Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02612/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3794 del 2025, proposto da Nautica Marina Piccola di MP SA & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Basile e Bruno Garante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Capolino, Responsabile dell’Ufficio Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.,
“a) del provvedimento prot n. 119 del 14.07.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, che ha disposto la chiusura e cessazione del parcheggio di veicoli, pertinenziale all’attività di ormeggio, in Bacoli alla Via Lido Miliscola n. 16;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa BA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato il 22 luglio 2025 e depositato in pari data, la Nautica Marina Piccola di MP SA & C. s.a.s. ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot n. 119 del 14 luglio 2025, con cui il Responsabile SUAP del Comune di Bacoli ha disposto la chiusura e cessazione del parcheggio di veicoli, pertinenziale all’attività di ormeggio, in Bacoli, alla Via Lido Miliscola n. 16;
VISTE la memoria di costituzione del Comune di Bacoli, le successive memorie e le memorie di replica di entrambe le parti;
CONSIDERATO che, all’esito della camera di consiglio dell’11 settembre 2025, con ordinanza 2046 del 12 settembre 2025 questa Sezione,
“ Ritenuto che le plurime questioni sollevate dalle parti nella controversia in esame necessitano dell’approfondimento proprio della fase di trattazione del merito del ricorso;
Considerato che nel bilanciamento degli opposti interessi coinvolti sia prevalente quello volto alla individuazione di adeguate aree di sosta nella stagione estiva per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, da assicurare mediante la prosecuzione dell’attività di autorimessa pertinenziale;
Ritenuto, pertanto, che al danno lamentato può ovviarsi sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato, e comunque disponendo che il Comune consenta l’esercizio dell’attività di autorimessa pertinenziale e ciò anche in ragione del limitato tempo residuo della stagione estiva, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste; ”,
ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che il Comune di Bacoli consentisse l’esercizio dell’attività di autorimessa pertinenziale, nei sensi di cui in motivazione, ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 marzo 2026;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 5 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, essendo decorso il periodo per il quale era stata richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di parcheggio; alla medesima udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione;
RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 8107, 14 ottobre 2024, n. 5396, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto dal difensore di parte ricorrente all’udienza pubblica del 5 marzo 2026 e della giurisprudenza sopra richiamata, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO quanto alle spese che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL MA IG, Presidente
BA NT, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BA NT | EL MA IG |
IL SEGRETARIO