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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. PE SA - Presidente Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice Dott.ssa IZ Di GI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 588/2025 pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Anastasia;
Parte_1
- RICORRENTE - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Savino fu Controparte_1 Per_1
- RESISTENTE - NONCHE'
– in persona del presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
- RESISTENTE-
* * * * * * All'udienza cartolare del 12.11.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle relative note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.1.2025 la ricorrente, , chiedeva Parte_1 al Tribunale di determinare la quota a lei spettante sulla pensione di reversibilità dell'ex marito deceduto nella misura pari all'assegno divorzile di €1.007,10. Parte ricorrente, a sostegno delle domande articolate, deduceva:
- di aver contratto matrimonio con in data 14.9.1968; Controparte_3
- che la separazione consensuale dei coniugi veniva pronunciata con provvedimento del 13.1.1987;
- che con sentenza n. 1581/1990 del 3.5.1990 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscendo in suo favore un assegno divorzile di
€516,45; - che in ragione degli aggiornamenti istat a decorrere dall'1.1.1991, il le CP_3 corrispondeva la somma di €1.007,10;
- che il aveva contratto nuovo matrimonio con;
CP_3 Controparte_1
- che in data 14.8.2024 il decedeva;
CP_3
- che ella non si era mai risposata, aveva un reddito annuo di €14.397,00 rinveniente da pensione e conduceva in locazione un immobile al canone di €550,00 mensili, sopportando inoltre spese condominiali pari a €88,00 mensili;
- che aveva formalizzato nei confronti dell' la richiesta di pagamento della pensione CP_2 di reversibilità; tutto quanto premesso, rassegnava le conclusioni innanzi indicate. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa del 18.2.2025 si CP_ costituiva l' rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine alla determinazione del quantum richiesto dalla ricorrente. Con memoria del 22.4.2025 si costituiva contestando il Controparte_1 quantum dell'avversa pretesa. In particolare, la resistente evidenziava:
- che l'ammontare dell'assegno al coniuge era pari a €8.057,00 annui (pari a
€671,42 mensili), a nulla rilevando le somme in concreto corrisposte dal de cuius a titolo, altresì, di 'alimenti per coniuge e figli';
- che ella era gravata dal pagamento del canone di locazione per l'importo trimestrale di €2.205,53, oltre a €66,00 per spese condominiali;
- che era affetta da gravi problematiche di salute;
- che nelle ultime annualità aveva percepito redditi lordi pari a €13.251,00 per l'anno 2021, a €18.365,00 per l'anno 2022 e a €21.381,00 per l'anno 2023, inferiori a quelli di controparte;
- che ella aveva contratto matrimonio con il il 2.5.1992 convivendo, CP_3 tuttavia, con lo stesso già dal settembre 1985; tutto quanto premesso chiedeva di stabilire la quota di reversibilità spettante alla controparte in misura inferiore a quella richiesta. La causa, istruita a mezzo della documentazione allegata dalle parti, all'udienza cartolare del 12.11.2025 era riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati. Deve premettersi che la legge sottopone il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge alle sole due condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato nonché del suo mancato passaggio a nuove nozze. Nel caso di specie, vi è prova della titolarità in capo alla ricorrente di un assegno divorzile, il quale risulta contestato dalla convenuta solo in ordine al quantum. CP_1
Ebbene, al riguardo è sufficiente osservare che con la sentenza di divorzio, il Tribunale adito prevedeva a carico del e in favore della un assegno divorzile pari a CP_3 Pt_1 lire 1.000.000 (€516,46), con rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.1.1991 (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo della lite).
2 Tale importo, in ragione della rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 1991 (come indicato in sentenza) risulta al momento del decesso del pari all'importo CP_3 di circa €1.007,00 indicato dalla ricorrente. Emerge, inoltre, dagli atti di causa che la ricorrente sia libera di stato e non sia passata a nuove nozze. Tanto precisato, ritenuto che nella specie ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 9 cit., deve procedersi alla determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente. A tal proposito si deve preliminarmente precisare che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ai sensi dell'articolo 9 delle legge n. 898/70, deve essere operata, di regola, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge: tale criterio non si applica automaticamente (in base cioè ad un mero calcolo matematico) ma può essere corretto da altri criteri (tra cui quelli previsti dall'articolo 5 della medesima legge) anche se la durata del matrimonio assume valore preponderante nella ripartizione della pensione. Quanto alla durata dei matrimoni, si è precisato che deve farsi riferimento "… alla durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, senza che rilevi che lo stesso, pronunciata la separazione per sua colpa, abbia immediatamente iniziato una stabile convivenza con altra persona" (Cassazione civile, sez. I, 23/04/2008, n. 10575).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che : “La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto della durata del rapporto" cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2012, n. 10391). Sempre la Suprema Corte, del resto, ha chiarito condivisibilmente che “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di
3 mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (si veda Cass. Civ, n. 16093/2012 e n. 11226/2013). La giurisprudenza di legittimità ha recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. ord., n. 8263/2020). Ciò posto, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il è durato CP_3 legalmente 21 anni e 8 mesi, mentre quello con la seconda moglie, , è Controparte_1 durato circa 32 anni e 3 mesi. Va tuttavia evidenziato che l'unione coniugale con la ricorrente è durata in concreto circa 17 anni, atteso che, in base a quanto allegato dalla resistente e non tempestivamente contestato in maniera specifica dalla nel Pt_1 settembre 1985 il avviava la convivenza con la . CP_3 CP_1
Venendo allora agli elementi risultanti ex actis che possono fungere, nella specie, da correttivi al criterio legalmente preponderante, occorre tener conto che , Parte_2 di anni 79, risulta percettrice di redditi lordi pari a €24.661,00 in relazione all'anno di imposta 2021, pari a €25.058,00 per l'anno di imposta 2022 e pari a €26.347,00 per l'anno di imposta 2023 mentre , di anni 66, risulta percettrice di redditi lordi Controparte_1 pari a €13.251,00 per l'anno 2021, a €18.365,00 per l'anno 2022 e a €21.381,00 per l'anno 2023. Entrambe le parti risultano gravate dal pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali ed essere affette da problematiche di salute;
non può, per contro, tenersi conto di quanto indicato dalla parte ricorrente con nota del 13.10.2025 in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare della e alla percezione di ulteriori CP_1 entrate in quanto trattasi di allegazioni tardive. Deve, invece, evidenziarsi che dal matrimonio con il sono nate tre figlie. CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del trattamento di reversibilità erogato dall' pari a €2.219,17 mensili lordi, degli aspetti fino ad ora evidenziati, CP_2 della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali e del periodo di convivenza prematrimoniale tra il e la , del quantum dell'assegno divorzile stabilito CP_3 CP_1 in favore della ricorrente, e delle condizioni economiche delle parti come sopra sintetizzate, appare congruo attribuire alla una quota pari al 40% del trattamento Pt_1 di reversibilità. Alla coniuge superstite, invece, deve essere riconosciuto il restante 60%
4 della predetta pensione di reversibilità, tenuto conto della maggiore durata del matrimonio, del periodo di convivenza prematrimoniale e degli inferiori redditi di cui la stessa dispone rispetto alla ricorrente. Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ” (Cass. Sentenza n. 22259/2013). Le spese tra le parti, alla luce dell'esito complessivo della lite e delle posizioni assunte in corso di causa, devono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data 8.1.2025 da nei confronti di e dell' così Parte_1 Controparte_1 CP_2 provvede: 1) attribuisce, a decorrere da settembre 2024, la pensione di reversibilità di Controparte_3
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Monopoli in data 14.8.2024:
[...]
• a , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Schiamate n.1, per la quota pari al 40%;
• a , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], per Controparte_1 la quota pari al 60%; 2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data 2.12.2025.
Il Presidente
PE SA
Il Giudice estensore
IZ Di GI
5
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 588/2025 pendente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Anastasia;
Parte_1
- RICORRENTE - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Savino fu Controparte_1 Per_1
- RESISTENTE - NONCHE'
– in persona del presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
- RESISTENTE-
* * * * * * All'udienza cartolare del 12.11.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle relative note scritte, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.1.2025 la ricorrente, , chiedeva Parte_1 al Tribunale di determinare la quota a lei spettante sulla pensione di reversibilità dell'ex marito deceduto nella misura pari all'assegno divorzile di €1.007,10. Parte ricorrente, a sostegno delle domande articolate, deduceva:
- di aver contratto matrimonio con in data 14.9.1968; Controparte_3
- che la separazione consensuale dei coniugi veniva pronunciata con provvedimento del 13.1.1987;
- che con sentenza n. 1581/1990 del 3.5.1990 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconoscendo in suo favore un assegno divorzile di
€516,45; - che in ragione degli aggiornamenti istat a decorrere dall'1.1.1991, il le CP_3 corrispondeva la somma di €1.007,10;
- che il aveva contratto nuovo matrimonio con;
CP_3 Controparte_1
- che in data 14.8.2024 il decedeva;
CP_3
- che ella non si era mai risposata, aveva un reddito annuo di €14.397,00 rinveniente da pensione e conduceva in locazione un immobile al canone di €550,00 mensili, sopportando inoltre spese condominiali pari a €88,00 mensili;
- che aveva formalizzato nei confronti dell' la richiesta di pagamento della pensione CP_2 di reversibilità; tutto quanto premesso, rassegnava le conclusioni innanzi indicate. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa del 18.2.2025 si CP_ costituiva l' rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine alla determinazione del quantum richiesto dalla ricorrente. Con memoria del 22.4.2025 si costituiva contestando il Controparte_1 quantum dell'avversa pretesa. In particolare, la resistente evidenziava:
- che l'ammontare dell'assegno al coniuge era pari a €8.057,00 annui (pari a
€671,42 mensili), a nulla rilevando le somme in concreto corrisposte dal de cuius a titolo, altresì, di 'alimenti per coniuge e figli';
- che ella era gravata dal pagamento del canone di locazione per l'importo trimestrale di €2.205,53, oltre a €66,00 per spese condominiali;
- che era affetta da gravi problematiche di salute;
- che nelle ultime annualità aveva percepito redditi lordi pari a €13.251,00 per l'anno 2021, a €18.365,00 per l'anno 2022 e a €21.381,00 per l'anno 2023, inferiori a quelli di controparte;
- che ella aveva contratto matrimonio con il il 2.5.1992 convivendo, CP_3 tuttavia, con lo stesso già dal settembre 1985; tutto quanto premesso chiedeva di stabilire la quota di reversibilità spettante alla controparte in misura inferiore a quella richiesta. La causa, istruita a mezzo della documentazione allegata dalle parti, all'udienza cartolare del 12.11.2025 era riservata per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda della ricorrente è fondata nei limiti di seguito precisati. Deve premettersi che la legge sottopone il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge alle sole due condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato nonché del suo mancato passaggio a nuove nozze. Nel caso di specie, vi è prova della titolarità in capo alla ricorrente di un assegno divorzile, il quale risulta contestato dalla convenuta solo in ordine al quantum. CP_1
Ebbene, al riguardo è sufficiente osservare che con la sentenza di divorzio, il Tribunale adito prevedeva a carico del e in favore della un assegno divorzile pari a CP_3 Pt_1 lire 1.000.000 (€516,46), con rivalutazione monetaria a decorrere dall'1.1.1991 (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo della lite).
2 Tale importo, in ragione della rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 1991 (come indicato in sentenza) risulta al momento del decesso del pari all'importo CP_3 di circa €1.007,00 indicato dalla ricorrente. Emerge, inoltre, dagli atti di causa che la ricorrente sia libera di stato e non sia passata a nuove nozze. Tanto precisato, ritenuto che nella specie ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 9 cit., deve procedersi alla determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente. A tal proposito si deve preliminarmente precisare che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ai sensi dell'articolo 9 delle legge n. 898/70, deve essere operata, di regola, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge: tale criterio non si applica automaticamente (in base cioè ad un mero calcolo matematico) ma può essere corretto da altri criteri (tra cui quelli previsti dall'articolo 5 della medesima legge) anche se la durata del matrimonio assume valore preponderante nella ripartizione della pensione. Quanto alla durata dei matrimoni, si è precisato che deve farsi riferimento "… alla durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, senza che rilevi che lo stesso, pronunciata la separazione per sua colpa, abbia immediatamente iniziato una stabile convivenza con altra persona" (Cassazione civile, sez. I, 23/04/2008, n. 10575).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che : “La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto della durata del rapporto" cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2012, n. 10391). Sempre la Suprema Corte, del resto, ha chiarito condivisibilmente che “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di
3 mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (si veda Cass. Civ, n. 16093/2012 e n. 11226/2013). La giurisprudenza di legittimità ha recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. ord., n. 8263/2020). Ciò posto, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il è durato CP_3 legalmente 21 anni e 8 mesi, mentre quello con la seconda moglie, , è Controparte_1 durato circa 32 anni e 3 mesi. Va tuttavia evidenziato che l'unione coniugale con la ricorrente è durata in concreto circa 17 anni, atteso che, in base a quanto allegato dalla resistente e non tempestivamente contestato in maniera specifica dalla nel Pt_1 settembre 1985 il avviava la convivenza con la . CP_3 CP_1
Venendo allora agli elementi risultanti ex actis che possono fungere, nella specie, da correttivi al criterio legalmente preponderante, occorre tener conto che , Parte_2 di anni 79, risulta percettrice di redditi lordi pari a €24.661,00 in relazione all'anno di imposta 2021, pari a €25.058,00 per l'anno di imposta 2022 e pari a €26.347,00 per l'anno di imposta 2023 mentre , di anni 66, risulta percettrice di redditi lordi Controparte_1 pari a €13.251,00 per l'anno 2021, a €18.365,00 per l'anno 2022 e a €21.381,00 per l'anno 2023. Entrambe le parti risultano gravate dal pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali ed essere affette da problematiche di salute;
non può, per contro, tenersi conto di quanto indicato dalla parte ricorrente con nota del 13.10.2025 in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare della e alla percezione di ulteriori CP_1 entrate in quanto trattasi di allegazioni tardive. Deve, invece, evidenziarsi che dal matrimonio con il sono nate tre figlie. CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del trattamento di reversibilità erogato dall' pari a €2.219,17 mensili lordi, degli aspetti fino ad ora evidenziati, CP_2 della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali e del periodo di convivenza prematrimoniale tra il e la , del quantum dell'assegno divorzile stabilito CP_3 CP_1 in favore della ricorrente, e delle condizioni economiche delle parti come sopra sintetizzate, appare congruo attribuire alla una quota pari al 40% del trattamento Pt_1 di reversibilità. Alla coniuge superstite, invece, deve essere riconosciuto il restante 60%
4 della predetta pensione di reversibilità, tenuto conto della maggiore durata del matrimonio, del periodo di convivenza prematrimoniale e degli inferiori redditi di cui la stessa dispone rispetto alla ricorrente. Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ” (Cass. Sentenza n. 22259/2013). Le spese tra le parti, alla luce dell'esito complessivo della lite e delle posizioni assunte in corso di causa, devono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data 8.1.2025 da nei confronti di e dell' così Parte_1 Controparte_1 CP_2 provvede: 1) attribuisce, a decorrere da settembre 2024, la pensione di reversibilità di Controparte_3
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Monopoli in data 14.8.2024:
[...]
• a , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Schiamate n.1, per la quota pari al 40%;
• a , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], per Controparte_1 la quota pari al 60%; 2) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data 2.12.2025.
Il Presidente
PE SA
Il Giudice estensore
IZ Di GI
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