Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6208 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SIBILLA SANTONI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato CARLOTTA GIANNELLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 29/01/2025): la ricorrente ha concluso “come da ricorso, chiedendo un contributo a carico del padre
1
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra Pt_1
dal Sig. alle seguenti condizioni:
[...] Controparte_1
1) La Sig.ra d il Sig. economicamente autosufficienti, provvederanno Pt_1 CP_1
autonomamente al proprio mantenimento;
2) I figli e saranno affidati alla madre con affidamento Per_1 Persona_2
“super esclusivo” e collocati con la medesima presso la casa familiare. Il Sig. CP_1
potrà frequentare i figli secondo accordi diretti con gli stessi, ormai capaci di discernimento;
3) La casa familiare, sita in Firenze, Viale Corsica n. 59 continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra perché ivi continui ad abitare con i due figli;
Pt_1
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli e CP_1 Per_2 Per_1
corrispondendo mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma ritenuta di giustizia dopo l'esame della situazione economica del resistente. Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e mediche di carattere specialistico, comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuno scontrino;
spese scolastiche relative a rette, mensa, tasse di iscrizione, corredo di inizio anno scolastico e libri di testo;
le spese per attività sportive, musicali e di ballo. Detta elencazione deve ritenersi tassativa. Le spese straordinarie sopra indicate dovranno essere tutte previamente concordate tra i genitori. Ciascun genitore metterà a disposizione la percentuale di spesa che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento. In ogni caso, eventuali rimborsi a favore del genitore che abbia sostenuto per intero la spesa, dovranno avvenire al momento della richiesta e senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso.
5) L'ufficiale di Stato Civile proceda alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”; il resistente ha concluso come da comparsa di risposta:
“pronunciare, previa comparizione personale dei coniugi e l'espletamento degli incombenti di rito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
con in TO Stia il 14 luglio 2007 e annotato nel Registro
[...] Parte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di TO Stia (AR) nell'anno 2007, atto n°
2 20, p.II, serie A, con ogni consequenziale provvedimento di legge alle seguenti condizioni:
1) Il Sig. e la Sig.ra economicamente autosufficienti, provvederanno CP_1 Pt_1
autonomamente al proprio mantenimento;
2) I figli ed saranno affidati alla madre con affidamento Per_1 Persona_2
“super esclusivo” e collocati con la medesima presso la casa familiare. Controparte_1
potrà frequentare i figli secondo accordi diretti con gli stessi, capaci di discernimento;
3) La casa familiare, sita in Firenze, viale Corsica n° 59 continuerà ad essere assegnata alla Sig.ra perché vi continui ad abitare con i propri figli minori mentre Pt_1
manterrà la propria residenza a Firenzuola in via Piancaldoli Mercurio Controparte_1
n° 401;
4) contribuirà al mantenimento dei figli ed Controparte_1 Per_1 Per_2
versando mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400 (€ 200 per ogni figlio) partecipando altresì al 50% alle spese straordinarie per i figli come individuate, regolate e specificate nel ricorso relativo al presente procedimento depositato dalla Sig.ra Parte_1
5) Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri”.
Con compensazione tra le parti delle spese legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , il quale si è Controparte_1
costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la
3 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto del 20/03/2013.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(28/05/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da più di dieci anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2. In ordine all'affidamento dei figli minori nato il [...], e Persona_3
nato il [...], occorre osservare che la madre ha dichiarato Persona_2
che il padre non sta frequentando i figli da circa due anni, e che dal 2023 egli non ha più contribuito al loro mantenimento.
Tali circostanze non sono state contestate da il quale nella comparsa di Controparte_1 risposta ha aderito alla richiesta della ricorrente di prevedere l'affido super-esclusivo dei minori alla madre.
Sulla base di quanto sopra rilevato, considerato che si sta occupando da Parte_1
sola della cura e della gestione quotidiana dei figli, risulta nell'interesse di e Per_2
una pronuncia che ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale Per_1
potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 4 337 quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione dei figli minori, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per i minori stessi.
3. All'affidamento super-esclusivo alla madre, consegue la collocazione di e Per_2
presso quest'ultima, peraltro in continuità con la situazione attuale. Per_1
Di conseguenza, è alla che deve essere assegnata la casa coniugale ubicata in Pt_1
Firenze, viale Corsica n. 59.
Quanto alla frequentazione tra il padre e i figli, considerata l'età dei ragazzi e il deterioramento dei rapporti tra questi ultimi e il padre, derivante dall'assenza del nella vita della prole, il Tribunale ritiene congruo prevedere che e CP_1 Per_2
possano liberamente decidere se e quando incontrare il convenuto, previ Per_1
accordi diretti con lo stesso.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Occorre premettere che in sede di separazione le parti avevano stabilito che il CP_1
contribuisse al mantenimento dei figli versando un assegno complessivo di € 1.400,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il resistente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, fino all'anno 2023 era
3 una azienda avente ad oggetto lavorazione, Controparte_2 Parte_2
produzione e commercio di metalli, bigiotteria, oreficeria, gestita in società con il fratello, dalla quale il percepiva introiti significativi, come dallo stesso CP_1
dichiarato in comparsa di costituzione. La situazione economica di tale azienda è negli anni progressivamente peggiorata, finché nell'anno 2024 essa è stata ammessa al concordato preventivo con sentenza n. 218/2024 pubblicata il 28/10/2024.
Attualmente il convenuto è assunto con contratto a tempo determinato (con scadenza febbraio 2025) presso la Ing. con la qualifica di operaio, e Parte_3
percepisce una retribuzione pari a circa € 1.600,00 mensili.
Pur essendo pacifico un peggioramento delle sue condizioni reddituali rispetto alla separazione, si deve comunque osservare che da un'analisi dell'ultimo estratto conto del convenuto (doc. 8), emerge che egli abbia versato alla compagna importi Parte_4
nel complesso considerevoli: risultano, infatti, un bonifico di € 1.300,00 in data
25/11/2024, uno di € 600,00 in data 16/12/2024, uno di € 500,00 in data 18/12/2024, ed 5 ancora uno di € 500,00 in data 20/01/2025, tutti recanti come causale 'rata mutuo', per un totale di € 2.900,00 in tre mesi.
Si può pertanto ritenere che egli abbia ancora una disponibilità economica non trascurabile.
Per quanto riguarda la situazione materna, si osserva che la è dipendente di un Pt_1
asilo nido con la qualifica di educatrice;
grazie ad un aumento dell'orario di lavoro, da settembre 2023 ella riceve una retribuzione pari a circa € 1.200,00-1.300,00 al mese;
a tale importo, si aggiungono gli assegni unici per i figli dalla stessa percepiti integralmente nella misura di circa € 416,00 mensili. Infine, la ricorrente è gravata dal pagamento delle rate mensili (pari ciascuna a circa € 150,00) del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, considerato che il convenuto non ha oneri di mantenimento diretto dei figli, valutato, tuttavia, anche il vantaggio economico che deriva alla ricorrente dalla assegnazione in suo favore della casa coniugale in proprietà del marito, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno periodico di € 600,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (€
300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Considerato che i figli abitano con la madre e non frequentano il padre, gli assegni unici per la prole devono continuare ad essere percepiti integralmente da Parte_1
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, necessarie per i figli dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per la fase decisoria), devono essere poste a carico di in considerazione del principio di causalità (dato che egli da Controparte_1
circa due anni si disinteressa dei figli), e del fatto che il convenuto non è personalmente comparso alla prima udienza, impedendo così la formulazione di una proposta conciliativa da parte del giudice.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO
(Ar) in data 14/07/2007 da , n. a Fiesole (FI) il 04/11/1980 e Parte_1
, n. a Firenze (FI) il 28/07/1975, trascritto dall'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile nei registri del Comune di TO Stia (AR) al n. 20 parte II serie A anno
2007;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida e in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare Per_1 Per_2
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i minori, quali in tema di salute, istruzione, residenza;
- colloca i figli presso Parte_1
- assegna a la casa familiare, ubicata in Firenze, viale Corsica n. 59; Parte_1
- il padre potrà frequentare i figli previ accordi diretti con gli stessi;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive necessarie per i figli;
- dispone che gli assegni unici per la prole siano percepiti integralmente da Pt_1
[...]
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
7 Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Rebecca Giorli, magistrato ordinario in tirocinio.
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