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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13361/2023 del ruolo generale promossa con citazione in riassunzione – rito semplificato da:
, nata il [...], a [...]é do Rio Preto, Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di CodiceFiscale_1 rappresentante legale dei figli minori.
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Parte_2
Nord, passaporto britannico n. e NumeroDiPa_1
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Parte_3 del Nord, passaporto britannico n. residenti a 198 Kings Road West, Swanage, NumeroDiPa_2
Dorset, Regno Unito rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo Studio Legale in Roma, Via dei Gracchi n. 151, sono, giusta procura alle liti rilasciate all'estero, autenticata, apostillata e tradotta nelle forme di legge
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con citazione in riassunzione i ricorrenti ricorrevano avanti l'intestato Tribunale di Venezia per accertare e dichiarare di essere cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, premesso che:
“con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Repert. n. 14402/2023 del 21.06.2023, comunicata in data
26.06.2023, il Tribunale Ordinario di Roma, riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti in riassunzione, rilevava che “la loro domanda prende data dal giorno del suo intervento in questo giudizio avente caratteristiche di intervento adesivo autonomo, successivo all'entrata in vigore della norma relativa alle controversie di accertamento dello stato di cittadinanza … che la legge 26.11.2021
n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata) all'art. 1 comma 36 ha previsto che all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» … che tale disposizione ha individuato quindi un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso dei ricorrenti che risiedono fuori dal territorio nazionale;
Che il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che preside alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
Che pertanto l'intervento adesivo autonomo depositato il
08.06.2023 rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina;
Che nell'atto di intervento si legge che l'avo da cui parte ricorrente afferma di avere mutuato l'italica discendenza ha avuto i propri natali a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, comune ricompreso nel territorio di competenza della pagina 2 di 7 sezione specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini europei presso il
Tribunale di Venezia;
Che trattandosi di procedimento per il quale è obbligatorio l'intervento del
Pubblico si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. in relazione CP_1 all'art.70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c..” e, per l'effetto, dichiarava la propria incompetenza territoriale “in favore di quella della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Venezia”.
Gli odierni ricorrenti, pertanto, presentano ricorso in riassunzione, insistendo affinché venga loro riconosciuto lo status di cittadini italiani per le seguenti ragioni.
***
Con citazione in riassunzione, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano nato Persona_1 in data 30.4.1877 nel comune di Valli del Pasubio (VI), figlio di e Persona_2 Parte_4 emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano
(CNN in atti), unito in matrimonio in Brasile nel 1901 con deceduto nel 1974. Persona_3
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 del 24.10.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 7.8.2024 tornavano gli atti all'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui pagina 3 di 7 hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva nel 1905, madre di nata in [...] nel Persona_4 Persona_5
1927, la quale si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_6 [...]
, la quale si univa in matrimonio con , e dalla loro Persona_7 Persona_8 unione nasceva l'odierna ricorrente . Così fino agli altri ricorrenti. Parte_1
Il caso concreto riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come pagina 4 di 7 appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_4 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
pagina 5 di 7 incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
, nata il [...], a [...]é do Rio Preto, Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, CF-CPF per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di C.F._3 rappresentante legale dei figli minori.
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Parte_2
Nord, passaporto britannico n. e NumeroDiPa_1
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Parte_3 del Nord, passaporto britannico n. residenti a 198 Kings Road West, Swanage, NumeroDiPa_2
Dorset, Regno Unito cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo cittadino italiano Per_1 nato in data [...] nel comune di Valli del Pasubio (VI).
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
pagina 6 di 7 Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 24 ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13361/2023 del ruolo generale promossa con citazione in riassunzione – rito semplificato da:
, nata il [...], a [...]é do Rio Preto, Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di CodiceFiscale_1 rappresentante legale dei figli minori.
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Parte_2
Nord, passaporto britannico n. e NumeroDiPa_1
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Parte_3 del Nord, passaporto britannico n. residenti a 198 Kings Road West, Swanage, NumeroDiPa_2
Dorset, Regno Unito rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco Boschetti (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo Studio Legale in Roma, Via dei Gracchi n. 151, sono, giusta procura alle liti rilasciate all'estero, autenticata, apostillata e tradotta nelle forme di legge
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 Oggetto: riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con citazione in riassunzione i ricorrenti ricorrevano avanti l'intestato Tribunale di Venezia per accertare e dichiarare di essere cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, premesso che:
“con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Repert. n. 14402/2023 del 21.06.2023, comunicata in data
26.06.2023, il Tribunale Ordinario di Roma, riguardo alla posizione degli odierni ricorrenti in riassunzione, rilevava che “la loro domanda prende data dal giorno del suo intervento in questo giudizio avente caratteristiche di intervento adesivo autonomo, successivo all'entrata in vigore della norma relativa alle controversie di accertamento dello stato di cittadinanza … che la legge 26.11.2021
n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata) all'art. 1 comma 36 ha previsto che all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani» … che tale disposizione ha individuato quindi un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora del ricorrente, evidentemente inapplicabile al caso dei ricorrenti che risiedono fuori dal territorio nazionale;
Che il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che preside alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
Che pertanto l'intervento adesivo autonomo depositato il
08.06.2023 rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina;
Che nell'atto di intervento si legge che l'avo da cui parte ricorrente afferma di avere mutuato l'italica discendenza ha avuto i propri natali a Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, comune ricompreso nel territorio di competenza della pagina 2 di 7 sezione specializzata per l'immigrazione e la libera circolazione dei cittadini europei presso il
Tribunale di Venezia;
Che trattandosi di procedimento per il quale è obbligatorio l'intervento del
Pubblico si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. in relazione CP_1 all'art.70 n. 3 c.p.c., il cui difetto può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ex art 38 comma 3 c.p.c..” e, per l'effetto, dichiarava la propria incompetenza territoriale “in favore di quella della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Venezia”.
Gli odierni ricorrenti, pertanto, presentano ricorso in riassunzione, insistendo affinché venga loro riconosciuto lo status di cittadini italiani per le seguenti ragioni.
***
Con citazione in riassunzione, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano nato Persona_1 in data 30.4.1877 nel comune di Valli del Pasubio (VI), figlio di e Persona_2 Parte_4 emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano
(CNN in atti), unito in matrimonio in Brasile nel 1901 con deceduto nel 1974. Persona_3
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_1 ordinanza ai sensi dell'art.127 del 24.10.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 7.8.2024 tornavano gli atti all'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui pagina 3 di 7 hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva nel 1905, madre di nata in [...] nel Persona_4 Persona_5
1927, la quale si univa in matrimonio con e dalla loro unione nasceva Persona_6 [...]
, la quale si univa in matrimonio con , e dalla loro Persona_7 Persona_8 unione nasceva l'odierna ricorrente . Così fino agli altri ricorrenti. Parte_1
Il caso concreto riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come pagina 4 di 7 appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_4 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma
pagina 5 di 7 incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
, nata il [...], a [...]é do Rio Preto, Stato di San Paolo, Parte_1
Brasile, CF-CPF per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di C.F._3 rappresentante legale dei figli minori.
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Parte_2
Nord, passaporto britannico n. e NumeroDiPa_1
, nato il [...], a [...], Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda Parte_3 del Nord, passaporto britannico n. residenti a 198 Kings Road West, Swanage, NumeroDiPa_2
Dorset, Regno Unito cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta del comune avo cittadino italiano Per_1 nato in data [...] nel comune di Valli del Pasubio (VI).
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
pagina 6 di 7 Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 24 ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 7 di 7