Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 3Articolo 5
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24 novembre 1966
Art. 4. (Ricerche economiche e di mercato)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilita' delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le Indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva In agricoltura.
Lo svolgimento delle suddette attivita' puo' essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le Informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966