2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
Note all'art. 3.
- Per l' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda nelle note all'art. 1.