Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
GiudiceAlessandra Ardito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 09.01.2025 al n. 35 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte 1
(nato il [...] in [...]¹, con il patrocinio dell'Avv. Mauro Bonini e dell'Avv. Elisa Magnoli, e da Controparte 1 (C.F.
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Merenda,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 09.01.2025 per come da ultimo integrato all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 13.03.2025 e di seguito interamente riportate per esteso: Per 2"1. L'affidamento e l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli minori R_ e
[...] attribuito in via esclusiva alla madre, con esclusione dei casi di decisioni di maggiore interesse relati- ve alla salute dei figli e alla loro istruzione che verranno adottate da entrambi i genitori, tenendo, ovvia- mente, in conto le capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi;
al padre verrà comunque
in particolare, il pa- dre dovrà essere tempestivamente informato di eventuali problemi di salute dei figli.
2. I nonni paterni potranno provvedere al prelievo del minore PE da scuola almeno un giorno alla settimana (il martedì o il giovedì) con possibilità che lo stesso permanga con i nonni (con piena libertà di custodia) almeno un paio d'ore oppure anche sino all'ora di cena. Parte 1 contribuirà al mantenimento dei figli minori R_ e PE corrispondendo 3. Il signor alla signora
,Controparte 1 entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario, la somma mensile complessiva di euro 460,00= (euro 230,00= per ciascun figlio), rivalutabile annual- mente in base all'indice ISTAT;
tale disciplina varrà fino all' autosufficienza economica di ciascuno dei due figli;
una volta raggiunta la maggiore età, Pt 2 verserà il contributo al mantenimento mensile diret- tamente al figlio/a non economicamente autosufficiente.
Controparte_14. Il signor Parte 1 corrisponderà inoltre alla signora il 50% delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli minori secondo le "Linee Guida spese extra assegno" appro- vate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano;
Ove non vi sia l'accordo sulle spese straordinarie e un genitore insista nel sostenerle, potrà provvedervi di- rettamente, anche senza l'assenso dell'altro genitore, purché le spese siano a carico di tale genitore. Il geni- tore che ha anticipato la spesa dovrà inoltrare all'altro genitore la documentazione comprovante la spesa sostenuta entro otto giorni.
5. L'Assegno Unico spetterà integralmente alla sig.ra CP_1
6. Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno intrattenuto fino al giugno 2018 una convivenza more uxorio dalla quale sono nati i figli minorenni R_ (il 29.11.2007) e PE (il 01.10.2013).
***
In data 07.07.2020 è stato reso, da questo Tribunale, il decreto n. 4143/2020 (R.G.
7707/2018) per la regolamentazione dei rapporti delle parti rispetto alla prole che, tra l'altro, prevedeva che R_ e PE 2 venissero affidati a entrambi i genitori con collo- camento prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella ex casa familiare di pro- prietà della medesima sita in Magnago (MI), Via A. Gramsci n. 2, che il padre versasse alla madre l'importo mensile di € 150,00 per figlio a titolo di concorso al mantenimento ordinario indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e che la frequenta- zione padre/figli avvenisse in regime di Spazio Neutro con la previsione che "I Servizi
Sociali, laddove le attestazioni del siano negative, verificate le condizioni del rapporto instaurato tra padre e figli di potranno stabilire che gli incontri avvengano liberamente, determinandone tempe e modali- tà, relazionando al Giudice Tutelare di Busto Arsizio, semestralmente".
All'esito del reclamo proposto dalla madre, la Corte d'Appello di Milano, in parziale ri- forma del predetto decreto, a mezzo del decreto n. 2074/2022 emesso in data
07.03.2022 e pubblicato in data 26.07.2022, ha disposto che il Pt 1 versasse alla
CP_1 "la somma di euro 300,00 per ciascun figlio a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano".
A mezzo del decreto reso in data 04.11.2022, il Tribunale per i Minorenni di Milano, per quello che qui rileva, ha disposto l'affido dei minori al Comune di Magnago “con limita- zione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, sanitario, educativo e scolastico", che il padre si sottoponesse ad “accertamenti tossicologici mediante esame del capello e delle urine presso il competente per verificare il consumo di sostanze d'abuso per la durata di 6 mesi" e che gli incontri padre/figli avvenissero “in Spazio neutro, previo accertamento da parte del Servizio
Sociale che il percorso del padre al non sia interrotto e sempre che tali incontri non risultino pregiu- dizievoli per i minori".
A favore di Per 1 e PE 2 è pendente il procedimento di vigilanza iscritto al n. R. G.
91/2023 degli Affari di Volontaria Giurisdizione di questo Tribunale.
***
Con ricorso congiuntamente depositato in data 09.01.2025, tra l'altro, i ricorrenti hanno dichiarato che il ricorrente nel corso degli anni di convivenza ha eseguito nella ex casa familiare “lavori di ristrutturazione e interventi migliorativi per un importo complessivo di €
131.750,00 con ricorse economiche proprie e della sua famiglia di origine", che il medesimo “si im- pegna a rinunciare al suddetto credito di euro 131.750,00 [...] a fronte della rideterminazione del con- tributo al mantenimento mensile gravante sullo stesso per i figli minori" e hanno chiesto modificare le vigenti condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e gli oneri di mantenimento dei figli così come innanzi integralmente richiamato.
*** In data 25/28.02.2025 i ricorrenti hanno depositato parte della documentazione integra- tiva loro richiesta, dalla quale si evince che il ricorrente vive in Magnago (MI), Piazza San
Michele n. 19 e ha percepito redditi netti da lavoro pari a CHF 47.927,90 circa nel 2023 e a CHF 41.750,00 circa nel 2024. PE contro, la ricorrente risiede con i figli presso la ex casa familiare di cui è proprietaria, nell'anno 2023 ha percepito redditi netti d'impresa pa- ri a € 16.600,00 circa, oltre all'intero importo dell'Assegno Unico spettante per la prole dell'importo mensile di circa € 350,00 e nell'anno 2024 ha acquistato, al prezzo comples- sivo di € 164.000,00, tre unità immobiliari site in Busto Arsizio (VA), Via Contardo Fer- rini n. 69.
A mezzo della relazione depositata in data 01/03.03.2025, i S.S. del Parte 3
,per quello che qui rileva, hanno riferito quanto segue:
In generale, gli scriventi hanno provveduto a monitorare la situazione del nucleo attraverso periodici contatti con la sig.ra MP e altrettanti incontri con i minori è anche con il sig. AN. Rispetto alla sig.ra MP, la sua disponibilità si è mantenuta costante nell'arco del tempo e il suo atteggiamento è parso sempre di massima collaborazione, come anche quello dei minori LI e ND.
Nel periodo di riferimento, anno 2022, i minori hanno continuato ad incontrare il padre in Spazio Neutro, visite caratterizzate da un buon andamento generale. Entrambi i minori in sede di colloquio avevano espresso all'epoca, il loro desiderio a svolgere le visite con il genitore fuori dal Servizio di Spazio Neutro. La ragazzina si era detta disponibile a frequentare il padre recandosi presso l'abitazione di quest'ultimo, ipotizzando di farlo nel fine settimana di spettanza del genitore.
Di fatto, il monitoraggio della situazione è proseguito fino al mese di ottobre 2022 quando, sulla base di quanto già previsto dal Tribunale Ordinario con Ordinanza del 2020, della chiusura del percorso valutativo presso il SER.T da parte del sig. AN e dell'esito negativo dell'esame del capello effettuato in data 24.02.2022, del desiderio dei minori di poter incontrare il genitore fuori dal Servizio di Spazio Neutro, si è proceduto con la liberalizzazione delle visite tra i minori ed il padre prevedendo, almeno inizialmente, incontri ogni quindici giorni, nella giornata del sabato, con orario compreso tra le 10.30 e le 13.30.
Solo successivamente alla liberalizzazione delle visite, il Servizio scrivente ha appreso dell'emissione del Decreto Definitivo del Tribunale per i Minorenni che invece confermava l'affidamento all'Ente dei minori e prevedeva la prosecuzione degli incontri tra il sig. AN ed i figli solo in Spazio Neutro e "previo accertamento che il percorso del padre al Ser.t non sia interrotto e sempre che tali incontri non risultino pregiudizievoli per i minori".
In generale stante quanto già avviato, gli incontri tra genitore e figli, sono proseguiti in maniera libera e sufficientemente positiva almeno fino a dopo Natale 2022, quando LI ha iniziato a rifiutare i contatti con il padre che a suo dire avrebbe ripreso a mostrarsi giudicante rispetto ai suoi comportamenti, appellandola in malo modo e non riuscendo ad individuare con lei un canale di dialogo.
Gli incontri di ND con il padre invece sono proseguiti in maniera positiva fino al mese di aprile 2023; il sig. AN si recava regolarmente presso l'abitazione dei propri genitori a Magnago (MI) dove incontrava il figlio, trascorrendo con lui qualche ora, principalmente in compagnia anche dei nonni.
In occasione della Santa Comunione di ND, come già documentato, è avvenuto uno scontro tra il sig. AN e la sig.ra MP che ha determinato una nuova frattura dei rapporti tra l'uomo e il figlio.. Gli scriventi, pertanto, hanno inviato una nuova segnalazione di richiesta di attivazione al Servizio di Spazio Neutro per gli incontri tra il sig. AN ed i figli, interrompendo di fatto le visite libere e provvedendo anche al nuovo invio del sig. AN al Sert di Parabiago per i controlli richiesti dall'A.G.
I minori hanno anche avuto accesso al nucleo familiare allargato, sia per parte materna che paterna, incontrando regolarmente fino al mese di maggio 2023 sia i nonni materni che quelli paterni anche unitamente alla famiglia della zia paterna, sorella del sig. AN. Successivamente a quanto accaduto durante la Comunione di ND, i rapporti con i parenti paterni si sono interrotti.
PEiodo 2024
Il sig. AN, come previsto dal Giudice Dott.ssa Palvarini, ha proseguito i controlli presso il Ser.t. di Parabiago (MI) dove ha effettato un nuovo esame del capello nel mese di marzo 2024, risultato negativo per l'utilizzo di cocaina e cannabinoidi, confermando l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. L'uomo ha continuato ad incontrare il figlio ND in Spazio Neutro. Le visite, dopo il periodo di sospensione a seguito dell'episodio succitato, sono procedute regolarmente e con riscontri positivi da parte del Servizio, il quale non ha rilevato particolari criticità in merito all'andamento delle stesse e gli incontri sono risultati sereni.
ND ha ripreso a frequentare con regolarità la casa dei nonni paterni.
Gli scriventi hanno avuto modo di confrontarsi con la sig.ra MP, madre dei minori, la quale ha confermato il buon andamento generale della situazione sia degli incontri in Spazio Neutro tra il figlio ed il padre, ma anche, un graduale e progressivo miglioramento della relazione e un allentamento della tensione tra lei e il sig. AN. Anche il sig. AN ha esplicitato la propria opinione positiva in merito al buon andamento globale della situazione.
La sig.ra MP sempre in un'ottica collaborativa, ha portato all'attenzione del Servizio, in modo appropriato, un fatto accaduto tra LI e il padre che si sarebbe risolto in modo rapido e positivo senza l'intervento dei servizi.
Nello specifico la donna ha raccontato che LI le avrebbe chiesto di svolgere privatamente una visita dermatologica a causa della comparsa di alcuni foruncoli;
al diniego della madre di rivolgersi ad un privato preferendo, stante la non urgenza, contattare il Servizio Sanitario Nazionale, LI ha deciso in autonomia di mandare un messaggio al padre, nonostante i contatti tra loro fossero interrotti da diversi mesi, al fine di chiedergli i soldi per la visita. Al diniego anche dell'uomo, esclusivamente rispetto al pagamento, ne sarebbe seguito uno scontro tra i due dai toni molto accesi. In seguito a quanto accaduto il sig. AN avrebbe per qualche giorno ripreso a confliggere anche con la sig.ra MP, per poi, poco dopo però, scusarsi per il suo comportamento. LI dal canto suo, subito dopo il diverbio con il padre, ha chiesto l'aiuto della sua psicoterapeuta, Dott.ssa Serena Prandoni, per gestire la rabbia e la frustrazione. Il sig. AN ha poi raccontato alle scriventi tale episodio spiegando altresì che da allora lui e LI avrebbero ripreso a sentirsi quotidianamente. In merito a ciò l'uomo si è detto speranzoso anche di poterla incontrare, rispettando, però, i tempi e i desideri della figlia.
PEíodo 2025
Rispetto agli incontri in Spazio Neutro, ND ha continuato a vedere il padre in Spazio Neutro e le visite hanno avuto un riscontro positivo come da quanto riferito dagli operatori del servizio stesso (si veda nota allegata). Si segnala che dal mese di novembre anche LI ha ricominciato a vedere il sig. AN in Spazio Neutro e il rimando degli operatori è altrettanto positivo.
Gli scriventi hanno incontrato LI e ND che hanno confermato il buon andamento delle visite e si sono detti desiderosi di poter incontrare il padre in maniera più libera e autonoma. Di fatto non ci sono più stati episodi di conflitto e contrasto tra i minori e il padre, il quale li chiama tutte le sere per scambiarsi notizie in merito alla quotidianità. ND continua a frequentare i parenti paterni con cui trascorre alcuni pomeriggi dopo l'uscita da scuola. Rispetto alle dinamiche tra il sig. AN e la sig.ra MP, la situazione è ad oggi molto più tranquilla e serena. I due si sentono telefonicamente e collaborano nell'interesse dei figli. LI, che quest'anno compirà i 18 anni, sta frequentando l'ultimo anno della scuola per parrucchieri "TopStyle" a Legnano (MI), mentre ND ha iniziato la Scuola Secondaria di primo grado a Magnago (MI).
In conclusione, come è stato possibile evidenziare, la situazione di conflittualità si è nel tempo completamente trasformata fino ad essere sostituita da un nuovo equilibrio e da una rinnovata collaborazione tra i sigg. MP/AN. Stante la richiesta avanzata dai sigg. AN/MP attraverso un ricorso congiunto in merito al reintegro delle competenze genitoriali di entrambi con affidamento esclusivo di LI e
ND alla madre, visto quanto sopra, gli scriventi ritengono auspicabile sostenere tale progettualità confermando il collocamento prevalente presso la sig.ra MP;
in merito ai rapporti tra figli e padre, stante il buon andamento degli incontri riscontrato e la regolare adesione del sig. AN a quanto disposto, si ritiene di poter procedere fin da subito con una graduale liberalizzazione delle visite e, qualora permanga la positività di tali momenti, prevedere la chiusura definitiva degli incontri in Spazio Neutro,
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in quanto le condi- zioni concordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove puntualmente rispettate) appaiono idonee a garantire a R_ e Per 2 il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
I Servizi Sociali del Comune di Magnago (MI) continueranno a monitorare il benessere dei minori e a relazionare semestralmente al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n. R.G. 91/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra i ricorrenti e DISPONE la modifica dell'ordinanza n. 4143/2020 di questo Tribunale, così come modificata dal decreto n.
2074/2022 della Corte d'Appello di Milano e dal decreto del 04.11.2022 del T.M. di Mi- lano, in conformità.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai Servizi
Sociali del Comune di Magnago (MI) e al G.T. del procedimento di vigilanza iscritto al n.
R.G. 91/2023 di questo Tribunale per quanto dicompetenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 13.03.2025
Il Presidente Il giudice estensore
Maria Eugenia Pupa Manuela Palvarini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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