Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4241/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 4.7.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in TREVISO, via Pt_1 P.IVA_1
MANZONI 21, presso l'Avv. WALTER FUSER, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in TREVISO, via CP_1 P.IVA_2
GIACOMO CAMILLO DE CARLO 3, presso l'Avv. ANDREA CENEDESE, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
titolare dell'omonima ditta individuale CP_2 [...]
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE
NEL MERITO:
In via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni previste nel contratto sottoscritto in data 10.08.2016, condannarsi gli stessi in solido tra loro ex artt. 1218, 1223
c.c. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.000,00=, o della somma maggiore o minore
- in via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via principale, accertati i fatti come esposti in narrativa, condannarsi i convenuti in solido tra loro ex artt. 2043 e seguenti c.c. al risarcimento dei danni patiti dall'attrice che si quantificano in euro € 30.000,00= o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, decorrenti dalla presente domanda giudiziale.
In via istruttoria si chiede la rimessione della causa in istruttoria ed in ogni caso di ribadiscono le istanze formulare in memoria ex art. 183 n.2 cpc datata 21.06.2023, ovvero:
A)L'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formule del legale rappresentante della convenuta sui seguenti capitoli di prova: CP_1
Cap.01) “Essere vero che, nel mese di luglio 2016, il sig. per la società ha Parte_2 CP_1
riferito che il terreno di proprietà della società, sito in ER RA (TV), via Via John Kennedy, poteva essere edificato mediante lo spostamento di cubatura acquistabile da altre aree all'interno del comune di
ER RA”;
Cap.02) “Essere vero che era interessata all'acquisto del terrendo della società sito in Pt_1 CP_1
ER RA, via J Kennedy, per poter edificare degli edifici”;
Cap.03) “Essere vero che per le trattative con sono state intrattenute dal sig. CP_1 Pt_1 [...]
ed il Geom. mentre per dal sig. e dal sig. Pt_2 CP_2 Pt_1 CP_4 [...]
”; CP_5
Cap.04) “Essere vero che, raggiunto l'accordo sul prezzo, il sig. , per conto di CP_4 Pt_1
richiedeva alla società la consegna di una relazione geologica, riferita ai 12 mesi precedenti, CP_1
che confermasse la salubrità ambientale del terreno”;
Cap.05) “Essere vero che raggiunto l'accordo sul prezzo, il signor per Parte_3 CP_1
riferiva che quest'ultima possedeva una relazione geologica attestante la salubrità del terreno richiesta, riferita ai 12 mesi precedenti, che si riservava di esibirla e consegnarla alla in occasione del rogito”; Pt_1
Cap.06) “Essere vero che la società ha ricevuto dal geom. intermediario per la Pt_1 CP_2
l'e.mail del 30.09.16 con allegato lettera comune di ER RA, che si esibisce al teste – cfr CP_1
doc. 6 e.mail del 30.09.16 all. atto di citazione”. Cap.07) “Essere vero che nel mese di settembre 2016 il sig. ha sollecitato al sig. CP_4 [...]
ed al Geom. la visione e consegna della relazione geologica del terreno di proprietà Parte_4 CP_2
sito in ER RA Via J. Kennedy, per procedere al rogito”; CP_1
Cap.08) “Essere vero che, a ridosso alla data del 20.09.2016 prevista per il rogito, si è appreso che la società era sprovvista della relazione geologica di salubrità del terreno di 12 mesi antecedente, CP_1
prevista dalla proposta d'acquisto sottoscritta tra le parti”;
Cap.09) “Essere vero che l'assenza della perizia geologica, ha impedito a di fissare il rogito Pt_1
notarile, per mancanza della condizione prevista nella proposta d'acquisto della consegna della perizia medesima”;
Cap.10) “Essere vero che nel mese di settembre 2016 Il Geom. consegnava ad CP_2 CP_1
l'assegno ricevuto in garanzia / deposito fiduciario da senza alcuna autorizzazione e preventiva Pt_1
comunicazione a;
Pt_1
Cap.11) “Essere vero che in data 23.09.2016 la società ha appreso dalla visione del proprio Pt_1
conto corrente, l'addebito dell'assegno di €.30.000,00.=, posto all'incasso da;
CP_1
Cap.12) “Essere vero che trasmetteva a per ed al commercialista della Pt_1 Parte_2 CP_1
dott. l'e.mail che si esibisce al teste – cfr doc.04 e.mail del 23.09.16 all. comp. di cost. CP_1 Tes_1
e risp”;
Cap.13) “Essere vero che in data 28.09.2016 si teneva un incontro presso lo studio dott. Persona_1
al quale erano presenti quest'ultimo, il sig. per la mentre per la
[...] Parte_2 CP_1 Pt_1
era presente il sig. con il sig. nel quale era esibita da CP_4 CP_5 Parte_2
una relazione geologica risalente all'anno 1993”;
Cap.14) “Essere vero che, nel corso dell'incontro tenutosi in data 28.09.2016, apprendeva che Pt_1
negli anni 80/90 sul terreno di proprietà di sito in ER RA, era presente una cava di CP_1
argilla e che, una volta dismessa, era stata riempita di rifiuti tra gli anni 80/90”;
Cap.15) “Essere vero che nel corso dell'incontro tenutosi in data 28.09.2016, apprendeva dal Pt_1
signor che il medesimo terreno era stato destinatario di un provvedimento di bonifica da Parte_2
parte della Provincia di Treviso”;
Cap.16) “Essere vero che nel corso dell'incontro tenutosi in data 28.09.2016, il sig. riferì Parte_2
che l'area di proprietà di era stata bonificata come chiesto dalla Provincia di Treviso”; Cap.16 CP_1 bis) “Essere vero che nel corso dell'incontro tenutoti in data 28.09.2016, il sig. , per CP_4 Pt_1
ha chiesto la restituzione della somma di €.30.000,00.= incassata da;
CP_1
Cap.17) “Essere vero che in occasione dell'incontro del 28.09.2016, il sig. per la Parte_2 CP_1
si impegnava a produrre un relazione geologica attestante la salubrità del terreno”;
Cap.18) “Essere vero che in data 30.09.2016, trasmetteva ad la mail che si esibisce Pt_1 CP_1
al teste - doc. 5 e.mail del 30.09.2016 all. Comp. di e risp.”. CP_6
Cap.19) “Essere vero che nel mese di ottobre 2016 la società ha conferito incarico al dott. CP_1
della Tecnogeo s.a.s. con sede in BE, via Col Visentin n. 7 di eseguire un Persona_2
indagine ambientale presso il terreno sito in ER RA (TV), via Kennedy”.
Cap.20) “Essere vero che in data 13.10.2016, si è svolta l'attività di scavo per il prelievo dei campioni, alla quale è stato invitato ad assistere anche il sig. ”; CP_4
Cap.21) “Essere vero che dal primo scavo sul terreno sito in ER RA via J. Kennedy di proprietà di
è uscita una tanica di olio, materiali ferrosi, residui di guaina e vetroresina, il tutto mescolato CP_1
a materiale di risulta da demolizione, giusta documentazione fotografica che si esibisce al teste – doc.
8.Foto scattate in data 13.10.2016 all. atto di citazione”;
Cap.22) “Essere vero che ad ottobre 2016 la ha conferito alla con sede in Resana, Pt_1 CP_7
via Fratta n.25, l'incarico di eseguire i prelievi le verifiche necessarie per appurare la salubrità del terreno sito in ER RA (TV), via J Kennedy”;
Cap.23) “Essere vero che le verifiche effettuate in data 14.10.2016 dal laboratorio hanno CP_7
accertato che il terreno sito in ER RA (TV), via J Kennedy, è inquinato per la presenza di idrocarburi, giusta doc. 9, che si esibisce al teste”;
Cap.24) “Essere vero che dall'esame di laboratorio è emerso che nell'area nord, ad una profondità di 2 metri, si è riscontrato una presenza di idrocarburi >C12 pari a 102, quando il valore di riferimento è <
50, giusta doc. 9 che si rammostra al teste”;
Cap.25) “Essere vero che le foto che si esibiscono al teste quale doc. 8, ritraggono il sig. Parte_5
alla guida del scavatore ed il dott. che eseguono i sondaggi del terreno”; Persona_2
Cap.26) “Essere vero che il dott. ha eseguito i prelievi su più punti dell'area, fatta eccezione Persona_2
per l'area più a nord del terreno, come da documento che si esibisce al teste – cfr doc. 04 all. comp di cost.
e risp.”; Cap.27) “Essere vero che la in data 14.10.2016, ha eseguito il campionamento ed esame del CP_7
terreno anche nell'area più a nord, dove il dottor ha omesso di effettuare indagini, come da Persona_2
documenti che si esibisce al teste - cfr doc.09 all. atto di citazione”;
Cap.28) “Essere vero che a seguito delle contestazioni da parte di in ordine al difetto di salubrità Pt_1
del terreno, la a mezzo dell'avv. Walter Fuser e la a mezzo del dott. di Treviso, Pt_1 CP_1 Tes_1
hanno definito bonariamente la vicenda con la restituzione della somma di € 30.000,00=, come da documenti che si esibiscono al teste – cfr doc. 17 all memoria 183 n.2 cpc”;
Cap.29) “Essere vero che nei mesi da marzo a giugno 2017 il sig. ha intrattenuto della CP_4
corrispondenza whatsapp con il sig. per concordare la consegna di tre assegni a restituzione Persona_3
della somma di € 30.000,00 da a come da documenti che si esibisce al teste – cfr CP_1 Pt_1
doc. 15 corrispondenza Whatsapp”;
Cap.30) “Essere vero che nel 1993 la Provincia di Treviso ha ordinato la bonifica dell'area di proprietà di sita in ER RA (TV), via Via John Kennedy;
CP_1
Cap.31) “Essere vero che ricevuto l'ordine di bonifico la società ha conferito incarico al Geologo CP_1
con studio in Maser, di verificare la possibilità di eseguire un intervento di messa in sicurezza CP_8
dell'area, in alternativa alla bonifica”;
Cap.32) “Essere vero che ricevuto l'ordine di bonifica da parte della Provincia di Treviso, la società CP_1
ha presentato una piano di messa in sicurezza dell'area, in alternativa alla bonifica, che è stato approvato dalla Provincia di Treviso”;
Cap.33) “Essere vero che è stato disattesa da la realizzazione del piano di messa in sicurezza CP_1
del terreno di proprietà sito in ER RA (TV), via John Kennedy”.
SI INDICANO A TESTI:
- Su tutti i capitoli di prova formulati:
, residente in [...]; CP_4
, residente in [...]; Testimone_2
residente in [...]; Tes_3
Arch. residente a [...]; Testimone_4
- Sui capitoli di prova n.22-23-24-26-27 formulati;
presso sita in Resana (TV), via Fratta n.25; Testimone_5 CP_7
Dott. , presso sita in Resana (TV), via Fratta n.25; Testimone_6 CP_7 dott. , presso sita in Resana (TV), via Fratta n.25; Testimone_7 CP_7
Legale rappresentante o suo delegato della società sita in Resana (TV), via Fratta n.25; CP_7
- Sui capitoli di prova n.19-20-21-25-26-27 e da 30 a 33 formulati:
Dott. con studio in BE (TV), via Col Visentin n.7 Persona_2
- Su capitoli di prova n.28 formulato: dott. con studio in Treviso, Corso del Popolo. Persona_1
- Sui capitoli di prova di prova da 30 a 33 formulati:
Geologo con studio in Maser, via San Giorgio n.
9. CP_8
B) Si chieda che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.:
1. all'ufficio tecnico del Comune di ER RA, la produzione del fascicolo relativo al terreno catastalmente censito al Catasto terreni del Comune di ER RA. Foglio 17 particella 3;
2. alla Provincia di Treviso, la produzione dell'intero fascicolo relativo alla pratica di bonifica del terreno sito in ER RA, via J Kennedy catastalmente identificato: Direzione Provinciale Treviso – Catasto
Terreni, Comune di ER RA, foglio 17 particella n.3;
3. ad la produzione della documentazione geologica risalente all'anno 1993 del terreno sito in CP_1
ER RA, via J Kennedy catastalmente identificato: Direzione Provinciale Treviso – Catasto Terreni,
Comune di ER RA, foglio 17 particella n.3.
C) Voglia il Tribunale disporre consulenza tecnica affinché il CTU nominato:
Esaminati gli atti ed i documenti prodotti, raccolte ulteriori informazioni o documenti che ritenesse necessario, anche presso la Provincia di Treviso o l'organo competente in merito a bonifiche o situazione ambientali, anche eventualmente eseguendo un campionamento del terreno, appuri lo stato di regolarità e salubrità ad oggi e se possibile al 20.09.2016, del terreno così catastalmente censito: Direzione Provinciale
Treviso – Catasto Terreni, Comune di ER RA, foglio 17 particella n.3.
PER IL CONVENUTO
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis nel merito: rigettarsi la domanda “per responsabilità contrattuale” formulata nei confronti di CP_1
siccome infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in atti. Rigettarsi altresì la domanda “per responsabilità extracontrattuale” formulata in subordine nei confronti di siccome inammissibile CP_1
-essendo tardiva ed indeterminata-, prim'ancora che per carenza di legittimazione passiva ed infondatezza, in fatto ed in diritto, per le dedotte ragioni;
in ogni caso: con refusione di spese ed onorari di causa, oltre a spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10.08.2016 veniva concluso, tra le società e un contratto CP_1 Parte_1
preliminare di compravendita – dalle parti definito “proposta irrevocabile di acquisto” – avente ad oggetto un terreno agricolo sito in Comune di ER RA.
Con detto contratto proprietaria del terreno, si impegnava a venderlo a CP_1 [...]
al prezzo di 160.000,00 euro. Pt_1
Con riferimento alla misura del prezzo, le parti stabilivano testualmente: “Nel prezzo pattuito rimarrà anche dopo l'atto notarile la garanzia dei promissari [= promittenti] venditori del sottosuolo, garantendone qualsiasi tipo di bonifica per materiali nocivi e/o inquinanti che dovessero venire alla luce per scavi o altre opere interrate e fornendo alla stipula documentazione in possesso, relative alle recenti verifiche non antecedenti a 12 mesi. Nel caso in cui la parte promittente [= promissaria] acquirente fosse obbligata da qualsiasi ente statale ad effettuare la bonifica del terreno, tutti i costi derivanti, saranno comunque posti a carico della parte promittente venditrice” (articolo 4).
Il termine per la stipula del rogito di vendita definitivo, espressamente qualificato come
“termine essenziale”, veniva fissato al 20.09.2016 “presso lo studio notarile che verrà indicato dal promittente acquirente” (articolo 6).
Alla firma del preliminare, inoltre, emetteva un assegno bancario dell'importo Parte_1
di 30.000,00 euro, assegno che veniva consegnato in deposito fiduciario al geom. CP_2
intervenuto nelle trattative quale agente immobiliare di con le seguenti
[...] CP_1
previsioni: “Il geom. nel caso di inadempimento da parte della promittente acquirente, CP_2
potrà consegnare il titolo alla promittente venditrice, previa indicazione di data e luogo di emissione, previo avviso alla promittente acquirente. [...] L'assegno bancario verrà riconsegnato alla promittente acquirente alla stipula notarile” (articolo 5).
Il contratto preliminare in questione è stato prodotto in causa sia da (quale doc. Parte_1
3) sia da (quale doc. 5). CP_1
Ciò detto, la presente controversia è stata instaurata da che ha convenuto in Parte_1
giudizio e il geom. esponendo: CP_1 CP_2
- di avere più volte richiesto ad dopo la conclusione del preliminare, la consegna CP_1 della relazione tecnica attestante le verifiche ambientali compiute sul terreno oggetto della promessa di vendita;
- di non avere mai avuto alcun riscontro da CP_1
- di avere, allora, considerato inadempiente la controparte e di avere perciò provveduto a
“disdire l'appuntamento dal notaio per la stipula del rogito”;
- di avere però constatato, il 23.09.2020, tre giorni dopo la scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo (20.09.2020), che l'assegno bancario di euro 30.000,00 rilasciato “in garanzia” era stato posto all'incasso e addebitato sul proprio conto corrente, evidentemente perché il geom. , nelle cui mai il titolo era stato rimesso, lo CP_2
aveva consegnato ad senza dare avviso all'attrice; CP_1
- che si erano quindi svolti vari incontri tra le parti, diretti non solo a discutere la questione dell'incasso dell'assegno, ma anche a verificare se fosse possibile pervenire comunque al perfezionamento della compravendita del terreno;
- che tali incontri non avevano sortito alcun esito, anche perché le ulteriori indagini svolte,
d'accordo tra le parti, sul terreno in discorso avevano evidenziato la presenza di rifiuti e di agenti inquinanti.
Tanto premesso, l'attrice affermata la sussistenza di responsabilità contrattuale Parte_1
sia in capo ad sia in capo al geom. , ha chiesto la condanna CP_1 CP_2
degli stessi, in solido, alla restituzione della somma di euro 30.000,00 percepita da CP_1
per mezzo dell'incasso del predetto assegno bancario.
In subordine, la società attrice ha chiesto la condanna solidale dei convenuti al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
La convenuta si è costituita e ha eccepito, in via preliminare, non essere stata CP_1
esperita la procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 (eccezione superata dal successivo svolgimento della medesima procedura su disposizione del G.I., impartita all'esito dell'udienza “cartolare” del 15.12.2022, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. citato).
Nel merito, ha resistito alle domande, sostenendo esservi stato inadempimento di CP_1
che, dopo la conclusione del contratto preliminare 10.08.2016, non aveva designato Pt_1
il notaio per la stipula del contratto definitivo nel termine essenziale del 20.09.2020, benché la convenuta fosse pienamente disponibile ad adempiere, e non aveva, comunque, inteso addivenire al perfezionamento della compravendita.
L'altro convenuto, geom. , è invece rimasto contumace. CP_2
Così formatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Respinte dal G.I. le altre richieste istruttorie, precisate dalle parti le conclusioni definitive trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Le domande proposte dall'attrice sono infondate.
Il contratto preliminare 10.08.2016 poneva a carico di l'obbligo di individuare Parte_1
e designare il notaio innanzi al quale le parti sarebbero dovute comparire per stipulare il contratto definitivo di compravendita.
Esso poneva, poi, a carico di l'obbligo di consegnare “alla stipula” (del CP_1
contratto definitivo) i documenti riguardanti le verifiche tecniche svolte sul terreno, “non antecedenti a 12 mesi”.
Non risulta che vi sia mai stata, da parte di la convocazione di davanti al Pt_1 CP_1
notaio individuato per la stipula del contratto definitivo.
Pertanto, la mancata conclusione del contratto definitivo è imputabile a e non rileva Pt_1
che non abbia in precedenza consegnato la documentazione tecnica promessa, CP_1
perché tale documentazione non doveva essere prodotta se non “alla stipula”, cioè alla sottoscrizione del definitivo innanzi al notaio, la cui designazione spettava, come detto, a
Pt_1
Spirato dunque, per omissione imputabile a il termine essenziale per la conclusione Pt_1
della vendita definitiva, il contratto preliminare deve ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., con conseguente diritto di di ricevere e incassare l'assegno datole CP_1
in garanzia, secondo la previsione dall'articolo 5 del contratto.
Tale clausola, contrariamente a quanto sostiene l'attrice nella comparsa conclusionale, è valida e non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto essa, nel fare riferimento all'eventuale “inadempimento” della parte acquirente, evidentemente richiama tutte le obbligazioni dalla medesima assunte, obbligazioni il cui contenuto è descritto nel contratto in maniera specifica e determinata.
Non rileva stabilire se, ed eventualmente in quale misura, il terreno promesso in vendita fosse inquinato da rifiuti o da sostanze chimiche.
Infatti, il contratto 10.08.2016 prevedeva espressamente, con riferimento al c.d. “rischio ambientale”, che la promittente venditrice ne assumesse l'integrale garanzia, obbligandosi a tenere indenne l'acquirente dei costi di bonifica, ove necessari, dando atto le parti che il prezzo di vendita era stato fissato anche in considerazione di tale eventualità (“Nel prezzo pattuito rimarrà anche dopo l'atto notarile la garanzia dei promissari venditori del sottosuolo, garantendone qualsiasi tipo di bonifica per materiali nocivi e/o inquinanti che dovessero venire alla luce per scavi o altre opere interrate [...]. Nel caso in cui la parte promittente acquirente fosse obbligata da qualsiasi ente statale ad effettuare la bonifica del terreno, tutti i costi derivanti, saranno comunque posti a carico della parte promittente venditrice” – articolo 4).
La conclusione del contratto definitivo non era quindi subordinata alla condizione dell'assenza di materiali nocivi/inquinanti nel sottosuolo e/o ad una preventiva verifica in questo senso da arte della promissaria acquirente, tant'è che, per l'ipotesi in cui ne fosse emersa la presenza, le parti avevano previsto semplicemente che dei relativi costi di bonifica si sarebbe fatta carico la venditrice.
Peraltro, ha prodotto, sub doc. 4, una relazione geologica a firma del Dott. CP_1
attestante che, in base ai parametri normativi vigenti, il terreno “non è Persona_2
contaminato e potrà avere qualsiasi destinazione urbanistica”.
Se è vero che detta relazione reca la data del 27.10.2016, a fronte di sondaggi eseguiti il
13.10.2016, è altrettanto vero che, proprio in ragione della sua esistenza, deve presumersi che se avesse tempestivamente ricevuto da l'indicazione del notaio per la CP_1 Pt_1
stipula del contratto definitivo, ben avrebbe potuto presentarsi alla stipula consegnando identica relazione, come previsto dal contratto preliminare.
Quanto alla prosecuzione dei contatti e delle trattative tra le parti anche dopo la scadenza del termine del 20.09.2020 e dopo l'incasso dell'assegno, non si tratta di comportamenti cui si possa attribuire, con riferimento ad il significato univoco di una rinuncia agli CP_1
effetti della risoluzione già verificatasi. E' infatti ben possibile che le parti, avvenuta la risoluzione, inizino una nuova trattativa avente lo stesso oggetto del precedente contratto ormai risolto ovvero intraprendano trattative finalizzate a comporre la controversia tra loro insorta in ordine al precedente rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, non si rinviene, nella corrispondenza depositata dalle parti, alcuna manifestazione di volontà di diretta a far rivivere il cessato rapporto contrattuale, CP_1
dopo la scadenza del 20.09.2020.
Ancora, il fatto che sia intervenuto, nel corso di tali contatti successivi alla scadenza del termine, tra le società e un accordo transattivo per la restituzione alla prima Pt_1 CP_1
della somma di euro 30.000,00, è stato dedotto da solo con la memoria istruttoria ex Pt_1
art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. depositata il 27.06.2023 (v. capitoli di prova n. 28 e n. 29) ed
è, pertanto, circostanza del tutto nuova, estranea all'originaria causa petendi, che non può essere considerata ai fini della decisione.
Infine, in ordine alla posizione del geom. , non può ritenersi condotta di per CP_2
sé generatrice di responsabilità l'avere omesso di avvisare preventivamente l'attrice della consegna dell'assegno bancario alla convenuta, come pure era previsto dall'articolo 5 del contratto 10.08.2016.
Invero, proprio a causa dell'inadempimento dell'attrice, la somma portata dall'assegno sarebbe in ogni caso spettata alla convenuta, indipendentemente dall'eventuale preavviso circa la consegna e l'incasso del titolo, sicché dall'anzidetta omissione del non può CP_2
sorgere, in capo all'attrice, né il diritto alla restituzione dell'importo, comunque dovuto, né il diritto al risarcimento del danno, peraltro non indicato né specificamente dedotto.
In conclusione, per i motivi esposti, le domande di vanno respinte. Parte_1
Nei rapporti tra e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, Parte_1 CP_1
seguono la soccombenza di parte attrice.
Scaglione di valore da 26.001,00 a 52.000,00 euro, a valori minimi per la fase istruttoria/trattazioni, trattandosi di causa di natura documentale, medi per le altre fasi.
Nulla per le spese nei rapporti tra e , essendo quest'ultimo rimasto Parte_1 CP_2
contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta Parte_1
CP_1
- condanna l'attrice rifondere alla convenuta le spese di lite, Parte_1 CP_1
che liquida in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 6.713,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti tra l'attrice e il convenuto . Parte_1 CP_2
Treviso, 17 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon