo inferiore a quello legale, ha chiarito di non aver percepito nulla a titolo di mensilità aggiuntive, straordinario e T.F.R.
Tutto ciò premesso, invocata l'applicazione del ccnl Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo, ha chiesto la condanna della società al pagamento di € 8.294,73, per differenze retributive su elementi fissi e variabili, ed € 636,98 a titolo di T.F.R., per complessivi € 8.931,71.
Alla prima udienza del 28.6.2023, dichiarata la contumacia della società resistente, ritualmente citata e non costituitasi, si è proceduto al libero interrogatorio della ricorrente.
La causa è stata istruita a mezzo testimoni, escussi all'udienza del 10.4.2024. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice provvede con sentenza e motivazione contestuale.
1 La domanda non può trovare accoglimento.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt.
2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del
7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del
2 24.11.2011; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale
Pescara, sez. lavoro, n. 33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Così individuati i principi regolatori della materia, va rilevato che, a parere del
Tribunale, l'espletata istruttoria risulta non consente di confermare l'assunto attoreo.
Occorre premettere che la ricorrente, nel corso del libero interrogatorio, ha specificato di recarsi a lavoro a piedi, «abitando relativamente vicino, a una mezz'ora a piedi», tenendo a precisare che ciò avveniva anche di notte, dato che nessuno, tra colleghi e datore, la riaccompagnava («non ci davano nemmeno un passaggio nonostante la strada fosse buia»).
La parte ha altresì precisato che la retribuzione le era corrisposta dal
“ragioniere”, citando un tale “ ”, tra i vari succedutisi (cfr. verbale udienza Per_1 del 28.6.2023).
Tali specifiche asserzioni, tuttavia, sono in parte contraddette dalle dichiarazioni dei testi.
Nel dettaglio, il teste – all'epoca dei fatti fidanzato non Testimone_1 convivente della ricorrente – ha dichiarato che sebbene «Il più delle volte la ricorrente andava a piedi a lavoro talvolta capitava che la accompagnassi io», aggiungendo: «Anche la sera qualche volta sono andata a riprenderla».
Parimenti, il teste ha riferito: «Conosco gli orari di lavoro Testimone_2 della ricorrente, perché mi è capitato di accompagnarla unitamente al fidanzato alle 16 del pomeriggio e riprenderla verso la mezza, l'una, dato che gli orari oscillavano parecchio a seconda delle esigenze lavorative. L'automobile era del fidanzato. Talvolta siamo anche andati con la mia auto».
Ebbene, siffatta distonia, investendo la principale ragione della presenza dei testi sul luogo di lavoro della ricorrente, appare di particolare rilievo.
Del resto, a fronte di un periodo di lavoro alquanto breve (circa cinque mesi), è significativo che la ricorrente non abbia fatto alcun riferimento al fatto che potesse capitare di essere accompagnata a lavoro (nonché a casa a fine turno) dal fidanzato e da un suo amico, talvolta con l'auto del primo e talvolta del secondo, avendo invece cure di precisare che nessuno del luogo di lavoro la riaccompagnasse.
A ciò aggiungasi che il teste ha anche dichiarato: «so che a pagare la Tes_1 ricorrente erano il o la moglie;
mi ha detto che talvolta c'era un CP_1 ragioniere che la pagava», laddove, come visto, in libero interrogatorio alcun riferimento si fa al e alla coniuge in merito al pagamento. CP_1
3 A sua volta il teste ha riferito una circostanza («Ho avuto modo una Tes_2 sera, mentre ero con amici a mangiare, di vedere la ricorrente uscire in sala e dare una mano a sparecchiare i tavoli, oltre a quelle che erano le sue mansioni.
Lei infatti si occupava di pulizie all'interno dei laboratori») che non trova alcun riscontro nel corpo del ricorso, il cui contenuto è stato confermato dalla
[...]
in libero interrogatorio. Pt_1
Invero, se è chiaro che non grava sulla parte che agisce un obbligo di dire la verità, a differenza del testimone, e che le contraddizioni vanno anche valutate alla luce del lasso temporale intercorso tra i fatti di causa e la deposizione, ciò tuttavia non esclude che la evidente distonia mini in maniera decisiva l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi. D'altro canto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, pur non rivestendo valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., possono fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (Cass. n. 17239 del 2010).
Per quanto di ragione il ricorso va respinto.
Nulla per le spese stante la contumacia di parte resistente.
PQM
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara nulle le spese di lite.
Nola, 22.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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