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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 297/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO GARGANICO, del Foro di Como, presso il cui studio in Como – Viale Fratelli Rosselli n.
14 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
+ ALTRI AVENTI CAUSA Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza 12.03.2025 con trattazione mista ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice di seguito riportate:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sig. ha ac quistato ai sensi dell'art. Parte_1
1158 c.c. l'esclusiva proprietà per usucapione della quota di 1/1, del seguente immobile:
Censuario: Comune di Nesso - Foglio 9 - Mappale 985, per aver lo stesso mantenuto il possesso in modo pubblico, continuativo, pa cifico, non interrotto, da oltre venti anni e, conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Como di provvedere alla trascrizione del suddetto bene immobile in favore del sig. . Parte_1
pagina 1 di 5 Col favore delle spese in caso di opposizione da parte di alcuno, oltre oneri accessori e spese forfettarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., Parte_1
chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione in suo favore, per uso uti
[...]
dominus ultraventennale in maniera continuativa, esclusiva, pubblica e pacifica del terre no sito in
Nesso (CO) e meglio identificato al Catasto terreni –Comune di Nesso - Codice F887 – Sez: A – Foglio
9 – Part. 985.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 24.07.2024 comparivano personalmente i convenuti e i quali dichiaravano di Parte_2 Parte_3 nulla avere in contrario circa l'accoglimento della domanda attorea ed il , in Parte_3
particolare, precisava di non sapere nemmeno dove fosse ubicato il terreno in questione.
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche nonché l'adempimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione, dichiarava la contumacia di tutti i convenuti, ammetteva le prove documentali prodotte e rinviava la causa al 18.11.2024, per l'assunzione della prova testimoniale .
Esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava la discussione orale per il giorno 12.03.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 n. 1 e n. 2 c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
Dall'istruttoria documentale è emerso quanto segue: il mappale n. 985 oggetto di causa risulta formalmente intestato a partire dall'atto di divisione del
Notaio di Como del 22 marzo 1957 (cfr. doc. 1) ove la proprietà era attribuita, in comunione Per_1
pagina 2 di 5 ed in parti uguali fra loro, ai , e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
Come documentato dalla difesa attorea: e al momento della divisione CP_3 Controparte_4 erano residenti all'estero, tanto che intervenivano all'atto notarile a mezzo di procuratori speciali (cfr. docc. 2 e 3), non risulta che siano mai rientrati in Italia e allo stato sarebbero deceduti (cfr. docc. 8 e 9);
è deceduta in Svizzera in data 24.06.2014 e, come da suo testamento olografo prodotto CP_6
(cfr. doc. 7), sembra che sconoscesse l'esistenza del terreno oggetto di causa (nemmeno contemplato nel predetto testamento); gli eredi di - , e - CP_5 Persona_2 Parte_4 Parte_2
sono rimasti contumaci nell'ambito del presente procedimento;
in particolare ha ritenuto Parte_2
di rilasciare dichiarazioni confermative della prospettazione offerta dall'attore, affermando che nella
CP_ successione della nonna il mapp.985 veniva “dimenticato”, confermando sia l'occupazione ultra ventennale del terreno ad opera del sia la circostanza che nessuno dei comproprietari si Parte_1
fosse mai interessato allo stesso.(cfr. doc. 13), ma anche di intervenire all'udienza del 24.07.2024 al fine di aderire alla domanda attorea;
quanto, infine, agli eredi di ( , CP_7 Controparte_1
e ) anch'essi tutti contumaci - interveniva alla prima udienza solo Parte_3 Parte_5
per manifestare la non opposizione alla domanda del ed affermare di Parte_3 Parte_1
non sapere nemmeno dove si trovasse il terreno in questione (cfr. verbale d'udienza in atti).
Risulta così certo e non contestato, come sottolineato dalla difesa attorea, lo stato di totale abbandono del mappale n. 985 da parte dei legittimi proprietari.
In merito alla ricostruzione dell'attuale proprietà catastale del mappale in esame – con esatta individuazione anche di tutti gli altri odierni convenuti - si rinvia alla visura ipocatastale ventennale ed alla relazione dell'esperto visurista - – (cfr. docc. 4 e 5) confermata all'udienza Persona_3
del 18.11.2024 ove è stata assunta anche la sua dichiarazione testimoniale (cfr. verbale in atti).
Dall'istruttoria orale poi è emerso che l'attore ha sempre goduto del possesso esclusivo del mappale oggetto di causa, unito a quello di sua proprietà n. 5789 tanto da apparire parti di un'unica area.
Il teste ha dichiarato che i luoghi di causa erano a lui noti e ha riconosciuto, consultando Testimone_1
la mappa allegata al certificato di destinazione urbanistica, il mapp ale 985 e il contiguo mappale 5789, ove insiste l'abitazione del;
egli ha confermato l'occupazione ultraventennale del Parte_1 mappale da parte dell'attore e, per quanto a sua conoscenza, l'assenza di contestazioni per detta occupazione del terreno;
aggiungeva che era sua zia e che, a suo giudizio, la stessa e CP_5
nessuno degli altri cointestatari, fossero consapevoli di essere proprietari di detto terreno;
confermava ancora che il avesse provveduto ad ogni tipo di manutenzione necessaria: eseguendo la Parte_1
potatura ed il taglio di alberi, provvedendo alla sistemazione dei muri di sostegno a lmeno a partire dall'anno 2000; egli confermava anche che il mappale 985 fosse di fatto diventato parte comune con il pagina 3 di 5 n. 5789 di proprietà dell'attore (cfr. verbale d'udienza in atti).
Il teste ha dimostrato una conoscenza dei luoghi di causa risalente nel tempo, anche Testimone_2 per l'amicizia che lo legava al padre dell'attore; ha dichiarato che , aiutato Parte_1 anche dal padre, da oltre vent'anni si è sempre occupato della manutenzione del terreno, che di fatto era stato abbandonato dai proprietari;
ha confermato poi le opere di manutenzione dei muri da parte dell'attore e che il mappale in questione non è distinguibile da quello ove sorge la casa di quest'ultimo
Il teste ha aggiunto che non ha mai visto altre persone sul terreno ad eccezione dell'attore, del di lui padre e di uno zio (cfr. verbale di udienza in atti).
Il teste ha precisato di conoscere bene i luoghi in quanto ha sempre abitato a poca Testimone_3
distanza dalla casa del : a seguito della visione della mappa allegata al Certificato di Parte_1
destinazione urbanistica ha riconosciuto il mappale 5789 come sede della abitazione della casa dell'attore ed il mappale 985, come quello oggetto di causa. Egli ha riferito di aver visto l'attore occupare il terreno da oltre vent'anni in via esclusiva e ha negato la presenza di altri soggetti sul luogo;
ha avuto modo di precisare che l'occupazione di detto terreno da parte del e di suo Parte_1
padre risalirebbe almeno a 24/25 orsono e di ciò era certo perché aveva fatto dei lavori di idraulica presso la loro casa;
ha affermato, inoltre, che l'attore, oltre ad occupare stabilmente il terreno, ivi tagliava gli alberi per farne legna e manuteneva i muri e ha confermato, infine, che il mappale 985 si trova adiacente al n. 5789 di proprietà del (cfr. verbale d'udienza in atti). Parte_1
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano puntuali, precise e concordanti nell'affermare che da più di vent'anni gode interamente ed in via esclusiva dell'immobile oggetto di causa Parte_1
senza contestazione sul possesso o rivendicazione di quote di proprietà da parte di alcuno;
egli ha occupato il terreno manifestando l'intenzione di possedere il terreno come proprietario, esplicitando tale sua volontà, come confermato da tutti i testi, provvedendo alla sua gestione e cura - tagliando gli alberi - e manutenzione attraverso la sistemazione e la messa in sicurezza dei muri presenti, per poi farlo diventare parte comune con il mappale 5789 di sua proprietà e comunque inaccessibile a chiunque altro.
Tutti i testiMONI hanno dichiarato concordemente che l'occupazione ultraventennale è avvenuta in via esclusiva, che nessuna altra persona ha mai avuto ac cesso al terreno e che il mappale è divenuto pertinenziale all'abitazione dell'attore che lo ha sempre usato come meglio ha ritenuto.
Tale possesso ed uso non è mai stato contestato dai legittimi proprietari e nemmeno da terzi.
La difesa attorea ha documentato come la parcellizzazione della proprietà abbia comportato un totale disinteresse dei proprietari verso tale mappale, che, nel tempo, si è trasformato in una vera e propria
“dimenticanza” della sua esistenza, tanto che l'occupazione dello stesso da parte del Parte_1
pagina 4 di 5 avrebbe scongiurato l'insorgenza di una grave situazione di pericolo per la mancata manutenzione sia delle piante che dei muri di contenimento presenti.
Ricorrono, dunque, in capo all'attore i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sull'immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti , della assenza di specifica contestazione e della richiesta spiegata da parte attrice sul punto con il foglio di precisazione delle conclusioni, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che, per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c., Parte_1
(C.F.: ha acquistato l'esclusiva proprietà del seguente immobile: Censuario: C.F._1
Comune di Nesso - Foglio 9 - Mappale 985;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como il 6 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 297/2024, avente ad oggetto: usucapione, promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO GARGANICO, del Foro di Como, presso il cui studio in Como – Viale Fratelli Rosselli n.
14 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
+ ALTRI AVENTI CAUSA Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza 12.03.2025 con trattazione mista ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte attrice di seguito riportate:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sig. ha ac quistato ai sensi dell'art. Parte_1
1158 c.c. l'esclusiva proprietà per usucapione della quota di 1/1, del seguente immobile:
Censuario: Comune di Nesso - Foglio 9 - Mappale 985, per aver lo stesso mantenuto il possesso in modo pubblico, continuativo, pa cifico, non interrotto, da oltre venti anni e, conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari di Como di provvedere alla trascrizione del suddetto bene immobile in favore del sig. . Parte_1
pagina 1 di 5 Col favore delle spese in caso di opposizione da parte di alcuno, oltre oneri accessori e spese forfettarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., Parte_1
chiedeva che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione in suo favore, per uso uti
[...]
dominus ultraventennale in maniera continuativa, esclusiva, pubblica e pacifica del terre no sito in
Nesso (CO) e meglio identificato al Catasto terreni –Comune di Nesso - Codice F887 – Sez: A – Foglio
9 – Part. 985.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 24.07.2024 comparivano personalmente i convenuti e i quali dichiaravano di Parte_2 Parte_3 nulla avere in contrario circa l'accoglimento della domanda attorea ed il , in Parte_3
particolare, precisava di non sapere nemmeno dove fosse ubicato il terreno in questione.
Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche nonché l'adempimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione, dichiarava la contumacia di tutti i convenuti, ammetteva le prove documentali prodotte e rinviava la causa al 18.11.2024, per l'assunzione della prova testimoniale .
Esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava la discussione orale per il giorno 12.03.2025, assegnando i termini di cui all'art. 189 n. 1 e n. 2 c.p.c.
*****
Tanto premesso, la domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Affinché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà è necessario l' esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo per oltre venti anni. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, è poi richiesto un elemento psicologico che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario, bensì
l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino tale soggetto come l'effettivo titolare del diritto di proprietà. L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, in quanto l'art. 1158 c.c. non richiede che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui, essendo invece sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10230/2002, Cass. Civ. n. 8823/1998, Cass.
Civ. n. 5964/1996).
Dall'istruttoria documentale è emerso quanto segue: il mappale n. 985 oggetto di causa risulta formalmente intestato a partire dall'atto di divisione del
Notaio di Como del 22 marzo 1957 (cfr. doc. 1) ove la proprietà era attribuita, in comunione Per_1
pagina 2 di 5 ed in parti uguali fra loro, ai , e CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
Come documentato dalla difesa attorea: e al momento della divisione CP_3 Controparte_4 erano residenti all'estero, tanto che intervenivano all'atto notarile a mezzo di procuratori speciali (cfr. docc. 2 e 3), non risulta che siano mai rientrati in Italia e allo stato sarebbero deceduti (cfr. docc. 8 e 9);
è deceduta in Svizzera in data 24.06.2014 e, come da suo testamento olografo prodotto CP_6
(cfr. doc. 7), sembra che sconoscesse l'esistenza del terreno oggetto di causa (nemmeno contemplato nel predetto testamento); gli eredi di - , e - CP_5 Persona_2 Parte_4 Parte_2
sono rimasti contumaci nell'ambito del presente procedimento;
in particolare ha ritenuto Parte_2
di rilasciare dichiarazioni confermative della prospettazione offerta dall'attore, affermando che nella
CP_ successione della nonna il mapp.985 veniva “dimenticato”, confermando sia l'occupazione ultra ventennale del terreno ad opera del sia la circostanza che nessuno dei comproprietari si Parte_1
fosse mai interessato allo stesso.(cfr. doc. 13), ma anche di intervenire all'udienza del 24.07.2024 al fine di aderire alla domanda attorea;
quanto, infine, agli eredi di ( , CP_7 Controparte_1
e ) anch'essi tutti contumaci - interveniva alla prima udienza solo Parte_3 Parte_5
per manifestare la non opposizione alla domanda del ed affermare di Parte_3 Parte_1
non sapere nemmeno dove si trovasse il terreno in questione (cfr. verbale d'udienza in atti).
Risulta così certo e non contestato, come sottolineato dalla difesa attorea, lo stato di totale abbandono del mappale n. 985 da parte dei legittimi proprietari.
In merito alla ricostruzione dell'attuale proprietà catastale del mappale in esame – con esatta individuazione anche di tutti gli altri odierni convenuti - si rinvia alla visura ipocatastale ventennale ed alla relazione dell'esperto visurista - – (cfr. docc. 4 e 5) confermata all'udienza Persona_3
del 18.11.2024 ove è stata assunta anche la sua dichiarazione testimoniale (cfr. verbale in atti).
Dall'istruttoria orale poi è emerso che l'attore ha sempre goduto del possesso esclusivo del mappale oggetto di causa, unito a quello di sua proprietà n. 5789 tanto da apparire parti di un'unica area.
Il teste ha dichiarato che i luoghi di causa erano a lui noti e ha riconosciuto, consultando Testimone_1
la mappa allegata al certificato di destinazione urbanistica, il mapp ale 985 e il contiguo mappale 5789, ove insiste l'abitazione del;
egli ha confermato l'occupazione ultraventennale del Parte_1 mappale da parte dell'attore e, per quanto a sua conoscenza, l'assenza di contestazioni per detta occupazione del terreno;
aggiungeva che era sua zia e che, a suo giudizio, la stessa e CP_5
nessuno degli altri cointestatari, fossero consapevoli di essere proprietari di detto terreno;
confermava ancora che il avesse provveduto ad ogni tipo di manutenzione necessaria: eseguendo la Parte_1
potatura ed il taglio di alberi, provvedendo alla sistemazione dei muri di sostegno a lmeno a partire dall'anno 2000; egli confermava anche che il mappale 985 fosse di fatto diventato parte comune con il pagina 3 di 5 n. 5789 di proprietà dell'attore (cfr. verbale d'udienza in atti).
Il teste ha dimostrato una conoscenza dei luoghi di causa risalente nel tempo, anche Testimone_2 per l'amicizia che lo legava al padre dell'attore; ha dichiarato che , aiutato Parte_1 anche dal padre, da oltre vent'anni si è sempre occupato della manutenzione del terreno, che di fatto era stato abbandonato dai proprietari;
ha confermato poi le opere di manutenzione dei muri da parte dell'attore e che il mappale in questione non è distinguibile da quello ove sorge la casa di quest'ultimo
Il teste ha aggiunto che non ha mai visto altre persone sul terreno ad eccezione dell'attore, del di lui padre e di uno zio (cfr. verbale di udienza in atti).
Il teste ha precisato di conoscere bene i luoghi in quanto ha sempre abitato a poca Testimone_3
distanza dalla casa del : a seguito della visione della mappa allegata al Certificato di Parte_1
destinazione urbanistica ha riconosciuto il mappale 5789 come sede della abitazione della casa dell'attore ed il mappale 985, come quello oggetto di causa. Egli ha riferito di aver visto l'attore occupare il terreno da oltre vent'anni in via esclusiva e ha negato la presenza di altri soggetti sul luogo;
ha avuto modo di precisare che l'occupazione di detto terreno da parte del e di suo Parte_1
padre risalirebbe almeno a 24/25 orsono e di ciò era certo perché aveva fatto dei lavori di idraulica presso la loro casa;
ha affermato, inoltre, che l'attore, oltre ad occupare stabilmente il terreno, ivi tagliava gli alberi per farne legna e manuteneva i muri e ha confermato, infine, che il mappale 985 si trova adiacente al n. 5789 di proprietà del (cfr. verbale d'udienza in atti). Parte_1
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano puntuali, precise e concordanti nell'affermare che da più di vent'anni gode interamente ed in via esclusiva dell'immobile oggetto di causa Parte_1
senza contestazione sul possesso o rivendicazione di quote di proprietà da parte di alcuno;
egli ha occupato il terreno manifestando l'intenzione di possedere il terreno come proprietario, esplicitando tale sua volontà, come confermato da tutti i testi, provvedendo alla sua gestione e cura - tagliando gli alberi - e manutenzione attraverso la sistemazione e la messa in sicurezza dei muri presenti, per poi farlo diventare parte comune con il mappale 5789 di sua proprietà e comunque inaccessibile a chiunque altro.
Tutti i testiMONI hanno dichiarato concordemente che l'occupazione ultraventennale è avvenuta in via esclusiva, che nessuna altra persona ha mai avuto ac cesso al terreno e che il mappale è divenuto pertinenziale all'abitazione dell'attore che lo ha sempre usato come meglio ha ritenuto.
Tale possesso ed uso non è mai stato contestato dai legittimi proprietari e nemmeno da terzi.
La difesa attorea ha documentato come la parcellizzazione della proprietà abbia comportato un totale disinteresse dei proprietari verso tale mappale, che, nel tempo, si è trasformato in una vera e propria
“dimenticanza” della sua esistenza, tanto che l'occupazione dello stesso da parte del Parte_1
pagina 4 di 5 avrebbe scongiurato l'insorgenza di una grave situazione di pericolo per la mancata manutenzione sia delle piante che dei muri di contenimento presenti.
Ricorrono, dunque, in capo all'attore i presupposti del possesso pubblico, pacifico e ultraventennale sull'immobile de quo, ragione per la quale la domanda deve essere accolta.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della contumacia dei convenuti , della assenza di specifica contestazione e della richiesta spiegata da parte attrice sul punto con il foglio di precisazione delle conclusioni, si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che, per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c., Parte_1
(C.F.: ha acquistato l'esclusiva proprietà del seguente immobile: Censuario: C.F._1
Comune di Nesso - Foglio 9 - Mappale 985;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza ex art. 2651 c.c.
Così deciso in Como il 6 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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