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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6181/2024, tra
, in persona del Prefetto p.t., e Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliate in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTI
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 6517/2024, pubblicata in data
2.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 13145/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato agli appellati, la e l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6517/2024, emessa in data 14.05.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio recante RG n. 13145/2021, pubblicata in data 2.07.2024 e non notificata.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato , proponendo opposizione ex art. Controparte_1
615, comma 1, c.p.c. avverso estratto di ruolo, lamentava l'omessa notifica della cartella esattoriale n. 02820130030037507, avente ad oggetto contravvenzioni del Codice della Strada elevate nell'anno 2012, ed eccepiva la prescrizione del sotteso diritto di credito vantato.
Nel giudizio di primo grado le controparti rimanevano contumaci.
Il Giudice di pace, ritenendo l'estratto ruolo autonomamente impugnabile, accoglieva la domanda attorea e dichiarava estinto il diritto a procedere alla riscossione della sanzione amministrativa in quanto prescritta e, per l'effetto, annullava la relativa cartella;
pertanto, condannava in solido tutti i convenuti, ovvero la
, l'Avvocatura dello Stato di Napoli e l' , al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
Le appellanti, quali motivi di gravame, hanno dedotto, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, indicata nell'impugnata sentenza come parte del giudizio (convenuta contumace), nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire e violazione di legge.
L' e , regolarmente citati nel presente giudizio, Controparte_2 Controparte_1 non si sono costituiti, dunque ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Avvocatura di Stato, condannata come parte a sé, e in solido con le altre soccombenti, alla refusione delle spese di lite a favore dell'allora opponente, risultato vittorioso in primo grado.
Ebbene è la stessa parte appellante che riferisce che l'errore sia stato del giudice di pace nell'intestazione della sentenza, mentre le parti citate in giudizio erano (correttamente) e la , difesa CP_3 Parte_1 dall'Avvocatura di Stato.
Pertanto, effettivamente la sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui ha individuato l'Avvocatura come parte a sé stante, con conseguente condanna alle spese di lite e va riformata.
2.2. Quanto all'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado, appare opportuno precisare che la possibilità per il contribuente di proporre autonoma opposizione avverso l'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
A derimere tale questione, dapprima, è intervenuto il legislatore e, successivamente, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite.
In particolare, si osserva che con l'art. 3 bis d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato introdotto il comma 4 bis, secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Tanto premesso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
3. Relativamente alle spese, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6181/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 6517/2024, pubblicata in data 2.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 13145/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure, nonché dichiara erronea l'indicazione della Avvocatura come parte del giudizio;
- COMPENSA tra le parti le spese per il primo grado e il presente giudizio.
Aversa, 27.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6181/2024, tra
, in persona del Prefetto p.t., e Parte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliate in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTI
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 6517/2024, pubblicata in data
2.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 13145/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato agli appellati, la e l'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 6517/2024, emessa in data 14.05.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio recante RG n. 13145/2021, pubblicata in data 2.07.2024 e non notificata.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato , proponendo opposizione ex art. Controparte_1
615, comma 1, c.p.c. avverso estratto di ruolo, lamentava l'omessa notifica della cartella esattoriale n. 02820130030037507, avente ad oggetto contravvenzioni del Codice della Strada elevate nell'anno 2012, ed eccepiva la prescrizione del sotteso diritto di credito vantato.
Nel giudizio di primo grado le controparti rimanevano contumaci.
Il Giudice di pace, ritenendo l'estratto ruolo autonomamente impugnabile, accoglieva la domanda attorea e dichiarava estinto il diritto a procedere alla riscossione della sanzione amministrativa in quanto prescritta e, per l'effetto, annullava la relativa cartella;
pertanto, condannava in solido tutti i convenuti, ovvero la
, l'Avvocatura dello Stato di Napoli e l' , al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
Le appellanti, quali motivi di gravame, hanno dedotto, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, indicata nell'impugnata sentenza come parte del giudizio (convenuta contumace), nonché l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per carenza di interesse ad agire e violazione di legge.
L' e , regolarmente citati nel presente giudizio, Controparte_2 Controparte_1 non si sono costituiti, dunque ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Preliminarmente va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Avvocatura di Stato, condannata come parte a sé, e in solido con le altre soccombenti, alla refusione delle spese di lite a favore dell'allora opponente, risultato vittorioso in primo grado.
Ebbene è la stessa parte appellante che riferisce che l'errore sia stato del giudice di pace nell'intestazione della sentenza, mentre le parti citate in giudizio erano (correttamente) e la , difesa CP_3 Parte_1 dall'Avvocatura di Stato.
Pertanto, effettivamente la sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui ha individuato l'Avvocatura come parte a sé stante, con conseguente condanna alle spese di lite e va riformata.
2.2. Quanto all'ammissibilità dell'azione proposta in primo grado, appare opportuno precisare che la possibilità per il contribuente di proporre autonoma opposizione avverso l'estratto ruolo, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di credito, è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale.
A derimere tale questione, dapprima, è intervenuto il legislatore e, successivamente, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite.
In particolare, si osserva che con l'art. 3 bis d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato introdotto il comma 4 bis, secondo cui: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 2022).
Tanto premesso, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione.
3. Relativamente alle spese, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta pochi mesi dopo rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 6181/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 6517/2024, pubblicata in data 2.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 13145/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure, nonché dichiara erronea l'indicazione della Avvocatura come parte del giudizio;
- COMPENSA tra le parti le spese per il primo grado e il presente giudizio.
Aversa, 27.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione