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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6030/2024 R.G. avente ad oggetto: appello promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
sede in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, P. Iva rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Salvatore Barresi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catania, Via M. R. Imbriani, 222, giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Sant'Antonio (CT) Via Nocilla n. 7, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
pagina 1 di 11 difeso dall'avvocato Giovanni Li Ranzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni La Punta (CT) Via Assisi, n. 16, giusta procura in atti.
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] e Controparte_2
residente in [...]
-- -- --
All'udienza del 17.02.2025, come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ricorreva innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace avverso e la , in Controparte_2 Parte_1
qualità di compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura Jeep Renegade Tg.
GD614XC, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali e fisici, subiti in conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto in data 6.3.2022 in località
Aci Catena (Ct), Via Allegracuore.
In particolare, l'attore dichiarava che intorno alle 2.30, mentre si trovava a bordo della propria auto, in prossimità del civico 13 della summenzionata via, entrava in collisione con l'autovettura City Tg. CL897GW, di proprietà del ma condotta CP_3 CP_2
da , il quale, provenendo da una bretella laterale posta sulla Controparte_4
pagina 2 di 11 destra rispetto al senso di marcia dell'attore, impegnava il suddetto incrocio con l'intento di svoltare a sinistra.
Si chiedeva pertanto di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Tg. CL897GW nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare il CP_5
in solido alla al risarcimento della somma complessiva di CP_2 Parte_1
17.964,00 euro ( nello specifico: 15.00,00 euro per i danni al mezzo;
500 euro per danno da fermo tecnico, 602,00 euro per spese di assistenza peritale e stragiudiziale di parte;
1.162,00 per i danni fisici;
200,00 euro per spese mediche), oltre agli interessi maturati dalla domanda sino al soddisfo, da cui detrarre la somma di 6.500 euro offerta dalla per i danni al mezzo e trattenuta dal ricorrente Controparte_6
a titolo di acconto sul maggior avere.
Si costituiva la contestando sia l'an che il quantum Controparte_6
debeatur; in particolare, eccepiva l'assenza di compatibilità tra i danni fotografati sull'autovettura attorea e la dinamica descritta in atti, nonché l'assenza di nesso causale tra lesioni presuntivamente subite dal e il sinistro de quo. Si chiedeva, CP_1
pertanto, il rigetto della domanda e in via subordinata di graduare la responsabilità dei conducenti dei veicoli, con maggiore percentuale in capo al CP_1
restava contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Acireale con sentenza n. 139/2024 del 02.05.24, depositata in data
28.03.2022, dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo
Tg. CL897GW e condannava solidalmente i convenuti al risarcimento CP_5
in favore dell'attore delle seguenti somme: € 13.341,67 IVA compresa, per danno al pagina 3 di 11 mezzo;
€ 500,00 per danno da fermo tecnico ed € 602,00 (oneri accessori inclusi), per rimborso onorari stragiudiziali, da cui detrarre l'importo di € 6.500,00 già corrisposto dalla compagnia.
Con atto di appello depositato in data 06.06.24, chiedeva, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, di accertare la mancanza di prova circa la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo SMART City Tg. CL897GW e di conseguenza dichiarare la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte nella causazione del sinistro de quo.
Si costituiva il quale chiedeva di rigettare il gravame poiché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese competenze da distrarsi in favore del difensore costituito.
Anche in questo grado di giudizio, restava contumace. Controparte_2
Nel merito, va rigettato il primo motivo di appello con cui si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del veicolo Smart City targato CL897GW, di proprietà di , Controparte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa.
Invero, alla luce della attendibile deposizione testimoniale di e Testimone_1
delle esaustive risultanze della CTU in primo grado dalle quali non vi sono ragioni per discostarsene, deve ritenersi provato che in data 06.03.2022, alle ore 02,30
[...]
percorreva, a bordo del veicolo Jeep Renegade targato GD614XC, la via CP_1
Allegracuore, in Aci Catena, quando, giunto in prossimità del n.c. 13 circa, entrava in pagina 4 di 11 collisione con il veicolo Smart City targato CL897GW, di proprietà di
[...]
e condotto da , che uscendo da una strada Controparte_2 Controparte_4
privata di pertinenza del Ristorante “Villa Corallo dell'Etna”, svoltava a sinistra in direzione Acireale, tentando di immettersi nella via Allegracuore e che a seguito dell'urto il sterzava urtando il muro di cinta posto sul margine della carreggiata CP_1
alla sua sinistra.
A pagg.28 e 29 della CTU, in merito alla compatibilità della dinamica dell'incidente, viene precisato in maniera puntuale che: “il veicolo Jeep Renegade guidato da parte attrice (d'ora in poi V1) ha impattato dapprima con il veicolo Smart Two condotto da parte convenuta (d'ora in poi V2) e successivamente contro il muro di cinta posto sulla sinistra. Il conducente di V2 stava svoltando da un a strada privata e ha chiaramente invaso la corsia di marcia di V1. E' importante sottolineare che il conducente di V1 non aveva molte opzioni a disposizione per evitare la collisione con V2 a causa dell'invadenza di quest'ultimo nella sua corsia. Questa situazione ha costretto il conducente di V1 a prendere una decisione rapida per minimizzare il danno. In questo
contesto il conducente di V1 ha scelto di evitare un impatto frontale con V2, che
avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per la sicurezza di entrambi i conducenti.
Per far ciò ha effettuato una manovra evasiva che ha portato ad una collisione con il muro di cinta situato sulla sinistra della strada. E' importante evidenziare come
l'impatto contro il muro di cinta non può essere stato intenzionale da parte del
Par conducente Questa situazione è stata presa in una situazione di emergenza, al fine di evitare un'evenienza ancora più pericolosa. Il conducente di V1 ha certamente agito in buona fede per mitigare i danni e garantire la sicurezza propria e degli altri utenti
pagina 5 di 11 della strada.” A tal proposito si osserva che come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione civile Sez. III con la recente ordinanza n. 1992 del 18 gennaio 2024 “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita
considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche
l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume
maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata
da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale,
perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di
escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è
avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza
porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere
a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima
la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per
l'immissione.”
Dalle riproduzioni fotografiche in atti, è evidente che l'immissione avveniva da una strada secondaria, così come confermato anche dal citato testimone escusso in primo grado il quale dichiara che “la traversa dalla quale proveniva la Smart è una traversa di pertinenza del ristorante” e che tale circostanza, avrebbe dovuto suggerire al conducente del veicolo Smart City targato CL897GW, secondo il comportamento richiesto all'agente modello, di adottare la massima prudenza e attenzione nella manovra di immissione nel flusso veicolare per evitare di cagionare il sinistro per cui è
causa.
pagina 6 di 11 Si evidenzia, altresì, che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (vd. Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n.12884 del 13/05/2021). Nel
caso di specie, non può trovare applicazione tale norma, in quanto il citato materiale probatorio raccolto nel primo grado di giudizio risulta decisivo per la prova dei fatti dedotti dall'appellato e la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento pregiudizievole in capo al conducente del veicolo Smart City.
Ad avvalorare la ricostruzione fornita dall'appellato vi è anche il modulo CAI, il quale risulta sottoscritto da entrambe le parti, motivo per cui, essendo completo in ogni sua parte, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile solo con prova contraria. Tale prova non è stata fornita dalla
Compagnia assicurativa in quanto la sola CTP prodotta in atti non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. 1 febbraio 2023,
n. 2980 ; Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01).
pagina 7 di 11 Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame nella parte in cui l'assicurazione appellante lamenta l'errato riconoscimento del danno da fermo tecnico in assenza di presupposti di legge.
Invero, quanto al c.d. danno da fermo tecnico inteso quale pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi ha ripetutamente affermato che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" sia del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, sia del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in adesione a tale orientamento (come ribadito dalla
Cass. civ. n. 20280/15, 27389/22, 15262/23), che il non abbia fornito alcun CP_1
elemento di prova idoneo a consentire anche solo di accedere ad un ragionamento presuntivo in ordine alla pretesa creditoria.
Né tanto meno può farsi all'uopo ricorso ad una liquidazione equitativa una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, atteso che la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., come richiamata in sede extracontrattuale dall'art. 2056 c.c., è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, e non anche nelle ipotesi in cui un danno è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.
Infondato è invece il citato secondo motivo di appello nella parte in cui si lamenta il rimborso delle spese legali extragiudiziali in favore di controparte. Infatti, la pagina 8 di 11 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività stragiudiziale era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente giudizio, anche alla luce delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda, dal codice delle assicurazioni private;
pertanto, considerata la fattura versata in atti dal al riguardo, correttamente il CP_1
giudice di primo grado ha riconosciuto allo stesso la relativa somma.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza n.139/2024 del giudice di Pace di
Acireale va rigettata solo la domanda del avente ad oggetto il risarcimento CP_1
dell'asserito danno da fermo tecnico;
per il resto l'appello va rigettato.
Ne consegue altresì che questo giudice è tenuto a procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, rilevando che tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (vd. Cass. n. 3438/16) ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per 1/4 le spese di lite di primo e secondo grado, mentre in virtù del principio della soccombenza l'assicurazione appellante e vanno condannati in solido tra loro al pagamento in Controparte_2
favore di controparte dei rimanenti 3/4 delle spese processuali di primo grado e l'assicurazione appellante va condannata al pagamento in favore del dei CP_1
rimanenti 3/4 delle spese processuali di secondo grado;
le spese di c.t.u. vanno invece pagina 9 di 11 poste per intero a carico solidale dell'assicurazione appellante e Controparte_2
, tenuto conto della finalità e delle risultanze della stessa.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6030/2024 così
statuisce:
1) in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Acireale n.139/2024 rigetta solo la domanda del avente ad oggetto il risarcimento dell'asserito CP_1
danno da fermo tecnico;
rigetta per il resto l'appello;
2) compensa per 1/4 le spese di lite di primo e secondo grado del giudizio;
condanna l'assicurazione appellante e in solido tra loro al Controparte_2
pagamento in favore di dei rimanenti tre quarti delle spese Controparte_1
processuali di primo grado che in tal misura liquida in euro 264 per spese vive ed euro
1.500 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito del condanna l'assicurazione appellante al pagamento in CP_1
favore di dei rimanenti tre quarti delle spese processuali di Controparte_1
secondo grado che in tal misura liquida in euro 3.750 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito del condanna CP_1
l'assicurazione appellante e al pagamento per intero Controparte_2
delle spese della c.t.u.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il giudice pagina 10 di 11 Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Monica Neri.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6030/2024 R.G. avente ad oggetto: appello promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
sede in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, P. Iva rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Salvatore Barresi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Catania, Via M. R. Imbriani, 222, giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Sant'Antonio (CT) Via Nocilla n. 7, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
pagina 1 di 11 difeso dall'avvocato Giovanni Li Ranzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giovanni La Punta (CT) Via Assisi, n. 16, giusta procura in atti.
e nei confronti di
, nato a [...] il [...] e Controparte_2
residente in [...]
-- -- --
All'udienza del 17.02.2025, come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ricorreva innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace avverso e la , in Controparte_2 Parte_1
qualità di compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura Jeep Renegade Tg.
GD614XC, al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali e fisici, subiti in conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto in data 6.3.2022 in località
Aci Catena (Ct), Via Allegracuore.
In particolare, l'attore dichiarava che intorno alle 2.30, mentre si trovava a bordo della propria auto, in prossimità del civico 13 della summenzionata via, entrava in collisione con l'autovettura City Tg. CL897GW, di proprietà del ma condotta CP_3 CP_2
da , il quale, provenendo da una bretella laterale posta sulla Controparte_4
pagina 2 di 11 destra rispetto al senso di marcia dell'attore, impegnava il suddetto incrocio con l'intento di svoltare a sinistra.
Si chiedeva pertanto di accertare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Tg. CL897GW nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare il CP_5
in solido alla al risarcimento della somma complessiva di CP_2 Parte_1
17.964,00 euro ( nello specifico: 15.00,00 euro per i danni al mezzo;
500 euro per danno da fermo tecnico, 602,00 euro per spese di assistenza peritale e stragiudiziale di parte;
1.162,00 per i danni fisici;
200,00 euro per spese mediche), oltre agli interessi maturati dalla domanda sino al soddisfo, da cui detrarre la somma di 6.500 euro offerta dalla per i danni al mezzo e trattenuta dal ricorrente Controparte_6
a titolo di acconto sul maggior avere.
Si costituiva la contestando sia l'an che il quantum Controparte_6
debeatur; in particolare, eccepiva l'assenza di compatibilità tra i danni fotografati sull'autovettura attorea e la dinamica descritta in atti, nonché l'assenza di nesso causale tra lesioni presuntivamente subite dal e il sinistro de quo. Si chiedeva, CP_1
pertanto, il rigetto della domanda e in via subordinata di graduare la responsabilità dei conducenti dei veicoli, con maggiore percentuale in capo al CP_1
restava contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Acireale con sentenza n. 139/2024 del 02.05.24, depositata in data
28.03.2022, dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo
Tg. CL897GW e condannava solidalmente i convenuti al risarcimento CP_5
in favore dell'attore delle seguenti somme: € 13.341,67 IVA compresa, per danno al pagina 3 di 11 mezzo;
€ 500,00 per danno da fermo tecnico ed € 602,00 (oneri accessori inclusi), per rimborso onorari stragiudiziali, da cui detrarre l'importo di € 6.500,00 già corrisposto dalla compagnia.
Con atto di appello depositato in data 06.06.24, chiedeva, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, di accertare la mancanza di prova circa la esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo SMART City Tg. CL897GW e di conseguenza dichiarare la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte nella causazione del sinistro de quo.
Si costituiva il quale chiedeva di rigettare il gravame poiché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese competenze da distrarsi in favore del difensore costituito.
Anche in questo grado di giudizio, restava contumace. Controparte_2
Nel merito, va rigettato il primo motivo di appello con cui si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente la responsabilità esclusiva del veicolo Smart City targato CL897GW, di proprietà di , Controparte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa.
Invero, alla luce della attendibile deposizione testimoniale di e Testimone_1
delle esaustive risultanze della CTU in primo grado dalle quali non vi sono ragioni per discostarsene, deve ritenersi provato che in data 06.03.2022, alle ore 02,30
[...]
percorreva, a bordo del veicolo Jeep Renegade targato GD614XC, la via CP_1
Allegracuore, in Aci Catena, quando, giunto in prossimità del n.c. 13 circa, entrava in pagina 4 di 11 collisione con il veicolo Smart City targato CL897GW, di proprietà di
[...]
e condotto da , che uscendo da una strada Controparte_2 Controparte_4
privata di pertinenza del Ristorante “Villa Corallo dell'Etna”, svoltava a sinistra in direzione Acireale, tentando di immettersi nella via Allegracuore e che a seguito dell'urto il sterzava urtando il muro di cinta posto sul margine della carreggiata CP_1
alla sua sinistra.
A pagg.28 e 29 della CTU, in merito alla compatibilità della dinamica dell'incidente, viene precisato in maniera puntuale che: “il veicolo Jeep Renegade guidato da parte attrice (d'ora in poi V1) ha impattato dapprima con il veicolo Smart Two condotto da parte convenuta (d'ora in poi V2) e successivamente contro il muro di cinta posto sulla sinistra. Il conducente di V2 stava svoltando da un a strada privata e ha chiaramente invaso la corsia di marcia di V1. E' importante sottolineare che il conducente di V1 non aveva molte opzioni a disposizione per evitare la collisione con V2 a causa dell'invadenza di quest'ultimo nella sua corsia. Questa situazione ha costretto il conducente di V1 a prendere una decisione rapida per minimizzare il danno. In questo
contesto il conducente di V1 ha scelto di evitare un impatto frontale con V2, che
avrebbe potuto avere conseguenze più gravi per la sicurezza di entrambi i conducenti.
Per far ciò ha effettuato una manovra evasiva che ha portato ad una collisione con il muro di cinta situato sulla sinistra della strada. E' importante evidenziare come
l'impatto contro il muro di cinta non può essere stato intenzionale da parte del
Par conducente Questa situazione è stata presa in una situazione di emergenza, al fine di evitare un'evenienza ancora più pericolosa. Il conducente di V1 ha certamente agito in buona fede per mitigare i danni e garantire la sicurezza propria e degli altri utenti
pagina 5 di 11 della strada.” A tal proposito si osserva che come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione civile Sez. III con la recente ordinanza n. 1992 del 18 gennaio 2024 “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita
considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche
l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume
maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata
da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale,
perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di
escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è
avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza
porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere
a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima
la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per
l'immissione.”
Dalle riproduzioni fotografiche in atti, è evidente che l'immissione avveniva da una strada secondaria, così come confermato anche dal citato testimone escusso in primo grado il quale dichiara che “la traversa dalla quale proveniva la Smart è una traversa di pertinenza del ristorante” e che tale circostanza, avrebbe dovuto suggerire al conducente del veicolo Smart City targato CL897GW, secondo il comportamento richiesto all'agente modello, di adottare la massima prudenza e attenzione nella manovra di immissione nel flusso veicolare per evitare di cagionare il sinistro per cui è
causa.
pagina 6 di 11 Si evidenzia, altresì, che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (vd. Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n.12884 del 13/05/2021). Nel
caso di specie, non può trovare applicazione tale norma, in quanto il citato materiale probatorio raccolto nel primo grado di giudizio risulta decisivo per la prova dei fatti dedotti dall'appellato e la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento pregiudizievole in capo al conducente del veicolo Smart City.
Ad avvalorare la ricostruzione fornita dall'appellato vi è anche il modulo CAI, il quale risulta sottoscritto da entrambe le parti, motivo per cui, essendo completo in ogni sua parte, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile solo con prova contraria. Tale prova non è stata fornita dalla
Compagnia assicurativa in quanto la sola CTP prodotta in atti non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. 1 febbraio 2023,
n. 2980 ; Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01).
pagina 7 di 11 Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame nella parte in cui l'assicurazione appellante lamenta l'errato riconoscimento del danno da fermo tecnico in assenza di presupposti di legge.
Invero, quanto al c.d. danno da fermo tecnico inteso quale pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni, la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi ha ripetutamente affermato che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, potendo esso essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" sia del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, sia del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale, in adesione a tale orientamento (come ribadito dalla
Cass. civ. n. 20280/15, 27389/22, 15262/23), che il non abbia fornito alcun CP_1
elemento di prova idoneo a consentire anche solo di accedere ad un ragionamento presuntivo in ordine alla pretesa creditoria.
Né tanto meno può farsi all'uopo ricorso ad una liquidazione equitativa una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, atteso che la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., come richiamata in sede extracontrattuale dall'art. 2056 c.c., è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, e non anche nelle ipotesi in cui un danno è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.
Infondato è invece il citato secondo motivo di appello nella parte in cui si lamenta il rimborso delle spese legali extragiudiziali in favore di controparte. Infatti, la pagina 8 di 11 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività stragiudiziale era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente giudizio, anche alla luce delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda, dal codice delle assicurazioni private;
pertanto, considerata la fattura versata in atti dal al riguardo, correttamente il CP_1
giudice di primo grado ha riconosciuto allo stesso la relativa somma.
In definitiva, in parziale riforma della sentenza n.139/2024 del giudice di Pace di
Acireale va rigettata solo la domanda del avente ad oggetto il risarcimento CP_1
dell'asserito danno da fermo tecnico;
per il resto l'appello va rigettato.
Ne consegue altresì che questo giudice è tenuto a procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, rilevando che tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia (vd. Cass. n. 3438/16) ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per 1/4 le spese di lite di primo e secondo grado, mentre in virtù del principio della soccombenza l'assicurazione appellante e vanno condannati in solido tra loro al pagamento in Controparte_2
favore di controparte dei rimanenti 3/4 delle spese processuali di primo grado e l'assicurazione appellante va condannata al pagamento in favore del dei CP_1
rimanenti 3/4 delle spese processuali di secondo grado;
le spese di c.t.u. vanno invece pagina 9 di 11 poste per intero a carico solidale dell'assicurazione appellante e Controparte_2
, tenuto conto della finalità e delle risultanze della stessa.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6030/2024 così
statuisce:
1) in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Acireale n.139/2024 rigetta solo la domanda del avente ad oggetto il risarcimento dell'asserito CP_1
danno da fermo tecnico;
rigetta per il resto l'appello;
2) compensa per 1/4 le spese di lite di primo e secondo grado del giudizio;
condanna l'assicurazione appellante e in solido tra loro al Controparte_2
pagamento in favore di dei rimanenti tre quarti delle spese Controparte_1
processuali di primo grado che in tal misura liquida in euro 264 per spese vive ed euro
1.500 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito del condanna l'assicurazione appellante al pagamento in CP_1
favore di dei rimanenti tre quarti delle spese processuali di Controparte_1
secondo grado che in tal misura liquida in euro 3.750 per compensi professionali,
oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito del condanna CP_1
l'assicurazione appellante e al pagamento per intero Controparte_2
delle spese della c.t.u.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il giudice pagina 10 di 11 Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Monica Neri.
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