Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 05/02/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
GIACOMO GRECO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
Controparte_1
e , in persona dei
[...] Controparte_2 rappresentanti legali in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato FEDERICA PATERNO' e VINCENZO LUCIANI, nel cui studio hanno eletto domicilio resistente
oggetto: simulazione della cessione del ramo d'azienda- impugnativa verbali di conciliazione e licenziamento collettivo
1
Con ricorso depositato il 05.05.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze della G.S.E.
Industria Aeronautica Srl (di seguito GSE srl) dall'1.1.1998 al 31.1.2018 con la qualifica di montatore aeronautico;
- che a seguito del fallimento della G.S.E. l'intero compendio aziendale era stato ceduto alla
[...]
(di seguito DC srl), divenuta pertanto Controparte_1
nuovo suo datore di lavoro a decorrere dall'1.2.2018; - che, in data
18.1.2018, erano stati siglati tre verbali di accordo sindacale ex art. 47 l.
428/1990 (uno tra la Curatela Fallimentare GSE srl, DC srl e parti sociali;
il secondo tra DC srl, – di seguito Controparte_2
– e parti sociali;
il terzo tra DC srl e parti sociali) in forza dei CP_3
quali 113 unità lavorative della ex GSE sarebbero state cedute dalla DC
Srl alla nell'ambito dell'affitto di ramo d'azienda (poi CP_3
formalizzato in data 31.1.2018) relativo alle attività di composito e montaggio, rimanendo invece in capo alla DC 112 dipendenti, asseritamente non facenti parte del ramo d'azienda ceduto;
- che le parti avevano altresì stabilito che i “dipendenti trasferiti” sarebbero stati individuati dalla cedente e dalla cessionaria in quanto necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura in essere in favore di alcuni committenti e che i dipendenti della DC avrebbero dovuto sottoscrivere verbali di conciliazione prima del perfezionamento dell'atto di affitto di azienda, la cui stipula era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione dei predetti verbali, nonché atto di rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro e/o all'assunzione alle dipendenze Contr della - che egli in data 30.1.2018 aveva sottoscritto due verbali di conciliazione sindacale, il primo con la DC srl afferente l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico, mentre il secondo con la contenente la propria dichiarazione “di non CP_3
2 afferire al ramo d'azienda oggetto del trasferimento” e la contestuale rinuncia “al preteso diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Contr ai sensi dell'art. 2112 cc e/o di altra norma di legge e/o contrattuale applicabile”; - che la DC, pochi giorni dopo l'acquisto dell'azienda
GSE Srl, aveva avviato, in data 5.2.2018, la procedura di riduzione del personale dei 112 dipendenti rimasti alle proprie dipendenze dopo la cessione del “ramo aziendale”, concordando poi – giusta verbale del
6.2.2018- la collazione in CIGS dei suddetti dipendenti a decorrere dal
7.2.2018 e per 24 mesi;
- di avere lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per 21 settimane nel 2018, CP_3
per 42 settimane nel 2019 e per 37 settimane nel 2020; - che, con verbale di accordo sindacale del 2.3.2020, le parti intervenute, preso atto del fatto che la DC, “non facendo parte del gruppo e non sussistendo i CP_2 presupposti di una ristrutturazione aziendale”, avevano avviato la procedura di liquidazione volontaria e quindi di licenziamento collettivo delle 99 unità impiegate nel sito di Brindisi e che, “avendo cessato
l'attività produttiva e volendo favorire il riassorbimento del personale tramite eventuali cessioni aziendali e/o comunque la ricollocazione lavorativa dei dipendenti”, avevano presentato istanza per l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;
- che, come contestato alle società resistenti con lettera Contr del 2.3.2021, la DC aveva ceduto di fatto alla l'intero complesso aziendale, simulando la cessione di un inesistente ramo d'azienda, con conseguente lesione della propria posizione lavorativa.
Ricostruiti i fatti di causa, parte ricorrente ha eccepito: 1) la simulazione relativa del contratto di affitto e del successivo contratto di cessione a titolo oneroso di ramo d'azienda, dissimulanti un contratto Contr volto a perfezionare, in realtà, il trasferimento da DC a dell'intero compendio aziendale della fallita GSE srl;
2) la configurabilità nel caso in esame di un negozio posto in essere in frode alla legge al fine di eludere
3 la disciplina di cui all'art. 2112 c.c, con conseguente nullità dell'affitto e Contr della successiva cessione del ramo d'azienda tra DC e 3) la annullabilità dei verbali di conciliazione sindacale del 18.1.2018 ai sensi dell'art. 1429, nr. 1 e 4, c.c. e per presupposizione, sottoscritti dal ricorrente sull'erroneo presupposto di non far parte del ramo di azienda ceduto, stante la effettiva cessione non di un ramo aziendale costituito dalle attività di composito e montaggio, quanto piuttosto dell'intera azienda;
4) l'annullabilità dei predetti verbali di conciliazione, stante l'assenza delle reciproche concessioni e di un'effettiva consapevolezza circa il contenuto e gli effetti degli stessi;
5) la costituzione ex nunc del rapporto di lavoro alle dipendenze della in forza della lettera di CP_3 impegno all'assunzione datata 30.1.2018.
Tutto ciò premesso, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) annullare il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale il 30 gennaio 2018 tra il Sig. , la DC srl e la Parte_2 [...]
Controparte_2
2) annullare il verbale di conciliazione sindacale stipulato il 13 marzo 2018 tra il Sig. e la DC srl;
Parte_2
3) annullati ove occorra anche gli accordi sindacali citati in premessa, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il Sig. e la Parte_2 CP_2
ai sensi dell'art. 2112 cc, con decorrenza dall'1.2.2018, in
[...]
base all'inquadramento nel 6° livello professionale di cui al CCNL
Industria Metalmeccanica ed Installazione Impianti;
4) condannare la Controparte_4
in liquidazione (P. IVA: , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore e la Controparte_5
[... (P. IVA: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, al pagamento in favore del Sig. del risarcimento Parte_2
danni da mancata retribuzione dal 2.2.2018 alla data di effettivo
4 inserimento in azienda, pari, alla data del 31.12.2020, ad € 50.430,35, ovvero nella maggiore o minore che sarà determinata con consulenza tecnica di ufficio;
5) condannare le Società convenute al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno professionale nella misura di €
22.072,33, ovvero in quella maggiore o minore da determinarsi con criterio equitativo ex art. 1226 cc;
6) condannare le Società convenute al pagamento delle spese di lite.”.
Costituitesi in giudizio le società resistenti hanno eccepito preliminarmente ed in via assorbente la validità dei verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dal lavoratore all'esito di una adeguata e completa informativa, nonché la decadenza ex art. 32 comma 4 legge
183/2010 dal diritto di impugnare il mancato trasferimento dei rapporti di Contr lavoro in esame alla Nel merito, hanno dedotto la sussistenza di una valida cessione del ramo di azienda, contestando, in ogni caso, la fondatezza della domanda risarcitoria in quanto “… …non vi è alcuna prova né financo deduzione nel ricorso che, se fossero passati in DAR, i ricorrenti sin dal gennaio 2018 avrebbero percepito l'intera retribuzione, ed anzi, come descritto in narrativa e documentato negli accordi e decreti allegati, anche DAR ha fatto ampio ricorso agli ammortizzatori sociali tuttora in godimento, per cui non solo non vi è prova del danno lamentato, ma addirittura, vi è prova del contrario… …Quanto, poi, al danno alla professionalità, la domanda è poco più che una clausola di stile”.
Con successivo ricorso proposto il 10.05.2022, riunito al presente procedimento per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, parte ricorrente ha evidenziato - che con lettera del 25.1.2022 la DC srl aveva comunicato a tutti i propri dipendenti, egli compreso, il licenziamento collettivo per la data del 26.4.2022, per cessazione di
5 attività e collocazione in liquidazione della società, ai sensi degli artt. 4 e
24 della l. 223/2021; - che il 26.4.2022, presso la regione Puglia e alla presenza dell'Arpal e del erano stati sottoscritti due CP_6 Pt_3
Contr verbali di accordo – uno tra DC e le OO.SS ed uno tra DC, e le
OO.SS – con i quali la DC si era impegnata a revocare i licenziamenti intimati ai lavoratori che avrebbero sottoscritto una rinunzia a qualsivoglia azione giudiziale in corso o da promuovere nei confronti di
DC ed ai diritti sottesi all'intercorso rapporto di lavoro, il tutto condizionato alla richiesta e relativa concessione di un ulteriore periodo di 12 mesi di CIGS a favore di tali lavoratori;
- che, in particolare, nel
Contr secondo accordo si era impegnata ad avviare con i dipendenti in questione negoziazioni volte a chiudere i rapporti ancora in corso, ma sospesi per effetto della CIGS, a fronte dell'erogazione di una somma di Contro danaro, con rinunzia sia nei confronti di che di DC dei giudizi in corso;
- che DPCM aveva revocato il licenziamento collettivo intimato ai lavoratori che avevano sottoscritto gli accordi individuali di rinuncia al giudizio a suo tempo intrapreso contro la società stessa, con contestuale avvio della procedura di collocazione in cigs;
- che egli, invece, aveva rifiutato il percorso proposto negli accordi sindacali citati ed avviato il presente giudizio.
Tanto premesso, parte istante ha concluso per la nullità del licenziamento in questione perché intimato da soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, che, per effetto della simulata cessione del ramo di azienda eccepita nel giudizio connesso al presente, doveva ritenersi essere la e non già la DC srl;
in subordine per la CP_3
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, stante la revoca dei licenziamenti intervenuta per la quasi totalità dei dipendenti della DC srl a seguito degli accordi sottoscritti dagli stessi;
in estremo subordine, per il risarcimento dei danni nei confronti della DC srl per abuso dell'utilizzo dell'istituto previdenziale della cigs al fine di
6 eliminare il contenzioso con i propri dipendenti e per il risarcimento del danno da perdita di chance, consistente nella possibilità di fare parte della graduatoria, cui la attingerà per procedere alle nuove assunzioni. CP_3
Costituitesi in giudizio le parti resistenti hanno concluso per il rigetto delle avverse domande e dei motivi di ricorso, perché totalmente destituiti di qualsivoglia fondamento giuridico.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Pacifici i fatti di causa per come sopra analiticamente descritti, parte ricorrente ha eccepito preliminarmente l'annullabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale al fine di accertare e ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno con la CP_3
[... ai sensi dell'art. 2112 c.c.
E' opportuno ribadire che con la sottoscrizione dei suddetti verbali, parte ricorrente ha rinunciato “al preteso diritto alla prosecuzione del Contr rapporto con ai sensi dell'art. 2112 c.c. e/o di ogni altra norma di legge applicabile”.
Ebbene, a fondamento dell'asserita annullabilità dei suddetti verbali,
l'istante ha eccepito l'omessa dovuta informativa sul contenuto e sulle conseguenze giuridiche dei predetti accordi, l'erroneo convincimento che fosse stato ceduto un ramo di azienda del quale egli non faceva parte,
l'insussistenza di concessioni reciproche tra le parti, contenendo gli accordi in esame solo ed esclusivamente delle rinunce ad opera dei lavoratori
Ciò precisato, è opportuno rammentare che agli atti di transazione e rinuncia espressamente disciplinati dal quarto comma dell'art. 2113 c.c., intervenuti ai sensi degli artt. 410 o 411 c.p.c., come quello in esame,
7 non si applicano le disposizioni dei primi tre commi dello stesso articolo, che sanciscono il principio generale di impugnabilità nel termine di decadenza di sei mesi: essi, infatti, restano assoggettati, come qualsiasi altro negozio giuridico, solo alle azioni di nullità e di annullamento ai sensi degli artt.1418 e ss. e 1441 e ss. c.c. (v.Cass.n.11107\2002).
Tali conciliazioni sono, pertanto, considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" - e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro - per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo.
Invero, la ratio di tale deroga risiede nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Pertanto, la conciliazione raggiunta in sede sindacale assume valenza di accordo transattivo ove le parti, allo scopo di porre fine alla controversia e facendosi reciproche concessioni, giungano ad una composizione della questione. Le reciproche concessioni caratterizzano pertanto il negozio transattivo e vanno intese riferite alle reciproche pretese e contestazioni e non già ai diritti astrattamente spettanti secondo obiettive considerazioni di legge.
In altri termini, a fronte di un riconoscimento del diritto di credito alle prestazioni derivanti dal rapporto fondamentale (rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro, il lavoratore, aderendo alla pattuizione, esprime una manifestazione di volontà tesa a porre fine alle pretese avanzate. Quindi, le rispettive posizioni di debito e credito trasfuse nell'accordo, pur non mutando il loro titolo, in quanto la conciliazione resta riferita al rapporto fondamentale e non assume natura novativa dello
8 stesso, generano un contratto transattivo che, sul piano probatorio, ben può considerarsi prova scritta ricognitiva del rapporto fondamentale ivi rappresentato.
Detti principi sono stati ribaditi da un recente arresto giurisprudenziale secondo il quale “Va ribadita la validità della conciliazione giudiziale anche se abbia ad oggetto diritti indisponibili, atteso che l'articolo 2113, comma 1, del Cc che stabilisce
l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del
Cpc - disposizione che è conforme al principio generale sancito dall'articolo 1966, secondo comma, del Cc in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge - trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato articolo
2113 del Cc, che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185,410 e 411 del Cpc, ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.” (Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8898).
Da tutto quanto sopra esposto consegue che le conciliazioni in esame, seppur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti.
Nel caso di specie, parte istante ha eccepito l'annullabilità degli accordi perché affetti dal vizio di volontà dell'errore essenziale secondo
9 quanto disposto dall'art. 1429, nr. 1 e 4, c.c., ai sensi del quale
“L'errore è essenziale:1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
… …4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.”.
Ebbene, i verbali di conciliazione in esame, contenenti pattuizioni chiare ed univoche con riferimento ai rapporti giuridici ivi trattati sono stati conclusi in sede "protetta", con l'effetto che la prova della consapevolezza circa gli effetti dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa e grava sul lavoratore l'onere di provare che, ciò nonostante, non abbia avuto assistenza sindacale.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato in primo luogo la natura meramente “apparente” dell'assistenza sindacale, senza tuttavia fornire elementi a sostegno di tale assunto.
D'altra parte i verbali di conciliazione sono stati sottoscritti all'esito di numerosi incontri, riunioni, referendum e accordi che hanno coinvolto Cont diverse sigle sindacali, tra le quali , CISL, , UGL e COBAS. CP_7
Ciò induce a disattendere la prospettazione attorea, stante la partecipazione attiva, emergente dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti, di numerose sigle sindacali di rilievo nazionale a garanzia della posizione dei lavoratori.
Va dunque escluso, sulla scorta delle risultanze documentali, che il ricorrente non fosse stato reso sufficiente edotto e pertanto non fosse consapevole del contenuto dei verbali sottoscritti ed in particolare del
Contr passaggio di una parte dei dipendenti ex GSE in capo a Tanto è che risulta incontestato tra le parti che tutti i lavoratori ex GSE, tra i quali parte istante, sono stati sottoposti al colloquio previsto in sede di accordi per l'individuazione del personale che sarebbe transitato alle dipendenze Contr di
Né è ravvisabile alcun errore di diritto ai sensi dell'art. 1429 n. 4
c.c., consistente nel fatto che la parte, sulla base di un'errata
10 interpretazione della legge disciplinante il contratto, ha ritenuto di dover eseguire una prestazione alla quale in realtà essa non era tenuta oppure di dover rinunciare ad un diritto che invece le spettava.
L'errore di diritto consiste, in sostanza, nell'errore o ignoranza sulla portata, esistenza o permanenza in vigore di norme giuridiche o applicazione delle stesse a situazioni non ivi disciplinate e costituisce causa di annullabilità dell'accordo contrattuale purchè sussistano i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità da parte degli altri contraenti.
In verità, parte ricorrente nella fattispecie in esame si duole della falsa percezione di una situazione di fatto, deducendo di essere stato indotto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione contenente la
Contr rinuncia di passare alle dipendenze della sulla base della simulazione dell'atto di cessione di un ramo di azienda, dissimulante un contratto di cessione volto a far conseguire il trasferimento da DC srl a dell'intero compendio aziendale della fallita GSE srl, per la CP_3
presunta “inesistenza” del ramo aziendale ceduto.
Tuttavia, i presupposti fattuali (tra i quali l'affitto del ramo compositi e montaggi) cui la rinunzia si riferisce erano già stati dettagliatamente indicati negli accordi sindacali che hanno preceduto la predisposizione degli allegati schemi dei verbali di conciliazione, condivisi dai sindacati.
Vi è più che l'assunto da cui muove parte ricorrente inerente la presunta inesistenza del ramo aziendale ceduto non appare a monte condivisibile.
Ed invero, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato
(vedasi da ultimo Cass., sez. lav., ordinanza n. 11528 del 30.4.2024), la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di
11 una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi.
La Corte di Giustizia ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, S., punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre
2003, C-340/2001, A., punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C-
232/04 e C-233/04, G.G. e D., punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, H.V. e a., C-
127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, J., C458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre
2011, C-108/ 10, S., punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-
416/16, P.R., punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017,
E.N. AE, punto 60).
Anche in relazione al testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, il consolidato orientamento giurisprudenziale ha ribadito che
“…. …ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112
c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione “l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass. n.
11247 del 2016; Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018).
Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione
12 della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo.
Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere -autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario- il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione.
Negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati non si è poi disconosciuta la legittimità di cessioni di rami aziendali
“dematerializzati” o “leggeri” dell'impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C13/95, punto
18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C229/96, C-74/97,
e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C- Persona_1
463/09, CLECE, punto 36), che si sono affermati essenzialmente nel campo della successione negli appalti laddove sono i lavoratori ad invocare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., per transitare nell'impresa subentrante, per i quali principi oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi (in precedenza, tra molte, v. Cass. n. 17207 del 2002; Cass.
n. 206 del 2004; Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5678 del 2013; Cass.
n. 21917 del 2013; Cass. n. 9957 del 2014); ma si è tuttavia confermato il compito del giudice del merito di verificare quando il gruppo di lavoratori
13 trasferiti sia dotato “… …di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “… …scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti emerge che la GSE aveva quattro ambiti produttivi: meccanica, lamierati, compositi e montaggi.
Solo questi ultimi due, in quanto reparti più attivi in relazione alle commesse in essere (specificamente indicate negli accordi sindacali in atti), sono stati oggetto di cessione, laddove i primi due – più anacronistici (ma non per ciò solo privi di identità strutturale e funzionale) ed in quanto tali oggetto di un processo di adeguamento e di riqualificazione di attività e risorse - sono rimasti in capo alla DC, con i relativi beni.
Tale ultima circostanza si desume dalle autorizzazioni ministeriali concesse, come concordato nell'accordo del 6.2.2018, per la cassa integrazione per riorganizzazione;
dagli accordi sindacali aventi ad oggetto la riqualificazione dei reparti non ceduti;
dal medesimo contratto di affitto di ramo d'azienda che – all'art.
1- escludeva dal proprio oggetto
“(i) contratti di lavoro dipendente con i 112 (centododici) lavoratori dipendenti, facenti parte dell'Azienda, diversi dai lavoratori trasferiti;
(ii) la partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale di Aero
Composite; (iii) i cespiti mobili quali risultanti dall'elenco che si allega al presente contratto sotto la lettera “B” (indicante appunto “elenco
14 cespiti non trasferiti”); (iv) il godimento dei beni immobili in cui sono posti gli impianti di cui al precedente punto (iii), fatta eccezione per la porzione di immobile rappresentata con colore giallo nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera “c”.
E' incontestato poi che il ramo d'azienda oggetto di cessione fosse in grado svolgere il servizio cui esso risultava finalizzato già anteriormente alla cessione.
Altrettanto pacifico e incontestato è che i lavoratori trasferiti fossero dotati di un particolare know how, come verificato all'esito dei colloqui intrattenuti con tutti i dipendenti ex GSE;
né parte istante ha dedotto o allegato alcuna specifica circostanza dalla quale evincere il contrario.
Né l'invalidità di questi ultimi potrebbe desumersi dall'asserita assenza di corrispettività, difettando - secondo la prospettazione di parte ricorrente- le reciproche concessioni.
Difatti, come condivisibilmente osservato da un precedente di questo tribunale su una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella oggetto di cognizione “Anche tale assunto si scontra in maniera inconciliabile con il contenuto dei documenti innanzi richiamati, con la finalità perseguita dalle parti sociali e sottesa alla complessa operazione che ha interessato la fallita GSE (id est l'esigenza di salvaguardare le posizioni dei lavoratori in forza alla predetta società, anche tramite
l'attivazione di percorsi di riqualificazione delle attività non trasferite e dei relativi dipendenti, essendo incontestata – e comunque non smentita da risultanze di segno contrario- la circostanza fattuale di cui al punto z della memoria di costituzione delle convenute) e con il fatto che tutti i ricorrenti, come concessione collegata alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, hanno ricevuto lettera di impegno all'assunzione da parte Contr di (salvo sul punto quanto si dirà nel prosieguo), percependo sino al secondo licenziamento- avvenuto con effetto 24.4.2024- l'integrazione
15 salariale legata alla cassa integrazione (come concordato con le parti sociali).
E' quindi da condividere il rilievo formulato dalle convenute (da ultimo nelle note conclusive autorizzate) secondo cui il complesso percorso attivato dalle parti sociali, dalla curatela GSE e dalle società convenute – percorso di cui i verbali di conciliazione che occupano hanno rappresentato uno step ed il cui contenuto, pertanto, non può che essere letto ed interpretato, anche in termini di bilanciamento dei contrapporti interessi, alla luce del peculiare contesto in cui sono intervenuti - “non solo è stato concertato a livello istituzionale e sindacale nell'ottica di salvaguardia evidenziata, ma è stato espressamente condiviso ed accettato da tutti i lavoratori coinvolti, compreso i ricorrenti, che in coerenza con le intese collettive hanno sottoscritto due verbali di conciliazione individuale in sede sindacale, rinunziando espressamente ad una serie di diritti a fronte delle garanzie
e prerogative concessegli per scongiurare il licenziamento cui sarebbero stati destinati a cagione del fallimento della loro originaria datrice di lavoro GSE” (Tribunale Brindisi, sentenza n. 1242/2024).
Tutto quanto sopra esposto, unitamente considerato, fa propendere per l'infondatezza dell'eccezione di annullabilità dei verbali di conciliazione intercorsi tra le parti, nonché per il rigetto della domanda di risarcimento danni da mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con la e della impugnativa del licenziamento collettivo, essendo basate CP_3
entrambe le domande sul presupposto – che per i motivi sopra esposti non si ritiene sussistente – dell'avvenuto trasferimento dell'intero complesso aziendale e della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
Cont indeterminato tra la d il ricorrente con decorrenza dall'1.2.2018.
Non può, infine, soccorrere ai fini della inesigibilità di quanto concordato nei verbali di conciliazione l'istituto della presupposizione - richiamato da parte ricorrente - in merito all'impegno di assunzione nei
16 Contr propri confronti assunto dalla che costituirebbe, a proprio dire, il presupposto fattuale che lo avrebbe indotto a firmare i predetti verbali.
Come noto l'istituto della presupposizione, elaborato dalla dottrina tedesca, richiede la sussistenza di tre requisiti.
Il primo elemento è la situazione fattuale o normativa che le parti abbiano considerato rilevante ed essenziale ai fini della stipulazione del contratto pur non esplicitandola sotto forma di condizione sospensiva o risolutiva.
Il secondo requisito è quello per cui deve trattarsi di situazioni che le parti abbiano considerato come certe e non come rischiose. In altri termini, le parti devono avere stipulato nell'assunto che le suddette situazioni sicuramente si sarebbero verificate, ovvero sarebbero perdurate nel tempo se già attuali.
Infine, il terzo requisito è il carattere obiettivo della situazione presupposta.
Pertanto, affinchè possa ritenersi configurabile la presupposizione, deve trattarsi di situazioni la cui verificazione non dipenda, come invece nella fattispecie in esame, dalla volontà o dal comportamento delle parti, perché è evidente che nel caso contrario la non verificazione del presupposto deve essere valutata non già sotto il profilo della presupposizione ma piuttosto in termini di responsabilità per inadempimento, non invocata nella fattispecie in esame dall'odierna parte istante.
A ciò consegue anche il rigetto delle domande risarcitorie formulate, atteso che il presupposto per il riconoscimento di tale tutela Contr risiede nel diritto al trasferimento alle dipendenze di che- per quanto sinora esposto- è precluso dalla rinuncia, validamente effettuata in sede conciliativa, alla prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti della suddetta società.
17 Ciò posto, trattasi in ogni caso di domanda che non sarebbe provata nell'an in quanto l'istante non ha neppure allegato che – qualora nel 2018 Contr fosse transitato alle dipendenze di – sarebbe stato effettivamente impiegato (stante il numero di lavoratori ex GSE e l'accertata eccedenza di personale, come evidenziato al punto 4 dell'accordo sindacale Contr sottoscritto in data 18.1.2018 tra DC, e o che comunque CP_9
avrebbe ottenuto maggiori somme rispetto a quelle percepite in qualità di lavoratore DC, tenuto conto che – come è incontestato tra le parti-
Contr anche ha fatto ricorso, nell'arco temporale che interessa e per i propri dipendenti, agli ammortizzatori sociali.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
La peculiarità e la novità della fattispecie in esame, unitamente alla complessità delle questioni affrontate –giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sui ricorsi depositati in data 5.5.2021 e
10.5.2022 da nei confronti di Parte_2 [...]
e Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- rigetta i ricorsi;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Brindisi, 5.2.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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